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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 7825/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 20.3.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7825/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. ; Parte_1 C.F._1 Pt_2
, C.F. rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avvocato Maurizio D'Ago e dall'avvocato Federico Battaglia con ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli, alla via
Bartolomeo Caracciolo Carafa, 30, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
P.I. , rappresentata difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
Angelo Igor Ludwig Parzanese e con lo stesso elettivamente domiciliata in Gricignano di Aversa (Ce) alla via Vittorio Ronza n. 26, giusta procura in atti
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto di appalto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 10.4.2024 e ritualmente notificato i ricorrenti citavano il resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di sentire accertare l'inadempimento dell'impresa nell'esecuzione del contratto di appalto a corpo stipulato inter partes nel 2022 e per l'effetto ottenerne la condanna al pagamento di € 19.700,00, a titolo risarcitorio, pari ai lavori non eseguiti.
3. Si costituiva l'impresa eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la non impiegabilità del rito semplificato, e l'assenza di prova dei danni.
4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (come già preannunciato con decreto di fissazione di udienza del 17.4.2024: “…Precisa che, qualora la causa sia ritenuta pronta per la decisione, potrà essere decisa immediatamente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..”), non essendo necessaria alcuna attività istruttoria.
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 3 5. La domanda è parzialmente fondata.
5.1. E' innanzitutto infondata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione.
Invero il contratto stipulato dalle parti è un appalto, non rientrante tra le ipotesi di mediazione obbligatoria, e non un contratto d'opera.
E' noto che la differenza risiede nel fatto che l'opera o il servizio comporta, nell'appalto, un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto e, nel contratto d'opera, il prevalente lavoro dell'obbligato medesimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.
Nel caso in esame non solo la resistente è una società di capitali
(circostanza che esclude che il lavoro sia stato svolto prevalentemente dall'imprenditore), me nel contratto (doc. 1 prod. parte ricorrente) è fatto più volte richiamo alla normativa del contratto di appalto (cfr. artt.
1,2,4,9,10,11,12,13,14,15).
5.2. E' infondata l'eccezione di inammissibilità del rito semplificato, atteso che vi sono circostanze non contestate ed il giudizio è documentale.
Ed invero non può non notarsi innanzitutto come la memoria difensiva appaia, almeno in parte, un mal riuscito tentativo di “copia ed incolla” di altro atto.
App. 9 e 10 si legge difatti: “Difatti come asserito nel ricorso introduttivo, la richiesta avanzata nei confronti della sig.ra è Pt_3
fondata su un contratto preliminare di compravendita e da ricevute - tra l'altro - intestate al sig. , soggetto estraneo al Controparte_2
contratto.
Fatta questa breve premessa, dal solo esame della documentazione depositata da parte ricorrente, non vi è prova del credito, infatti le ricevute – artatamente poste in essere - non provano assolutamente quanto richiesto.
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 4 A ciò si aggiunga il fatto che non vi è corrispondenza tra quanto riportato all'art. 4 del contratto e le ricevute stesse, né tantomeno vi è prova che giustifichi i pagamenti del 06.07.2022, dell'11.07.2022 e quello come caparra confirmatoria.
Inoltre vi è discordanza tra quanto statuito nel contratto e quanto riportato nelle diffide, allegate al ricorso.
Pertanto, la ricostruzione fornita dalla ricorrente si rivela assai generica ed equivoca, infatti, dalla documentazione fornita, non si può prescindere da un insieme di circostanze incerte, come quella degli acconti versati anche dopo la mancata sottoscrizione dell'atto di vendita, prevista da contratto per l'01.01.2023.
Sarà onere di parte ricorrente dimostrare l'importo versato e non allegando semplici ricevute di pagamento, la cui legittimità andrà verificata nel corso del giudizio di merito, anche a mezzo di una eventuale CTU. Si dimostrerà, successivamente, che i fatti si sono svolti diversamente.
L'adempimento dell'onere di prova è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del giudice propria affermazione, che costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene.
Tale onere, nella presente fase, non può ritenersi assolto alla stregua della documentazione allegata al ricorso introduttivo”.
Ancora alle pp. 14-17 parte ricorrente discetta sul cd. Superbonus che non interessa (se non in minima parte, per quanto si dirà a breve) la vicenda de qua.
Infine, alle pp. 19-20, l'impresa discetta sul danno non patrimoniale che non è stato minimamente chiesto dai ricorrenti.
Questi ultimi, invero, hanno domandato la somma di € 19.700,00, pari esclusivamente ai lavori a loro avviso non eseguiti (cfr. punto 6 del ricorso:
“11) Fornitura di posa dei termosifoni che sono n.44 elementi con n.2 termoarredi tutto a corpo € 1.200,00;
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 5 12) Fornitura e posa infissi esterni grade persiane in ferro con lamelle ovaline preverniciato, interno in alluminio taglio termico effetto legno chiaro, a corpo € 14.500,00;
13) Fornitura di predisposizione condizionatori n.4 a corpo € 1.000,00;
14) Fornitura e montaggio di n.8 porte a scrigno e uno a battente di porte interne a corpo € 3.000,00”.
5.3. Fatta questa premessa, va ricordato quel principio oramai pacifico da oltre vent'anni in giurisprudenza secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, Cass.,
9.2.2004, n. 2387; Cass., 3.7.2009, n. 15677; Cass., 12.2.2010, n. 3373;
Cass., 15.7.2011, n. 15659).
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 6 E' noto, difatti, in materia di appalto che fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate (Cass. nn. 19146/2013, 7267/2023).
Nel caso in esame è pacifico ed ammesso dalla stessa resistente che i lavori non siano stati completati.
La resistente, difatti, a p. 19 della memoria difensiva richiama quel principio pacifico in giurisprudenza, secondo cui “in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (tra le tante: Cass. n. 15502/2018).
Del resto, dalle stesse foto depositate dalla resistente, l'appartamento appare chiaramente ancora un cantiere aperto.
Pertanto i ricorrenti, depositato il contratto, ben potevano limitarsi a dedurre l'inadempimento dell'impresa.
Era dunque quest'ultima che doveva provare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento, salvo eccepire l'inadempimento altrui ex art. 1460 c.c..
5.4. Infondata è poi la deduzione di inammissibilità della richiesta risarcitoria.
Stante la non operatività degli artt. 1667 ss. c.c. (anche ai fini dei termini decadenziali e di prescrizione) per non essere stati completati i lavori, ben potevano i ricorrenti azionare una domanda risarcitoria ex art. 1218
c.c..
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 7 5.5. Risulta documentalmente falsa la deduzione dell'impresa di aver ricevuto € 35.000,00 e di non aver stipulato un contratto prevedente la cessione di crediti in fattura.
Con riferimento alle somme versate dai ricorrenti, dagli estratti conto depositati e non contestati (doc. 2 prod. parte ricorrente) risultano pagamenti con bonifici superiori ad € 50.000,00:
1 euro 5.000,00 bonifico del 13.05.2022;
2 euro 5.000,00 bonifico del 04.06.2022;
3 euro 5.000,00 bonifico del 15.06.2022;
4 euro 5.000,00 bonifico del 13.07.2022;
5 euro 2.500,00 bonifico del 26.07.2022;
6 euro 2.500,00 bonifico del 16.09.2022;
7 euro 5.000,00 bonifico del 30.09.2022;
8 euro 2.500,00 bonifico del 08.11.2022;
9 euro 2.500,00 bonifico del 18.11.2022;
10 euro 2.500,00 bonifico del 17.12.2022;
11 euro 3.000,00 bonifico del 17.04.2023;
12 euro 2.000,00 bonifico del 27.04.2023;
13 euro 1.000,00 bonifico del 19.06.2023;
14 euro 3.868,97 bonifico del 20.06.2023;
15 euro 1.200,00 bonifico del 04.07.2023;
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 8 13) Fornitura di predisposizione condizionatori n.4 a corpo € 1.000,00;
14) Fornitura e montaggio di n.8 porte a scrigno e uno a battente di porte interne a corpo € 3.000,00”.
L'impresa, a p. 6 della memoria difensiva, ha dedotto: “si contesta quanto affermato al punto 6) del ricorso introduttivo, precisando che sia la fornitura di predisposizione condizionatori n. 4 sia la fornitura e posa in opera di infissi in alluminio (taglio termico effetto legno chiaro) sono state realizzate dalla in base quanto pattuito. CP_3 CP_4
che, inoltre, dalle foto allegate nessuna irregolarità potrà essere addebitata alla nella realizzazione dei lavori concordati”. CP_4
5.6.1. Ebbene, innanzitutto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'impresa non ha contestato di non aver eseguito la Fornitura di posa dei termosifoni che sono n.44 elementi con n.2 termoarredi tutto a corpo € 1.200,00 e la Fornitura e montaggio di n.8 porte a scrigno e uno a battente di porte interne a corpo € 3.000,00.
Sono dunque senz'altro dovuti € 4.200,00, non essendo stati svolti i relativi lavori.
5.6.2. Come anticipato, l'onere della prova di esecuzione dei lavori ricade in capo all'impresa.
Nel caso in esame, dalle foto allegate, non vi è prova della predisposizione dei quattro condizionatori.
Non vi è altresì agli atti un diario di cantiere o altra documentazione che provi la relativa asserzione, trattandosi di circostanza documentale.
Né poteva ammettersi una CTU sul punto, del tutto esplorativa
Sono dunque dovuti anche altri € 1.000,00.
5.6.3. Con riferimento agli infissi, viceversa, dalle foto allegate dalla resistente, risulta esservi stata la fornitura e posa in opera di infissi interni.
Tuttavia il contratto preveda la fornitura e posa in opera anche di
“persiane in ferro”.
La resistente ha dedotto (e provato) di aver provveduto alla fornitura e posa in opera dei soli infissi (“si contesta quanto affermato al punto 6)
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 9 del ricorso introduttivo, precisando che sia la fornitura di predisposizione condizionatori n. 4 sia la fornitura e posa in opera di infissi in alluminio (taglio termico effetto legno chiaro)”.
Del resto, dalle foto allegate non vi è traccia delle “persiane in ferro”.
Conseguentemente appare equo ridurre il chiesto risarcimento danno per quella voce del 50%, ossia € 7.250,00.
5.7. Il danno subito dai ricorrenti, in definitiva, è pari ad € 12.450,00 (=
3.000,00+1.200,00+1.000,00+7.250,00), liquidate al momento dell'evento che, in mancanza di dati temporali precisi, può ritersi essersi verificato al momento della messa in mora del 17.11.2023 (doc. 4 prod. parte ricorrente).
Su quest'ultimo importo, costituente un'obbligazione di valore e calcolato, vanno riconosciuti interessi e rivalutazione, da liquidarsi secondo i noti principi espressi dalle S.U. n. 1712/1995.
All'impresa spetta, pertanto all'attualità, a titolo risarcitorio, l'importo complessivo di euro 13.100,15 di cui euro 413,60 per interessi ed euro
236,55 per rivalutazione (coeff. Istat – Indice F.O.I. applicato per effettuare la rivalutazione: 1,019), oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione e fino al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori medi, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (scaglione fino ad € 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1
della somma di € 13.100,15, oltre ulteriori interessi al Parte_2
tasso legale dalla data di pubblicazione e fino al soddisfo;
b) condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio che liquida in € 3.397,00per Parte_2
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 10 compensi professionali ed € 264,00 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione agli avv.ti Maurizio D'Ago e Federico Battaglia, antistatari.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 euro 3.000,00 bonifico del 09.08.2023.
I ricorrenti, inoltre, hanno provato di aver ceduto crediti d'imposta all'impresa per € 30.000,00.
5.6. Con riferimento ai lavori non eseguiti, i ricorrenti hanno espressamente indicato i lavori non eseguiti al punto 6 del ricorso:
“11) Fornitura di posa dei termosifoni che sono n.44 elementi con n.2 termoarredi tutto a corpo € 1.200,00;
12) Fornitura e posa infissi esterni grade persiane in ferro con lamelle ovaline preverniciato, interno in alluminio taglio termico effetto legno chiaro, a corpo € 14.500,00;
11 SEZIONE CIVILE
N. 7825/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 20.3.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7825/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. ; Parte_1 C.F._1 Pt_2
, C.F. rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avvocato Maurizio D'Ago e dall'avvocato Federico Battaglia con ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli, alla via
Bartolomeo Caracciolo Carafa, 30, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
P.I. , rappresentata difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
Angelo Igor Ludwig Parzanese e con lo stesso elettivamente domiciliata in Gricignano di Aversa (Ce) alla via Vittorio Ronza n. 26, giusta procura in atti
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto di appalto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 10.4.2024 e ritualmente notificato i ricorrenti citavano il resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di sentire accertare l'inadempimento dell'impresa nell'esecuzione del contratto di appalto a corpo stipulato inter partes nel 2022 e per l'effetto ottenerne la condanna al pagamento di € 19.700,00, a titolo risarcitorio, pari ai lavori non eseguiti.
3. Si costituiva l'impresa eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la non impiegabilità del rito semplificato, e l'assenza di prova dei danni.
4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (come già preannunciato con decreto di fissazione di udienza del 17.4.2024: “…Precisa che, qualora la causa sia ritenuta pronta per la decisione, potrà essere decisa immediatamente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..”), non essendo necessaria alcuna attività istruttoria.
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 3 5. La domanda è parzialmente fondata.
5.1. E' innanzitutto infondata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione.
Invero il contratto stipulato dalle parti è un appalto, non rientrante tra le ipotesi di mediazione obbligatoria, e non un contratto d'opera.
E' noto che la differenza risiede nel fatto che l'opera o il servizio comporta, nell'appalto, un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto e, nel contratto d'opera, il prevalente lavoro dell'obbligato medesimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.
Nel caso in esame non solo la resistente è una società di capitali
(circostanza che esclude che il lavoro sia stato svolto prevalentemente dall'imprenditore), me nel contratto (doc. 1 prod. parte ricorrente) è fatto più volte richiamo alla normativa del contratto di appalto (cfr. artt.
1,2,4,9,10,11,12,13,14,15).
5.2. E' infondata l'eccezione di inammissibilità del rito semplificato, atteso che vi sono circostanze non contestate ed il giudizio è documentale.
Ed invero non può non notarsi innanzitutto come la memoria difensiva appaia, almeno in parte, un mal riuscito tentativo di “copia ed incolla” di altro atto.
App. 9 e 10 si legge difatti: “Difatti come asserito nel ricorso introduttivo, la richiesta avanzata nei confronti della sig.ra è Pt_3
fondata su un contratto preliminare di compravendita e da ricevute - tra l'altro - intestate al sig. , soggetto estraneo al Controparte_2
contratto.
Fatta questa breve premessa, dal solo esame della documentazione depositata da parte ricorrente, non vi è prova del credito, infatti le ricevute – artatamente poste in essere - non provano assolutamente quanto richiesto.
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 4 A ciò si aggiunga il fatto che non vi è corrispondenza tra quanto riportato all'art. 4 del contratto e le ricevute stesse, né tantomeno vi è prova che giustifichi i pagamenti del 06.07.2022, dell'11.07.2022 e quello come caparra confirmatoria.
Inoltre vi è discordanza tra quanto statuito nel contratto e quanto riportato nelle diffide, allegate al ricorso.
Pertanto, la ricostruzione fornita dalla ricorrente si rivela assai generica ed equivoca, infatti, dalla documentazione fornita, non si può prescindere da un insieme di circostanze incerte, come quella degli acconti versati anche dopo la mancata sottoscrizione dell'atto di vendita, prevista da contratto per l'01.01.2023.
Sarà onere di parte ricorrente dimostrare l'importo versato e non allegando semplici ricevute di pagamento, la cui legittimità andrà verificata nel corso del giudizio di merito, anche a mezzo di una eventuale CTU. Si dimostrerà, successivamente, che i fatti si sono svolti diversamente.
L'adempimento dell'onere di prova è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del giudice propria affermazione, che costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene.
Tale onere, nella presente fase, non può ritenersi assolto alla stregua della documentazione allegata al ricorso introduttivo”.
Ancora alle pp. 14-17 parte ricorrente discetta sul cd. Superbonus che non interessa (se non in minima parte, per quanto si dirà a breve) la vicenda de qua.
Infine, alle pp. 19-20, l'impresa discetta sul danno non patrimoniale che non è stato minimamente chiesto dai ricorrenti.
Questi ultimi, invero, hanno domandato la somma di € 19.700,00, pari esclusivamente ai lavori a loro avviso non eseguiti (cfr. punto 6 del ricorso:
“11) Fornitura di posa dei termosifoni che sono n.44 elementi con n.2 termoarredi tutto a corpo € 1.200,00;
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 5 12) Fornitura e posa infissi esterni grade persiane in ferro con lamelle ovaline preverniciato, interno in alluminio taglio termico effetto legno chiaro, a corpo € 14.500,00;
13) Fornitura di predisposizione condizionatori n.4 a corpo € 1.000,00;
14) Fornitura e montaggio di n.8 porte a scrigno e uno a battente di porte interne a corpo € 3.000,00”.
5.3. Fatta questa premessa, va ricordato quel principio oramai pacifico da oltre vent'anni in giurisprudenza secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, Cass.,
9.2.2004, n. 2387; Cass., 3.7.2009, n. 15677; Cass., 12.2.2010, n. 3373;
Cass., 15.7.2011, n. 15659).
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 6 E' noto, difatti, in materia di appalto che fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate (Cass. nn. 19146/2013, 7267/2023).
Nel caso in esame è pacifico ed ammesso dalla stessa resistente che i lavori non siano stati completati.
La resistente, difatti, a p. 19 della memoria difensiva richiama quel principio pacifico in giurisprudenza, secondo cui “in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (tra le tante: Cass. n. 15502/2018).
Del resto, dalle stesse foto depositate dalla resistente, l'appartamento appare chiaramente ancora un cantiere aperto.
Pertanto i ricorrenti, depositato il contratto, ben potevano limitarsi a dedurre l'inadempimento dell'impresa.
Era dunque quest'ultima che doveva provare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento, salvo eccepire l'inadempimento altrui ex art. 1460 c.c..
5.4. Infondata è poi la deduzione di inammissibilità della richiesta risarcitoria.
Stante la non operatività degli artt. 1667 ss. c.c. (anche ai fini dei termini decadenziali e di prescrizione) per non essere stati completati i lavori, ben potevano i ricorrenti azionare una domanda risarcitoria ex art. 1218
c.c..
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 7 5.5. Risulta documentalmente falsa la deduzione dell'impresa di aver ricevuto € 35.000,00 e di non aver stipulato un contratto prevedente la cessione di crediti in fattura.
Con riferimento alle somme versate dai ricorrenti, dagli estratti conto depositati e non contestati (doc. 2 prod. parte ricorrente) risultano pagamenti con bonifici superiori ad € 50.000,00:
1 euro 5.000,00 bonifico del 13.05.2022;
2 euro 5.000,00 bonifico del 04.06.2022;
3 euro 5.000,00 bonifico del 15.06.2022;
4 euro 5.000,00 bonifico del 13.07.2022;
5 euro 2.500,00 bonifico del 26.07.2022;
6 euro 2.500,00 bonifico del 16.09.2022;
7 euro 5.000,00 bonifico del 30.09.2022;
8 euro 2.500,00 bonifico del 08.11.2022;
9 euro 2.500,00 bonifico del 18.11.2022;
10 euro 2.500,00 bonifico del 17.12.2022;
11 euro 3.000,00 bonifico del 17.04.2023;
12 euro 2.000,00 bonifico del 27.04.2023;
13 euro 1.000,00 bonifico del 19.06.2023;
14 euro 3.868,97 bonifico del 20.06.2023;
15 euro 1.200,00 bonifico del 04.07.2023;
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 8 13) Fornitura di predisposizione condizionatori n.4 a corpo € 1.000,00;
14) Fornitura e montaggio di n.8 porte a scrigno e uno a battente di porte interne a corpo € 3.000,00”.
L'impresa, a p. 6 della memoria difensiva, ha dedotto: “si contesta quanto affermato al punto 6) del ricorso introduttivo, precisando che sia la fornitura di predisposizione condizionatori n. 4 sia la fornitura e posa in opera di infissi in alluminio (taglio termico effetto legno chiaro) sono state realizzate dalla in base quanto pattuito. CP_3 CP_4
che, inoltre, dalle foto allegate nessuna irregolarità potrà essere addebitata alla nella realizzazione dei lavori concordati”. CP_4
5.6.1. Ebbene, innanzitutto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'impresa non ha contestato di non aver eseguito la Fornitura di posa dei termosifoni che sono n.44 elementi con n.2 termoarredi tutto a corpo € 1.200,00 e la Fornitura e montaggio di n.8 porte a scrigno e uno a battente di porte interne a corpo € 3.000,00.
Sono dunque senz'altro dovuti € 4.200,00, non essendo stati svolti i relativi lavori.
5.6.2. Come anticipato, l'onere della prova di esecuzione dei lavori ricade in capo all'impresa.
Nel caso in esame, dalle foto allegate, non vi è prova della predisposizione dei quattro condizionatori.
Non vi è altresì agli atti un diario di cantiere o altra documentazione che provi la relativa asserzione, trattandosi di circostanza documentale.
Né poteva ammettersi una CTU sul punto, del tutto esplorativa
Sono dunque dovuti anche altri € 1.000,00.
5.6.3. Con riferimento agli infissi, viceversa, dalle foto allegate dalla resistente, risulta esservi stata la fornitura e posa in opera di infissi interni.
Tuttavia il contratto preveda la fornitura e posa in opera anche di
“persiane in ferro”.
La resistente ha dedotto (e provato) di aver provveduto alla fornitura e posa in opera dei soli infissi (“si contesta quanto affermato al punto 6)
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 9 del ricorso introduttivo, precisando che sia la fornitura di predisposizione condizionatori n. 4 sia la fornitura e posa in opera di infissi in alluminio (taglio termico effetto legno chiaro)”.
Del resto, dalle foto allegate non vi è traccia delle “persiane in ferro”.
Conseguentemente appare equo ridurre il chiesto risarcimento danno per quella voce del 50%, ossia € 7.250,00.
5.7. Il danno subito dai ricorrenti, in definitiva, è pari ad € 12.450,00 (=
3.000,00+1.200,00+1.000,00+7.250,00), liquidate al momento dell'evento che, in mancanza di dati temporali precisi, può ritersi essersi verificato al momento della messa in mora del 17.11.2023 (doc. 4 prod. parte ricorrente).
Su quest'ultimo importo, costituente un'obbligazione di valore e calcolato, vanno riconosciuti interessi e rivalutazione, da liquidarsi secondo i noti principi espressi dalle S.U. n. 1712/1995.
All'impresa spetta, pertanto all'attualità, a titolo risarcitorio, l'importo complessivo di euro 13.100,15 di cui euro 413,60 per interessi ed euro
236,55 per rivalutazione (coeff. Istat – Indice F.O.I. applicato per effettuare la rivalutazione: 1,019), oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione e fino al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori medi, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (scaglione fino ad € 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1
della somma di € 13.100,15, oltre ulteriori interessi al Parte_2
tasso legale dalla data di pubblicazione e fino al soddisfo;
b) condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio che liquida in € 3.397,00per Parte_2
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 10 compensi professionali ed € 264,00 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione agli avv.ti Maurizio D'Ago e Federico Battaglia, antistatari.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 7895/2024 r.g.a.c. Pag. 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 euro 3.000,00 bonifico del 09.08.2023.
I ricorrenti, inoltre, hanno provato di aver ceduto crediti d'imposta all'impresa per € 30.000,00.
5.6. Con riferimento ai lavori non eseguiti, i ricorrenti hanno espressamente indicato i lavori non eseguiti al punto 6 del ricorso:
“11) Fornitura di posa dei termosifoni che sono n.44 elementi con n.2 termoarredi tutto a corpo € 1.200,00;
12) Fornitura e posa infissi esterni grade persiane in ferro con lamelle ovaline preverniciato, interno in alluminio taglio termico effetto legno chiaro, a corpo € 14.500,00;