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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME
in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 866 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2016, pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), piazza 5 Dicembre n. 1, presso lo studio dell'avv. Nedo Corti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
attore
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), a ciò abilitato giusta procura speciale del
10.5.2012 rep. n. 1276966 e racc. n. 22616, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via
Garibaldi n. 49, presso lo studio dell'avv. Raffaele Rizzuti, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Marco Ferretti, in virtù di procura alle liti in atti;
convenuta
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 5.11.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava il in persona del legale rappresentante p.t., esponendo Parte_1 Controparte_1
che: 1) aveva in essere con la convenuta società il contratto di conto corrente ordinario n.
010/0001383-5 e il mutuo fondiario contratto il 9.7.2004 per notaio n. 64.618; 2) Persona_1
aveva richiesto alla banca la documentazione relativa ad alcuni periodi, che era però stata consegnata solo parzialmente e in copia;
3) erano state apportate modifiche unilaterali dalla banca, non concordate ed applicate illegittimamente;
4) era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché la prassi dell'anatocismo; 5) erano stati illegittimamente addebitati costi eccessivi e non pattuiti per la CMS;
6) erano stati applicati interessi usurari;
7) la restituzione del mutuo, prevista mediante n. 180 rate mensili di € 450,75, integrava un'ipotesi di nullità, con conseguente carattere gratuito del mutuo. Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale accertasse e dichiarasse la nullità delle condizioni economiche del contratto di conto corrente ordinario ed accertasse l'avvenuta convenzione ed applicazione di interessi usurari, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento.
Resisteva con comparsa di costituzione e risposta il il quale contestava la Controparte_1 ricostruzione dell'attore, evidenziando che: 1) aveva stipulato un contratto di conto corrente Pt_1 con l'allora Cassa Rurale ed Artigiana di Curinga Società Cooperativa a r.l.; 2) nel corso del tempo le condizioni economiche erano state modificate, ma le modifiche erano sempre state concordate tra le parti;
parimenti, anche gli affidamenti concessi subivano variazioni, pure concordati tra le parti.
Eccepiva, poi, l'intervenuta la decadenza dal diritto di contestazione delle operazioni per mancata contestazione degli estratti conto nei termini di legge;
inoltre, eccepiva la prescrizione di ogni contestazione alla data antecedente del 16.7.2005, ovvero nel decennio antecedente al 16.7.2015, data della notifica. Nel merito, poi, eccepiva l'infondatezza dell'azione, dal momento che sia il contratto originario con la Cassa Rurale ed Artigiana così come il successivo con assolvevano Controparte_1 entrambi l'onere della forma scritta, con approvazione specifica delle condizioni economiche da parte del correntista. Analogamente, le modifiche delle condizioni economiche erano state approvate specificamente per iscritto dal correntista. Anche sugli altri aspetti sollevati da parte attrice, la banca contestava la ricostruzione contenuta nell'atto introduttivo, adducendo la legittimità del suo operato, la pattuizione e la sottoscrizione di tutte le modifiche e le clausole;
chiedeva pertanto di dichiarare preliminarmente l'intervenuta decadenza e l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati da parte attrice;
nel merito, di respingere tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e attraverso l'espletamento di CTU contabile.
Pertanto, all'udienza del 5.11.2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre scrutinare l'eccezione di decadenza/prescrizione sollevata dalla banca convenuta, per dichiararne l'infondatezza, dal momento che il dies a quo della prescrizione, in relazione alle somme indebitamente addebitate al cliente, varia a seconda che le rimesse siano solutorie o ripristinatorie. In sostanza, il termine di dieci anni decorre dalla data della singola operazione se il pagamento effettuato dal correntista è solutorio, oppure dalla chiusura del conto se il versamento ha natura ripristinatoria della provvista. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4214 del 15.2.2024, è tornata sulla differenza fra le rimesse solutorie e ripristinatorie, nonché in tema di valenza probatoria degli estratti conto bancari.
In particolare, aderendo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/2010, ha confermato il seguente principio di diritto: “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, e non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”. Pertanto, poiché nel caso di specie il rapporto di conto corrente ed anche di mutuo erano ancora in essere al momento della proposizione della domanda, i pagamenti effettuati erano senz'altro ripristinatori della provvista, essendo previsto sin dal primo contratto di conto corrente un affidamento nei confronti di : di conseguenza, non è intervenuta alcuna prescrizione Parte_1
e la relativa eccezione deve essere disattesa.
Passando all'esame del merito della vicenda, l'attore ha agito per accertare l'applicazione di prassi scorrette ed illegittime da parte della banca, sia nel calcolo degli interessi che nella pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Tanto doverosamente premesso in ordine alla posizione processuale delle parti, l'azione proposta è fondata soltanto in parte e, pertanto, merita di trovare accoglimento nei termini di seguito specificati.
Ed invero, dopo aver operato la completa ricognizione dei rapporti oggetto di indagine, il perito d'ufficio ha esaminato compiutamente ogni aspetto dei due singoli rapporti intercorrenti con la banca convenuta e rilevato la parziale fondatezza delle doglianze mosse dall'opposto.
Ebbene, in merito alla verifica diretta ad accertare l'usura ab origine sul contratto di c/c n. 1383, il
CTU ha rilevato che “il tasso globale convenuto risulta superiore al tasso soglia di usura del periodo
(dal 01/07/1999 al 30/09/1999) pari al 13,35% per aperture di credito in conto corrente oltre £
10.000.000”; ancora, “in merito alla verifica diretta ad accertare l'usura ab origine sulle nuove condizioni del contratto di c/c n° 1383 il sottoscritto CTU ha rilevato che il tasso globale convenuto risulta superiore al tasso soglia di usura del periodo (dal 01/04/2003 al 30/06/2003) pari al 14,055% per aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000”. Per quanto riguarda invece il contratto di mutuo, il consulente ha affermato che non risulta superato il cd. “tasso soglia”; “Il tasso di mora da applicare in caso di ritardato pagamento della rata è pari al 5,702% e pertanto non risulta superato il c.d. “tasso soglia” (cfr. pag. 25 della CTU in atti).
Il CTU ha proceduto quindi alla ricostruzione dell'intera contabilità ed in base ai risultati ottenuti ha fornito le seguenti risposte: 1) per il conto corrente n. 1383: a seguito della rideterminazione dei rapporti di dare/avere per come precedentemente specificato, alla data del 30/06/2015, risulta un saldo
ATTIVO (credito) pari ad € 3.211,79 contro un saldo apparente PASSIVO (debito) in estratto conto pari ad € 15.001,07; 2) per il contratto di mutuo fondiario: alla luce del piano di ammortamento sviluppato in base al tasso iniziale di stipula, il sig. risulta debitore nei confronti Parte_1 della Banca del Credito Emiliano s.p.a. al 30.6.2015 della somma di € 24.764,18.
Per quanto concerne la Commissione di Massimo Scoperto, il consulente ha dato dettagliatamente conto di aver effettuato una comparazione separata del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – con il tasso soglia e con la CMS soglia, compensando poi l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
"margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Tali risultanze, che il Tribunale ritiene di condividere per la puntualità e la chiarezza delle motivazioni addotte a loro sostegno, non risultano scalfite dalle contestazioni mosse in sede di contraddittorio tecnico dal consulente e dai difensori della Banca convenuta, a cui pure il consulente ha replicato con ulteriori motivazioni ed argomentazioni che si ritengono pienamente esaustive.
Conclusivamente, alla luce delle risultanze di causa, deve quindi essere accertato che l'attore è, in effetti, creditore della convenuta per l'importo di € 3.211,79 per il rapporto di conto corrente, mentre
è debitore della stessa in relazione al contratto di mutuo per la somma di € 24.764,18.
La soccombenza parziale integra una giusta causa per compensare le spese di lite e porre la CTU, già liquidata con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta che è credito del per l'importo di € 3.211,79 in relazione Parte_1 Controparte_1
al rapporto di conto corrente n. 1383;
2) accerta e dichiara che , per il contratto di mutuo, è debitore della banca convenuta Parte_1 dell'importo residuo di € 24.764,18;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese di CTU come già liquidate in corso di causa definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Lamezia Terme, 11 marzo 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco