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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA IO, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2276/2025 R.G., promossa con ricorso ritualmente notificato da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Sonia Guglielminetti, domicilio eletto in
Trento, via Grazioli n. 100,
ricorrenti contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico De
Feo, domicilio eletto in Milano, piazza Armando Diaz n. 6, presso lo
Studio dell'avv. Luca Massimo Failla,
resistente
OGGETTO: retribuzione;
assorbimento superminimo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio per sentir dichiarare la non Controparte_1 assorbibilità del superminimo riconosciuto e ottenere la ricostituzione della predetta voce retributiva nonchè il pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate in ragione della già menzionata non assorbibilità.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“1. Accertare l'illegittimità degli assorbimenti dei superminimi individuali operati nei confronti dei ricorrenti da nei mesi di febbraio e Controparte_1
luglio 2018.
2. Condannare alla ricostituzione dei superminimi Controparte_1
individuali negli importi in godimento a gennaio 2018 e, quindi, per Parte_1
euro 1.111,26=, per euro 511,99=, per
[...] Parte_2 Parte_3
euro 617,56= e per euro 424,27=. Parte_4
3. Condannare al pagamento in favore dei ricorrenti delle Controparte_1
conseguenti differenze retributive con ogni effetto sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, compreso TFR e previdenza complementare.
4. Il tutto con rivalutazione ed interessi, anche moratori ex art. 1284, co. 4, c.
Si è costituita ritualmente contrastando, con ampie difese, le CP_1
pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto.
Fallita la conciliazione, la causa, di natura documentale e vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa con modalità da remoto in prima udienza ove la procuratrice dei ricorrenti ha avanzato richiesta di distrazione delle spese.
Ciò posto, si afferma in ricorso che:
1) il sig. è stato assunto alle dipendenze di Parte_1 CP_2
in data 18.06.2001 in qualità di impiegato 6° livello CCNL
Telecomunicazioni e nel mese di gennaio 2003 il contratto di lavoro
è stato ceduto senza soluzione di continuità alla società convenuta.
2 All'atto dell'assunzione, al ricorrente era stato riconosciuto un superminimo pari ad euro 761,26= (doc. 1: Contratto assunzione e con la data del 01.09.2005 e 01.12.2009 gli sono stati Pt_1
riconosciuti rispettivamente un superminimo di euro 150,00= e di euro 200,00=, per un totale complessivo di euro 1.111,26=, qualificati come “assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello” (doc. 2: lettere assegnazione superminimo d.d.
16.09.2005 e d.d. 09.12.2009 Cipriani).
Nel mese di maggio 2006 il ricorrente è passato nel superiore 7°
livello di inquadramento ed il superminimo individuale non è stato assorbito come risulta dalle buste paga di aprile e maggio 2006
(doc. 3: Buste paga aprile e maggio 2006 . Pt_1
Come risulta dalle buste paga dal 2002 al 2017 (doc. 4: Buste paga dal 2002 al 2017 il superminimo individuale non è mai Pt_1
stato assorbito neppure in occasione del rinnovo contrattuale dell'Accordo di rinnovo d.d. 09.07.2003, con aumenti riconosciuti dal 01.07.2003 e dal 01.07.2004 (doc. 5: Accordo rinnovo d.d.
09.07.2003), del CCNL 03.12.2005, con aumenti riconosciuti dal
01.01.2006 e dal 01.10.2006 (doc. 6: allegato 1 CCNL 03.12.2005),
dell'Accordo di rinnovo d.d. 31.07.2007, con aumenti riconosciuti dal 01.10.2007 e dal 01.06.2008 (doc. 7: Accordo rinnovo d.d.
31.07.2007), del CCNL 23.10.2009 con aumenti riconosciuti dal
01.01.2010, dal 01.06.2010 e dal 01.06.2011 (doc. 8: Allegato 1 CCNL
23.10.2009) e del CCNL 01.02.2013 con aumenti riconosciuti dal
01.04.2013, dal 01.10.2013, dal 01.04.2014 e dal 01.10.2014 (doc. 9:
Allegato 1 CCNL 01.02.2013).
3 2) Il sig. è stato assunto alle dipendenze della società Parte_2
convenuta in data 20.07.2010 in qualità di impiegato 6° livello
CCNL Telecomunicazioni.
All'atto dell'assunzione al ricorrente era stato riconosciuto un superminimo pari ad 342,76= (doc. 10: contratto assunzione Pt_2
e dal 2014 un ulteriore superminimo annuo “per il particolare impegno dimostrato ed i risultati raggiunti” pari ad euro 2.200,00=
e quindi pari ad euro 169,23= mensili (doc. 11: lettera attribuzione superminimo d.d. 11.12.2014 per un totale complessivo di Pt_2
euro 511,99= (doc. 12: Buste paga giugno 2014 e gennaio e giugno
2015 . Pt_2
Come risulta dalle buste paga dal 2010 al 2017 (doc. 13: Buste paga dal 2010 al 2017 Grandi) il superminimo individuale non è stato assorbito in occasione degli aumenti contrattuali riconosciuti dal
01.06.2011 (doc. 8 cit: Allegato 1 CCNL 23.10.2009) e dal 01.04.2013,
dal 01.10.2013, dal 01.04.2014 e dal 01.10.2014 (doc. 9 cit. Allegato 1
CCNL 01.02.2013).
3) Il sig. è stato assunto alle dipendenze da in Parte_3 CP_2
data 15.05.2000 in qualità di impiegato 4° livello CCNL
Telecomunicazioni.
All'atto dell'assunzione al ricorrente era stato riconosciuto un superminimo pari a £ 147.000 (euro 75,92=) (doc. 14: Contratto
assunzione e doc. 15: Buste paga maggio e dicembre 2000 Pt_3
. Pt_3
Dal mese di giugno 2001 il ricorrente è stato assegnato al superiore livello 5° ed il superminimo individuale non è stato assorbito anzi gli è stato riconosciuto un ulteriore superminimo di £ 100.000 (euro
4 51,64=) “assorbibile in caso di passaggio di livello” (doc. 16: Lettera
passaggio livello ed attribuzione superminimo d.d. 18.06.2001
e doc. 17: Buste paga maggio e giugno 2001 ; pertanto, Pt_3 Pt_3
dal mese di giugno 2001 il superminimo ammontava complessivamente £ 247.000, pari ad euro 127,56=.
Nel mese di ottobre 2002 al ricorrente è stato riconosciuto un ulteriore superminimo pari ad euro 130,00= “assorbibile in caso di passaggio di livello” (doc. 18: Lettera attribuzione superminimo di ottobre 2002 ; pertanto, dal mese di giugno 2001 il Pt_3
superminimo ammontava complessivamente ad euro 257,56= (doc.
19: Buste paga settembre e ottobre 2002 . Pt_3
Nel mese di gennaio 2003 il contratto di lavoro è stato ceduto senza soluzione di continuità alla società convenuta;
13. Nel mese di ottobre 2003 al ricorrente è stato riconosciuto un ulteriore superminimo pari ad euro 180,00= “assorbibile in caso di aumenti collettivi e/o passaggio di livello” (doc. 20: Lettera attribuzione superminimo di ottobre 2003 ; pertanto, dal mese di ottobre Pt_3
2003 il superminimo ammontava complessivamente ad euro
437,56= (doc. 21: Buste paga settembre e ottobre 2003 Pt_3
Dal mese di novembre 2004 il ricorrente è stato assegnato al superiore livello 6° ed il superminimo individuale non è stato assorbito (doc. 22: Lettera variazione livello inquadramento d.d.
16.11.2004 e doc. 23: Buste paga ottobre e novembre 2004 Pt_3
. Pt_3
Nel mese di ottobre 2007 al ricorrente è stato riconosciuto un ulteriore superminimo pari ad euro 180,00= “assorbibile in caso di aumenti collettivi e/o passaggio di livello” (doc. 24: Lettera
5 attribuzione superminimo di ottobre 2007 ; pertanto, dal Pt_3
mese di ottobre 2007 il superminimo ammontava complessivamente ad euro 617,56= (doc. 25: Buste paga settembre e ottobre 2007 . Pt_3
Come risulta dalle buste paga dal 2000 al 2007 (docc. 19, 21, 23 e 25
cit.) e dal 2008 al 2017 (doc. 26: Buste paga dal 2008 al 2017 il Pt_3
superminimo individuale non è stato assorbito non solo in occasione dei passaggi di livello, ma neppure in occasione del rinnovo contrattuale dell'Accordo di rinnovo d.d. 09.07.2003, con aumenti riconosciuti dal 01.07.2003 e dal 01.07.2004 (doc. 5 cit.), del
CCNL 03.12.2005, con aumenti riconosciuti dal 01.01.2006 e dal
01.10.2006 (doc. 6 cit.), dell'Accordo di rinnovo d.d. 31.07.2007, con aumenti riconosciuti dal 01.10.2007 e dal 01.06.2008 (doc. 7 cit.), del
CCNL 23.10.2009 con aumenti riconosciuti dal 01.01.2010, dal
01.06.2010 e dal 01.06.2011 (doc. 8 cit.) e del CCNL 01.02.2013 con aumenti riconosciuti dal 01.04.2013, dal 01.10.2013, dal 01.04.2014 e dal 01.10.2014 (doc. 9 cit.).
4) Il sig. è stato assunto alle dipendenze della società Parte_4
convenuta in data 07.07.2010 in qualità di impiegato 6° livello
CCNL Telecomunicazioni;
18. All'atto dell'assunzione al ricorrente era stato riconosciuto un superminimo pari ad 255,04= (doc. 27:
contratto assunzione e dal 2014 un ulteriore superminimo Pt_4
annuo “per il particolare impegno dimostrato ed i risultati raggiunti” pari ad euro 2.200,00=e quindi pari ad euro 169,23=
mensili (doc. 28: lettera attribuzione superminimo d.d. 11.12.2014
per un totale complessivo di euro 424,27= (doc. 29: Pt_4 CP_3
paga dal 2011 al gennaio 2015 ; 19. Come risulta dalle buste Pt_4
6 paga dal 2011 al 2015 (doc. 29 cit.) e dal 2016 al 2017 (doc. 30: Buste
paga dal 2016 al 2017 il superminimo individuale non è stato Pt_3
assorbito in occasione degli aumenti contrattuali riconosciuti dal
01.06.2011 (doc. 8 cit: Allegato 1 CCNL 23.10.2009) e dal 01.04.2013,
dal 01.10.2013, dal 01.04.2014 e dal 01.10.2014 (doc. 9 cit. Allegato 1
CCNL 01.02.2013);
I ricorrenti godevano quindi di un superminimo individuale di diverso importo, ricevuto in date differenti - come risultante anche dalle buste paga in atti - che, a far data dal febbraio 2018, è stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, ha stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti della (doc. 2 in atti 02. Accordo di rinnovo Controparte_1
nov.2017.pdf).
In occasione del suddetto accordo di programma del 23 novembre 2017, la convenuta non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà di procedere ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente. L'unica volontà manifesta è stata quella di aumentare le retribuzioni dei lavoratori.
, d'altronde, non aveva mai assorbito i superminimi in occasione CP_1
degli aumenti contrattuali anche quando era CP_4
I primi ed unici assorbimenti dei superminimi si erano dunque registrati in corrispondenza del pagamento degli aumenti dei minimi tabellari e dell'ERS previsti dall'accordo di rinnovo del 23.11.2017.
A seguito del rinnovo contrattuale del 2018, e dell'erogazione dei relativi
Par aumenti, ha, per la prima volta dopo molti anni di mancato
7 assorbimento, ridotto parzialmente gli importi corrisposti ai ricorrenti a titolo di superminimo.
Inoltre, sempre nel 2018 è stato introdotto, con accordo sindacale, un nuovo “elemento retributivo separato” (ERS), a fronte della cui erogazione la società ha parimenti ridotto il superminimo dei ricorrenti, e ciò malgrado si trattasse di un emolumento di natura non omogenea.
Con la busta paga di febbraio 2018, è stato riconosciuto ai dipendenti della convenuta l'aumento contrattuale previsto dall'accordo del novembre
2017; in tale occasione, i ricorrenti (al pari di tutti i loro colleghi che godevano di superminimi contrattuali) hanno riscontrato una decurtazione del loro superminimo, di entità corrispondente all'incremento dei minimi contrattuali.
A seguito del rinnovo del CCNL del 2020 non vi erano stati ulteriori assorbimenti, così come espressamente previsto in sede di stipulazione dello stesso.
Avverso gli assorbimenti operati nel 2018 avevano infatti preso posizione le OO.SS., contestando fermamente il comportamento aziendale. Ciò in quanto la società convenuta non aveva mai anticipato, anche in sede di contrattazione, l'intenzione di procedere all'assorbimento dei superminimi.
Le OO.SS. non avevano quindi motivo di ritenere che la convenuta avrebbe modificato il proprio comportamento, reiterato per decenni, e ciò
malgrado già in passato la società avesse conosciuto momenti di crisi e di difficoltà economiche, e proceduto per questo anche a significative riduzioni del personale.
Reputano i ricorrenti che l'assorbimento applicato sia da ritenersi illegittimo con conseguente loro diritto alla ricostituzione dell'importo
8 percepito fino al mese di gennaio 2018 e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive non erogate.
Così delineata la fattispecie, sulla nota vicenda, la Sezione Lavoro di
Milano, compreso chi scrive (ex multis, sent. n. 1098/2021, confermata dalla
Corte d'Appello Milano con sent. n. 146/2022 est. , ha già avuto Per_1
modo di pronunciarsi con frequenza.
Si valuta, dunque, che non vi sia motivo per non dare continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale, qui richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “…i ricorrenti sono dipendenti di
, nota società operante nel settore della telefonia con circa 50.000 CP_1
dipendenti in Italia cui applica il CCNL Telecomunicazioni.
Il 23 novembre 2017 le OO.SS., maggiormente rappresentative e
Par l'Assotelecomunicazioni, associazione datoriale cui aderisce , concludevano un accordo titolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del CCNL TLC”. In tale accordo era previsto, da un lato, che a far data dal mese di luglio 2018 sarebbero scattati degli aumenti della retribuzione base;
dall'altro, che sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo elemento retributivo mensile,
denominato E.R.S. (Elemento Retributivo Separato) di importo variabile in base al livello di inquadramento.
Inoltre, nello stesso accordo, si prevedeva espressamente che l'E.R.S. doveva ritenersi “escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi”.
Quindi, gli importi in questione non incidevano sugli istituti contrattuali e sul
TFR.
9 Tuttavia, a far data da luglio 2018, nulla veniva riconosciuto ai ricorrenti, in quanto, a fronte dell'aumento della retribuzione base, veniva effettuato l'assorbimento del superminimo individuale;
lo stesso avveniva con l' CP_5
, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità
[...]
della domanda rispetto all'ERS
Ciò in quanto, nel caso di specie, con l'Accordo sindacale 23 novembre 2017, le parti avevano legittimamente concordato di “espungere” dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR detto Elemento Retributivo Separato e di quantificare il medesimo già considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta di origine legale e collettiva, risultando comprensivo degli stessi.
Di conseguenza i ricorrenti non avevano subìto alcuna riduzione del trattamento economico complessivo erogato, ma solo una diversa quantificazione delle voci che compongono la loro retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituisce il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo.
ha altresì eccepito il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e CP_1
dell'onere probatorio a carico dei ricorrenti.
La società ha affermato di riconoscere unilateralmente a ciascun lavoratore degli incrementi retributivi di importi diversificati a titolo di superminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello.
I suddetti incrementi retributivi non venivano riconosciuti in quanto connessi alle
“mansioni svolte” ed alle “capacità dimostrate” dai lavoratori, essendo pacifica la facoltà della stessa società di assorbire tali voci economiche.
Mai era intervenuto alcun accordo tra le parti volto ad attribuire natura “non assorbibile” ai superminimi in questione.
10 In data 23 novembre 2017, e le OO.SS. maggiormente rappresentative CP_6
sul piano nazionale, avevano sottoscritto un apposito accordo, stabilendo, a decorrere dal 1° luglio 2018, alcuni incrementi retributivi.
Con decorrenza dal 1° febbraio 2018, la società aveva quindi proceduto al parziale assorbimento del superminimo erogato a ciascun ricorrente a fronte dell'aumento della retribuzione di base.
A decorrere dal 1° luglio 2018, veniva riconosciuto a ciascun dipendente, l'E.R.S.
Tale importo, differenziato per livello di inquadramento, aveva le seguenti caratteristiche: veniva proporzionato alla percentuale part – time;
era corrisposto per 13 mensilità, era escluso dalla base del calcolo del TFR, era comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, era considerato ai fini del computo di tutte le indennità a carico di enti di legge quali INPS, INAIL, ecc.; era utile alla determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso;
in caso di assenze non retribuite sarebbe stato ridotto per quote orarie, con le medesime metodologie della retribuzione lorda mese;
che quindi, per tali ragioni, il superminimo individuale corrisposto ai ricorrenti veniva assorbito legittimamente e parzialmente in misura pari alla somma corrisposta.
Nelle prime udienze di trattazione, veniva dato atto che i signori Parte_6
e avevano proceduto a conciliare la lite, con conseguente Parte_7
estinzione del procedimento nei loro confronti.
Quanto alle restanti parti ricorrenti, fallita la conciliazione e previa acquisizione dell'esito di procedimento pendente in materia avanti la Corte d'Appelli di
Milano, la causa veniva discussa e decisa da remoto, con termine alle parti per il deposito di note difensive.
Ciò posto, non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del trattamento economico denominato superminimo.
11 Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento.
Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto.
Non solo.
A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta l'ERS, sulla CP_1
base di un accordo sindacale firmato in data 23.11.2017, i ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo esattamente uguale alla somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell'ERS.
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all'E.R.S, si osserva che, per quanto attiene alla censura di mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti, risultano invece prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già
tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che le tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
12 Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale.
Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione.
Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori.
In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo,
prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né
tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore,
salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la
13 natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso:
Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio
2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685;
Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi,
anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società,
sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento.
Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n,
1610/2018; n. 966/2018).
Venendo ora all'E.R.S., per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è
stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente.
14 Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e l'ERS. Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è
riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo,
oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è
escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
15 Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL
scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo
CCNL in fase di rinnovo.
Il ricorso può quindi trovare accoglimento, dovendo il superminimo goduto dai ricorrenti essere dichiarato non assorbibile, con condanna della società al pagamento, in favore dei lavoratori, delle somme illegittimamente detratte dal febbraio 2018…Il tutto oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo” (sent. n. 1098/2021, conf. n. 1668/2022; Corte d'Appello
Milano n. 411/2024).
Ancora più recentemente, in relazione a controversie identiche,
appartenenti al medesimo “filone”, si riscontrano le pronunce n. 4782/2024
dott.ssa n. 5407/2024 dott. e n. 2458/2025 dott. che Per_2 Pt_8 Per_3
ha così osservato: “…non è revocabile in dubbio, ad avviso del giudicante, che nel caso di specie si verta in tema di uso aziendale.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto,
quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021). Ora, in fatto si è già visto che è pacifico e non contestato che la convenuta che, negli anni dedotti in causa e fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non ha disposto
16 l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva.
Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori.
Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come assorbibile, salvo che fino al 2017 la società
assumeva la condotta esattamente contraria.
Ebbene, trattasi di condotta che non è revocabile in dubbio sia stata costantemente reiterata nonché generalizzata, in quanto posta in essere puntualmente ad ogni occasione di rinnovo contrattuale e avente quali destinatari tutti i dipendenti della società (che difatti sul punto non ha dato conto di aver mai assorbito a taluni dei propri dipendenti il superminimo nel medesimo periodo).
Non ignora il giudicante che in altri precedenti di merito sia stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto avente carattere incolore, non esprimendo una nuova e diversa volontà di riconoscere una diversa natura al superminimo.
Tuttavia, tale argomentazione potrebbe al più rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non certo quando la condotta del datore di lavoro, ben lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia indirizzata a disciplinare un'intera collettività di lavoratori.
In tal caso, detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché
diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato,
non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
17 Ed allora, una volta qualificata quale uso aziendale la condotta della società, non è
certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
8 Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può
essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016).
Di ciò non vi è traccia nel presente giudizio, e di certo non si può valorizzare la sola introduzione dell'(omissis), questa sì circostanza neutrale ed incolore non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
A tale riguardo, occorre ribadire le assolutamente condivisibili argomentazioni della sentenza di merito sopra richiamata, circa la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo e non il secondo alcuna incidenza sul TFR, elementi che portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva…
Né valga invocare il difforme precedente espresso dalla Corte d'Appello di Milano
(cfr. sentenza 434/2023 del 6/4/2023).
Ad avviso dei giudici del gravame, fermo restando che viene condivisa l'interpretazione secondo cui sarebbe stata introdotta una prassi aziendale di non assorbimento del superminimo, detto uso aziendale sarebbe venuto meno nel momento in cui la società, a fronte degli aumenti salariali sanciti dall'ultimo contratto aziendale, ha deciso di disporre nuovamente del diritto all'assorbimento,
18 senza che occorresse al riguardo una specifica previsione, in quanto opera il principio generale dell'assorbimento del superminimo nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia diversamente disposto (cfr.
Cass. n. 10945/16).
La società quindi si sarebbe correttamente avvalsa, in attuazione dell'accordo del
23 novembre 2017, della facoltà prevista dalle lettere attributive del superminimo.
La tesi in commento, tuttavia, non appare condivisibile, proprio per il fatto di distorcere il significato dell'uso aziendale che senza dubbio può essere oggetto di intervento in forza di una sopravvenuta contrattazione collettiva ma non certamente nei termini prospettati nella sentenza in commento, che di fatto riconosce un potere unilaterale del datore di lavoro di modificare la situazione di diritto venutasi a creare, il che è in palese contraddizione con la natura stessa dell'istituto in commento”.
E con riferimento alla recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Casss., n. 1407 dell'11 maggio 2025): “…nel riconoscere che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale,
vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi), ha evidenziato come, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo.
Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di
“disdettare” l'uso aziendale.
19 Ai fini del presente giudizio va, tuttavia, valorizzato il fatto che la possibilità di disdetta da parte del datore di lavoro onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità
del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro.
Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta”
medesima, diretta alla collettività dei lavoratori.
Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori.
Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale. Nel caso di specie, nessuna disdetta è mai stata formalmente comunicata dalla società e, tantomeno, quest'ultima ha dato conto delle ragioni oggettive che devono essere necessariamente poste a fondamento. A tali fini, le argomentazioni della convenuta (ovvero che a seguito dell'Accordo del
23/11/2017, si è avvalsa della facoltà si è avvalsa della facoltà prevista dal negozio unilaterale attributivo del superminimo di assorbire lo stesso con gli aumenti previsti dall'accordo, così come in precedenza aveva esercitato la stessa facoltà non procedendo al riassorbimento, cfr. memoria difensiva, pag. 6) danno conto che nessuna formale disdetta è stata, in realtà, comunicata, avendo la società semmai
20 posto in essere una disdetta unilaterale e di fatto che, per quanto visto, non è
consentita. Il ricorso deve, quindi, essere integralmente accolto”.
Facendosi applicazione dei condividi principi che precedono al caso concreto, deve quindi essere accertata l'illegittimità della condotta di per avere assorbito il superminimo individuale da febbraio 2018 e CP_1
il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo / sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita, oltre che al pagamento delle differenze maturate, rispettivamente pari a:
per euro 1.111,26=, Parte_1
per euro 511,99=, Parte_2
per euro 617,56=, Parte_3
per euro 424,27= Parte_4
oltre interessi e rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara la natura non assorbibile del sovraminimo individuale goduto dai ricorrenti e comunque l'illegittimità dell'assorbimento operato dalla convenuta in danno di tutti i ricorrenti della voce retributiva
“Sovraminimo Individuale” con la voce retributiva “ERS - Elemento
Retributivo Separato” a decorrere dal febbraio 2018;
2) per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo/sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita;
3) condanna la società convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle seguenti differenze retributive:
21 per euro 1.111,26; Parte_1
per euro 511,99; Parte_2
per euro 617,56; Parte_3
per euro 424,27; Parte_4
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
4) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, liquida in complessivi euro 3.200,00 per compensi oltre spese generali al 15%; IVA e CPA;
con distrazione in favore della procuratrice antistataria;
5) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 10/06/2025
Il giudice
RA IO
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA IO, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2276/2025 R.G., promossa con ricorso ritualmente notificato da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Sonia Guglielminetti, domicilio eletto in
Trento, via Grazioli n. 100,
ricorrenti contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico De
Feo, domicilio eletto in Milano, piazza Armando Diaz n. 6, presso lo
Studio dell'avv. Luca Massimo Failla,
resistente
OGGETTO: retribuzione;
assorbimento superminimo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio per sentir dichiarare la non Controparte_1 assorbibilità del superminimo riconosciuto e ottenere la ricostituzione della predetta voce retributiva nonchè il pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate in ragione della già menzionata non assorbibilità.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“1. Accertare l'illegittimità degli assorbimenti dei superminimi individuali operati nei confronti dei ricorrenti da nei mesi di febbraio e Controparte_1
luglio 2018.
2. Condannare alla ricostituzione dei superminimi Controparte_1
individuali negli importi in godimento a gennaio 2018 e, quindi, per Parte_1
euro 1.111,26=, per euro 511,99=, per
[...] Parte_2 Parte_3
euro 617,56= e per euro 424,27=. Parte_4
3. Condannare al pagamento in favore dei ricorrenti delle Controparte_1
conseguenti differenze retributive con ogni effetto sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, compreso TFR e previdenza complementare.
4. Il tutto con rivalutazione ed interessi, anche moratori ex art. 1284, co. 4, c.
Si è costituita ritualmente contrastando, con ampie difese, le CP_1
pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto.
Fallita la conciliazione, la causa, di natura documentale e vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa con modalità da remoto in prima udienza ove la procuratrice dei ricorrenti ha avanzato richiesta di distrazione delle spese.
Ciò posto, si afferma in ricorso che:
1) il sig. è stato assunto alle dipendenze di Parte_1 CP_2
in data 18.06.2001 in qualità di impiegato 6° livello CCNL
Telecomunicazioni e nel mese di gennaio 2003 il contratto di lavoro
è stato ceduto senza soluzione di continuità alla società convenuta.
2 All'atto dell'assunzione, al ricorrente era stato riconosciuto un superminimo pari ad euro 761,26= (doc. 1: Contratto assunzione e con la data del 01.09.2005 e 01.12.2009 gli sono stati Pt_1
riconosciuti rispettivamente un superminimo di euro 150,00= e di euro 200,00=, per un totale complessivo di euro 1.111,26=, qualificati come “assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello” (doc. 2: lettere assegnazione superminimo d.d.
16.09.2005 e d.d. 09.12.2009 Cipriani).
Nel mese di maggio 2006 il ricorrente è passato nel superiore 7°
livello di inquadramento ed il superminimo individuale non è stato assorbito come risulta dalle buste paga di aprile e maggio 2006
(doc. 3: Buste paga aprile e maggio 2006 . Pt_1
Come risulta dalle buste paga dal 2002 al 2017 (doc. 4: Buste paga dal 2002 al 2017 il superminimo individuale non è mai Pt_1
stato assorbito neppure in occasione del rinnovo contrattuale dell'Accordo di rinnovo d.d. 09.07.2003, con aumenti riconosciuti dal 01.07.2003 e dal 01.07.2004 (doc. 5: Accordo rinnovo d.d.
09.07.2003), del CCNL 03.12.2005, con aumenti riconosciuti dal
01.01.2006 e dal 01.10.2006 (doc. 6: allegato 1 CCNL 03.12.2005),
dell'Accordo di rinnovo d.d. 31.07.2007, con aumenti riconosciuti dal 01.10.2007 e dal 01.06.2008 (doc. 7: Accordo rinnovo d.d.
31.07.2007), del CCNL 23.10.2009 con aumenti riconosciuti dal
01.01.2010, dal 01.06.2010 e dal 01.06.2011 (doc. 8: Allegato 1 CCNL
23.10.2009) e del CCNL 01.02.2013 con aumenti riconosciuti dal
01.04.2013, dal 01.10.2013, dal 01.04.2014 e dal 01.10.2014 (doc. 9:
Allegato 1 CCNL 01.02.2013).
3 2) Il sig. è stato assunto alle dipendenze della società Parte_2
convenuta in data 20.07.2010 in qualità di impiegato 6° livello
CCNL Telecomunicazioni.
All'atto dell'assunzione al ricorrente era stato riconosciuto un superminimo pari ad 342,76= (doc. 10: contratto assunzione Pt_2
e dal 2014 un ulteriore superminimo annuo “per il particolare impegno dimostrato ed i risultati raggiunti” pari ad euro 2.200,00=
e quindi pari ad euro 169,23= mensili (doc. 11: lettera attribuzione superminimo d.d. 11.12.2014 per un totale complessivo di Pt_2
euro 511,99= (doc. 12: Buste paga giugno 2014 e gennaio e giugno
2015 . Pt_2
Come risulta dalle buste paga dal 2010 al 2017 (doc. 13: Buste paga dal 2010 al 2017 Grandi) il superminimo individuale non è stato assorbito in occasione degli aumenti contrattuali riconosciuti dal
01.06.2011 (doc. 8 cit: Allegato 1 CCNL 23.10.2009) e dal 01.04.2013,
dal 01.10.2013, dal 01.04.2014 e dal 01.10.2014 (doc. 9 cit. Allegato 1
CCNL 01.02.2013).
3) Il sig. è stato assunto alle dipendenze da in Parte_3 CP_2
data 15.05.2000 in qualità di impiegato 4° livello CCNL
Telecomunicazioni.
All'atto dell'assunzione al ricorrente era stato riconosciuto un superminimo pari a £ 147.000 (euro 75,92=) (doc. 14: Contratto
assunzione e doc. 15: Buste paga maggio e dicembre 2000 Pt_3
. Pt_3
Dal mese di giugno 2001 il ricorrente è stato assegnato al superiore livello 5° ed il superminimo individuale non è stato assorbito anzi gli è stato riconosciuto un ulteriore superminimo di £ 100.000 (euro
4 51,64=) “assorbibile in caso di passaggio di livello” (doc. 16: Lettera
passaggio livello ed attribuzione superminimo d.d. 18.06.2001
e doc. 17: Buste paga maggio e giugno 2001 ; pertanto, Pt_3 Pt_3
dal mese di giugno 2001 il superminimo ammontava complessivamente £ 247.000, pari ad euro 127,56=.
Nel mese di ottobre 2002 al ricorrente è stato riconosciuto un ulteriore superminimo pari ad euro 130,00= “assorbibile in caso di passaggio di livello” (doc. 18: Lettera attribuzione superminimo di ottobre 2002 ; pertanto, dal mese di giugno 2001 il Pt_3
superminimo ammontava complessivamente ad euro 257,56= (doc.
19: Buste paga settembre e ottobre 2002 . Pt_3
Nel mese di gennaio 2003 il contratto di lavoro è stato ceduto senza soluzione di continuità alla società convenuta;
13. Nel mese di ottobre 2003 al ricorrente è stato riconosciuto un ulteriore superminimo pari ad euro 180,00= “assorbibile in caso di aumenti collettivi e/o passaggio di livello” (doc. 20: Lettera attribuzione superminimo di ottobre 2003 ; pertanto, dal mese di ottobre Pt_3
2003 il superminimo ammontava complessivamente ad euro
437,56= (doc. 21: Buste paga settembre e ottobre 2003 Pt_3
Dal mese di novembre 2004 il ricorrente è stato assegnato al superiore livello 6° ed il superminimo individuale non è stato assorbito (doc. 22: Lettera variazione livello inquadramento d.d.
16.11.2004 e doc. 23: Buste paga ottobre e novembre 2004 Pt_3
. Pt_3
Nel mese di ottobre 2007 al ricorrente è stato riconosciuto un ulteriore superminimo pari ad euro 180,00= “assorbibile in caso di aumenti collettivi e/o passaggio di livello” (doc. 24: Lettera
5 attribuzione superminimo di ottobre 2007 ; pertanto, dal Pt_3
mese di ottobre 2007 il superminimo ammontava complessivamente ad euro 617,56= (doc. 25: Buste paga settembre e ottobre 2007 . Pt_3
Come risulta dalle buste paga dal 2000 al 2007 (docc. 19, 21, 23 e 25
cit.) e dal 2008 al 2017 (doc. 26: Buste paga dal 2008 al 2017 il Pt_3
superminimo individuale non è stato assorbito non solo in occasione dei passaggi di livello, ma neppure in occasione del rinnovo contrattuale dell'Accordo di rinnovo d.d. 09.07.2003, con aumenti riconosciuti dal 01.07.2003 e dal 01.07.2004 (doc. 5 cit.), del
CCNL 03.12.2005, con aumenti riconosciuti dal 01.01.2006 e dal
01.10.2006 (doc. 6 cit.), dell'Accordo di rinnovo d.d. 31.07.2007, con aumenti riconosciuti dal 01.10.2007 e dal 01.06.2008 (doc. 7 cit.), del
CCNL 23.10.2009 con aumenti riconosciuti dal 01.01.2010, dal
01.06.2010 e dal 01.06.2011 (doc. 8 cit.) e del CCNL 01.02.2013 con aumenti riconosciuti dal 01.04.2013, dal 01.10.2013, dal 01.04.2014 e dal 01.10.2014 (doc. 9 cit.).
4) Il sig. è stato assunto alle dipendenze della società Parte_4
convenuta in data 07.07.2010 in qualità di impiegato 6° livello
CCNL Telecomunicazioni;
18. All'atto dell'assunzione al ricorrente era stato riconosciuto un superminimo pari ad 255,04= (doc. 27:
contratto assunzione e dal 2014 un ulteriore superminimo Pt_4
annuo “per il particolare impegno dimostrato ed i risultati raggiunti” pari ad euro 2.200,00=e quindi pari ad euro 169,23=
mensili (doc. 28: lettera attribuzione superminimo d.d. 11.12.2014
per un totale complessivo di euro 424,27= (doc. 29: Pt_4 CP_3
paga dal 2011 al gennaio 2015 ; 19. Come risulta dalle buste Pt_4
6 paga dal 2011 al 2015 (doc. 29 cit.) e dal 2016 al 2017 (doc. 30: Buste
paga dal 2016 al 2017 il superminimo individuale non è stato Pt_3
assorbito in occasione degli aumenti contrattuali riconosciuti dal
01.06.2011 (doc. 8 cit: Allegato 1 CCNL 23.10.2009) e dal 01.04.2013,
dal 01.10.2013, dal 01.04.2014 e dal 01.10.2014 (doc. 9 cit. Allegato 1
CCNL 01.02.2013);
I ricorrenti godevano quindi di un superminimo individuale di diverso importo, ricevuto in date differenti - come risultante anche dalle buste paga in atti - che, a far data dal febbraio 2018, è stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, ha stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti della (doc. 2 in atti 02. Accordo di rinnovo Controparte_1
nov.2017.pdf).
In occasione del suddetto accordo di programma del 23 novembre 2017, la convenuta non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà di procedere ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente. L'unica volontà manifesta è stata quella di aumentare le retribuzioni dei lavoratori.
, d'altronde, non aveva mai assorbito i superminimi in occasione CP_1
degli aumenti contrattuali anche quando era CP_4
I primi ed unici assorbimenti dei superminimi si erano dunque registrati in corrispondenza del pagamento degli aumenti dei minimi tabellari e dell'ERS previsti dall'accordo di rinnovo del 23.11.2017.
A seguito del rinnovo contrattuale del 2018, e dell'erogazione dei relativi
Par aumenti, ha, per la prima volta dopo molti anni di mancato
7 assorbimento, ridotto parzialmente gli importi corrisposti ai ricorrenti a titolo di superminimo.
Inoltre, sempre nel 2018 è stato introdotto, con accordo sindacale, un nuovo “elemento retributivo separato” (ERS), a fronte della cui erogazione la società ha parimenti ridotto il superminimo dei ricorrenti, e ciò malgrado si trattasse di un emolumento di natura non omogenea.
Con la busta paga di febbraio 2018, è stato riconosciuto ai dipendenti della convenuta l'aumento contrattuale previsto dall'accordo del novembre
2017; in tale occasione, i ricorrenti (al pari di tutti i loro colleghi che godevano di superminimi contrattuali) hanno riscontrato una decurtazione del loro superminimo, di entità corrispondente all'incremento dei minimi contrattuali.
A seguito del rinnovo del CCNL del 2020 non vi erano stati ulteriori assorbimenti, così come espressamente previsto in sede di stipulazione dello stesso.
Avverso gli assorbimenti operati nel 2018 avevano infatti preso posizione le OO.SS., contestando fermamente il comportamento aziendale. Ciò in quanto la società convenuta non aveva mai anticipato, anche in sede di contrattazione, l'intenzione di procedere all'assorbimento dei superminimi.
Le OO.SS. non avevano quindi motivo di ritenere che la convenuta avrebbe modificato il proprio comportamento, reiterato per decenni, e ciò
malgrado già in passato la società avesse conosciuto momenti di crisi e di difficoltà economiche, e proceduto per questo anche a significative riduzioni del personale.
Reputano i ricorrenti che l'assorbimento applicato sia da ritenersi illegittimo con conseguente loro diritto alla ricostituzione dell'importo
8 percepito fino al mese di gennaio 2018 e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive non erogate.
Così delineata la fattispecie, sulla nota vicenda, la Sezione Lavoro di
Milano, compreso chi scrive (ex multis, sent. n. 1098/2021, confermata dalla
Corte d'Appello Milano con sent. n. 146/2022 est. , ha già avuto Per_1
modo di pronunciarsi con frequenza.
Si valuta, dunque, che non vi sia motivo per non dare continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale, qui richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “…i ricorrenti sono dipendenti di
, nota società operante nel settore della telefonia con circa 50.000 CP_1
dipendenti in Italia cui applica il CCNL Telecomunicazioni.
Il 23 novembre 2017 le OO.SS., maggiormente rappresentative e
Par l'Assotelecomunicazioni, associazione datoriale cui aderisce , concludevano un accordo titolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del CCNL TLC”. In tale accordo era previsto, da un lato, che a far data dal mese di luglio 2018 sarebbero scattati degli aumenti della retribuzione base;
dall'altro, che sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo elemento retributivo mensile,
denominato E.R.S. (Elemento Retributivo Separato) di importo variabile in base al livello di inquadramento.
Inoltre, nello stesso accordo, si prevedeva espressamente che l'E.R.S. doveva ritenersi “escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi”.
Quindi, gli importi in questione non incidevano sugli istituti contrattuali e sul
TFR.
9 Tuttavia, a far data da luglio 2018, nulla veniva riconosciuto ai ricorrenti, in quanto, a fronte dell'aumento della retribuzione base, veniva effettuato l'assorbimento del superminimo individuale;
lo stesso avveniva con l' CP_5
, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità
[...]
della domanda rispetto all'ERS
Ciò in quanto, nel caso di specie, con l'Accordo sindacale 23 novembre 2017, le parti avevano legittimamente concordato di “espungere” dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR detto Elemento Retributivo Separato e di quantificare il medesimo già considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta di origine legale e collettiva, risultando comprensivo degli stessi.
Di conseguenza i ricorrenti non avevano subìto alcuna riduzione del trattamento economico complessivo erogato, ma solo una diversa quantificazione delle voci che compongono la loro retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituisce il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo.
ha altresì eccepito il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e CP_1
dell'onere probatorio a carico dei ricorrenti.
La società ha affermato di riconoscere unilateralmente a ciascun lavoratore degli incrementi retributivi di importi diversificati a titolo di superminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello.
I suddetti incrementi retributivi non venivano riconosciuti in quanto connessi alle
“mansioni svolte” ed alle “capacità dimostrate” dai lavoratori, essendo pacifica la facoltà della stessa società di assorbire tali voci economiche.
Mai era intervenuto alcun accordo tra le parti volto ad attribuire natura “non assorbibile” ai superminimi in questione.
10 In data 23 novembre 2017, e le OO.SS. maggiormente rappresentative CP_6
sul piano nazionale, avevano sottoscritto un apposito accordo, stabilendo, a decorrere dal 1° luglio 2018, alcuni incrementi retributivi.
Con decorrenza dal 1° febbraio 2018, la società aveva quindi proceduto al parziale assorbimento del superminimo erogato a ciascun ricorrente a fronte dell'aumento della retribuzione di base.
A decorrere dal 1° luglio 2018, veniva riconosciuto a ciascun dipendente, l'E.R.S.
Tale importo, differenziato per livello di inquadramento, aveva le seguenti caratteristiche: veniva proporzionato alla percentuale part – time;
era corrisposto per 13 mensilità, era escluso dalla base del calcolo del TFR, era comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, era considerato ai fini del computo di tutte le indennità a carico di enti di legge quali INPS, INAIL, ecc.; era utile alla determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso;
in caso di assenze non retribuite sarebbe stato ridotto per quote orarie, con le medesime metodologie della retribuzione lorda mese;
che quindi, per tali ragioni, il superminimo individuale corrisposto ai ricorrenti veniva assorbito legittimamente e parzialmente in misura pari alla somma corrisposta.
Nelle prime udienze di trattazione, veniva dato atto che i signori Parte_6
e avevano proceduto a conciliare la lite, con conseguente Parte_7
estinzione del procedimento nei loro confronti.
Quanto alle restanti parti ricorrenti, fallita la conciliazione e previa acquisizione dell'esito di procedimento pendente in materia avanti la Corte d'Appelli di
Milano, la causa veniva discussa e decisa da remoto, con termine alle parti per il deposito di note difensive.
Ciò posto, non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del trattamento economico denominato superminimo.
11 Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento.
Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto.
Non solo.
A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta l'ERS, sulla CP_1
base di un accordo sindacale firmato in data 23.11.2017, i ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo esattamente uguale alla somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell'ERS.
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all'E.R.S, si osserva che, per quanto attiene alla censura di mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti, risultano invece prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già
tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che le tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
12 Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale.
Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione.
Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori.
In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo,
prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né
tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore,
salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la
13 natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso:
Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio
2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685;
Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi,
anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società,
sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento.
Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n,
1610/2018; n. 966/2018).
Venendo ora all'E.R.S., per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è
stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente.
14 Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e l'ERS. Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è
riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo,
oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è
escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
15 Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL
scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo
CCNL in fase di rinnovo.
Il ricorso può quindi trovare accoglimento, dovendo il superminimo goduto dai ricorrenti essere dichiarato non assorbibile, con condanna della società al pagamento, in favore dei lavoratori, delle somme illegittimamente detratte dal febbraio 2018…Il tutto oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo” (sent. n. 1098/2021, conf. n. 1668/2022; Corte d'Appello
Milano n. 411/2024).
Ancora più recentemente, in relazione a controversie identiche,
appartenenti al medesimo “filone”, si riscontrano le pronunce n. 4782/2024
dott.ssa n. 5407/2024 dott. e n. 2458/2025 dott. che Per_2 Pt_8 Per_3
ha così osservato: “…non è revocabile in dubbio, ad avviso del giudicante, che nel caso di specie si verta in tema di uso aziendale.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto,
quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021). Ora, in fatto si è già visto che è pacifico e non contestato che la convenuta che, negli anni dedotti in causa e fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non ha disposto
16 l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva.
Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori.
Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come assorbibile, salvo che fino al 2017 la società
assumeva la condotta esattamente contraria.
Ebbene, trattasi di condotta che non è revocabile in dubbio sia stata costantemente reiterata nonché generalizzata, in quanto posta in essere puntualmente ad ogni occasione di rinnovo contrattuale e avente quali destinatari tutti i dipendenti della società (che difatti sul punto non ha dato conto di aver mai assorbito a taluni dei propri dipendenti il superminimo nel medesimo periodo).
Non ignora il giudicante che in altri precedenti di merito sia stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto avente carattere incolore, non esprimendo una nuova e diversa volontà di riconoscere una diversa natura al superminimo.
Tuttavia, tale argomentazione potrebbe al più rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non certo quando la condotta del datore di lavoro, ben lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia indirizzata a disciplinare un'intera collettività di lavoratori.
In tal caso, detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché
diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato,
non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
17 Ed allora, una volta qualificata quale uso aziendale la condotta della società, non è
certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
8 Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può
essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016).
Di ciò non vi è traccia nel presente giudizio, e di certo non si può valorizzare la sola introduzione dell'(omissis), questa sì circostanza neutrale ed incolore non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
A tale riguardo, occorre ribadire le assolutamente condivisibili argomentazioni della sentenza di merito sopra richiamata, circa la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo e non il secondo alcuna incidenza sul TFR, elementi che portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva…
Né valga invocare il difforme precedente espresso dalla Corte d'Appello di Milano
(cfr. sentenza 434/2023 del 6/4/2023).
Ad avviso dei giudici del gravame, fermo restando che viene condivisa l'interpretazione secondo cui sarebbe stata introdotta una prassi aziendale di non assorbimento del superminimo, detto uso aziendale sarebbe venuto meno nel momento in cui la società, a fronte degli aumenti salariali sanciti dall'ultimo contratto aziendale, ha deciso di disporre nuovamente del diritto all'assorbimento,
18 senza che occorresse al riguardo una specifica previsione, in quanto opera il principio generale dell'assorbimento del superminimo nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia diversamente disposto (cfr.
Cass. n. 10945/16).
La società quindi si sarebbe correttamente avvalsa, in attuazione dell'accordo del
23 novembre 2017, della facoltà prevista dalle lettere attributive del superminimo.
La tesi in commento, tuttavia, non appare condivisibile, proprio per il fatto di distorcere il significato dell'uso aziendale che senza dubbio può essere oggetto di intervento in forza di una sopravvenuta contrattazione collettiva ma non certamente nei termini prospettati nella sentenza in commento, che di fatto riconosce un potere unilaterale del datore di lavoro di modificare la situazione di diritto venutasi a creare, il che è in palese contraddizione con la natura stessa dell'istituto in commento”.
E con riferimento alla recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Casss., n. 1407 dell'11 maggio 2025): “…nel riconoscere che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale,
vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi), ha evidenziato come, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo.
Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di
“disdettare” l'uso aziendale.
19 Ai fini del presente giudizio va, tuttavia, valorizzato il fatto che la possibilità di disdetta da parte del datore di lavoro onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità
del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro.
Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta”
medesima, diretta alla collettività dei lavoratori.
Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori.
Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale. Nel caso di specie, nessuna disdetta è mai stata formalmente comunicata dalla società e, tantomeno, quest'ultima ha dato conto delle ragioni oggettive che devono essere necessariamente poste a fondamento. A tali fini, le argomentazioni della convenuta (ovvero che a seguito dell'Accordo del
23/11/2017, si è avvalsa della facoltà si è avvalsa della facoltà prevista dal negozio unilaterale attributivo del superminimo di assorbire lo stesso con gli aumenti previsti dall'accordo, così come in precedenza aveva esercitato la stessa facoltà non procedendo al riassorbimento, cfr. memoria difensiva, pag. 6) danno conto che nessuna formale disdetta è stata, in realtà, comunicata, avendo la società semmai
20 posto in essere una disdetta unilaterale e di fatto che, per quanto visto, non è
consentita. Il ricorso deve, quindi, essere integralmente accolto”.
Facendosi applicazione dei condividi principi che precedono al caso concreto, deve quindi essere accertata l'illegittimità della condotta di per avere assorbito il superminimo individuale da febbraio 2018 e CP_1
il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo / sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita, oltre che al pagamento delle differenze maturate, rispettivamente pari a:
per euro 1.111,26=, Parte_1
per euro 511,99=, Parte_2
per euro 617,56=, Parte_3
per euro 424,27= Parte_4
oltre interessi e rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara la natura non assorbibile del sovraminimo individuale goduto dai ricorrenti e comunque l'illegittimità dell'assorbimento operato dalla convenuta in danno di tutti i ricorrenti della voce retributiva
“Sovraminimo Individuale” con la voce retributiva “ERS - Elemento
Retributivo Separato” a decorrere dal febbraio 2018;
2) per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo/sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita;
3) condanna la società convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle seguenti differenze retributive:
21 per euro 1.111,26; Parte_1
per euro 511,99; Parte_2
per euro 617,56; Parte_3
per euro 424,27; Parte_4
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
4) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, liquida in complessivi euro 3.200,00 per compensi oltre spese generali al 15%; IVA e CPA;
con distrazione in favore della procuratrice antistataria;
5) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 10/06/2025
Il giudice
RA IO
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