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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2024, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 15522/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15522/2021
All'udienza del 26 giugno 2024, tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti con le quali ribadivano le conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate nelle quali insistevano;
Il G.O.T.
All'esito, provvede alla decisione ex art. 281 sexies comma 2 cpc la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, provvedendo al deposito telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 15522 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
pagina 1 di 9 tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.10.1996 e ivi residente in [...] rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Andrea Pirrello (C.F.: ) e C.F._2 dall'Avv. Ignazio Fiore (C.F. ) del Foro di Palermo, presso lo Studio dei C.F._3 quali in Palermo, via Sammartino n. 6 elegge domicilio giusta procura alle liti allegata al presente atto e da intendersi apposta in calce allo stesso. (Avvisi e comunicazioni - P.e.c.:
Tel. 0915073339 - Fax 091.619.53.88) Email_1 Email_2
OPPONENTE
Contro
nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 C.F._4 residente a [...] n. 97, elettivamente domiciliato in Palermo via Sandro Botticelli n. 21, presso lo studio dell'avv. Girolamo Alessandro Crociata (c.f:.
pec – fax 091331552), dal quale è C.F._5 Email_3 rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento R.G. 11515/2021 del Tribunale di Palermo OPPOSTO
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile , in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
- RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo Nr 4246/2021 emesso dal Tribunale di Palermo in data 21.09.2021;
- CONDANNA parte opponente alla refusione, in favore di parte Parte_1
opposta delle spese della presente procedura che liquida in Controparte_1
complessivi € 2547,00 oltre IVA, CPA e il 15% del compenso a titolo di spese forfettarie.
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 07.06.2023 che qui deve intendersi integralmente trascritto pagina 2 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo il sig. premettendo : di avere Controparte_1
sottoscritto in data 27.11.20 con il Sig. (cessionario), in notar dott. Parte_1
, un contratto di cessione di azienda, in virtù del quale cedeva l'azienda sita in Persona_1
Palermo, Via Leonardo Da Vinci angolo Via Ignazio Silvestri senza numero civico, avente ad oggetto il commercio di giornali, quotidiani e periodici all'interno di un chiosco edicola;
che era stato concordato quale prezzo per la cessione la somma di euro 12500,00 di cui euro
6500,00 per l'avviamento ed euro 6000,00 per le attrezzature;
che veniva corrisposta al momento della sottoscrizione la somma di euro 500,00 mentre la somma di euro
12000,00(dodicimila/00) entro e non oltre il termine essenziale del 31 (trentuno) luglio 2021
(duemilaventuno); che stante il mancato pagamento della predetta somma entro il termine stabilito, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo il Decreto Ingiuntivo n. 4246/2021 emesso in data 21.09.2021, notificato in data 08.10.21, con cui veniva ingiunto all'
[...]
di pagare la somma di € 12.000,00 (dodicimila/00), oltre interessi come da Parte_1 domanda e le spese di procedura.
Avverso il predetto provvedimento proponeva opposizione il sig. il Parte_1
quale assumeva di nulla dovere , assumendo in fatto che dopo la sottoscrizione del contratto di cessione di azienda, nonostante a causa delle errate informazioni e rassicurazioni fornite, in fase precontrattuale, dal cedente non aveva potuto conseguire le necessarie autorizzazioni CP_1 afferenti il cambio di destinazione d'uso dell'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli “a km zero” all'interno del complesso aziendale.Evidenziava poi che il contratto doveva ritenersi risolto di diritto ex art. 2457 cc, in forza della clausola contrattuale nr 4 che prevedeva il termine essenziale del 31.7.2021 per l'esecuzione del pagamento del corrispettivo e che trascorso tale termine nei giorni immediatamente successivi, nessuna comunicazione, proveniente dal
Sig. risultava pervenuta al Sig. , oltre alla notifica del decreto ingiuntivo oggi CP_1 Pt_1 opposto per ottenere il tardivo adempimento dell'obbligazione pecuniaria dedotta nel contratto di cessione, ossia il pagamento del corrispettivo di € 12.000,00. Concludeva quindi l'opponente chiedendo di “- ACCOGLIERE l'eccezione di decadenza dal diritto di richiedere il tardivo adempimento dell'obbligazione per omessa comunicazione;
- ACCERTARE E DICHIARARE
l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione ex art. 4 per i motivi tutti sopra detti che
pagina 3 di 9 ivi si intendono ripetuti e trascritti, - Per l'effetto, REVOCARE/ANNULLARE/DICHIARARE
NULLO O INEFFICACE o con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivoopposto”.
Si costituiva parte convenuta resistendo ed allegando di avere, prima della scadenza del termine essenziale del 31 luglio 2021, inviata una raccomandata a.r. 20011553722-2, restituita al mittente con destinatario sconosciuto (nonostante la corrispondenza dell'indirizzo con quello di effettiva residenza) e successiva posta elettronica certificata in data 04/06/2021 con la quale chiedeva l'adempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo della cessione, richiesta rimasto inevasa;
quanto poi alla dedotta mancata autorizazione del cambio di destinazione d'uso respingeva ogni ipotesi di responsabilità evidenziando che oggetto del contratto di cessione era stata “l'azienda adibita al commercio di giornali, quotidiani e periodici all'interno di un chiosco edicola “; in subordine formulava domanda riconvenzionale , in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di condanna al risarcimento del danno. Concludeva quindi parte opposta chiedendo la reiezione della opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale, ove accolta la domanda di risoluzione del contratto di cessione di azienda sottoscritto, la condanna del sig. al pagamento della somma di euro 12.500,00 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno o di equivalente, o la diversa somma ritenuta equa e di giustizia
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e interrogatorio formale di parte opponente, e sulle conclusioni precisate dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allogatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, pagina 4 di 9 indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opposta, attrice sostanziale, ha agito per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto in forza di un contratto di cessione di azienda stipulato con parte opponente la quale da parte sua - da un lato , non ha negato l'intervenuto rapporto obbligatorio dedotto in causa , dall'altro ha allegato profili di inadempimento dell'opposta.
Orbene, richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio (ma lo stesso discorso varrebbe nel caso di domanda di risoluzione o di risarcimento dei danni per inadempimento in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l' adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo - dall'avvenuto adempimento.
Nel caso in cui il debitore convenuto opponga l'eccezione inadimpienti non est adimplendum ex art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore, è stato affermato nella più recedente giurisprudenza, superando vecchi orientamenti, che, se il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno eccepisce l'integrale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte del creditore agente ("exceptio inadimpleti contractus"), quest'ultimo ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione, così - analogamente -, se il debitore convenuto si limita ad eccepire un inadempimento soltanto parziale o non tempestivo o comunque inesatto ("exceptio non rite adimpleti contractus"), è sempre la controparte, ossia il creditore agente, a dover dimostrare di avere esattamente adempiuto ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10).
pagina 5 di 9 Nel caso di specie , come evidenziato, è pacifico e non contestato tra le parti in causa l'intervenuto rapporto contrattuale , fonte negoziale del credito azionato, ovvero il contratto di cessione di azienda sottoscritto in data 27.11.2020 con il quale l'opposto (cedente) ha trasferito all'opponente (cessionario) l'azienda avente ad oggetto la vendita ed il commercio di giornali, quotidiani e periodici e che a fronte della predetta cessione l'opponente si è obbligato a corrispondere il prezzo complessivo di euro 12500,00.
E' altrettanto pacifico che a fronte della predetta obbligazione parte opponente ha corrisposto soltanto la somma complessiva di euro 500,00.
Ebbene a fronte di tali emergenze processuali, come evidenziato pacifiche e non contestate, parte opponente si è opposto al pagamento del credito ingiunto invocando da un Pt_1
lato una responsabilità precontrattuale in capo a parte opposta, per l'impossibilità ad ottenere le autorizzazioni necessarie per il cambio di destinazione d'uso dell'attività commerciale trasferita, dall'altro per essersi il contratto risolto di diritto in forza della clausola nr 4 del contratto secondo cui il mancato pagamento del prezzo entro il termine del 31 luglio 2021 , ritenuto dalle parti termine essenziale, ha prodotto la risoluzione di diritto del contratto di azienda stipulato.
Ebbene , entrambi i motivi , oltre ad essere infondati e non provati , risultano smentiti dalla produzione documentale in atti.
Quanto al primo profilo dedotto , la circostanza risulta all'evidenza infondata posto che le parti nell'art. 1) del contratto di cessione, hanno delineato in maniera chiara ed univoca l'oggetto dell'intervenuto trasferimento ( cfr art. 1 ” con ogni garanzia, Controparte_1
cede a che accetta l'azienda sita in Palermo…..avente ad oggetto il commercio Parte_1 di giornali, quotidiani e periodici…”).
Non emergono in giudizio elementi che possano avvalorare la circostanza dedotta e che in in assenza di specifica pattuizione il motivo non può ritenersi provato.
In relazione poi, all'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1957cc invocata dall'opponente, pima di procedere alla valutazione del caso concreto, pare opportuno una premessa generale sulla stessa nozione di termine essenziale ex art. 1457 c.c.
E' noto che il termine essenziale è il termine di carattere perentorio, la cui inosservanza comporta l'automatica risoluzione del contratto. A differenza delle precedenti fattispecie di risoluzione stragiudiziale, in cui il contratto si risolve per effetto di un atto negoziale del pagina 6 di 9 contraente che subisce l'inadempimento (come la diffida ad adempiere), nel caso del termine essenziale la risoluzione si verifica automaticamente sebbene la parte interessata non abbia manifestato alcuna volontà di risolvere il contratto. Scaduto il termine essenziale, il contratto si risolve se entro tre giorni il creditore non dichiara di essere interessato ad esigere l'esecuzione della prestazione (art. 1457, comma 1 c.c.). In questo caso, la dichiarazione del creditore non scioglie il contratto, ma lo preserva. Decorsi i tre giorni dalla scadenza del termine essenziale, la risoluzione avviene di diritto sebbene non sia espressamente pattuita.
Non occorre, quindi, a differenza della clausola risolutiva espressa, che l'effetto risolutorio sia stato esplicitato contestualmente alla previsione del termine.
Attorno alla nozione di essenzialità, la giurisprudenza e la dottrina divergono: taluni applicano una nozione di essenzialità in termini oggettivi;
altri una nozione di essenzialità in termini soggettivi. Aderendo alla tesi che vuole il termine essenziale oggettivo, esso risulterebbe tale quando in seguito alla scadenza la prestazione diventa oggettivamente inutile per il creditore, perché il ritardo, considerate le caratteristiche della prestazione e la sua funzione nell'economia individuale della parte che lo subisce, compromette radicalmente l'interesse del creditore. Il giudizio di inutilità legato alla scadenza del termine si basa su dati oggettivi, legati ad una valutazione socialmente tipica: ad es. la data del matrimonio per la consegna dell'abito nuziale.
Applicando una nozione di essenzialità in termini soggettivi, tale termine deve essere espressamente qualificato essenziale in base alla clausola del contratto, sebbene, in termini oggettivi, la sua scadenza non sia tale da determinare l'oggettiva inutilità della prestazione.
Tuttavia, tale tesi si scontra col dato che, interpretando la nozione di essenzialità in chiave eminentemente “soggettiva”, si sovrapporrebbe la figura del termine essenziale ex art. 1457
c.c. alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. In questo modo, il termine essenziale diventerebbe null'altro che una clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione nel caso in cui siano violate determinate modalità temporali di esecuzione della prestazione.
Seguendo questa lettura interpretativa, la differenza di regime tra clausola risolutiva espressa e termine essenziale riposerebbe nell'inosservanza delle modalità di esecuzione della prestazione: l'art. 1456 c.c. opererebbe quando l'inosservanza attiene a modalità di esecuzione pagina 7 di 9 relative a profili quantitativi/qualitativi; l'art. 1457 c.c. si applicherebbe alle clausole attinenti a profili temporali di esecuzione della prestazione.
Un'ulteriore contraddizione connessa all'accoglimento di tale orientamento risiederebbe nella circostanza che l'automatismo del procedimento risolutorio in caso di essenzialità soggettiva potrebbe non rispondere alla volontà del creditore, il quale (anche decorso il breve spatium deliberandi di tre giorni successivi alla scadenza del termine) potrebbe avere interesse alla conservazione del rapporto contrattuale. Pertanto, la giurisprudenza aderisce ad una nozione oggettiva di essenzialità del termine ex art. 1457 c.c.: “L'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi (cfr. Cass., ord. n. 10353 dell'1/06/2020; Cass. n. 14426/2016; Cass. n. 25549/2007).
In relazione al termine di adempimento della prestazione , la rinuncia al termine essenziale anche dopo la sua scadenza successiva ai tre giorni di cui all'art. 1457 cod. civ. ben può assumere forme implicite e risultare da fatti univoci e indicativi della circostanza che il creditore accettando l'adempimento tardivo del debitore abbia ritenuto più conforme ai propri interessi l'esecuzione del contratto che non la risoluzione di diritto del medesimo (cfr.
Cass. n. 8881 del 03/07/2000; Cass. n. 2720 del 04/02/2009)
Alla luce dei principi testé enunciati, ritiene questo Tribunale che il termine del 31 luglio 2021, data entro la quale il pagamento del prezzo doveva essere eseguito (cfr art. 4 del contratto di cessione di azienda) e posto evidentemente a favore del venditore/cedente, non rientra nell'alveo del cd. termine essenziale, potendosi enucleare nel comportamento del venditore una ipotesi di rinuncia al dedotto termine essenziale ed alla risoluzione di diritto.
Tale conclusione si ricava per tabulas dalla scelta di di insistere CP_1 Controparte_1
per l'esecuzione delle prestazioni pattuite in contratto (richiesta di pagamento del prezzo azionata con il decreto ingiuntivo) anche allo spirare del termine essenziale, come risulta dalla pec inoltrata all' in data 04.06.2021 ( la cui ricezione non è stata oggetto di Pt_1
pagina 8 di 9 specifica contestazione ) con la quale il manifesta l'interesse alla prestazione anche CP_1
oltre lo spirare del termine essenziale ( cfr all. 5 produzione opposta pec del 04.06.2021 : “
Oltre il termine essenziale del 31.07.2021, in caso di omesso pagamento, senza ulteriore preavviso, sarà mia cura procedere ad azionare il recupero innanzi all'Autorità Giudiziria”).
Inoltre, la scelta di rinunciare a valersi dell'effetto risolutorio si ricava anche dalla condotta serbata nel corso del giudizio del presente giudizio nel quale il continua a CP_1
manifestare l'intento di ricevere la prestazione.
Ritiene , quindi, il Tribunale che vada esclusa la sussistenza di una fattispecie di risoluzione ex art. 1457 cc.
Alla luce delle risultanze di causa va rigettata l'opposizione e va integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente per la soccombenza.
Così deciso in Palermo 02 luglio 2024
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15522/2021
All'udienza del 26 giugno 2024, tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti con le quali ribadivano le conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate nelle quali insistevano;
Il G.O.T.
All'esito, provvede alla decisione ex art. 281 sexies comma 2 cpc la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, provvedendo al deposito telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 15522 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
pagina 1 di 9 tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.10.1996 e ivi residente in [...] rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Andrea Pirrello (C.F.: ) e C.F._2 dall'Avv. Ignazio Fiore (C.F. ) del Foro di Palermo, presso lo Studio dei C.F._3 quali in Palermo, via Sammartino n. 6 elegge domicilio giusta procura alle liti allegata al presente atto e da intendersi apposta in calce allo stesso. (Avvisi e comunicazioni - P.e.c.:
Tel. 0915073339 - Fax 091.619.53.88) Email_1 Email_2
OPPONENTE
Contro
nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 C.F._4 residente a [...] n. 97, elettivamente domiciliato in Palermo via Sandro Botticelli n. 21, presso lo studio dell'avv. Girolamo Alessandro Crociata (c.f:.
pec – fax 091331552), dal quale è C.F._5 Email_3 rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento R.G. 11515/2021 del Tribunale di Palermo OPPOSTO
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile , in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
- RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo Nr 4246/2021 emesso dal Tribunale di Palermo in data 21.09.2021;
- CONDANNA parte opponente alla refusione, in favore di parte Parte_1
opposta delle spese della presente procedura che liquida in Controparte_1
complessivi € 2547,00 oltre IVA, CPA e il 15% del compenso a titolo di spese forfettarie.
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 07.06.2023 che qui deve intendersi integralmente trascritto pagina 2 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo il sig. premettendo : di avere Controparte_1
sottoscritto in data 27.11.20 con il Sig. (cessionario), in notar dott. Parte_1
, un contratto di cessione di azienda, in virtù del quale cedeva l'azienda sita in Persona_1
Palermo, Via Leonardo Da Vinci angolo Via Ignazio Silvestri senza numero civico, avente ad oggetto il commercio di giornali, quotidiani e periodici all'interno di un chiosco edicola;
che era stato concordato quale prezzo per la cessione la somma di euro 12500,00 di cui euro
6500,00 per l'avviamento ed euro 6000,00 per le attrezzature;
che veniva corrisposta al momento della sottoscrizione la somma di euro 500,00 mentre la somma di euro
12000,00(dodicimila/00) entro e non oltre il termine essenziale del 31 (trentuno) luglio 2021
(duemilaventuno); che stante il mancato pagamento della predetta somma entro il termine stabilito, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo il Decreto Ingiuntivo n. 4246/2021 emesso in data 21.09.2021, notificato in data 08.10.21, con cui veniva ingiunto all'
[...]
di pagare la somma di € 12.000,00 (dodicimila/00), oltre interessi come da Parte_1 domanda e le spese di procedura.
Avverso il predetto provvedimento proponeva opposizione il sig. il Parte_1
quale assumeva di nulla dovere , assumendo in fatto che dopo la sottoscrizione del contratto di cessione di azienda, nonostante a causa delle errate informazioni e rassicurazioni fornite, in fase precontrattuale, dal cedente non aveva potuto conseguire le necessarie autorizzazioni CP_1 afferenti il cambio di destinazione d'uso dell'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli “a km zero” all'interno del complesso aziendale.Evidenziava poi che il contratto doveva ritenersi risolto di diritto ex art. 2457 cc, in forza della clausola contrattuale nr 4 che prevedeva il termine essenziale del 31.7.2021 per l'esecuzione del pagamento del corrispettivo e che trascorso tale termine nei giorni immediatamente successivi, nessuna comunicazione, proveniente dal
Sig. risultava pervenuta al Sig. , oltre alla notifica del decreto ingiuntivo oggi CP_1 Pt_1 opposto per ottenere il tardivo adempimento dell'obbligazione pecuniaria dedotta nel contratto di cessione, ossia il pagamento del corrispettivo di € 12.000,00. Concludeva quindi l'opponente chiedendo di “- ACCOGLIERE l'eccezione di decadenza dal diritto di richiedere il tardivo adempimento dell'obbligazione per omessa comunicazione;
- ACCERTARE E DICHIARARE
l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione ex art. 4 per i motivi tutti sopra detti che
pagina 3 di 9 ivi si intendono ripetuti e trascritti, - Per l'effetto, REVOCARE/ANNULLARE/DICHIARARE
NULLO O INEFFICACE o con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivoopposto”.
Si costituiva parte convenuta resistendo ed allegando di avere, prima della scadenza del termine essenziale del 31 luglio 2021, inviata una raccomandata a.r. 20011553722-2, restituita al mittente con destinatario sconosciuto (nonostante la corrispondenza dell'indirizzo con quello di effettiva residenza) e successiva posta elettronica certificata in data 04/06/2021 con la quale chiedeva l'adempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo della cessione, richiesta rimasto inevasa;
quanto poi alla dedotta mancata autorizazione del cambio di destinazione d'uso respingeva ogni ipotesi di responsabilità evidenziando che oggetto del contratto di cessione era stata “l'azienda adibita al commercio di giornali, quotidiani e periodici all'interno di un chiosco edicola “; in subordine formulava domanda riconvenzionale , in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di condanna al risarcimento del danno. Concludeva quindi parte opposta chiedendo la reiezione della opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale, ove accolta la domanda di risoluzione del contratto di cessione di azienda sottoscritto, la condanna del sig. al pagamento della somma di euro 12.500,00 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno o di equivalente, o la diversa somma ritenuta equa e di giustizia
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e interrogatorio formale di parte opponente, e sulle conclusioni precisate dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allogatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, pagina 4 di 9 indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opposta, attrice sostanziale, ha agito per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto in forza di un contratto di cessione di azienda stipulato con parte opponente la quale da parte sua - da un lato , non ha negato l'intervenuto rapporto obbligatorio dedotto in causa , dall'altro ha allegato profili di inadempimento dell'opposta.
Orbene, richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio (ma lo stesso discorso varrebbe nel caso di domanda di risoluzione o di risarcimento dei danni per inadempimento in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l' adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo - dall'avvenuto adempimento.
Nel caso in cui il debitore convenuto opponga l'eccezione inadimpienti non est adimplendum ex art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore, è stato affermato nella più recedente giurisprudenza, superando vecchi orientamenti, che, se il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno eccepisce l'integrale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte del creditore agente ("exceptio inadimpleti contractus"), quest'ultimo ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione, così - analogamente -, se il debitore convenuto si limita ad eccepire un inadempimento soltanto parziale o non tempestivo o comunque inesatto ("exceptio non rite adimpleti contractus"), è sempre la controparte, ossia il creditore agente, a dover dimostrare di avere esattamente adempiuto ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10).
pagina 5 di 9 Nel caso di specie , come evidenziato, è pacifico e non contestato tra le parti in causa l'intervenuto rapporto contrattuale , fonte negoziale del credito azionato, ovvero il contratto di cessione di azienda sottoscritto in data 27.11.2020 con il quale l'opposto (cedente) ha trasferito all'opponente (cessionario) l'azienda avente ad oggetto la vendita ed il commercio di giornali, quotidiani e periodici e che a fronte della predetta cessione l'opponente si è obbligato a corrispondere il prezzo complessivo di euro 12500,00.
E' altrettanto pacifico che a fronte della predetta obbligazione parte opponente ha corrisposto soltanto la somma complessiva di euro 500,00.
Ebbene a fronte di tali emergenze processuali, come evidenziato pacifiche e non contestate, parte opponente si è opposto al pagamento del credito ingiunto invocando da un Pt_1
lato una responsabilità precontrattuale in capo a parte opposta, per l'impossibilità ad ottenere le autorizzazioni necessarie per il cambio di destinazione d'uso dell'attività commerciale trasferita, dall'altro per essersi il contratto risolto di diritto in forza della clausola nr 4 del contratto secondo cui il mancato pagamento del prezzo entro il termine del 31 luglio 2021 , ritenuto dalle parti termine essenziale, ha prodotto la risoluzione di diritto del contratto di azienda stipulato.
Ebbene , entrambi i motivi , oltre ad essere infondati e non provati , risultano smentiti dalla produzione documentale in atti.
Quanto al primo profilo dedotto , la circostanza risulta all'evidenza infondata posto che le parti nell'art. 1) del contratto di cessione, hanno delineato in maniera chiara ed univoca l'oggetto dell'intervenuto trasferimento ( cfr art. 1 ” con ogni garanzia, Controparte_1
cede a che accetta l'azienda sita in Palermo…..avente ad oggetto il commercio Parte_1 di giornali, quotidiani e periodici…”).
Non emergono in giudizio elementi che possano avvalorare la circostanza dedotta e che in in assenza di specifica pattuizione il motivo non può ritenersi provato.
In relazione poi, all'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1957cc invocata dall'opponente, pima di procedere alla valutazione del caso concreto, pare opportuno una premessa generale sulla stessa nozione di termine essenziale ex art. 1457 c.c.
E' noto che il termine essenziale è il termine di carattere perentorio, la cui inosservanza comporta l'automatica risoluzione del contratto. A differenza delle precedenti fattispecie di risoluzione stragiudiziale, in cui il contratto si risolve per effetto di un atto negoziale del pagina 6 di 9 contraente che subisce l'inadempimento (come la diffida ad adempiere), nel caso del termine essenziale la risoluzione si verifica automaticamente sebbene la parte interessata non abbia manifestato alcuna volontà di risolvere il contratto. Scaduto il termine essenziale, il contratto si risolve se entro tre giorni il creditore non dichiara di essere interessato ad esigere l'esecuzione della prestazione (art. 1457, comma 1 c.c.). In questo caso, la dichiarazione del creditore non scioglie il contratto, ma lo preserva. Decorsi i tre giorni dalla scadenza del termine essenziale, la risoluzione avviene di diritto sebbene non sia espressamente pattuita.
Non occorre, quindi, a differenza della clausola risolutiva espressa, che l'effetto risolutorio sia stato esplicitato contestualmente alla previsione del termine.
Attorno alla nozione di essenzialità, la giurisprudenza e la dottrina divergono: taluni applicano una nozione di essenzialità in termini oggettivi;
altri una nozione di essenzialità in termini soggettivi. Aderendo alla tesi che vuole il termine essenziale oggettivo, esso risulterebbe tale quando in seguito alla scadenza la prestazione diventa oggettivamente inutile per il creditore, perché il ritardo, considerate le caratteristiche della prestazione e la sua funzione nell'economia individuale della parte che lo subisce, compromette radicalmente l'interesse del creditore. Il giudizio di inutilità legato alla scadenza del termine si basa su dati oggettivi, legati ad una valutazione socialmente tipica: ad es. la data del matrimonio per la consegna dell'abito nuziale.
Applicando una nozione di essenzialità in termini soggettivi, tale termine deve essere espressamente qualificato essenziale in base alla clausola del contratto, sebbene, in termini oggettivi, la sua scadenza non sia tale da determinare l'oggettiva inutilità della prestazione.
Tuttavia, tale tesi si scontra col dato che, interpretando la nozione di essenzialità in chiave eminentemente “soggettiva”, si sovrapporrebbe la figura del termine essenziale ex art. 1457
c.c. alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. In questo modo, il termine essenziale diventerebbe null'altro che una clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione nel caso in cui siano violate determinate modalità temporali di esecuzione della prestazione.
Seguendo questa lettura interpretativa, la differenza di regime tra clausola risolutiva espressa e termine essenziale riposerebbe nell'inosservanza delle modalità di esecuzione della prestazione: l'art. 1456 c.c. opererebbe quando l'inosservanza attiene a modalità di esecuzione pagina 7 di 9 relative a profili quantitativi/qualitativi; l'art. 1457 c.c. si applicherebbe alle clausole attinenti a profili temporali di esecuzione della prestazione.
Un'ulteriore contraddizione connessa all'accoglimento di tale orientamento risiederebbe nella circostanza che l'automatismo del procedimento risolutorio in caso di essenzialità soggettiva potrebbe non rispondere alla volontà del creditore, il quale (anche decorso il breve spatium deliberandi di tre giorni successivi alla scadenza del termine) potrebbe avere interesse alla conservazione del rapporto contrattuale. Pertanto, la giurisprudenza aderisce ad una nozione oggettiva di essenzialità del termine ex art. 1457 c.c.: “L'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi (cfr. Cass., ord. n. 10353 dell'1/06/2020; Cass. n. 14426/2016; Cass. n. 25549/2007).
In relazione al termine di adempimento della prestazione , la rinuncia al termine essenziale anche dopo la sua scadenza successiva ai tre giorni di cui all'art. 1457 cod. civ. ben può assumere forme implicite e risultare da fatti univoci e indicativi della circostanza che il creditore accettando l'adempimento tardivo del debitore abbia ritenuto più conforme ai propri interessi l'esecuzione del contratto che non la risoluzione di diritto del medesimo (cfr.
Cass. n. 8881 del 03/07/2000; Cass. n. 2720 del 04/02/2009)
Alla luce dei principi testé enunciati, ritiene questo Tribunale che il termine del 31 luglio 2021, data entro la quale il pagamento del prezzo doveva essere eseguito (cfr art. 4 del contratto di cessione di azienda) e posto evidentemente a favore del venditore/cedente, non rientra nell'alveo del cd. termine essenziale, potendosi enucleare nel comportamento del venditore una ipotesi di rinuncia al dedotto termine essenziale ed alla risoluzione di diritto.
Tale conclusione si ricava per tabulas dalla scelta di di insistere CP_1 Controparte_1
per l'esecuzione delle prestazioni pattuite in contratto (richiesta di pagamento del prezzo azionata con il decreto ingiuntivo) anche allo spirare del termine essenziale, come risulta dalla pec inoltrata all' in data 04.06.2021 ( la cui ricezione non è stata oggetto di Pt_1
pagina 8 di 9 specifica contestazione ) con la quale il manifesta l'interesse alla prestazione anche CP_1
oltre lo spirare del termine essenziale ( cfr all. 5 produzione opposta pec del 04.06.2021 : “
Oltre il termine essenziale del 31.07.2021, in caso di omesso pagamento, senza ulteriore preavviso, sarà mia cura procedere ad azionare il recupero innanzi all'Autorità Giudiziria”).
Inoltre, la scelta di rinunciare a valersi dell'effetto risolutorio si ricava anche dalla condotta serbata nel corso del giudizio del presente giudizio nel quale il continua a CP_1
manifestare l'intento di ricevere la prestazione.
Ritiene , quindi, il Tribunale che vada esclusa la sussistenza di una fattispecie di risoluzione ex art. 1457 cc.
Alla luce delle risultanze di causa va rigettata l'opposizione e va integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente per la soccombenza.
Così deciso in Palermo 02 luglio 2024
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
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