Decreto cautelare 17 settembre 2022
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 13/10/2022, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 01027/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Samuel Politi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. -OMISSIS- dell'8.8.2022, notificata il 22.08.2022, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Attività Produttive S.U.A.P. del Comune di Brindisi, ha diffidato (ai sensi dell’art. 21-ter Legge n. 241/1990) la Società odierna ricorrente di ottemperare alla precedente ordinanza dirigenziale del Comune di Brindisi n. 13 del 7.9.2021 - di immediata CESSAZIONE dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande del locale “-OMISSIS-” sito in Brindisi, via -OMISSIS- di -OMISSIS- - assegnando un termine di giorni 3 (tre) dalla notifica, trascorsi i quali, l'autorità di pubblica sicurezza procederà all'esecuzione coattiva del provvedimento;
- dell'ordinanza n. -OMISSIS- di immediata cessazione dell'attività del 07.09.2021, notificata in data 09.09.2021;
- della richiamata comunicazione di inagibilità della Sezione Urbanistica, di data e contenuto sconosciuto;
- della segnalazione di irregolarità amministrative da parte del Comando di Polizia Locale di Brindisi, di data e contenuto sconosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori l’avv.to S. De Giorgi in sostituzione dell'avv.to S. Politi e l’ avv.to E. Guarino;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, condividendo pienamente il Collegio i rilievi inerenti l’assenza di fumus boni iuris contenuti nel decreto presidenziale cautelare n.456/2022 (“ non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge -contemplati dall’art. 56 c.p.a.- per la concessione della tutela cautelare presidenziale urgente invocata dalla Società ricorrente e, in particolare, del necessario fumus boni juris, tenuto conto della palese tardività dell’impugnazione solo ora interposta avverso l’ordinanza dirigenziale del Comune di Brindisi n. -OMISSIS- (notificata in data 9 Settembre 2021), di immediata CESSAZIONE dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande del locale “-OMISSIS-” (a seguito della comunicazione del 9 Giugno 2021 di inagibilità del locale commerciale in questione), e del rilievo che l’impugnato provvedimento dirigenziale del Comune di Brindisi prot. n. -OMISSIS- dell'8 Agosto 2022 ha natura di diffida, ai sensi dell’art. 21-ter della Legge n. 241/1990 -propedeutica all’esecuzione coattiva-, ad ottemperare alla menzionata precedente ordinanza dirigenziale del Comune di Brindisi n. -OMISSIS-).”
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata dalla Società ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO