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Sentenza 18 maggio 2024
Sentenza 18 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/05/2024, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1187/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1187 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti, in virtù di procura speciale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Sassari, in Viale Umberto I, n. 28;
appellante
contro
, nato a [...] il [...], cod. fisc. elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in Nuoro, via Sebastiano Satta nr. 25, presso e nello studio legale dell'avv. Giuseppe Floris,
che lo rappresenta e difende come da procura stesa in calce al presente atto;
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello;
nell'interesse della pagina 1 di 5 appellata: come da comparsa di risposta in appello, entrambe richiamate nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Sassari n. 588/2021 del 05.10.2021, resa nella causa iscritta al R.G. 198/2019, con la quale è stata annullata l'ingiunzione di pagamento n. 52009/6762/2018 datata 12.12.2018 emessa nei confronti di
, condannandola altresì al pagamento delle spese del giudizio. CP_1
A sostegno del gravame l'appellante deduce tre motivi di appello: 1) omesso esame di fatti decisivi,
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.pc. e 2697 c.c.; 2) omessa pronuncia in ordine all'eccezione, formulata dall'opponente odierno appellato, di prescrizione della fattura ingiunta n.
2013/303576179 relativamente al periodo dal 01.07.2007 al 01.09.2009; 3) ingiusta condanna di al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Pt_1
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali.
* * *
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione in atti emerge quanto segue:
- il sig. , titolare dell'utenza idrica ad uso domestico - non residente posta a CP_1
servizio dell'immobile sito in Alghero, Via Malta n. 3, proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento nr. 52009/6762/2018 datato 12/12/2018, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di €. 1.764,56, chiesti in forza della fattura n. 303576179 del
31.12.2013 per consumi idrici dal 1.7.2007 al 31.3.2013;
- l'utenza di è servita dal misuratore matricola n. 6781; CP_1
- la fattura n. 303576179 datata 31.12.2013, è stata emessa sulla base della contabilizzazione delle misurazioni rilevate sul contatore n. 6881, intestato alla sig.ra ; Controparte_2
pagina 2 di 5 CP_
- in data 25.02.2014, il sig. e la si.ra hanno proposto reclamo ad CP_2 Pt_1
contestando l'entità dei consumi ivi stimati;
- previa verifica, verificava di aver erroneamente scambiato i numeri di contatore, Pt_1
procedendo alla rimozione dei vecchi contatori con l'installazione di nuovi in data
11.8.2014, in tal modo effettuando rettifica contabile della fattura in acconto n. 03576179 del
31.12.2013, utilizzando la lettura di cessazione rilevata sul corretto contatore matricola n.
6871 con fattura n. 035186897 del 30.9.2015 con cui, per il periodo dal 1.1.2007 al
CP_ 21.8.2015 veniva riconosciuto un importo di €. – 780,98 e dunque a credito del . Da
notare che nel riquadro “da pagare – bollette scadute e a scadere” risultavano importi per €.
2.174.63 (come risulta anche dall'estratto conto per bollette n. 831771/2007 per €. 29.42, n.
54644/2008 per €. 227.81, n. 161879/2009 per €. 88.84, n. 1248744/2013 per €. 1764.56).
Veniva altresì indicato che “non vi è nulla da pagare, l'importo verrà conteggiato nella
prossima bolletta”. Per quanto riguarda l'andamento dei consumi, essi risultano regolari,
con un solo picco nell'anno 2006. In particolare, dal 31.12.2006 al 11.8.2014 risulta un consumo pari a 264 mc nel periodo;
mentre i consumi registrati dal nuovo misuratore matricola n. 13TA661464, sono pari a mc 36 per il periodo dal 11.08.2014 al 21.08.2015.
Ora, rispetto a quanto affermato dal Giudice di Pace, ad avviso di questo Tribunale non emergono circostanze che consentano di concludere che abbia riconosciuto come Pt_1
non dovuta la fattura n. 303576179 del 31.12.2013; risulta, piuttosto che, ferma tale fattura,
abbia proceduto a un conguaglio rispetto all'errata lettura del contatore. Tale Pt_1
conguaglio, anche se fondato su consumi presuntivi perché fondati sull'ultima lettura del contatore n. 6871, risultano però congrui rispetto a quelli dei consumi registrati dal nuovo contatore e non contestati dall'appellato. Come calcola (e come risulta dalle Pt_1
bollette), l'andamento dei consumi risulta regolare, con una media di 0.09 mc/g (vedasi fattura n. 035186897 del 30.9.2015 (andamento consumi dal 13.12.2006 al 11.8.2014,
pagina 3 di 5 riquadro in basso), e confermato dal nuovo misuratore per il periodo dal 11.08.2014 al
21.08.2015, di mc 36 corrisponde a un pro die di 0.09 mc (mc 36 : giorni 375 = 0,09).
Emerge, altresì che il Giudice di Pace non abbia minimamente analizzato nel dettaglio la bollette e l'estratto conto depositato in atti. Era sufficiente un esame attento per cogliere l'andamento della vicenda e dei conguagli effettuati da Pt_1
Infatti, rilevato che, alla data del 30.9.2015, risultavano dovuti importi per €. 2.174.63 (come risulta anche dall'estratto conto per bollette n. 831771/2007 per €. 29.42, n. 54644/2008 per
€. 227.81, n. 161879/2009 per €. 88.84, n. 1248744/2013 per €. 1764.56) e che le prime tre di queste bollette risultano pagate il 19.8.2015 per un importo di €. 346,07, è agevole verificare che lo storno degli €. 780,98 non è avvenuto rispetto alla fattura contestata, bensì
rispetto alle fatture emesse successivamente n. 88869/2016, n. 56757/2016, n.
1836240/2016, n. 2227774/2016, n. 54189/2017, n. 778686/2017, n. 1381256/2017, n.
55680/2018, n. 638092/2018, n. 1335294/2018, n. 1948883/2018 e fattura del 31.5.2019. Da
ciò consegue che la fattura in contestazione è ancora dovuta.
Quanto all'eccezione di prescrizione della fattura ingiunta n. 2013/303576179 relativamente al periodo dal 01.07.2007 al 01.09.2009, considerato che era stata avanzata in primo grado dall'opponente odierno appellato che non l'ha reiterata in appello;
pertanto, la mancata reiterazione, in ossequio alla volontà della parte che ha espresso la propria carenza di interesse, ne comporta l'abbandono (seppure in caso diverso Cass. civ. Sez. III ord.,
13/09/2019, n. 22887).
In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di valore fino a euro 5.200, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e nulla per quella istruttoria che non ha avuto pagina 4 di 5 luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 588/2021 del 05.10.2021, lo accoglie e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
- condanna al pagamento, in favore di di €. 1.764,56, oltre CP_1 Parte_1
interessi per ritardato pagamento ai sensi del regolamento Abbanoa dal dì del dovuto al saldo;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio CP_1
grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa e per il secondo grado in €. 1.701,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Sassari, in data 18 maggio 2024.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1187 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti, in virtù di procura speciale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Sassari, in Viale Umberto I, n. 28;
appellante
contro
, nato a [...] il [...], cod. fisc. elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in Nuoro, via Sebastiano Satta nr. 25, presso e nello studio legale dell'avv. Giuseppe Floris,
che lo rappresenta e difende come da procura stesa in calce al presente atto;
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello;
nell'interesse della pagina 1 di 5 appellata: come da comparsa di risposta in appello, entrambe richiamate nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Sassari n. 588/2021 del 05.10.2021, resa nella causa iscritta al R.G. 198/2019, con la quale è stata annullata l'ingiunzione di pagamento n. 52009/6762/2018 datata 12.12.2018 emessa nei confronti di
, condannandola altresì al pagamento delle spese del giudizio. CP_1
A sostegno del gravame l'appellante deduce tre motivi di appello: 1) omesso esame di fatti decisivi,
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.pc. e 2697 c.c.; 2) omessa pronuncia in ordine all'eccezione, formulata dall'opponente odierno appellato, di prescrizione della fattura ingiunta n.
2013/303576179 relativamente al periodo dal 01.07.2007 al 01.09.2009; 3) ingiusta condanna di al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Pt_1
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali.
* * *
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione in atti emerge quanto segue:
- il sig. , titolare dell'utenza idrica ad uso domestico - non residente posta a CP_1
servizio dell'immobile sito in Alghero, Via Malta n. 3, proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento nr. 52009/6762/2018 datato 12/12/2018, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di €. 1.764,56, chiesti in forza della fattura n. 303576179 del
31.12.2013 per consumi idrici dal 1.7.2007 al 31.3.2013;
- l'utenza di è servita dal misuratore matricola n. 6781; CP_1
- la fattura n. 303576179 datata 31.12.2013, è stata emessa sulla base della contabilizzazione delle misurazioni rilevate sul contatore n. 6881, intestato alla sig.ra ; Controparte_2
pagina 2 di 5 CP_
- in data 25.02.2014, il sig. e la si.ra hanno proposto reclamo ad CP_2 Pt_1
contestando l'entità dei consumi ivi stimati;
- previa verifica, verificava di aver erroneamente scambiato i numeri di contatore, Pt_1
procedendo alla rimozione dei vecchi contatori con l'installazione di nuovi in data
11.8.2014, in tal modo effettuando rettifica contabile della fattura in acconto n. 03576179 del
31.12.2013, utilizzando la lettura di cessazione rilevata sul corretto contatore matricola n.
6871 con fattura n. 035186897 del 30.9.2015 con cui, per il periodo dal 1.1.2007 al
CP_ 21.8.2015 veniva riconosciuto un importo di €. – 780,98 e dunque a credito del . Da
notare che nel riquadro “da pagare – bollette scadute e a scadere” risultavano importi per €.
2.174.63 (come risulta anche dall'estratto conto per bollette n. 831771/2007 per €. 29.42, n.
54644/2008 per €. 227.81, n. 161879/2009 per €. 88.84, n. 1248744/2013 per €. 1764.56).
Veniva altresì indicato che “non vi è nulla da pagare, l'importo verrà conteggiato nella
prossima bolletta”. Per quanto riguarda l'andamento dei consumi, essi risultano regolari,
con un solo picco nell'anno 2006. In particolare, dal 31.12.2006 al 11.8.2014 risulta un consumo pari a 264 mc nel periodo;
mentre i consumi registrati dal nuovo misuratore matricola n. 13TA661464, sono pari a mc 36 per il periodo dal 11.08.2014 al 21.08.2015.
Ora, rispetto a quanto affermato dal Giudice di Pace, ad avviso di questo Tribunale non emergono circostanze che consentano di concludere che abbia riconosciuto come Pt_1
non dovuta la fattura n. 303576179 del 31.12.2013; risulta, piuttosto che, ferma tale fattura,
abbia proceduto a un conguaglio rispetto all'errata lettura del contatore. Tale Pt_1
conguaglio, anche se fondato su consumi presuntivi perché fondati sull'ultima lettura del contatore n. 6871, risultano però congrui rispetto a quelli dei consumi registrati dal nuovo contatore e non contestati dall'appellato. Come calcola (e come risulta dalle Pt_1
bollette), l'andamento dei consumi risulta regolare, con una media di 0.09 mc/g (vedasi fattura n. 035186897 del 30.9.2015 (andamento consumi dal 13.12.2006 al 11.8.2014,
pagina 3 di 5 riquadro in basso), e confermato dal nuovo misuratore per il periodo dal 11.08.2014 al
21.08.2015, di mc 36 corrisponde a un pro die di 0.09 mc (mc 36 : giorni 375 = 0,09).
Emerge, altresì che il Giudice di Pace non abbia minimamente analizzato nel dettaglio la bollette e l'estratto conto depositato in atti. Era sufficiente un esame attento per cogliere l'andamento della vicenda e dei conguagli effettuati da Pt_1
Infatti, rilevato che, alla data del 30.9.2015, risultavano dovuti importi per €. 2.174.63 (come risulta anche dall'estratto conto per bollette n. 831771/2007 per €. 29.42, n. 54644/2008 per
€. 227.81, n. 161879/2009 per €. 88.84, n. 1248744/2013 per €. 1764.56) e che le prime tre di queste bollette risultano pagate il 19.8.2015 per un importo di €. 346,07, è agevole verificare che lo storno degli €. 780,98 non è avvenuto rispetto alla fattura contestata, bensì
rispetto alle fatture emesse successivamente n. 88869/2016, n. 56757/2016, n.
1836240/2016, n. 2227774/2016, n. 54189/2017, n. 778686/2017, n. 1381256/2017, n.
55680/2018, n. 638092/2018, n. 1335294/2018, n. 1948883/2018 e fattura del 31.5.2019. Da
ciò consegue che la fattura in contestazione è ancora dovuta.
Quanto all'eccezione di prescrizione della fattura ingiunta n. 2013/303576179 relativamente al periodo dal 01.07.2007 al 01.09.2009, considerato che era stata avanzata in primo grado dall'opponente odierno appellato che non l'ha reiterata in appello;
pertanto, la mancata reiterazione, in ossequio alla volontà della parte che ha espresso la propria carenza di interesse, ne comporta l'abbandono (seppure in caso diverso Cass. civ. Sez. III ord.,
13/09/2019, n. 22887).
In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di valore fino a euro 5.200, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e nulla per quella istruttoria che non ha avuto pagina 4 di 5 luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 588/2021 del 05.10.2021, lo accoglie e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
- condanna al pagamento, in favore di di €. 1.764,56, oltre CP_1 Parte_1
interessi per ritardato pagamento ai sensi del regolamento Abbanoa dal dì del dovuto al saldo;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio CP_1
grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa e per il secondo grado in €. 1.701,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Sassari, in data 18 maggio 2024.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 5 di 5