TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 28/10/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1500/2023 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TRANZATTO ROSARIA presso il cui studio in Torino via Bligny è elettivamente domiciliata attrice contro
Controparte_1
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. SCALISI RICCARDO presso il cui P.IVA_1 studio in Torino piazza Carlo Emanuele II n. 13 è elettivamente domiciliata, nonché dell'avv.to ALESSANDRO PETITO convenuta contro
( ), in persona dell'amministratore di CP_2 C.F._2 sostegno, con il patrocinio dell'avv. DOMENICO MORABITO presso il cui studio in
Torino via Monte Asolone è elettivamente domiciliato convenuto nei confronti di con il patrocinio dell'avv. MARIA DOMENICA Controparte_3
RA presso il cui studio in Vercelli via Duchessa Jolanda 30 è elettivamente domiciliata
Terza chiamata
1 *** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: conclusioni come da atto di citazione
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della e del dott. CP_1
per tutti danni biologici subiti e subendi da a CP_2 Parte_1 causa ed in conseguenza dell'intervento chirurgico del 27.11.2012, condannandoli solidalmente al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali sulla scorta della valutazione medico legale effettuata dalla Dott.ssa , in conformità alle tabelle Per_1 elaborate dal Tribunale di Milano, nella misura di euro 115.806,93 nonché di tutti danni conseguenti alla violazione del suo diritto ad una completa ed adeguata formazione del necessario consenso informato, nella misura almeno di euro
20.000,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale connesso alle spese mediche documentate per euro 2023,90.
Per parte convenuta : Controparte_1
Respingere le domande attrici e, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, condannare e a Controparte_3 CP_2 tenere indenne e manlevare da ogni pretesa Controparte_4 fatta valere nei suoi confronti.
In ogni caso con vittoria di onorari e spese del giudizio
Per parte convenuta : CP_2
IN VIA PRINCIPALE, respingere la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA, contenere il risarcimento del danno negli stretti limiti del giusto e del provato e, per l'effetto, dichiarare tenuta la terza chiamata
[...]
a manlevare ed a tenere indenne il Dr. da tale Controparte_3 CP_2 ricaduta risarcitoria e di pagamento, per capitale, rivalutazione monetaria, interessi e competenze, ivi incluse le spese legali e peritali occorse per la propria difesa;
- respingere la domanda di manleva proposta contro il Dr. dalla CP_2 coevocata, , siccome infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_5
- respingere la domanda subordinata di regresso avanzata da contro il CP_3
Dr. siccome infondata in fatto ed in diritto. CP_2
Con vittoria di compensi e spese”.
2 Per la terza chiamata CP_3
In riferimento alla chiamata in causa della : Controparte_6
• in principalità: accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo alla
[...]
assicurata per i fatti per cui è causa e Controparte_4 CP_7 conseguentemente respingere ogni domanda contro la stessa proposta e mandare assolta da ogni avversaria pretesa perché infondata in fatto e in diritto e non CP_7 provata;
• in via subordinata: e per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza anche parziale delle domande attrici nei confronti dell'Assicurata evocante
[...] accertare e dichiarare che la polizza in essere tra la convenuta Controparte_4 evocante e opera a Controparte_4 Controparte_8 secondo rischio rispetto alla polizza assicurativa del medico operatore convenuto dr.
e pertanto mandare assolta la dalla manleva azionata dalla CP_2 CP_7 con riferimento alle condotte in tutto o in parte Controparte_4 imputabili al dott. salva comunque l'applicazione della franchigia CP_2 fissa di € 100.000,00, il limite del massimale di polizza e la rivalsa dell'Assicuratore di cui infra;
• in via gradata e di denegato subordine: mandare assolta la
[...]
e con essa da quanto in più ex adverso preteso rispetto Controparte_4 CP_7 al giusto ed al provato ed al concreto grado di efficienza causale e/o di colpa che in denegata ipotesi dovessero essere ritenute attribuibili all'Assicurata, sotto deduzione del prevalente o concorrente grado di responsabilità del dott. e CP_2 limitare in pari misura la manleva di salva comunque l'applicazione della CP_7 franchigia fissa di € 100.000,00, il limite del massimale di polizza e la rivalsa dell'Assicuratore di cui infra;
• in via ulteriormente gradata e di ulteriore subordine per il caso in cui fosse accertata una responsabilità della Controparte_4 per il fatto del dott. nella causazione dei danni lamentati dall'attrice,
[...] CP_2 accertare e dichiarare il diritto di regresso di nei confronti del dott. in CP_7 CP_2 proporzione al grado di responsabilità allo stesso addebitabile, dichiarandolo tenuto e condannandolo a manlevare e tenere indenne da qualsiasi somma fosse CP_7 tenuta a versare in forza della polizza in essere con la Controparte_4
e in conseguenza della manleva azionata da quest'ultima nel
[...] presente giudizio;
in ogni caso, con applicazione della franchigia fissa di €
100.000,00 e nei limiti di massimale di polizza;
con vittoria delle spese di lite.
In riferimento alla chiamata in causa del dott. chiedeva: CP_2
3 • in principalità: accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al dr.
assicurato per i fatti per cui è causa e conseguentemente CP_2 CP_3 respingere ogni domanda contro il medesimo proposta e man-dare assolta CP_3 da ogni avversaria pretesa perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
• in via subordinata: mandare assolto il dr. e con esso da quanto in CP_2 CP_3 più ex adverso preteso rispetto al giusto ed al provato ed al concreto grado di efficienza causale e/o di colpa che in denegata ipotesi dovessero essere ritenute attribuibili all'Assicurato, sotto deduzione del prevalente o concorrente grado di responsabilità della e limitare in pari misura la manleva Controparte_9 di stante l'esclusione della copertura del vincolo di solidarietà, salva CP_3 comunque l'applicazione degli scoperti e franchigie di polizza come in atti documentati ed entro il limite del massimale di polizza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti,
[...]
evocava in giudizio la e il dott. Parte_1 Controparte_1 CP_2 per fare accertare la loro responsabilità solidale in relazione agli interventi chirurgici di asportazione di una neoformazione al cavo popliteo ginocchio sinistro, eseguiti rispettivamente il 27.11.2012 e il 29.11.2012 presso la clinica dal dott. CP_4
CP_2
L'attrice deduce la responsabilità solidale del sanitario e della per CP_1 imperizia e negligenza nell'esecuzione dell'intervento chirurgico del 27.11.2012, a cui sarebbe seguita la lesione del verso sciatico sinistro, per la cattiva gestione delle cure successive all'intervento e per l'inadeguatezza nell'acquisizione del consenso informato, attesa la genericità della elencazione delle possibili complicanze dell'intervento senza che venisse evidenziata la possibile lesione dei nervi, con violazione del diritto all'autodeterminazione della paziente e la compromissione dell'interesse della stessa all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario proposto;
chiedeva dunque il risarcimento del danno non patrimoniale e del danno biologico, come quantificato dalla dott.ssa a seguito Per_1 della stabilizzazione dei postumi come da visita del 27.05.2020.
1.2.Si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_4 sussistenza di un responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e deducendo che in base ai dati clinici e documentali poteva ritenersi la sussistenza di un danno
4 iatrogeno denunciato a livello del SPE, a seguito dell'atto chirurgico svolto dal Dr.
ma, a tutto concedere, si sarebbe trattato di una complicanza imprevedibile CP_2 ed inevitabile in riferimento all'emorragia che avrebbe comportato la compressione neurologica e la sofferenza;
che infatti nel caso di peggioramento delle condizioni del paziente nel corso o dopo l'esecuzione di un intervento, se tale peggioramento non è prevedibile o evitabile integra gli estremi della “causa non imputabile” di cui all'art. 1218 c.c., come nel caso di specie;
contestava inoltre la quantificazione dei danni formulata da controparte, in quanto in assenza di ulteriori esami strumentali non potevano escludersi ulteriori miglioramenti rispetto a quelli già accertati dalla relazione medico legale di parte attrice;
contestava inoltre che la paziente non fosse stata correttamente informata, non avendo l'attrice dedotto che non si sarebbe sottoposta all'intervento se correttamente informata e lamentando un danno alla salute conseguente alla condotta colposa del medico;
prospettava che l'episodio di malpratiche, se provato, sarebbe ascrivibile ad errore esecutivo commesso dal Dott.
e che nel caso concreto poteva reputarsi superata la presunzione di CP_2 responsabilità paritaria e che, in caso contrario, il dott. doveva partecipare al CP_2 risarcimento per il minor importo pari al 50% di quanto sarà accertato come dovuto;
che nella fattispecie in esame si configurava un caso di responsabilità totalmente in capo al medico, in quanto i pregiudizi patiti da parte della sig.ra se Pt_1 sussistenti, risulterebbero essere esclusivamente conseguenti all'operato del sanitario e con esclusione di carenze di natura organizzativa imputabili alla struttura sanitaria. Nel caso il Tribunale avesse ritenuto la responsabilità della CP_4
chiedeva di essere manlevata da
[...] CP_3
1.3. Si costituiva in giudizio contestando l'addebito di CP_10 responsabilità a suo carico per inadempimento connesso all'intervento chirurgico, eccependo che l'attrice non deduceva in concreto le prestazioni professionali erronee o mal eseguite, né quale sarebbe dovuto essere l'intervento (di altro tipo) corretto o come, diversamente, l'intervento eseguito avrebbe dovuto attuarsi, oppure come l'eventuale errore si sarebbe potuto evitare e se questo era di natura diagnostica nell'individuazione della scelta chirurgica, od “in corso d'opera”, confondendo la malpractice con la complicanza;
contestava inoltre l'addebito di responsabilità per mancata riduzione del danno da sofferenza postoperatoria e da trascuratezza del sanitario e per tardiva sottoposizione al secondo intervento nonché per inadeguata acquisizione del consenso informato, che aveva prospettato alla paziente una serie
5 di rischi, tra cui la persistenza del dolore. Contestava anche il quantum debeatur e le risultanze della consulenza medico legale di parte, chiedendo di essere all'occorrenza manlevato dalla propria assicurazione nei cui confronti CP_3 chiedeva di estendere il contraddittorio.
1.4. Si costituiva in giudizio eccependo, in riferimento Controparte_3 alla chiamata in causa della , l'operatività a secondo rischio, la CP_1 franchigia di euro 100.000,00 ed il limite di massimale della polizza stipulata dalla struttura sanitaria, associandosi alle difese dei convenuti in punto di an e quantum del danno richiesto;
nel caso di accertata responsabilità della per il fatto CP_1 del dott. nella causazione dei danni lamentati dall'attrice, avanzava domanda CP_2 di manleva / rivalsa ex artt. 1916 c.c. e 1 delle CGA nei confronti del predetto, con le conseguenziali statuizioni di condanna, ferme restando l'operatività della polizza a secondo rischio e la franchigia di € 100.000,00; nei confronti del dott. eccepiva le limitazioni della polizza relative a scoperti, CP_2 franchigie nonché l'esclusione della copertura in caso di vincolo di solidarietà, chiedendo che, in caso di accertata responsabilità del sanitario, la manleva fosse limitata, tenuto conto delle suddette condizioni di polizza.
1.5. Il Giudice, autorizzata la chiamata in causa di da parte dei CP_3 convenuti, all'udienza del 14.05.2024 avanzava alle parti una proposta transattiva che non veniva accettata da parte attrice;
veniva così disposta consulenza d'ufficio medico legale e nominato il collegio peritale composto dalla Dott.ssa , Persona_2 medico legale, e dal dott. , medico ortopedico. Per_3
Il procedimento veniva riassegnato a questo Giudice con decreto presidenziale n.
14/2024 del 18.11.2024; con ordinanza di questo Giudice dell'11.12.2024 veniva conferito l'incarico peritale ai consulenti tecnici d'ufficio; all'esito delle operazioni peritali, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la discussione orale e per la decisione all'udienza del 22.10.2025, riservando il deposito della sentenza nei 30 giorni ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
2. La parte attrice fa valere la responsabilità contrattuale del dott. e della CP_2 struttura sanitaria convenuta per errata esecuzione dell'intervento chirurgico di asportazione di un lipoma al cavo popliteo del ginocchio sinistro seguito il
27.11.2012, il ritardo nella sottoposizione al secondo intervento chirurgico del
29.11.2012 nonostante la sofferenza post operatoria, e l'inadeguatezza del consenso
6 informato per non avere posto in evidenza la possibile lesione del nervo sciatico;
trattandosi di evento di danno anteriore all'entrata in vigore della legge Pt_2
, le cui norme sostanziali non hanno efficacia retroattiva (vedi Cass.
[...]
2294/2019), il medico e le strutture sanitarie rispondono ex artt. 1218 e 1228 c.c. in base al contatto sociale qualificato o al contratto di spedalità, come ritenuto dalla
Giurisprudenza.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 24037/2017) “ In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.”
Nel caso di specie, la parte attrice ha dedotto e provato, tramite la consulenza medico legale di parte e l'istruttoria espletata, l'inadempimento imputabile al sanitario ed alla struttura convenuta nonché i gravi danni conseguenti.
Non sono fondate, dunque, le doglianze dei convenuti sull'indeterminatezza del petitum, avendo entrambi puntualmente svolto allegazioni difensive nel merito.
Alla luce della documentazione medica in atti e degli accertamenti peritali la vicenda può essere così ricostruita: in data 29/02/2012 la signora consultava il Pt_1 dott. , specialista ortopedico, allegando gonalgia sx. CP_2
Lo specialista formulava diagnosi di dolore anteriore al ginocchio sx in esiti distorsione per un problema di femoro-rotulea (SHPE) e consigliava esercizi di potenziamento, tutore ed esecuzione di esame TAC per persistenza del dolore per eventuale intervento chirurgico.
Gli esami TAC del 04/09/2012 ed ETG regione poplitea del 10/09/2012 evidenziavano, rispettivamente, l'assenza di grossolane alterazioni delle superfici articolari e ai livelli esaminati e della struttura ossea, e l'assenza di masse anomale o raccolte fluide occupanti spazio, formazioni cistiche, versamento articolare.
In data 28/09/2012, il dott. certificava tumefazione dolentissima posteriore CP_2 ginocchio sx non presente a febbraio 2012 e consigliava RMN ginocchio sx con mdc.
Detto esame, eseguito in data 9.10.2012, evidenziava un quadro compatibile di entesite inserzionale del tendine del muscolo semimembranoso senza, comunque,
7 fenomeni flogistici correlati lungo il recesso menisco-capsulare postero-mediale ed in relazione al punto d'angolo postero-interno, assenza di lesioni espansive o anomale aree di impregnazione contrastografica a carico del cavo popliteo.
Al controllo ortopedico del 18/10/2012, il dott consigliava exeresi tumefazione CP_2
+ istologico in DS con pernottamento Urgente.
In data 27/11/2012 la sig.ra veniva ricoverata presso la Pt_1 [...]
con diagnosi di “Tumefazione cavo popliteo sinistro” e Controparte_11 sottoposta a intervento di asportazione della tumefazione poplitea.
Nel postoperatorio, si manifestava un deficit dello SPE ingravescente che in 2° giornata risultava ingestibile per le disestesie urenti e il giorno 29/11 è stata sottoposta ad intervento esplorativo con evacuazione di ematoma ed. emostasi + fasciotomia e neurolisi dello SPE.
Seguivano controlli clinici e strumentali per il deficit stenico e sensitivo dello SPE e sedute con RF (vedi consulenza tecnica d'ufficio).
Appare evidente allora l'errore diagnostico e la non condivisibile l'indicazione chirurgica del sanitario, come evidenziato dal Collegio peritale: il riscontro clinico di una “tumefazione estremamente dolente” a livello del cavo popliteo sinistro risulta palesemente contraddetto dagli esami strumentali disposti dallo stesso dott. CP_2
Inoltre, il tessuto asportato nel corso dell'intervento consisteva in un minuscolo frammento di tessuto adiposo: appare quindi altamente improbabile che una formazione di normale tessuto adiposo e di tali dimensioni possa essere responsabile della sintomatologia accusata.
Deve ritenersi, invece, altamente probabile che l'aprassia manifestatasi a carico del nervo SPE sia riconducibile ad una impropria manipolazione del tronco nervoso che,
a livello del poplite, si trovava all'interno del campo chirurgico disegnato dall'operatore.
La lesione iatrogena del nervo è dunque conseguenza di un errore nell'esecuzione dell'intervento e non può costituire complicanza o causa non imputabile al medico, tale tale da esoneralo da responsabilità ex art. 1218 c.c.
I sintomi di sofferenza a carico dello SPE si sono infatti manifestati sin dall'immediato post-operatorio accentuandosi poi nelle 48 ore successive per la formazione di un ematoma a livello del sito chirurgico.
Le carenze nella compilazione della cartella clinica non consentono di valutare l'entità della raccolta ematica e quindi la sua incidenza sul deterioramento della
8 condizione nervosa;
deve tuttavia ritenersi non corretta la dilazione di 24 ore nella sua evacuazione, che stante l'oggettivo aggravarsi della sintomatologia (risultante dalla cartella clinica) avrebbe dovuto essere effettuata già nella giornata del
28/11/12.
Risulta, quindi, accertato il nesso casuale tra le condotte colpose e violative della diligenza professionale ex art. 1176 c.c. del sanitario e della , non solo CP_1 nella fase pre-operatoria ma anche nella gestione post-operatoria, attesi gli evidenti errori diagnostici nell'esecuzione del primo intervento chirurgico nonché il ritardo nel secondo intervento, concause efficienti che hanno determinato la paralisi del nervo
SPE con riduzione anche della capacità lavorativa specifica.
Emerge dunque una responsabilità solidale dei convenuti nella produzione dell'evento di danno, non potendosi ravvisare alcun evento interruttivo del nesso di causalità ma operando le singole condotte sopra analizzate in termini di determinazione ed aggravamento del processo dannoso conseguente al primo intervento.
Le conclusioni cui giungono i consulenti tecnici d'ufficio sono condivisibili in quanto esaustive (anche nelle risposte alle osservazioni ai ctp a cui ci si richiama), lineari e coerenti, avendo peraltro evidenziato che i ctp non hanno contestato l'attendibilità della documentazione medica in atti ed in particolare del referto RM.
Del resto, i convenuti non hanno dimostrato - come era loro onere (Cass. S.U.
13533/2001) - di avere correttamente e diligentemente adempiuto le prestazioni sanitarie richieste, limitandosi ad una generica contestazione degli addebiti mossi da parte attrice senza neppure dedurre e provare le condotte e le cautele adottate in concreto nel caso di specie.
3.1.Il danno, sulla base delle Tabelle di Milano 2024 (la Tabella Unica Nazionale è applicabile dal 5 marzo 2025), viene liquidato come segue: età della danneggiata alla data del sinistro (46 anni), percentuale di invalidità permanente 13% (punto di danno biologico euro 2.972,04) in ragione del recupero della funzionalità del tronco nervoso (vedi relazione peritale in risposta alle osservazioni dei CTP), applicando un incremento per sofferenza soggettiva (+ 29% pari ad € 861,89), tenuto delle sofferenze morali che la paziente ha dovuto subire per essere stata sottoposta a due interventi chirurgici a causa della malpractice medica, subendo il relativo stato
9 doloroso, tenuto conto della necessità di ricorrere a cure successive (vedi referto dell'8.03.2024 Ospedale Le Molinette Terapia del Dolore) e della difficoltà a deambulare, come risulta dalla consulenza medica di parte e dalla ctu.
Sul punto, si osserva che il doc. 17 relativo ad un colloquio psicologico clinico non evidenzia nessun significativo collegamento causale con i fatti per cui è processo.
Punto base I.T.T.€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 255 giorni
Danno biologico risarcibile € 29.943
Danno non patrimoniale risarcibile pari ad € 38.627,00, che con la maggiorazione per personalizzazione del 10% ascende ad € 42.489,70: la parte attrice fa valere a titolo di personalizzazione le conseguenze della neuropatia subita, quali la costante sensazione di indolenzimento al polpaccio, le ipo-disestesie a livello del malleolo esterno, i deficit funzionali marcati a carico dell'alluce e della dita del piede, oltre alla cicatrice di 7 cm al bordo esterno del cavo popliteo, circostanze tutte non contestate, peculiari e caratterizzanti la condizione attuale della paziente, che trovano riscontro nella ctu e nella perizia medico legale di parte attrice e che giustificano una personalizzazione in aumento rispetto ai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età. (Cass. 5865/2021; 10912/2018).
A ciò vanno aggiunti: Invalidità temporanea totale € 575,00, Invalidità temporanea parziale al 75% € 3881,25, Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00,
Invalidità temporanea parziale al 55% € 7.331,25, per un totale per danno biologico temporaneo di € 16.962,50.
Per il danno non patrimoniale si liquidano pertanto all'attualità € 59.452,20.
3.2. In riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da violazione del consenso informato, la parte attrice nell'atto di citazione e nella prima memoria 171 ter c.p.c., allega solamente che nel modulo di consenso informato sottopostole non veniva evidenziata la possibile lesione dei nervi interferenti ed in particolare dello SPE e delle conseguenti possibili disabilità neuropatiche permanenti.
La domanda è infondata e generica, facendo valere un inammissibile danno in re ipsa senza allegare e documentare le specifiche conseguenze dannose della violazione del diritto di informazione e di autodeterminazione, mediante un giudizio
10 controfattuale sulla scelta della paziente in virtù del principio di vicinanza della prova, essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerunque accidit, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale. (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 23 marzo 2021, n. 8163; Cass., 3,
n. 28985 del 11/11/2019; Cass., 3, n. 16892 del 25/6/2019; Cass., 3, n. 19199 del
19/7/2018; Cass., 3, n. 17022 del 28/6/2018).
Anche a volere ritenere diversamente, va osservato che in riferimento allo specifico profilo, così come dedotto e cristallizzato entro il termine dell'art. 171 ter n.1) c.p.c.,
l'informazione fornita in relazione al tipo di intervento nel modulo di consenso informato deve considerarsi esaustiva in riferimento alle possibili complicanze, tenuto conto che la parte lamenta una condotta colposa dei convenuti.
In base ai principi giurisprudenziali (vedi da ultimo l'ordinanza 3356/2025 la Corte di
Cassazione) l'allegazione dei fatti deve precedere il momento della dimostrazione degli stessi. Quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum”; ogni altra questione sollevata tardivamente dalla parte deve dunque respinta, in quanto inammissibile.
3.3.Circa il danno patrimoniale, devono ritenersi congrue le spese mediche documentate in atti per complessivi euro 1.358,95, come ritenuto dal Collegio peritale, che rivalutate all'attualità (alla data di introduzione del giudizio) ascendono ad € 1.663,46.
Non vengono richiesti e provati ulteriori danni patrimoniali.
4. Alla luce delle predette motivazioni, la e Controparte_4 CP_2 devono essere condannati in solido al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di euro 61.115,66 attuali (59.452,20 + 1663,46).
E' dovuto inoltre il risarcimento del danno da lucro cessante che deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 co. I c.c,, secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:
- a base di calcolo va posta non la somma liquidata all'attualità, ma l'originario importo, che si ricava devalutando quello attuale alla data del fatto;
11 tale importo va rivalutato anno per anno;
- sugli importi annuali così ottenuti si ritiene equo applicare gli interessi legali secondo i tassi vigenti anno per anno nel periodo considerato.
5. Nei rapporti interni tra e , la prima, benché Controparte_1 CP_2 responsabile verso l'attrice in virtù del contratto di spedalità, ha azione di regresso per il 50% nei confronti di la domanda di manleva dalla stessa CP_2 azionata nei confronti del sanitario può trovare, quindi, solo parziale accoglimento, dovendosi tenere conto del carattere solidale dell'obbligazione garantita.
Nella fattispecie, infatti, non si verte in una ipotesi di responsabilità esclusiva del medico, in quanto è emersa dalla ctu una corresponsabilità della nella CP_1 gestione della fase post operatoria, in particolare nel ritardo nell'effettuazione del secondo intervento che ha inciso sull'aggravamento della lesione del nervo.
Ne consegue, in difetto di prova contraria da parte della struttura circa l'eventuale assenza di responsabilità o anche solo della concreta efficienza causale della propria condotta, trova applicazione una presunzione di responsabilità paritaria nella causazione del danno secondo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 29001/2021: “ In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria
12 prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”
La deve essere, pertanto, tenuta indenne da tutte le statuizioni di CP_1 condanna a suo carico da parte del medico nella misura del 50%.
6.La domanda di manleva avanzata dalla nei confronti della Controparte_1
non può trovare accoglimento per la ragione assorbente Controparte_3 della operatività nel caso di specie della franchigia di euro 100.000,00 di cui al punto
1 delle CGA per ogni sinistro, franchigia che non è contestata neppure dalla difesa della convenuta, con conseguente assorbimento della domanda subordinata di regresso avanzata da verso il medico. CP_3
7.In ordine invece alla domanda di manleva azionata da verso la CP_2 in virtù della propria polizza (doc 1), avente carattere Controparte_3 complementare con quella stipulata dalla struttura sanitaria, occorre rilevare che questa prevede una franchigia/scoperto generale a carico dell'assicurato del 15% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 5.000,00 e il massimo di €
40.000,00 (art.
7.8 CGA) con esclusione, dalla copertura del vincolo di solidarietà
(art. 7.15, delle CGA): la copertura assicurativa vale cioè esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.
Consegue che, nel caso di specie, la copertura assicurativa non può operare, attesa la natura solidale dell'obbligazione, e la domanda di manleva non può trovare accoglimento, in conformità all'orientamento prevalente di legittimità e di merito che ritiene valide e lecite tali clausole che limitano la garanzia assicurativa alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato (vedi Cass. 8235/2010).
8. Le spese di lite, comprese quelle dei consulenti tecnici di parte attrice, seguono la soccombenza nella misura del 50%, rimanendo compensate per il resto tra la parte attrice e i convenuti, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda risarcitoria per inziali euro 137.830,83, ridotta da parte attrice ad euro 72.296,60 solo nelle note conclusive.
13 Tali spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della tariffa professionale vigente in base al valore della controversia, che ha richiesto un impegno di media complessità; si stima equo e congruo riconoscere le spese di ctp richieste dall'attrice per complessivi euro 1.540,00 (vedi Cass. 10173/2015), sempre nella misura del
50% , e con esclusione dell'importo di euro 610,00 di cui alla fattura 76/2024 che appare superfluo e non giustificato.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, necessaria per l'accertamento della responsabilità indipendentemente dal valore della domanda, devono essere interamente poste a carico dei convenuti soccombenti.
Le spese di lite tra i coobbligati solidali e Controparte_1 CP_2 devono essere compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra la
[...]
e la nonché tra e la medesima CP_1 Controparte_3 CP_2 compagnia, tenuto conto del fatto che gli assicurati non hanno contestato l'operatività delle franchigie e delle clausole fatte valere dalla compagnia assicurativa, la cui chiamata in causa è stata determinata dalle pretese inziali della parte attrice e dalla natura della responsabilità da accertarsi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1 condanna la in solido a pagare in favore Controparte_12 di € 61.115,66, oltre interessi e rivalutazione come in parte Parte_1 motiva, oltre alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice nella misura del 50%, spese che liquida per l'intero in complessivi € 14.000,00 a titolo di compenso professionale e in € 759,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese di ctp, come liquidate per l'intero in parte motiva;
compensa per il resto le spese di lite tra le suddette parti;
2. pone definitivamente a carico di e le Controparte_1 CP_2 spese di ctu, liquidate dal Giudice con separato decreto;
3. deve essere condannato a tenere indenne la di CP_2 CP_1 quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare in virtù delle statuizioni di cui al punto 1 e 2 nella misura del 50%, compensando le spese di lite tra le suddette parti;
14 4. respinge le domande di manleva avanzate rispettivamente da e CP_2
nei confronti di , compensando Controparte_1 Controparte_3 le spese di lite nei rispettivi rapporti;
5. respinge ogni altra domanda.
Vercelli, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Gentili
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1500/2023 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TRANZATTO ROSARIA presso il cui studio in Torino via Bligny è elettivamente domiciliata attrice contro
Controparte_1
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. SCALISI RICCARDO presso il cui P.IVA_1 studio in Torino piazza Carlo Emanuele II n. 13 è elettivamente domiciliata, nonché dell'avv.to ALESSANDRO PETITO convenuta contro
( ), in persona dell'amministratore di CP_2 C.F._2 sostegno, con il patrocinio dell'avv. DOMENICO MORABITO presso il cui studio in
Torino via Monte Asolone è elettivamente domiciliato convenuto nei confronti di con il patrocinio dell'avv. MARIA DOMENICA Controparte_3
RA presso il cui studio in Vercelli via Duchessa Jolanda 30 è elettivamente domiciliata
Terza chiamata
1 *** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: conclusioni come da atto di citazione
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della e del dott. CP_1
per tutti danni biologici subiti e subendi da a CP_2 Parte_1 causa ed in conseguenza dell'intervento chirurgico del 27.11.2012, condannandoli solidalmente al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali sulla scorta della valutazione medico legale effettuata dalla Dott.ssa , in conformità alle tabelle Per_1 elaborate dal Tribunale di Milano, nella misura di euro 115.806,93 nonché di tutti danni conseguenti alla violazione del suo diritto ad una completa ed adeguata formazione del necessario consenso informato, nella misura almeno di euro
20.000,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale connesso alle spese mediche documentate per euro 2023,90.
Per parte convenuta : Controparte_1
Respingere le domande attrici e, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, condannare e a Controparte_3 CP_2 tenere indenne e manlevare da ogni pretesa Controparte_4 fatta valere nei suoi confronti.
In ogni caso con vittoria di onorari e spese del giudizio
Per parte convenuta : CP_2
IN VIA PRINCIPALE, respingere la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA, contenere il risarcimento del danno negli stretti limiti del giusto e del provato e, per l'effetto, dichiarare tenuta la terza chiamata
[...]
a manlevare ed a tenere indenne il Dr. da tale Controparte_3 CP_2 ricaduta risarcitoria e di pagamento, per capitale, rivalutazione monetaria, interessi e competenze, ivi incluse le spese legali e peritali occorse per la propria difesa;
- respingere la domanda di manleva proposta contro il Dr. dalla CP_2 coevocata, , siccome infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_5
- respingere la domanda subordinata di regresso avanzata da contro il CP_3
Dr. siccome infondata in fatto ed in diritto. CP_2
Con vittoria di compensi e spese”.
2 Per la terza chiamata CP_3
In riferimento alla chiamata in causa della : Controparte_6
• in principalità: accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo alla
[...]
assicurata per i fatti per cui è causa e Controparte_4 CP_7 conseguentemente respingere ogni domanda contro la stessa proposta e mandare assolta da ogni avversaria pretesa perché infondata in fatto e in diritto e non CP_7 provata;
• in via subordinata: e per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza anche parziale delle domande attrici nei confronti dell'Assicurata evocante
[...] accertare e dichiarare che la polizza in essere tra la convenuta Controparte_4 evocante e opera a Controparte_4 Controparte_8 secondo rischio rispetto alla polizza assicurativa del medico operatore convenuto dr.
e pertanto mandare assolta la dalla manleva azionata dalla CP_2 CP_7 con riferimento alle condotte in tutto o in parte Controparte_4 imputabili al dott. salva comunque l'applicazione della franchigia CP_2 fissa di € 100.000,00, il limite del massimale di polizza e la rivalsa dell'Assicuratore di cui infra;
• in via gradata e di denegato subordine: mandare assolta la
[...]
e con essa da quanto in più ex adverso preteso rispetto Controparte_4 CP_7 al giusto ed al provato ed al concreto grado di efficienza causale e/o di colpa che in denegata ipotesi dovessero essere ritenute attribuibili all'Assicurata, sotto deduzione del prevalente o concorrente grado di responsabilità del dott. e CP_2 limitare in pari misura la manleva di salva comunque l'applicazione della CP_7 franchigia fissa di € 100.000,00, il limite del massimale di polizza e la rivalsa dell'Assicuratore di cui infra;
• in via ulteriormente gradata e di ulteriore subordine per il caso in cui fosse accertata una responsabilità della Controparte_4 per il fatto del dott. nella causazione dei danni lamentati dall'attrice,
[...] CP_2 accertare e dichiarare il diritto di regresso di nei confronti del dott. in CP_7 CP_2 proporzione al grado di responsabilità allo stesso addebitabile, dichiarandolo tenuto e condannandolo a manlevare e tenere indenne da qualsiasi somma fosse CP_7 tenuta a versare in forza della polizza in essere con la Controparte_4
e in conseguenza della manleva azionata da quest'ultima nel
[...] presente giudizio;
in ogni caso, con applicazione della franchigia fissa di €
100.000,00 e nei limiti di massimale di polizza;
con vittoria delle spese di lite.
In riferimento alla chiamata in causa del dott. chiedeva: CP_2
3 • in principalità: accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al dr.
assicurato per i fatti per cui è causa e conseguentemente CP_2 CP_3 respingere ogni domanda contro il medesimo proposta e man-dare assolta CP_3 da ogni avversaria pretesa perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
• in via subordinata: mandare assolto il dr. e con esso da quanto in CP_2 CP_3 più ex adverso preteso rispetto al giusto ed al provato ed al concreto grado di efficienza causale e/o di colpa che in denegata ipotesi dovessero essere ritenute attribuibili all'Assicurato, sotto deduzione del prevalente o concorrente grado di responsabilità della e limitare in pari misura la manleva Controparte_9 di stante l'esclusione della copertura del vincolo di solidarietà, salva CP_3 comunque l'applicazione degli scoperti e franchigie di polizza come in atti documentati ed entro il limite del massimale di polizza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti,
[...]
evocava in giudizio la e il dott. Parte_1 Controparte_1 CP_2 per fare accertare la loro responsabilità solidale in relazione agli interventi chirurgici di asportazione di una neoformazione al cavo popliteo ginocchio sinistro, eseguiti rispettivamente il 27.11.2012 e il 29.11.2012 presso la clinica dal dott. CP_4
CP_2
L'attrice deduce la responsabilità solidale del sanitario e della per CP_1 imperizia e negligenza nell'esecuzione dell'intervento chirurgico del 27.11.2012, a cui sarebbe seguita la lesione del verso sciatico sinistro, per la cattiva gestione delle cure successive all'intervento e per l'inadeguatezza nell'acquisizione del consenso informato, attesa la genericità della elencazione delle possibili complicanze dell'intervento senza che venisse evidenziata la possibile lesione dei nervi, con violazione del diritto all'autodeterminazione della paziente e la compromissione dell'interesse della stessa all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario proposto;
chiedeva dunque il risarcimento del danno non patrimoniale e del danno biologico, come quantificato dalla dott.ssa a seguito Per_1 della stabilizzazione dei postumi come da visita del 27.05.2020.
1.2.Si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_4 sussistenza di un responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e deducendo che in base ai dati clinici e documentali poteva ritenersi la sussistenza di un danno
4 iatrogeno denunciato a livello del SPE, a seguito dell'atto chirurgico svolto dal Dr.
ma, a tutto concedere, si sarebbe trattato di una complicanza imprevedibile CP_2 ed inevitabile in riferimento all'emorragia che avrebbe comportato la compressione neurologica e la sofferenza;
che infatti nel caso di peggioramento delle condizioni del paziente nel corso o dopo l'esecuzione di un intervento, se tale peggioramento non è prevedibile o evitabile integra gli estremi della “causa non imputabile” di cui all'art. 1218 c.c., come nel caso di specie;
contestava inoltre la quantificazione dei danni formulata da controparte, in quanto in assenza di ulteriori esami strumentali non potevano escludersi ulteriori miglioramenti rispetto a quelli già accertati dalla relazione medico legale di parte attrice;
contestava inoltre che la paziente non fosse stata correttamente informata, non avendo l'attrice dedotto che non si sarebbe sottoposta all'intervento se correttamente informata e lamentando un danno alla salute conseguente alla condotta colposa del medico;
prospettava che l'episodio di malpratiche, se provato, sarebbe ascrivibile ad errore esecutivo commesso dal Dott.
e che nel caso concreto poteva reputarsi superata la presunzione di CP_2 responsabilità paritaria e che, in caso contrario, il dott. doveva partecipare al CP_2 risarcimento per il minor importo pari al 50% di quanto sarà accertato come dovuto;
che nella fattispecie in esame si configurava un caso di responsabilità totalmente in capo al medico, in quanto i pregiudizi patiti da parte della sig.ra se Pt_1 sussistenti, risulterebbero essere esclusivamente conseguenti all'operato del sanitario e con esclusione di carenze di natura organizzativa imputabili alla struttura sanitaria. Nel caso il Tribunale avesse ritenuto la responsabilità della CP_4
chiedeva di essere manlevata da
[...] CP_3
1.3. Si costituiva in giudizio contestando l'addebito di CP_10 responsabilità a suo carico per inadempimento connesso all'intervento chirurgico, eccependo che l'attrice non deduceva in concreto le prestazioni professionali erronee o mal eseguite, né quale sarebbe dovuto essere l'intervento (di altro tipo) corretto o come, diversamente, l'intervento eseguito avrebbe dovuto attuarsi, oppure come l'eventuale errore si sarebbe potuto evitare e se questo era di natura diagnostica nell'individuazione della scelta chirurgica, od “in corso d'opera”, confondendo la malpractice con la complicanza;
contestava inoltre l'addebito di responsabilità per mancata riduzione del danno da sofferenza postoperatoria e da trascuratezza del sanitario e per tardiva sottoposizione al secondo intervento nonché per inadeguata acquisizione del consenso informato, che aveva prospettato alla paziente una serie
5 di rischi, tra cui la persistenza del dolore. Contestava anche il quantum debeatur e le risultanze della consulenza medico legale di parte, chiedendo di essere all'occorrenza manlevato dalla propria assicurazione nei cui confronti CP_3 chiedeva di estendere il contraddittorio.
1.4. Si costituiva in giudizio eccependo, in riferimento Controparte_3 alla chiamata in causa della , l'operatività a secondo rischio, la CP_1 franchigia di euro 100.000,00 ed il limite di massimale della polizza stipulata dalla struttura sanitaria, associandosi alle difese dei convenuti in punto di an e quantum del danno richiesto;
nel caso di accertata responsabilità della per il fatto CP_1 del dott. nella causazione dei danni lamentati dall'attrice, avanzava domanda CP_2 di manleva / rivalsa ex artt. 1916 c.c. e 1 delle CGA nei confronti del predetto, con le conseguenziali statuizioni di condanna, ferme restando l'operatività della polizza a secondo rischio e la franchigia di € 100.000,00; nei confronti del dott. eccepiva le limitazioni della polizza relative a scoperti, CP_2 franchigie nonché l'esclusione della copertura in caso di vincolo di solidarietà, chiedendo che, in caso di accertata responsabilità del sanitario, la manleva fosse limitata, tenuto conto delle suddette condizioni di polizza.
1.5. Il Giudice, autorizzata la chiamata in causa di da parte dei CP_3 convenuti, all'udienza del 14.05.2024 avanzava alle parti una proposta transattiva che non veniva accettata da parte attrice;
veniva così disposta consulenza d'ufficio medico legale e nominato il collegio peritale composto dalla Dott.ssa , Persona_2 medico legale, e dal dott. , medico ortopedico. Per_3
Il procedimento veniva riassegnato a questo Giudice con decreto presidenziale n.
14/2024 del 18.11.2024; con ordinanza di questo Giudice dell'11.12.2024 veniva conferito l'incarico peritale ai consulenti tecnici d'ufficio; all'esito delle operazioni peritali, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la discussione orale e per la decisione all'udienza del 22.10.2025, riservando il deposito della sentenza nei 30 giorni ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
2. La parte attrice fa valere la responsabilità contrattuale del dott. e della CP_2 struttura sanitaria convenuta per errata esecuzione dell'intervento chirurgico di asportazione di un lipoma al cavo popliteo del ginocchio sinistro seguito il
27.11.2012, il ritardo nella sottoposizione al secondo intervento chirurgico del
29.11.2012 nonostante la sofferenza post operatoria, e l'inadeguatezza del consenso
6 informato per non avere posto in evidenza la possibile lesione del nervo sciatico;
trattandosi di evento di danno anteriore all'entrata in vigore della legge Pt_2
, le cui norme sostanziali non hanno efficacia retroattiva (vedi Cass.
[...]
2294/2019), il medico e le strutture sanitarie rispondono ex artt. 1218 e 1228 c.c. in base al contatto sociale qualificato o al contratto di spedalità, come ritenuto dalla
Giurisprudenza.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 24037/2017) “ In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.”
Nel caso di specie, la parte attrice ha dedotto e provato, tramite la consulenza medico legale di parte e l'istruttoria espletata, l'inadempimento imputabile al sanitario ed alla struttura convenuta nonché i gravi danni conseguenti.
Non sono fondate, dunque, le doglianze dei convenuti sull'indeterminatezza del petitum, avendo entrambi puntualmente svolto allegazioni difensive nel merito.
Alla luce della documentazione medica in atti e degli accertamenti peritali la vicenda può essere così ricostruita: in data 29/02/2012 la signora consultava il Pt_1 dott. , specialista ortopedico, allegando gonalgia sx. CP_2
Lo specialista formulava diagnosi di dolore anteriore al ginocchio sx in esiti distorsione per un problema di femoro-rotulea (SHPE) e consigliava esercizi di potenziamento, tutore ed esecuzione di esame TAC per persistenza del dolore per eventuale intervento chirurgico.
Gli esami TAC del 04/09/2012 ed ETG regione poplitea del 10/09/2012 evidenziavano, rispettivamente, l'assenza di grossolane alterazioni delle superfici articolari e ai livelli esaminati e della struttura ossea, e l'assenza di masse anomale o raccolte fluide occupanti spazio, formazioni cistiche, versamento articolare.
In data 28/09/2012, il dott. certificava tumefazione dolentissima posteriore CP_2 ginocchio sx non presente a febbraio 2012 e consigliava RMN ginocchio sx con mdc.
Detto esame, eseguito in data 9.10.2012, evidenziava un quadro compatibile di entesite inserzionale del tendine del muscolo semimembranoso senza, comunque,
7 fenomeni flogistici correlati lungo il recesso menisco-capsulare postero-mediale ed in relazione al punto d'angolo postero-interno, assenza di lesioni espansive o anomale aree di impregnazione contrastografica a carico del cavo popliteo.
Al controllo ortopedico del 18/10/2012, il dott consigliava exeresi tumefazione CP_2
+ istologico in DS con pernottamento Urgente.
In data 27/11/2012 la sig.ra veniva ricoverata presso la Pt_1 [...]
con diagnosi di “Tumefazione cavo popliteo sinistro” e Controparte_11 sottoposta a intervento di asportazione della tumefazione poplitea.
Nel postoperatorio, si manifestava un deficit dello SPE ingravescente che in 2° giornata risultava ingestibile per le disestesie urenti e il giorno 29/11 è stata sottoposta ad intervento esplorativo con evacuazione di ematoma ed. emostasi + fasciotomia e neurolisi dello SPE.
Seguivano controlli clinici e strumentali per il deficit stenico e sensitivo dello SPE e sedute con RF (vedi consulenza tecnica d'ufficio).
Appare evidente allora l'errore diagnostico e la non condivisibile l'indicazione chirurgica del sanitario, come evidenziato dal Collegio peritale: il riscontro clinico di una “tumefazione estremamente dolente” a livello del cavo popliteo sinistro risulta palesemente contraddetto dagli esami strumentali disposti dallo stesso dott. CP_2
Inoltre, il tessuto asportato nel corso dell'intervento consisteva in un minuscolo frammento di tessuto adiposo: appare quindi altamente improbabile che una formazione di normale tessuto adiposo e di tali dimensioni possa essere responsabile della sintomatologia accusata.
Deve ritenersi, invece, altamente probabile che l'aprassia manifestatasi a carico del nervo SPE sia riconducibile ad una impropria manipolazione del tronco nervoso che,
a livello del poplite, si trovava all'interno del campo chirurgico disegnato dall'operatore.
La lesione iatrogena del nervo è dunque conseguenza di un errore nell'esecuzione dell'intervento e non può costituire complicanza o causa non imputabile al medico, tale tale da esoneralo da responsabilità ex art. 1218 c.c.
I sintomi di sofferenza a carico dello SPE si sono infatti manifestati sin dall'immediato post-operatorio accentuandosi poi nelle 48 ore successive per la formazione di un ematoma a livello del sito chirurgico.
Le carenze nella compilazione della cartella clinica non consentono di valutare l'entità della raccolta ematica e quindi la sua incidenza sul deterioramento della
8 condizione nervosa;
deve tuttavia ritenersi non corretta la dilazione di 24 ore nella sua evacuazione, che stante l'oggettivo aggravarsi della sintomatologia (risultante dalla cartella clinica) avrebbe dovuto essere effettuata già nella giornata del
28/11/12.
Risulta, quindi, accertato il nesso casuale tra le condotte colpose e violative della diligenza professionale ex art. 1176 c.c. del sanitario e della , non solo CP_1 nella fase pre-operatoria ma anche nella gestione post-operatoria, attesi gli evidenti errori diagnostici nell'esecuzione del primo intervento chirurgico nonché il ritardo nel secondo intervento, concause efficienti che hanno determinato la paralisi del nervo
SPE con riduzione anche della capacità lavorativa specifica.
Emerge dunque una responsabilità solidale dei convenuti nella produzione dell'evento di danno, non potendosi ravvisare alcun evento interruttivo del nesso di causalità ma operando le singole condotte sopra analizzate in termini di determinazione ed aggravamento del processo dannoso conseguente al primo intervento.
Le conclusioni cui giungono i consulenti tecnici d'ufficio sono condivisibili in quanto esaustive (anche nelle risposte alle osservazioni ai ctp a cui ci si richiama), lineari e coerenti, avendo peraltro evidenziato che i ctp non hanno contestato l'attendibilità della documentazione medica in atti ed in particolare del referto RM.
Del resto, i convenuti non hanno dimostrato - come era loro onere (Cass. S.U.
13533/2001) - di avere correttamente e diligentemente adempiuto le prestazioni sanitarie richieste, limitandosi ad una generica contestazione degli addebiti mossi da parte attrice senza neppure dedurre e provare le condotte e le cautele adottate in concreto nel caso di specie.
3.1.Il danno, sulla base delle Tabelle di Milano 2024 (la Tabella Unica Nazionale è applicabile dal 5 marzo 2025), viene liquidato come segue: età della danneggiata alla data del sinistro (46 anni), percentuale di invalidità permanente 13% (punto di danno biologico euro 2.972,04) in ragione del recupero della funzionalità del tronco nervoso (vedi relazione peritale in risposta alle osservazioni dei CTP), applicando un incremento per sofferenza soggettiva (+ 29% pari ad € 861,89), tenuto delle sofferenze morali che la paziente ha dovuto subire per essere stata sottoposta a due interventi chirurgici a causa della malpractice medica, subendo il relativo stato
9 doloroso, tenuto conto della necessità di ricorrere a cure successive (vedi referto dell'8.03.2024 Ospedale Le Molinette Terapia del Dolore) e della difficoltà a deambulare, come risulta dalla consulenza medica di parte e dalla ctu.
Sul punto, si osserva che il doc. 17 relativo ad un colloquio psicologico clinico non evidenzia nessun significativo collegamento causale con i fatti per cui è processo.
Punto base I.T.T.€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 255 giorni
Danno biologico risarcibile € 29.943
Danno non patrimoniale risarcibile pari ad € 38.627,00, che con la maggiorazione per personalizzazione del 10% ascende ad € 42.489,70: la parte attrice fa valere a titolo di personalizzazione le conseguenze della neuropatia subita, quali la costante sensazione di indolenzimento al polpaccio, le ipo-disestesie a livello del malleolo esterno, i deficit funzionali marcati a carico dell'alluce e della dita del piede, oltre alla cicatrice di 7 cm al bordo esterno del cavo popliteo, circostanze tutte non contestate, peculiari e caratterizzanti la condizione attuale della paziente, che trovano riscontro nella ctu e nella perizia medico legale di parte attrice e che giustificano una personalizzazione in aumento rispetto ai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età. (Cass. 5865/2021; 10912/2018).
A ciò vanno aggiunti: Invalidità temporanea totale € 575,00, Invalidità temporanea parziale al 75% € 3881,25, Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00,
Invalidità temporanea parziale al 55% € 7.331,25, per un totale per danno biologico temporaneo di € 16.962,50.
Per il danno non patrimoniale si liquidano pertanto all'attualità € 59.452,20.
3.2. In riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da violazione del consenso informato, la parte attrice nell'atto di citazione e nella prima memoria 171 ter c.p.c., allega solamente che nel modulo di consenso informato sottopostole non veniva evidenziata la possibile lesione dei nervi interferenti ed in particolare dello SPE e delle conseguenti possibili disabilità neuropatiche permanenti.
La domanda è infondata e generica, facendo valere un inammissibile danno in re ipsa senza allegare e documentare le specifiche conseguenze dannose della violazione del diritto di informazione e di autodeterminazione, mediante un giudizio
10 controfattuale sulla scelta della paziente in virtù del principio di vicinanza della prova, essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerunque accidit, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale. (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 23 marzo 2021, n. 8163; Cass., 3,
n. 28985 del 11/11/2019; Cass., 3, n. 16892 del 25/6/2019; Cass., 3, n. 19199 del
19/7/2018; Cass., 3, n. 17022 del 28/6/2018).
Anche a volere ritenere diversamente, va osservato che in riferimento allo specifico profilo, così come dedotto e cristallizzato entro il termine dell'art. 171 ter n.1) c.p.c.,
l'informazione fornita in relazione al tipo di intervento nel modulo di consenso informato deve considerarsi esaustiva in riferimento alle possibili complicanze, tenuto conto che la parte lamenta una condotta colposa dei convenuti.
In base ai principi giurisprudenziali (vedi da ultimo l'ordinanza 3356/2025 la Corte di
Cassazione) l'allegazione dei fatti deve precedere il momento della dimostrazione degli stessi. Quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum”; ogni altra questione sollevata tardivamente dalla parte deve dunque respinta, in quanto inammissibile.
3.3.Circa il danno patrimoniale, devono ritenersi congrue le spese mediche documentate in atti per complessivi euro 1.358,95, come ritenuto dal Collegio peritale, che rivalutate all'attualità (alla data di introduzione del giudizio) ascendono ad € 1.663,46.
Non vengono richiesti e provati ulteriori danni patrimoniali.
4. Alla luce delle predette motivazioni, la e Controparte_4 CP_2 devono essere condannati in solido al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di euro 61.115,66 attuali (59.452,20 + 1663,46).
E' dovuto inoltre il risarcimento del danno da lucro cessante che deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 co. I c.c,, secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:
- a base di calcolo va posta non la somma liquidata all'attualità, ma l'originario importo, che si ricava devalutando quello attuale alla data del fatto;
11 tale importo va rivalutato anno per anno;
- sugli importi annuali così ottenuti si ritiene equo applicare gli interessi legali secondo i tassi vigenti anno per anno nel periodo considerato.
5. Nei rapporti interni tra e , la prima, benché Controparte_1 CP_2 responsabile verso l'attrice in virtù del contratto di spedalità, ha azione di regresso per il 50% nei confronti di la domanda di manleva dalla stessa CP_2 azionata nei confronti del sanitario può trovare, quindi, solo parziale accoglimento, dovendosi tenere conto del carattere solidale dell'obbligazione garantita.
Nella fattispecie, infatti, non si verte in una ipotesi di responsabilità esclusiva del medico, in quanto è emersa dalla ctu una corresponsabilità della nella CP_1 gestione della fase post operatoria, in particolare nel ritardo nell'effettuazione del secondo intervento che ha inciso sull'aggravamento della lesione del nervo.
Ne consegue, in difetto di prova contraria da parte della struttura circa l'eventuale assenza di responsabilità o anche solo della concreta efficienza causale della propria condotta, trova applicazione una presunzione di responsabilità paritaria nella causazione del danno secondo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 29001/2021: “ In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria
12 prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”
La deve essere, pertanto, tenuta indenne da tutte le statuizioni di CP_1 condanna a suo carico da parte del medico nella misura del 50%.
6.La domanda di manleva avanzata dalla nei confronti della Controparte_1
non può trovare accoglimento per la ragione assorbente Controparte_3 della operatività nel caso di specie della franchigia di euro 100.000,00 di cui al punto
1 delle CGA per ogni sinistro, franchigia che non è contestata neppure dalla difesa della convenuta, con conseguente assorbimento della domanda subordinata di regresso avanzata da verso il medico. CP_3
7.In ordine invece alla domanda di manleva azionata da verso la CP_2 in virtù della propria polizza (doc 1), avente carattere Controparte_3 complementare con quella stipulata dalla struttura sanitaria, occorre rilevare che questa prevede una franchigia/scoperto generale a carico dell'assicurato del 15% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 5.000,00 e il massimo di €
40.000,00 (art.
7.8 CGA) con esclusione, dalla copertura del vincolo di solidarietà
(art. 7.15, delle CGA): la copertura assicurativa vale cioè esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.
Consegue che, nel caso di specie, la copertura assicurativa non può operare, attesa la natura solidale dell'obbligazione, e la domanda di manleva non può trovare accoglimento, in conformità all'orientamento prevalente di legittimità e di merito che ritiene valide e lecite tali clausole che limitano la garanzia assicurativa alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato (vedi Cass. 8235/2010).
8. Le spese di lite, comprese quelle dei consulenti tecnici di parte attrice, seguono la soccombenza nella misura del 50%, rimanendo compensate per il resto tra la parte attrice e i convenuti, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda risarcitoria per inziali euro 137.830,83, ridotta da parte attrice ad euro 72.296,60 solo nelle note conclusive.
13 Tali spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della tariffa professionale vigente in base al valore della controversia, che ha richiesto un impegno di media complessità; si stima equo e congruo riconoscere le spese di ctp richieste dall'attrice per complessivi euro 1.540,00 (vedi Cass. 10173/2015), sempre nella misura del
50% , e con esclusione dell'importo di euro 610,00 di cui alla fattura 76/2024 che appare superfluo e non giustificato.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, necessaria per l'accertamento della responsabilità indipendentemente dal valore della domanda, devono essere interamente poste a carico dei convenuti soccombenti.
Le spese di lite tra i coobbligati solidali e Controparte_1 CP_2 devono essere compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra la
[...]
e la nonché tra e la medesima CP_1 Controparte_3 CP_2 compagnia, tenuto conto del fatto che gli assicurati non hanno contestato l'operatività delle franchigie e delle clausole fatte valere dalla compagnia assicurativa, la cui chiamata in causa è stata determinata dalle pretese inziali della parte attrice e dalla natura della responsabilità da accertarsi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1 condanna la in solido a pagare in favore Controparte_12 di € 61.115,66, oltre interessi e rivalutazione come in parte Parte_1 motiva, oltre alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice nella misura del 50%, spese che liquida per l'intero in complessivi € 14.000,00 a titolo di compenso professionale e in € 759,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese di ctp, come liquidate per l'intero in parte motiva;
compensa per il resto le spese di lite tra le suddette parti;
2. pone definitivamente a carico di e le Controparte_1 CP_2 spese di ctu, liquidate dal Giudice con separato decreto;
3. deve essere condannato a tenere indenne la di CP_2 CP_1 quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare in virtù delle statuizioni di cui al punto 1 e 2 nella misura del 50%, compensando le spese di lite tra le suddette parti;
14 4. respinge le domande di manleva avanzate rispettivamente da e CP_2
nei confronti di , compensando Controparte_1 Controparte_3 le spese di lite nei rispettivi rapporti;
5. respinge ogni altra domanda.
Vercelli, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Gentili
15