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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 07/11/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
n. 1553/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso congiunto ex artt. 337 bis, 337 ter c.c. e 38 disp. att. c.c. depositato in data 16.5.2024
da
(C.F. ), nato l'[...] a Parte_1 C.F._1
LA D'RD (PC), ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Montani del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in LA D'RD (PC), Piazzetta
della OC, n. 3, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
1 (C.F. ), nata il [...] a CP_1 C.F._2
LA D'RD (PC), ivi residente in [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Bordi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piacenza, via Santa Franca n. 8, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 30 maggio 2024, le Parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli minori e alle co ndizioni ivi indicate. Persona_1 Persona_2
Con decreto in data 3 giugno 2024, la Presidente di Sezione Delegata
fissava l'udienza del 10 ottobre 2024, disponendone la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., udienza successivamente rinviata su istanza congiunta delle Parti al 30 gennaio 2025, sempre in modalità cartolare.
In data 29 gennaio 2025, in ossequio alle formalità prescritte dall'art. 127ter c.p.c., le Parti depositavano congiuntamente note di trattazione scritta, nelle quali rappresentavano: che la signora OC dal mese di settembre 2024 si era volontariamente ricoverata presso una struttura
2 sanitaria in Loc. Iustiano di Vigolzone (PC) per risolvere i suoi problemi di dipendenza attraverso un proficuo percorso terapeutico;
che da allora i minori erano collocati permanentemente presso la residenza paterna, con contatti telefonici regolari e i ncontri con la madre;
che il nucleo era seguito dal Servizio Sociale di LA d'RD.
In data 30.1.2025 perveniva al Tribunale relazione del Servizio Sociale di
LA d'RD (PC) in merito al nucleo familiare dei minori Per_1
e dalla quale emergeva: che la presa in carico del
[...] Persona_2
nucleo da parte dei Servizi risaliva al 26.10.2023 a causa dell'uso di sostanze stupefacenti da parte di entrambi i genitori;
che, a seguito della separazione dei genitori, i minori venivano inizialmente collocati presso l'abitazione materna, successivamente trasferiti dal padre, a causa di riscontrate nuove positività a sostanze stupefacenti nella madre, la quale dal 20 maggio 2024 al 16 giugno 2024 veniva ricoverata presso una struttura terapeutico-riabilitativa “Casa di Cura Villa Maria Luigia” sita in Monticelli Terme (PR) e poi, pur ris ultando tale percorso positivo, a causa di nuove difficoltà riscontrate nel mese di luglio 2024, dal 1.08.2024
presso la comunità terapeutico -riabilitativa “La Vela” in Loc. Iustiano di
Vigolzone (PC); che gli incontri con i minori avvenivano regolarmente ogni due settimane presso la suddetta comunità come anche i contatti telefonici a giorni alternati.
Con ordinanza in data 5.3.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 30 gennaio 2025, la Presidente delegata,
ritenendo necessario disporre la comparizione delle Parti davanti a sé al
3 fine di rendere i chiarimenti ritenuti necessari, fissava all'uopo l'udienza dell'8 aprile 2025.
All'udienza così fissata comparivano personalmente entrambe le Parti,
rispettivamente assistite dai loro Difensori, i quali davano atto di aver appreso solo nel corso del giudizio delle criticità della coppia genitoriale e della situazione che interessava la resistente. Su concorde richiesta delle
Parti, la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 18 settembre 2025.
Alla successiva udienza, le Parti concordavano nella modifica dell'originario ricorso congiunto in conformità al nuovo regolamento dalle stesse sottoscritto in udienza ed insistevano per il relativo accoglimento alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i figli vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Pt_1
e con collocazione esclusiva presso l'abitazione del
[...] CP_1
padre in LA d'RD (PC), via Volta 10;
2) I bambini verranno accuditi, oltre che dal genitore, anche dallo zio materno, di professione docente e psicologo, dalla zia Persona_3
paterna sig.ra di professione impiegata, nonché dal nonno Parte_2
paterno. Vi sarà pure il sussidio di una b aby sitter, già utilizzata in passato,
che attualmente contribuisce ad accudire i minori;
3) I Servizi Sociali competenti manterranno il monitoraggio e la vigilanza sulle condizioni di vita dei bambini, con possibilità di acquisire informazioni tramite la scuola, il pediatra e di effettuare visite domiciliari al fine di poter fornire ai minori ogni sostegno ritenuto utile (educativo,
psicologico, ludico-ricreativo). Tutto questo per promuovere un loro
4 sereno sviluppo ed effettuare un progetto di sostegno alla genitorialità e individuare uno o più percorsi educativi e ricreativi adeguati all'età;
4) La madre (come peraltro già attualmente avviene) manterrà i contatti quotidianamente e via telefono con i figli sempre alla presenza del padre o di un parente di riferimento o di un educatore e lì incontrerà almeno una volta alla settimana e tutto ciò f ino alla fine del percorso terapeutico presso la Comunità “La Vela”. La signora OC potrà trascorrere ulteriore tempo con i figli durante la settimana (es. compiere uscite accompagnate con gli stessi e compiere con gli stessi attività monitorate ludiche, di studio e sportive) così come consentito dai Servizi Sociali. Tali attuali condizioni di contatto e di incontro con i figli potranno essere oggetto di implementazione su indicazione dei Servizi Sociali nell'interesse supremo dei figli minori;
5) La madre si sottoporrà fino al termine del percorso terapeutico a controlli periodici, e solo al momento dell'avvenuto recupero dalla dipendenza certificata dal SERDP, potrà tenere con sé entrambi i figli secondo le modalità che successivamente verranno fissate dai servizi competenti. In ogni caso, i Servizi Sociali, nella fase iniziale della ripresa dei rapporti madre-figli e per un periodo non inferiore ad almeno sei mesi,
prevederanno la presenza di una persona della famiglia o di fiducia dei genitori;
6) Fintanto che i figli saranno collocati presso la residenza del padre, il medesimo provvederà al loro integrale mantenimento e proseguirà il percorso di monitoraggio e controllo presso il SERDP ancora per ulteriori
5 sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo recepito e statuito dall'intestato Tribunale”;
7) L'Assegno unico per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) viene allo stato attribuito al padre;
8) Le suindicate condizioni saranno riviste con l'evoluzione in senso positivo delle condizioni della sig.ra OC”.
Dato atto delle conclusioni congiunte rassegnate così come modificate all'udienza del 18 settembre 2025, la Presidente delegata tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione,
previa acquisizione delle conclusioni d el P.M. in sede.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
All'esito del deposito della Relazione del 29 gennaio 2025 da parte del
Servizio sociale di LA d'RD (PC), con la quale il Servizio
relazionava questo Tribunale circa la situazione del nucleo familiare di cui fanno parte i minori e risultava che, a seguito della Per_1 Per_2
separazione dei genitori, gli stessi venivano inizialmente collocati presso l'abitazione materna, e poi successivamente trasferiti dal padre, a causa di riscontrate nuove positività a sostanze stupefacenti nella madre, la quale dal 20 maggio 2024 al 16 giugno 2024 veniva ricoverata presso una struttura terapeutico-riabilitativa “Casa di Cura Villa Maria Luigia” sita in Monticelli Terme (PR) e poi, pur risultando tale percorso positivo, a causa di nuove difficoltà riscontrate nel mese di l uglio 2024, dal 1.08.2024
6 presso la comunità terapeutico -riabilitativa “La Vela” in Loc. Iustiano di
Vigolzone (PC).
In un siffatto quadro le Parti, ritualmente comparse all'udienza del
18.9.2025, assistite dai rispettivi difensori, hanno provveduto a modificare congiuntamente il regolamento già oggetto di ricorso congiunto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi previsioni.
Tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nel caso di specie l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473 -bis.4 c.p.c.).
La domanda congiunta delle Parti, così come modificata all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici.
Spese di lite concordate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in conformità alle condizioni così convenute dalle Parti
all'esito dell'udienza del 18.09.2025 e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Spese di lite compensate tra le parti.
Cosi deciso in camera di consiglio il 6 novembre 2025 su relazione della
Presidente Dott.ssa Marisella Gatti.
7 Piacenza, 6 novembre 2025
La Presidente delegata
Dott.ssa Marisella Gatti
8
n. 1553/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso congiunto ex artt. 337 bis, 337 ter c.c. e 38 disp. att. c.c. depositato in data 16.5.2024
da
(C.F. ), nato l'[...] a Parte_1 C.F._1
LA D'RD (PC), ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Montani del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in LA D'RD (PC), Piazzetta
della OC, n. 3, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
1 (C.F. ), nata il [...] a CP_1 C.F._2
LA D'RD (PC), ivi residente in [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Bordi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piacenza, via Santa Franca n. 8, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 30 maggio 2024, le Parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli minori e alle co ndizioni ivi indicate. Persona_1 Persona_2
Con decreto in data 3 giugno 2024, la Presidente di Sezione Delegata
fissava l'udienza del 10 ottobre 2024, disponendone la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., udienza successivamente rinviata su istanza congiunta delle Parti al 30 gennaio 2025, sempre in modalità cartolare.
In data 29 gennaio 2025, in ossequio alle formalità prescritte dall'art. 127ter c.p.c., le Parti depositavano congiuntamente note di trattazione scritta, nelle quali rappresentavano: che la signora OC dal mese di settembre 2024 si era volontariamente ricoverata presso una struttura
2 sanitaria in Loc. Iustiano di Vigolzone (PC) per risolvere i suoi problemi di dipendenza attraverso un proficuo percorso terapeutico;
che da allora i minori erano collocati permanentemente presso la residenza paterna, con contatti telefonici regolari e i ncontri con la madre;
che il nucleo era seguito dal Servizio Sociale di LA d'RD.
In data 30.1.2025 perveniva al Tribunale relazione del Servizio Sociale di
LA d'RD (PC) in merito al nucleo familiare dei minori Per_1
e dalla quale emergeva: che la presa in carico del
[...] Persona_2
nucleo da parte dei Servizi risaliva al 26.10.2023 a causa dell'uso di sostanze stupefacenti da parte di entrambi i genitori;
che, a seguito della separazione dei genitori, i minori venivano inizialmente collocati presso l'abitazione materna, successivamente trasferiti dal padre, a causa di riscontrate nuove positività a sostanze stupefacenti nella madre, la quale dal 20 maggio 2024 al 16 giugno 2024 veniva ricoverata presso una struttura terapeutico-riabilitativa “Casa di Cura Villa Maria Luigia” sita in Monticelli Terme (PR) e poi, pur ris ultando tale percorso positivo, a causa di nuove difficoltà riscontrate nel mese di luglio 2024, dal 1.08.2024
presso la comunità terapeutico -riabilitativa “La Vela” in Loc. Iustiano di
Vigolzone (PC); che gli incontri con i minori avvenivano regolarmente ogni due settimane presso la suddetta comunità come anche i contatti telefonici a giorni alternati.
Con ordinanza in data 5.3.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 30 gennaio 2025, la Presidente delegata,
ritenendo necessario disporre la comparizione delle Parti davanti a sé al
3 fine di rendere i chiarimenti ritenuti necessari, fissava all'uopo l'udienza dell'8 aprile 2025.
All'udienza così fissata comparivano personalmente entrambe le Parti,
rispettivamente assistite dai loro Difensori, i quali davano atto di aver appreso solo nel corso del giudizio delle criticità della coppia genitoriale e della situazione che interessava la resistente. Su concorde richiesta delle
Parti, la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 18 settembre 2025.
Alla successiva udienza, le Parti concordavano nella modifica dell'originario ricorso congiunto in conformità al nuovo regolamento dalle stesse sottoscritto in udienza ed insistevano per il relativo accoglimento alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i figli vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Pt_1
e con collocazione esclusiva presso l'abitazione del
[...] CP_1
padre in LA d'RD (PC), via Volta 10;
2) I bambini verranno accuditi, oltre che dal genitore, anche dallo zio materno, di professione docente e psicologo, dalla zia Persona_3
paterna sig.ra di professione impiegata, nonché dal nonno Parte_2
paterno. Vi sarà pure il sussidio di una b aby sitter, già utilizzata in passato,
che attualmente contribuisce ad accudire i minori;
3) I Servizi Sociali competenti manterranno il monitoraggio e la vigilanza sulle condizioni di vita dei bambini, con possibilità di acquisire informazioni tramite la scuola, il pediatra e di effettuare visite domiciliari al fine di poter fornire ai minori ogni sostegno ritenuto utile (educativo,
psicologico, ludico-ricreativo). Tutto questo per promuovere un loro
4 sereno sviluppo ed effettuare un progetto di sostegno alla genitorialità e individuare uno o più percorsi educativi e ricreativi adeguati all'età;
4) La madre (come peraltro già attualmente avviene) manterrà i contatti quotidianamente e via telefono con i figli sempre alla presenza del padre o di un parente di riferimento o di un educatore e lì incontrerà almeno una volta alla settimana e tutto ciò f ino alla fine del percorso terapeutico presso la Comunità “La Vela”. La signora OC potrà trascorrere ulteriore tempo con i figli durante la settimana (es. compiere uscite accompagnate con gli stessi e compiere con gli stessi attività monitorate ludiche, di studio e sportive) così come consentito dai Servizi Sociali. Tali attuali condizioni di contatto e di incontro con i figli potranno essere oggetto di implementazione su indicazione dei Servizi Sociali nell'interesse supremo dei figli minori;
5) La madre si sottoporrà fino al termine del percorso terapeutico a controlli periodici, e solo al momento dell'avvenuto recupero dalla dipendenza certificata dal SERDP, potrà tenere con sé entrambi i figli secondo le modalità che successivamente verranno fissate dai servizi competenti. In ogni caso, i Servizi Sociali, nella fase iniziale della ripresa dei rapporti madre-figli e per un periodo non inferiore ad almeno sei mesi,
prevederanno la presenza di una persona della famiglia o di fiducia dei genitori;
6) Fintanto che i figli saranno collocati presso la residenza del padre, il medesimo provvederà al loro integrale mantenimento e proseguirà il percorso di monitoraggio e controllo presso il SERDP ancora per ulteriori
5 sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo recepito e statuito dall'intestato Tribunale”;
7) L'Assegno unico per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) viene allo stato attribuito al padre;
8) Le suindicate condizioni saranno riviste con l'evoluzione in senso positivo delle condizioni della sig.ra OC”.
Dato atto delle conclusioni congiunte rassegnate così come modificate all'udienza del 18 settembre 2025, la Presidente delegata tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione,
previa acquisizione delle conclusioni d el P.M. in sede.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
All'esito del deposito della Relazione del 29 gennaio 2025 da parte del
Servizio sociale di LA d'RD (PC), con la quale il Servizio
relazionava questo Tribunale circa la situazione del nucleo familiare di cui fanno parte i minori e risultava che, a seguito della Per_1 Per_2
separazione dei genitori, gli stessi venivano inizialmente collocati presso l'abitazione materna, e poi successivamente trasferiti dal padre, a causa di riscontrate nuove positività a sostanze stupefacenti nella madre, la quale dal 20 maggio 2024 al 16 giugno 2024 veniva ricoverata presso una struttura terapeutico-riabilitativa “Casa di Cura Villa Maria Luigia” sita in Monticelli Terme (PR) e poi, pur risultando tale percorso positivo, a causa di nuove difficoltà riscontrate nel mese di l uglio 2024, dal 1.08.2024
6 presso la comunità terapeutico -riabilitativa “La Vela” in Loc. Iustiano di
Vigolzone (PC).
In un siffatto quadro le Parti, ritualmente comparse all'udienza del
18.9.2025, assistite dai rispettivi difensori, hanno provveduto a modificare congiuntamente il regolamento già oggetto di ricorso congiunto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi previsioni.
Tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nel caso di specie l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473 -bis.4 c.p.c.).
La domanda congiunta delle Parti, così come modificata all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici.
Spese di lite concordate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in conformità alle condizioni così convenute dalle Parti
all'esito dell'udienza del 18.09.2025 e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Spese di lite compensate tra le parti.
Cosi deciso in camera di consiglio il 6 novembre 2025 su relazione della
Presidente Dott.ssa Marisella Gatti.
7 Piacenza, 6 novembre 2025
La Presidente delegata
Dott.ssa Marisella Gatti
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