Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20047/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.
Nel procedimento iscritto al n. RG 20047/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Leone Salvatore, nell'interesse dell'attore e dall'avv. Angelo Pajno nell'interesse del convenuto Parte_1 [...]
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai CP_1 sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.01.2025, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc – provvedimento del 24.07.2023) - pronuncia la seguente SENTENZA tra
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Salvatore Leone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lipari, Via Tindaris n. 1, giusto mandato in atti.
- attore - CONTRO
, (C.F.: ), nato a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_2 residente a [...] elettivamente domiciliato il Lipari, Via Maurolico n. 24 presso lo studio dell'avv. Angelo Pajno che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
-convenuto -
Oggetto del procedimento: Servitù.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con atto di citazione del 06.06.2017, l'attore premetteva “di essere comproprietario di un immobile con terreno, ubicato in Lipari (ME), Frazione Canneto, Vico Siena, individuato in catasto al foglio 52, particella 908, giusta denunzia di successione n. 20569, volume 9990, del 08/06/2016 (v. all.); detto immobile confina, da un lato, con un fabbricato, sito in Lipari (ME), Frazione Canneto, Vico Siena n. 15, identificato in catasto al foglio di mappa n. 52, particella n. 906, di proprietà del sig. ” e che “nell'aprile 2016, il CP_1 CP_1 avviava dei lavori, … sul proprio fabbricato, … procedeva alla demolizione dell'intero edificio, ivi compreso il solaio di copertura, nonché all'abbassamento della quota d'imposta del medesimo fabbricato, realizzando un nuovo piano in elevazione, munito di tettoia, così da determinare un nuovo organismo strutturale, più grande rispetto alla vecchia preesistente struttura interamente demolita. Intorno al mese di gennaio 2017, il sig. , nell'ambito dei predetti CP_1 lavori, realizzava una nuova tettoia… collocando la condotta di scarico delle acque piovane a confine con il fabbricato dell'attore, e scaricando in tal modo le acque piovane sul lastrico solare attoreo… Inoltre, il sig. installava delle tubazioni, CP_1 sia all'esterno che all'interno del muro perimetrale, per il condizionatore d'aria, il tutto sempre a distanza non regolamentare dal confine attoreo (fg. 52 particella n. 908)”. Sempre l'attore asseriva di essere “...comproprietario di un appezzamento di terreno, riportato in catasto al foglio 52, particella 923, Comune di Lipari (v. all.); un tratto di detto terreno, diviso dalla soprastante stradella, confina con proprietà
, ed esattamente con il terrapieno ove, recentemente, quest'ultimo CP_1 ha realizzato un terrazzino. In detta porzione di terrazzino il sig. ha CP_1 effettuato uno scavo per posizionarvi un serbatoio per l'acqua con relative condutture, il tutto a distanza non regolamentare dal confine, procedendo, altresì, a collocare un tubo di scarico delle acque piovane, sempre a distanza non
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regolamentare e ad interrarlo nel terreno di proprietà dell'attore”. Conveniva, quindi, in giudizio innanzi a questo Tribunale, già sezione distaccata di Lipari, per “:... 1) ACCERTARE E DICHIARARE che le condotte di CP_1 scolo-scarico delle acque, il pluviale, la grondaia, i tubi d'acqua, il serbatoio d'acqua interrato e il relativo scavo sono posti tutti a distanza non regolamentare dal confine;
2) ACCERTARE E DICHIARARE che il sig. non ha alcun CP_1 diritto di scaricare le acque piovane, provenienti dalla propria tettoia, sul tetto dell'immobile di proprietà dell'attore di cui al foglio 52, particella 908; 3) ACCERTARE E DICHIARARE che il sig. ha realizzato nel terrazzino CP_1 di cui in narrativa, un fosso, interrandovi un serbatoio d'acqua, nonché delle tubazioni d'acqua, realizzando, altresì, una condotta di scolo delle acque, sotterrandola nel fondo di proprietà dell'attore, identificato in catasto al foglio 52 particella 923 Comune di Lipari, oltre a delle tubazioni, sia all'interno che all'interno del muro perimetrale, per il condizionatore d'aria; 4) Conseguentemente ordinare al convenuto l'eliminazione di tutte le relative condotte di scarico delle acque, dei tubi d'acqua, del pluviale, del serbatoio interrato, nonché di tutte le condutture relative al condizionatore d'aria, sino al rispetto delle distanze legali violate;
5) Accertare e dichiarare che il convenuto non ha alcun diritto di fare defluire le acque piovane, provenienti dalla tettoia, nel tetto dell'immobile dell'attore foglio 52 part.908; 6) Accertare e dichiarare che il convenuto non ha alcun diritto di interrare tubazioni di scolo delle acque nel fondo attoreo, identificato al fg 52 part.923 Sezione Lipari;
7) Accertare e dichiarare che il convenuto non ha alcun diritto di installare tubazioni a servizio del condizionatore d'aria sia all'esterno che all'interno del muro perimetrale a confine con l'immobile di proprietà dell'attore di cui al fg 52, particella908, in violazione delle distanze legali;
5) ORDINARE al sig. l'eliminazione di tutte le CP_1 condotte di scolo-scarico delle acque, del pluviale, della grondaia, dei tubi d'acqua anche dei condizionatori d'aria, del serbatoio d'acqua interrato e del relativo scavo, sino al rispetto delle distanze legali violate;
6) CONDANNARE il sig.
[...]
alla immediata rimozione di tutte le predette opere. 7) Fatto CP_1 espressamente salvo il diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni, per i quali ci si riserva di agire in separato giudizio;
8) IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi del giudizio. 9) IN VIA ISTRUTTORIA: …”. Con comparsa di costituzione e risposta del 07.12.2017 si costituiva Reale Pag. 3 a 17 R. G. n. 20047/2017
Gaetano chiedendo di “1) Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili, infondate e comunque, anche con qualsivoglia ulteriore e diversa motivazione, rigettare le domande tutte proposte dall'attore anche in virtù della spiegata eccezione di usucapione in favore del fabbricato di proprietà del convenuto con riguardo all'acquisita servitù di deflusso delle acque meteoriche provenienti dai lastrici, ed oggi dalla copertura del terrazzo del primo piano del fabbricato di questi – sito il Lipari – Canneto ed in catasto riportato al foglio 52, part. 906, in danno dell'adiacente fabbricato di proprietà del riportato in Parte_1 catasto sempre al fg. 52, part. 908… 4) condannarsi parte attrice al risarcimento del danno, stante la temerarietà della lite, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia o, in subordine, per violazione degli artt. 88 e 92 cpc. 5) Con vittoria di spese e compensi”. All'udienza del 07.12.2017 erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc. Con provvedimento del 12.09.2018 il giudice ammetteva l'interrogatorio formale delle parti, espletato il quale, alla udienza del 07.02.2019, disponeva CTU al fine di accertare “quanto indicato dalla parte attrice nelle memorie n. 2 datate 16.04.2018, previa ispezione dei luoghi ed individuazione dei confini fra le proprietà delle parti in causa “e veniva nominato all'uopo l'ing. Persona_1 che, in data 23.05.2019, accettava l'incarico prestando giuramento di
[...] rito. Depositata la relazione finale in data 30.11.2019, con provvedimento del 13.12.2019 il Giudice disponeva che il CTU rispondesse ai rilievi mossi dal CTP di parte convenuta. Alla udienza del 30.05.2022 il Giudice “atteso che la causa appare, allo stato, adeguatamente istruita, impregiudicata ogni altra decisione” rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 21.06.2023 e successivamente anche ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 20.03.2024. Alla udienza del 13.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è stata incamerata così in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente Pag. 4 a 17 R. G. n. 20047/2017
subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
– anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. Ciò premesso, nel merito, ritiene questo Giudice che le domande proposte da parte attrice possano essere accolte per i motivi che verranno appresso evidenziati. È opportuno iniziare dalla descrizione dello stato dei luoghi così come accertati dal CTU che si è espresso nei seguenti termini: “I luoghi oggetto di causa sono ubicati nel Comune di Lipari (ME) – Frazione Canneto, vico Siena. I due fabbricati sono adiacenti e confinano su un lato, lungo la direzione Est-Ovest. Catastalmente sono così censiti nel Comune di Lipari al foglio n.52: part. 906 fabbricato , Pt_1 part. 908 fabbricato inoltre il sig. è proprietario del terreno CP_1 Pt_1 individuato al catasto al f. 52 part. 923. Terreno di parte attrice part. 923: confina Nord con part. 505 e part. 924, a sud con la part. 560, ad est con la part. 906 e ad ovest con la part. 924. L'immobile di parte attrice part. 908 confina: a Nord con la part. 803, a Sud con la part. 906, ad Est con la part. 505 e ad ovest con la part. 509. Il fabbricato è ad una elevazione fuori terra, ha struttura in muratura di Pt_1 pietrame e malta di calce. Dalla piantina catastale (Allegato 3) del 08/11/1999 si evince che esso è costituito da un vano più grande destinato a deposito con altezza
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interna di ml. 3,60, ed il piccolo vano coperto sul retro, destinato a locale di sgombero, con altezza interna di ml. 2,60 e da un portico coperto nella parte anteriore. L'accesso avviene dal Vico Siena. La copertura è a terrazza. L'immobile di parte convenuta part. 906 confina: a Nord con la part. 908, a Sud con la part. 923 e con la part. 560, ad Est con la part. 509 e ad ovest con la part. 505. Dalla vecchia planimetria catastale si evince che il fabbricato prima CP_1 dell'esecuzione dei lavori era ad una elevazione fuori terra ed era costituito da un ripostiglio h= 3,00 m, camera, wc pranzo e zona cottura h= 3,55m e terrazzo. (Allegato 2) Pertanto prima dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazioni i due fabbricati avevano la stessa altezza con i due lastrici solari attigui. Alla data del sopralluogo esso si presenta a due elevazioni fuori terra (demolito e ricostruito), il piano terra costituito da un ingresso-soggiorno, un bagno, un piccolo disimpegno ed una camera sul retro, da una scala interna si accede al piano primo costituito da un terrazzo coperto, due camere, un disimpegno e un lavatoio. Il fabbricato ha due accessi: dal Vico Siena si ha l'accesso al piano terra mentre dalla strada situata a monte (part. 505), attraverso una scaletta in ferro si accede direttamente al primo piano” (cfr. relazione pag. 15). Ciò detto, le domande formulate da parte attrice al punto 1), volta ad
“...ACCERTARE E DICHIARARE che le condotte di scolo-scarico delle acque, il pluviale, la grondaia, i tubi d'acqua, il serbatoio d'acqua interrato e il relativo scavo sono posti tutti a distanza non regolamentare dal confine” e al punto 3) per
“ACCERTARE E DICHIARARE che il sig. ha realizzato nel terrazzino CP_1 di cui in narrativa, un fosso, interrandovi un serbatoio d'acqua, nonché delle tubazioni d'acqua, realizzando, altresì, una condotta di scolo delle acque, sotterrandola nel fondo di proprietà dell'attore, identificato in catasto al foglio 52 particella 923 Comune di Lipari, oltre a delle tubazioni, sia all'interno che all'interno del muro perimetrale, per il condizionatore d'aria” delle conclusioni dell'atto introduttivo sono fondate e vanno accolte per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati. Orbene, ai sensi dell'art. 889 c.c. “Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli
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di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”. In tal modo si mira a preservare il fondo vicino dai pericoli di infiltrazioni o trasudamenti derivanti dall'esistenza delle opere anzidette a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, secondo una presunzione assoluta di danno che non ammette la prova contraria (Cass. civ. n. 14273/2019; Cass. n. 20046/2018; Cass. civ n. 6235/10). Sul punto, peraltro in precedenza la S. C. si era espressa nei seguenti termini “La distanza di almeno un metro dal confine è prescritta dall'art. 889, secondo comma, c.c., per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, giacché per tali condutture, aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose, il legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo, con valutazione “ex ante”, una presunzione “iuris et de iure” di pericolosità…” (Cass. civ. sentenza 16.12.2010 n. 25475). Premesso quanto sopra passando ad esaminare gli atti di causa, si rileva che il CTU in risposta al quesito postogli, “a) accertare la collocazione, ad opera del sig.
delle condotte di scolo-scarico delle acque, del pluviale, dei tubi CP_1
d'acqua del serbatoio e del relativo scavo, a distanza non regolamentare dal confine con il fondo degli immobili di proprietà dell'attore, così come descritto nella narrativa del presente atto di citazione” ha accertato che “...Durante i sopralluoghi la sottoscritta ha constatato che a monte del fabbricato (part CP_1
906), sono presenti un serbatoio interrato e una tubazione di deflusso dell'acqua piovana. Così come viene descritto anche a pag. 3 accertamento tecnico Geom.
. All'interno della botola è stato interrato un serbatoio in polietilene di Tes_1 colorazione blu adatto a contenere acqua potabile. Alla fine del terrazzino, al confine con la part. 923 di proprietà , è stata posizionata una tubazione Pt_1 per lo smaltimento delle acque meteoriche, pluviale n.
1. Inoltre, lungo il lato sud del fabbricato sono presenti n. 3 pluviali di scarico che convogliano le acque meteoriche in una tubazione sotterranea che scorre lungo il fabbricato per giungere alla cisterna di raccolta, come descritto anche nella perizia del Geom.
a pag.
3. Il pluviale N. 1 convoglia l'acqua del terrazzino a monte, il Tes_1 pluviale n. 2 convoglia le acque del terrazzo di copertura della seconda elevazione e il pluviale n. 3 convoglia le acque del terrazzo di copertura della prima elevazione. I tre pluviali incanalano le acque meteoriche in una tubazione Pag. 7 a 17 R. G. n. 20047/2017
sotterranea che scorre lungo le part. 923 ) e 560 (altra ditta)” (cfr. Pt_1 relazione da pag. 19 a 21). Inoltre, il tecnico incaricato, a seguito di rilievo topografico, così si è espresso: “- l'appezzamento di terreno identificato con la part. 923, di proprietà del sig.
[...]
, confina con il fabbricato Reale (part. 906); I pluviali n. 2 e n. 3 sono posti sul Pt_1 prospetto est al confine con la part. 560 di proprietà altra ditta, mentre il pluviale n. 1 è posto al confine con la part. 923 di proprietà del sig. parte attrice. Pt_1
Alla luce di quanto sopra accertato, vista la situazione dei luoghi, il risultato del rilievo topografico la scrivente può affermare che: - il serbatoio posto a monte del fabbricato part. 906, è situato a circa 83 cm dal confine, misurata a partire CP_1 dalla fine del serbatoio;
- Il pluviale n. 1 è posto al confine tra il terrazzino a monte del fabbricato part. 906 e la part. 923 di proprietà del sig. . La CP_1 Pt_1 tubazione inizia dal terrazzino di proprietà del sig. ma poi procede verso il CP_1 terreno di proprietà del sig. part. 923. L'acqua viene da essa convogliata Pt_1 in una tubazione interrata nella part. 923 di proprietà la quale procede Pt_1 lungo la part. 560 di proprietà altra ditta ovvero la tubazione sotterranea procede lungo tutto il fabbricato (prospetto est ) per poi giungere alla cisterna di raccolta, come sostenuto a pag. 3 dal geom. nella perizia di accertamento tecnico Tes_1 allegata agli atti di causa – Avv. Pajno” (cfr. relazione pag. 22 e 23). In risposta alle note di replica alla bozza di CTU del CTP Ing. Per_2
nell'interesse del convenuto , ove: “rileva inoltre che
[...] CP_1 all'interno della botola è stato interrato un serbatoio in polietilene di colorazione blu adatto a contenere acqua potabile. Come correttamente riscontrato dal Ctu e riportato a pag. 18, solo che nelle conclusioni a pag. 27 il ctu cita …. In violazione dell'art. 889 del codice civile il quale statuisce che : per aprire cisterne, fosse, pozzi, bisogna osservare, dal confine del proprio fondo, anche se costituito da un muro, la distanza di 2 m. Non valutando che nel caso in questione trattasi solo di un serbatoio in polietilene poggiato nel fondo di un alloggiamento (v.foto 4 pag.19) e non si tratta affatto di ……. aprire cisterne, fosse, pozzi,…. come riportato dal sopra citato art.889, per cui a parere dello scrivente la distanza da rispettare è m. 1,00”, il CTU ha chiarito che: “cisterne e serbatoi sono entrambi recipienti adibiti a contenere o conservare liquidi pertanto assolvono la stessa funzione, nel rispetto delle norme dei regolamenti comunali e del codice civile” (cfr. relazione pag. 30). Ciò detto, per quanto sopra, le domande di cui ai punti 1) e 3) delle conclusioni Pag. 8 a 17 R. G. n. 20047/2017
dell'atto introduttivo, con esclusione della parte relativa alle tubazioni di condizionamento, vanno accolte unitamente a quelle consequenziali di cui ai punti 4) “Conseguentemente ordinare al convenuto l'eliminazione di tutte le relative condotte di scarico delle acque, dei tubi d'acqua, del pluviale, del serbatoio interrato, nonché di tutte le condutture relative al condizionatore d'aria, sino al rispetto delle distanze legali violate” e 5) “ORDINARE al sig. CP_1
l'eliminazione di tutte le condotte di scolo-scarico delle acque, del pluviale, della grondaia, dei tubi d'acqua anche dei condizionatori d'aria, del serbatoio d'acqua interrato e del relativo scavo, sino al rispetto delle distanze legali violate” delle conclusioni dell'atto introduttivo, con ordine al convenuto di CP_1 porre il serbatoio d'acqua interrato, i tubi d'acqua, il pluviale, la grondaia a distanza legale per come accertato nella relazione di CTU da intendersi parte integrante della presente sentenza. Con specifico riferimento alle condutture dell'impianto di condizionamento il CTU ha, infatti, accertato “... che sulla pensilina dalla quale poi si diparte la tettoia del terrazzino al primo piano, sono state installate delle tubazioni dell'impianto di condizionamento. Dalle misurazioni eseguite alla presenza continua degli intervenuti, la sottoscritta ha rilevato che l'ultimo cavo della tubazione per la messa in opera degli impianti di condizionamento è stata collocato a circa cm 73 dal fabbricato . La misura è stata rilevata a partire dal bordo esterno del Pt_1 muretto, come indicato nella foto n.10 (cfr. relazione pag. 26). Precisando, altresì:
“In merito alle distanze minime per i condizionatori la legge non prevede alcuna disposizione, la giurisprudenza non ha adottato un orientamento uniforme. Circa eventuali deroghe, sentenze in cassazione, la scrivente demanda ogni decisione al Giudice” (cfr. relazione pag. 28). Parte attrice, nelle note di trattazione scritte datate 20.06.2023, prendendo atto di tale parere, ha rilevato “… come il CTU incaricato abbia risposto in maniera esaustiva ai quesiti del GOT, dovendosi aderire alla precisazione relativa ai tubi dei condizionatori d'aria, per i quali non si applicano le prescrizioni normative in materia di distanze legali”. Ne consegue il rigetto della domanda sul punto. La domanda formulata al punto 2) e reiterata al punto 5) delle conclusioni dell'atto introduttivo tendente ad accertare “che il sig. non ha CP_1 alcun diritto di scaricare le acque piovane, provenienti dalla propria tettoia, sul tetto dell'immobile di proprietà dell'attore di cui al foglio 52, particella 908” è Pag. 9 a 17 R. G. n. 20047/2017
fondata e va accolta. L'art. 908 c.c. prevede, infatti, che: “Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica”. Al riguardo appare opportuno precisare che non va confuso lo stillicidio delle acque dal tetto ex art. 908 c.c. con lo scolo delle acque naturali disciplinato dall'art. 913 c.c., il quale prevede che il fondo inferiore sia soggetto a ricevere le acque provenienti dal fondo più elevato scolando naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. L'art. 908 c.c. imponendo ai proprietari degli edifici l'obbligo di costruire tetti in maniera tale che le acque pluviali scolino nei loro terreni e non nei fondi finitimi, esclude la configurabilità di un limite legale della proprietà analogo a quello previsto dal successivo art. 913 c.c. Pertanto, la deroga alla disciplina contenuta nell'art. 908 c.c., realizzata a mezzo dello scolo di acqua piovana nel fondo del vicino conseguentemente alla costruzione di un tetto, non può trovare il suo fondamento nell'art. 913 c.c., bensì nella costituzione di una servitù di stillicidio, la quale, facendo venire meno il limite legale della proprietà imposto dall'art. 908 c.c., consenta tale scolo (Cass. sentenza n. 5298/1977). Al riguardo, appare pertinente richiamare, nel caso di specie, quanto accertato dal CTU avendo riferito che “... Dai sopralluoghi effettuati e dalle foto scattate in loco, risulta che dopo la ristrutturazione e la sopraelevazione del fabbricato, il Sig. ha mutato la situazione originaria. I due immobili, infatti, non sono più allo CP_1 stesso livello, il fabbricato di parte convenuta oggi è a due elevazioni f.t., pertanto i due lastrici solari non sono più adiacenti e alla stessa quota. (foto 7) Nell'ambito dei suddetti lavori di ristrutturazione, il ha proceduto alla realizzazione di CP_1 una tettoia, prima inesistente, a copertura del terrazzino al primo piano. Le acque meteoriche provenienti da tale tettoia vengono convogliate nella grondaia posta a distanza non regolamentare, e attraverso un pluviale vengono scaricate direttamente e in modo puntuale sul tetto della particella attorea (part. 908). (vedi foto n.8)” (cfr. relazione pag. 24 e 25). Tale circostanza è stata confermata anche dalle parti in causa sottoposte ad interrogatorio formale. Ed infatti, Il , interrogato all'udienza del 07.02.2019, ha confessato CP_1
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essere “... vero che previa demolizione e abbassamento dei solai di copertura del vecchio fabbricato ho realizzato una nuova costruzione a due elevazioni. È altresì vero che prima di detti lavori il solaio di mia proprietà fosse allo stesso libello di quello del sig. . Anzi preciso che era leggermente più alto il mio e ciò Pt_1 determinava il defluire delle acque piovane sul solaio del e da lì in una Pt_1 cisterna comune, sita nella proprietà del . Confermo altresì che dopo la Pt_1 realizzazione della nuova opera le acque meteoriche provenienti dalla tettoia della mia nuova costruzione defluiscono in parte attraverso un pluviale sul lastrico
[...]
e l'altra parte delle acque attraverso un altro scarico che defluisce Pt_1 direttamente nella cisterna comune…”. L'attore, interrogato nel corso della stessa udienza ha risposto: “non è vera la circostanza di cui alla lettera a). Preciso che l'acqua piovana confluiva sul tetto comune dei due fabbricati e da lì arrivava per terra, fuori, comunque non nella cisterna, che comunque è di mia proprietà, dalla quale prelevava l'acqua CP_1 oltre 20 anni fa, quand'era ancora funzionante. Preciso altresì che l'acqua arriva fiori attraverso l'ombrinale rappresentato nella foto che mi viene mostrata. Si confermo che lo stato dei luoghi attuale è quello rappresentato dalle foto n. 13 e 14 di parte convenuta che mi vengono mostrate. Confermo altresì che il lastrico solare sul quale oggi defluisce l'acqua piovana, proveniente dalla tettoia di cui alle CP_1 foto 13 e 14 che mi sono state mostrate è quello riportato nelle foto 2 e 5 di parte convenuta, che mi vengono mostrate”. È, quindi, emerso che prima della ristrutturazione dell'immobile i due CP_1 immobili si trovavano allo stesso livello e le acque defluivano secondo un naturale decorso su tutta la superficie dei due terrazzi. Sul punto, nella relazione di CTU testualmente si legge: “Sul tetto del fabbricato (part. 908) è Pt_1 presente un ombrinale di scarico, cosi come l'avv. Pajno fa rilevare a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta. Vista le dimensioni delle superficie dei due lastrici sicuramente non tutta l'acqua piovana defluiva verso l'ombrinale di scarico, le acque defluivano secondo un naturale decorso su tutta la superficie dei due terrazzi per poi essere smaltita in funzione delle pendenze dei due lastrici solari. Non si può dedurre la quantità di acqua piovana che veniva sversata sul lastrico del fabbricato attoreo prima dei lavori di ristrutturazione;
infatti, i due lastrici solari avevano sicuramente delle pendenze adeguate allo smaltimento delle acque pluviali, tra l'altro è impensabile che attraverso un solo ombrinale Pag. 11 a 17 R. G. n. 20047/2017
venisse smaltita tutta l'acqua dei due lastrici solari. Ad oggi, peraltro, lo stato dei luoghi è stato modificato pertanto non si può comparare la situazione precedente con quella attuale ovvero affermare come scritto a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta- avv. Pajno, che l'acqua piovana sversata oggi è senz'altro, e di molto, inferiore rispetto a quella sversata prima dei lavori di ristrutturazione. Con la costruzione della tettoia a copertura del terrazzino al primo piano, infatti, le acque meteoriche provenienti da tale tettoia vengono convogliate nella grondaia posto a distanza non regolamentare e attraverso un pluviale posto anch'esso a distanza non regolamentare, vengono scaricate direttamente e in modo puntuale sul lastrico solare della particella attorea (part. 908)” (cfr. relazione pag. 23, 24 e 25). E in merito all'osservazione di parte convenuta: “Non si condivide l'assunto del CTU di pag. 28 che così riporta …. L'articolo 908 del codice civile sancisce che: il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. E' vietato causare lo stillicidio di acque piovane nel fondo altrui… Il Ctu dimentica che la terrazza dell'edificio in origine, disponeva di pendenze verso la part. CP_1
908 ) e le acque dell'intero lastrico andavano a confluire nella vasca di Pt_1 raccolta situata in proprietà . Contrariamente, adesso, solo una più Pt_1 ridotta quota parte delle acque meteoriche confluisce verso la terrazza della part. 908, mentre la maggior parte viene smaltita con pluviali di scolo situati dal lato opposto, verso sud….”il CTU ribadisce: “come lo stesso CTP ing. Per_2 afferma, la terrazza dell'edificio in origine, disponeva di pendenze verso la CP_1 part. 908 ), infatti a seguito dei lavori eseguiti dal sig. con C.E. n. Pt_1 CP_1
51/2016 è stata modificata la situazione originaria dei luoghi” (cfr. relazione pag. 30). Il CTU ha, quindi, condivisibilmente, concluso che “... A seguito della modifica dello stato dei luoghi e in virtù di quanto stabilito dal art.908 del c.c. sopra citato, sarebbe opportuno che il sig. regimentasse in maniera adeguata lo scolo CP_1 delle acque piovane provenienti dalla tettoia nel rispetto delle norme e in conformità anche a quanto previsto dai regolamenti comunali” (cfr. relazione pag. 28). L'accoglimento della predetta domanda di cui al punto 2) delle conclusioni dell'atto introduttivo determina il rigetto della “...eccezione di usucapione in favore del fabbricato di proprietà del convenuto con riguardo all'acquisita servitù Pag. 12 a 17 R. G. n. 20047/2017
di deflusso delle acque meteoriche provenienti dai lastrici, ed oggi dalla copertura del terrazzo del primo piano del fabbricato di questi – sito il Lipari – Canneto ed in catasto riportato al foglio 52, part. 906, in danno dell'adiacente fabbricato di proprietà del riportato in catasto sempre al fg. 52, part. 908” Parte_1 formulata dalla parte convenuta. Parte convenuta al riguardo asserisce che “da tempo immemorabile le acque meteoriche provenienti dal lastrico defluivano su quello adiacente”. CP_1
Ma l'usucapione è una fattispecie complessa che ha per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge;
ciò per rispondere all'esigenza di eliminare le situazioni di incertetta circa l'appartenenza dei beni, in presenza di una consolidata situazione di fatto, qual è il possesso di un bene protratto per un certo tempo. Ma, ai fini dell'usucapione, sono necessari: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile, che deve essere: a) inequivoco: deve cioè consistere in modo certo nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o di altro diritto reale;
b) pacifico e pubblico: ossia non acquistato in modo violento o clandestino;
c) continuato e non interrotto;
2) il decorso del tempo: il numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni. Pertanto, ai fini della configurabilità del possesso idoneo ad usucapire la proprietà del bene è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche del requisito dell'animus possidendi, e cioè l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si riconosce implicitamente di non avere diritti. L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può determinare il maturare dell'usucapione). In quest'ultimo caso, è necessario dimostrare la
“interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la proprietà del bene (Cass. civ., sentenza n. 26327 del 20.11.2016). Pag. 13 a 17 R. G. n. 20047/2017
Per quanto concerne l'onere probatorio, il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso. Sul punto: “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011; Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Nel caso di specie, nessuna prova sul punto è stata fornita, né il preesistente stato dei luoghi dichiarato da parte convenuta, è stato rappresentato atteso che, per quanto accertato dal CTU, prima della ristrutturazione dell'immobile Reale i due immobili si trovassero allo stesso livello e le acque defluivano secondo un naturale decorso su tutta la superficie dei due terrazzi e non anche solo su quello attoreo. Invero: “Sul tetto del fabbricato (part. 908) è presente un Pt_1 ombrinale di scarico, cosi come l'avv. Pajno fa rilevare a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta. Vista le dimensioni delle superficie dei due lastrici sicuramente non tutta l'acqua piovana defluiva verso l'ombrinale di scarico, le acque defluivano secondo un naturale decorso su tutta la superficie dei due terrazzi per poi essere smaltita in funzione delle pendenze dei Foto n. 12 – Ombrinale su part. 908 ) due lastrici solari. Non si può dedurre la Pt_1 quantità di acqua piovana che veniva sversata sul lastrico del fabbricato attoreo prima dei lavori di ristrutturazione, infatti i due lastrici solari avevano sicuramente delle pendenze adeguate allo smaltimento delle acque pluviali, tra l'altro è impensabile che attraverso un solo ombrinale venisse smaltita tutta l'acqua dei due lastrici solari. Ad oggi peraltro lo stato dei luoghi è stato modificato pertanto non si può comparare la situazione precedente con quella attuale ovvero affermare come scritto a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta- avv. Pajno, che l'acqua piovana sversata oggi è senz'altro, e di molto, inferiore rispetto a quella sversata prima dei lavori di ristrutturazione” (cfr. relazione pag. 25). Alla luce di quanto sopra l'eccezione di usucapione è infondata e va rigettata. Sulla domanda attorea formulata al punto 6) delle conclusioni dell'atto introduttivo, volta ad “Accertare e dichiarare che il convenuto non ha alcun diritto di interrare tubazioni di scolo delle acque nel fondo attoreo, identificato al fg 52 part.923 Sezione Lipari”, se ne rileva il fondamento e consequenziale Pag. 14 a 17 R. G. n. 20047/2017
accoglimento. Il nominato CTU, sul punto, in risposta al mandato ricevuto rivolto ad “accertare l'interramento della condotta d'acqua nel fondo dell'attore identificato in catasto al foglio 52 part.923 del Comune di Lipari”, si è espresso nei seguenti termini “... dai sopralluoghi effettuati la sottoscritta ha constatato l'esistenza di una tubazione di scolo acque meteoriche che si diparte dal terrazzino posto a monte del fabbricato di parte convenuta. Tale tubazione risulta interrata, come lo stesso tecnico Geom. afferma nella perizia a pag. 3., la stessa dalla part. 923 Tes_1
) procede verso la part. 560 (altra ditta) per immettersi nella cisterna di Pt_1 raccolta”. Consegue, visto l'art. 840 c.c. e la mancanza di titolo che giustifichi l'attraversamento della tubazione nel sottosuolo altrui, l'accoglimento della domanda, null'altro disponendo vista la formulazione della stessa. Infine, avuto riguardo alla richiesta di condanna ex art. 96 cpc formulata da parte convenuta la stessa è infondata non sussistendo i presupposti di legge che sono la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza (Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569). Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Sulle spese processuali. In considerazione dell'accoglimento delle domande attoree, del rigetto della eccezione di usucapione di parte convenuta, le spese processuali vengono poste a carico di quest'ultima. Le spese sono quindi liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi del DM 147/2022 tenuto conto delle argomentazioni svolte in atti e le motivazioni che hanno determinato la Pag. 15 a 17 R. G. n. 20047/2017
decisione nei termini esposti, sulla base del valore della causa individuato in quello fino a € 5.200. Le spese della CTU sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 20047/2017 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie le domande di cui ai punti 1) e 3) unitamente a quelle consequenziali di cui ai punti 4) e 5) delle conclusioni dell'atto introduttivo, con esclusione della parte relativa alle tubazioni di condizionamento, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Condanna, per l'effetto, il convenuto a porre il CP_1
serbatoio d'acqua interrato, i tubi d'acqua, il pluviale, la grondaia a distanza legale per come accertato nella relazione di CTU da intendersi parte integrante della presente sentenza.
3) Rigetta la domanda di parte attrice relativa ai tubi di condizionamento per le ragioni di cui in parte motiva;
4) Accoglie la domanda formulata al punto 2) e reiterata al punto 5) delle conclusioni dell'atto introduttivo e dichiara che il sig.
[...]
non ha alcun diritto di scaricare le acque piovane, CP_1
provenienti dalla propria tettoia, sul tetto dell'immobile di proprietà dell'attore, per le ragioni di cui in parte motiva;
5) Accoglie la domanda attorea formulata al punto 6) delle conclusioni dell'atto introduttivo e dichiara che il convenuto non ha alcun diritto di interrare tubazioni di scolo delle acque nel fondo attoreo;
Pag. 16 a 17 R. G. n. 20047/2017
6) Rigetta l'eccezione di usucapione avanzata da parte convenuta per le ragioni di cui in parte motiva;
7) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da parte convenuta non sussistendo i presupposti di legge;
8) Rigetta nel resto.
9) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite CP_1
che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma complessiva €.
2.552,00, oltre Spese esenti quantificate in €. 98,00, spese generali e oneri fiscali;
10) Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta con obbligo di rimborso in favore di parte attrice se e in quanto anticipataria.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 27/03/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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