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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7504-2/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Sezione Commerciale
Il Giudice, dott. Italo Mirko De Pasquale,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/03/2025,
--- ritenuto di dover decidere sull'istanza di sospensione proposta dall'opponente;
--- rilevato che, in punto di fumus, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto sulla base dei seguenti motivi: a) carenza di legittimazione attiva per mancata prova di titolarità del credito;
b) erronea indicazione dell'importo di cui al precetto opposto rispetto a quanto effettivamente dovuto;
--- rilevato che appare prima facie infondato il motivo sub a), con cui si contesta la carenza di legittimazione ad agire di atteso che, da un esame sommario Controparte_1
della documentazione, sembra che quest'ultima abbia regolarmente depositato tanto l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, in relazione alla cessione intervenuta in data 25.06.2021 (in punto di prova della titolarità del credito in capo al cessionario, si veda, da ultimo, Cass., Sez.
III, Ord., 20/11/2024, n. 29872), quanto il contratto di cessione, il verbale di deposito dell'elenco delle posizioni cedute e la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente
Banca Intesa Sanpaolo s.p.a.;
--- ritenuto altresì sommariamente infondato il motivo sub b), con cui si eccepisce l'erroneo calcolo del credito azionato, posto che parte opponente pare essersi limitata a dedurre che l'importo precettato non terrebbe conto delle rate corrisposte tra il maggio 2008 ed il novembre 2016, omettendo, tuttavia, di fornire alcuna dimostrazione in merito a tali fatti estintivi e/o modificativi del credito, tanto in spregio del consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione, a mente del quale “Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.” (Cass., Sez. III, Sent.,
7/3/2017, n. 5635). Considerato, inoltre, che il credito fondiario appare prima facie correttamente specificato all'interno dell'atto di precetto, essendo stato tenuto in debito conto sia il ricavato della precedente procedura esecutiva (pari ad € 14.780) che i versamenti effettuati dai mutuatari in costanza di rapporto e risultanti dalla certificazione di credito ex art. 50 TUB;
--- ritenuto, alla luce di quanto innanzi, che non sussiste il requisito del fumus boni iuris, e che, pertanto, appare superfluo l'esame del periculum;
--- ritenuto, quindi, di dover rigettare l'istanza di sospensione;
P.Q.M.
--- rigetta l'istanza di sospensione;
--- spese al definitivo.
Si comunichi.
Lecce, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Sezione Commerciale
Il Giudice, dott. Italo Mirko De Pasquale,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/03/2025,
--- ritenuto di dover decidere sull'istanza di sospensione proposta dall'opponente;
--- rilevato che, in punto di fumus, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto sulla base dei seguenti motivi: a) carenza di legittimazione attiva per mancata prova di titolarità del credito;
b) erronea indicazione dell'importo di cui al precetto opposto rispetto a quanto effettivamente dovuto;
--- rilevato che appare prima facie infondato il motivo sub a), con cui si contesta la carenza di legittimazione ad agire di atteso che, da un esame sommario Controparte_1
della documentazione, sembra che quest'ultima abbia regolarmente depositato tanto l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, in relazione alla cessione intervenuta in data 25.06.2021 (in punto di prova della titolarità del credito in capo al cessionario, si veda, da ultimo, Cass., Sez.
III, Ord., 20/11/2024, n. 29872), quanto il contratto di cessione, il verbale di deposito dell'elenco delle posizioni cedute e la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente
Banca Intesa Sanpaolo s.p.a.;
--- ritenuto altresì sommariamente infondato il motivo sub b), con cui si eccepisce l'erroneo calcolo del credito azionato, posto che parte opponente pare essersi limitata a dedurre che l'importo precettato non terrebbe conto delle rate corrisposte tra il maggio 2008 ed il novembre 2016, omettendo, tuttavia, di fornire alcuna dimostrazione in merito a tali fatti estintivi e/o modificativi del credito, tanto in spregio del consolidato orientamento della
Suprema Corte di Cassazione, a mente del quale “Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.” (Cass., Sez. III, Sent.,
7/3/2017, n. 5635). Considerato, inoltre, che il credito fondiario appare prima facie correttamente specificato all'interno dell'atto di precetto, essendo stato tenuto in debito conto sia il ricavato della precedente procedura esecutiva (pari ad € 14.780) che i versamenti effettuati dai mutuatari in costanza di rapporto e risultanti dalla certificazione di credito ex art. 50 TUB;
--- ritenuto, alla luce di quanto innanzi, che non sussiste il requisito del fumus boni iuris, e che, pertanto, appare superfluo l'esame del periculum;
--- ritenuto, quindi, di dover rigettare l'istanza di sospensione;
P.Q.M.
--- rigetta l'istanza di sospensione;
--- spese al definitivo.
Si comunichi.
Lecce, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale