Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00190/2026REG.PROV.COLL.
N. 00273/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2024, proposto da
Siciliana Compost Recycling S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Placido Giuseppe Anile e Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Rotigliano in Palermo, via Cordova 95;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Regione Siciliana - PA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 02598/2023, resa tra le parti, il 31 agosto 2023, n. 2598, non notificata, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento: del d.D.G. dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, n. 848 dell’1 settembre 2022, nella parte in cui (art. 3) dispone che “ Per la determinazione della stabilità biologica il parametro di riferimento che la Società S.C. Recycling dovrà̀ utilizzare è l’IRDP (indice respirometrico dinamico potenziale) sia per la fase ACT, sia di maturazione lenta, con limiti pari rispettivamente a 1000 mg O2/(kgSV.h) e 500 mg O2/(kgSV.h) ”, nonché, ove occorra, le note ARPA prot. n. 14293 del 24 marzo 2020, del 14 agosto 2020 e dell’8 marzo 2021, nonché di ogni altro presupposto, conseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e dell’PA Agenzia Regionale Protezione Ambiente Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il Cons. LV OG e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, la Società istante, premesso di essere un’azienda che effettua attività di produzione di compost derivante dal trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani, espone di essere stata autorizzata con d.D.G. n. 1166 del 3 agosto 2011, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità e di stoccaggio rifiuti non pericolosi. Deduce che, successivamente, con il d.D.S. 858 del 10 giugno 2016, il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha disposto talune modifiche al d.D.G. 1166 del 2011. Afferma che tale decreto, analogamente al precedente, non recava alcuna menzione del parametro IRDP (Indice Respirometrico Dinamico Potenziale), limitandosi a individuare le prescrizioni cui attenersi per la produzione del compost (art. 4, punti: 6, 10, 15, 16 e 17) ed a prescrivere all’Azienda (art. 4, punto 38) l’adozione di un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).
Espone, ancora, che, con nota prot. n. 14293 del 24 marzo 2020, ARPA Sicilia riscontrava la prima versione del PMC, consentendo alla ditta di utilizzare i parametri proposti su “ base volontaria ” e richiedendo, tuttavia, di effettuare la valutazione del parametro IRDP alla fine della fase ACT e a fine processo. L’appellante rispondeva, evidenziando di doversi attenere alle disposizioni vigenti e alle norme di rango statale. Già precedentemente, ARPA, con nota del 14 agosto 2020, di valutazione del PMC Rev. 02, aveva precisato che “ la verifica della fine della fase ACT e della fase di Maturazione di cui al punto 4.9 del PMC ‘Composizione/Identificazione della miscela’ deve ispirarsi alle ‘Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio’ della Regione Sicilia ”, e, pertanto, richiedeva di effettuare la verifica della stabilità biologica attraverso la determinazione dell’IRDP, sicché la Società aveva contestato la richiesta di applicazione dell’IRDP, precisando ancora una volta di volersi attenere “ a principi di stretta legalità, ovvero facendo riferimento pedissequo al DM 05.02.1998 ed al D. Lgs. n. 75/2010”.
Con nota dell’8 marzo 2021, ARPA Sicilia insisteva sulla necessità di inserire il predetto parametro IRDP, " subordinatamente alle valutazioni dell’A.C .”. In data 25 gennaio 2022, ARPA Sicilia effettuava un controllo presso l’impianto, evidenziando il mancato rispetto di talune condizioni e prescrizioni previste dai citati provvedimenti di autorizzazione, che venivano riportati nel verbale prot. 3863 del 26 gennaio 2022, trasmesso al Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti con nota prot. 439 del 27 gennaio 2022. Preso atto dei rilievi sollevati da ARPA, con nota prot. n. 4297 del 4 febbraio 2022, il Dipartimento diffidava la Società al ripristino dell’impianto alle condizioni autorizzative, sospendendo la gestione per giorni novanta, ai sensi dell’art. 208, comma 13, lettera b) del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e subordinandone il riavvio al ripristino dell’impianto alle condizioni autorizzative, con ottemperanza alle prescrizioni disposte da ARPA nel verbale prot. 3863 del 26 gennaio 2022, alla trasmissione di una relazione giurata, corredata da documentazione fotografica, attestante l’avvenuta conformità dell’impianto alle condizioni di legge e lo stato delle matrici ambientali, all’approvazione da parte di ARPA Sicilia di adeguato piano di monitoraggio e controllo (PMC) redatto dalla Ditta. Con nota del 28 marzo 2022, acquisite al prot. DRAR. nn. 11228 e 11232 di pari data, la Società appellante comunicava di avere ottemperato ai rilievi sollevati da ARPA, e forniva, altresì, chiarimenti e osservazioni sul PMC Rev. 04 trasmesso anche al Dipartimento, con relativi allegati, contestando ancora una volta la tesi dell’ARPA circa la ritenuta applicazione dell’IRDP. Con nota prot. 13686 del 13 aprile 2022, il Dipartimento dava riscontro, precisando che, ai fini della ripresa dell’attività, il PMC avrebbe dovuto essere approvato dell’ARPA e specificando, tra l’altro, che “ nelle more di inserire la relativa prescrizione nel provvedimento autorizzativo, il parametro di riferimento per la determinazione della stabilità biologica è l’IRDP (indice respirometrico dinamico potenziale), sia per la fase ACT che di maturazione lenta, con limiti pari rispettivamente a 1.000 mg O2/ (kgSV-h) e 500 mg O2/(kgSV-h) ”. Con nota prot. del 27 aprile 2022, la Società trasmetteva una relazione giurata del tecnico incaricato attestante che “ l’impianto allo stato attuale risulta conforme a quanto contenuto nel D.D.S. n. 858 del 10.06.2016… ” ed allegando - oltre ai risultati dei monitoraggi delle emissioni convogliate e diffuse attestanti il rispetto dei parametri di legge - il PMC rev. 5 del 26 aprile 2022, nel quale veniva inserito il parametro IRDP. A seguito di ulteriori interlocuzioni con ARPA, il predetto PMC veniva ulteriormente modificato (Rev. 05/A e Rev. 05/B) sino a giungere al PMC Rev. 05/C, del 12 luglio 2022, che veniva finalmente approvato da ARPA con nota prot. DRAR n. 29138 dell’11 agosto 2022. Col provvedimento impugnato, il Dipartimento regionale, all’esito dell’approvazione del PMC, ha disposto la “ revoca della diffida, disposta, … con nota 4297 del 04.02.2022 che intimava … il ripristino dell’impianto alle condizioni autorizzative e la sospensione della gestione per giorni novanta e, comunque, fino all’ottemperanza delle condizioni in essa riportate ”, precisando altresì che “ L’attività autorizzata con D.D.G. 1166 del 03.8.2011 e D.D.S. 858 del 10.6.2016 può essere pertanto riavviata ”. L’art. 3 del menzionato decreto stabilisce, però, che “ Per la determinazione della stabilità biologica il parametro di riferimento … la Società …. dovrà utilizzare è l’IRDP (indice respirometrico dinamico potenziale) sia per la fase ACT, sia di maturazione lenta, con limiti pari rispettivamente a 1000 mg O2 /(kgSV-h) e 500 mg O2 /(kgSV-h)”.
Con la sentenza appellata, il T.A.R. ha ritenuto che non fosse rilevante l’intervenuta acquiescenza della Società alla prescrizione già contemplata nella nota n. 13686 in data 13 aprile 2022, apparendo, invece, determinante, come eccepito dall’Amministrazione resistente, che tale atto, nonostante il suo contenuto provvedimentale lesivo, non fosse stato impugnato.
Con il ricorso in appello, pertanto, l’istante deduce l’errore in cui sarebbe incorso il T.A.R. nell’attribuire valore provvedimentale ad un atto endoprocedimentale, in quanto il decreto impugnato (d.D.G. n. 848 del 1° settembre 2022) reca la previsione relativa all’IRDP (art. 3), in qualche modo solo preannunciata con la ripetuta nota prot. n. 13686/2022.
Per il resto il T.A.R: avrebbe ritenuto fondato il ricorso tanto da motivare la compensazione delle spese di lite. Ribadisce, pertanto, i motivi di ricorso che - a suo dire - sarebbero stati accolti favorevolmente dalla sentenza appellata laddove ha precisato che le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate in caso di condizioni di criticità ambientale e nel rispetto delle garanzie procedimentali e che, tuttavia, tale caso non sarebbe incorso nella fattispecie in esame, così come che sarebbe necessario un nuovo procedimento autorizzatorio per incidere sulle prescrizioni, mentre non sarebbero più efficaci le Linee Guida approvate dal Commissario delegato per l’emergenza. L’appellante fa proprie tali considerazioni, salvo il dubbio circa la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, che dovrebbe rivestire carattere preliminare (avendo a riguardo invece il T.A.R. affermato che: “affermazione che appare, invero, confutata dal citato art. 272-bis, primo comma, il quale fa espresso riferimento - anche - alla normativa regionale, dovendo anche aggiungersi che appare opinabile la tesi secondo cui nella specie verrebbe in rilievo una caratteristica del prodotto, anziché del processo produttivo, sicché potrebbe non risultare conducente il richiamo di parte ricorrente alla decisione del Consiglio di Stato, IV, 17 maggio 2022, n. 3870 ”).
Ripropone dunque i motivi dedotti in primo grado:
1 – eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 208 commi 3, 11, 12 e 13, d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., carenza di motivazione; infatti, il provvedimento di cui alla citata disposizione è finalizzato al ripristino delle condizioni fissate dal provvedimento autorizzatorio, mentre – asseritamente - l’Autorità competente avrebbe introdotto una nuova prescrizione; tale lettura sarebbe confermata dal fatto che nella nota prot. 13686 del 13 aprile 2022 si intima la prescrizione “ nelle more di inserire la relativa prescrizione nel provvedimento autorizzativo, il parametro di riferimento per la determinazione della stabilità biologica è l’IRDP ”;
2 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 12 lett. b, l. reg. n. 7/19, difetto di motivazione, poiché l’inserimento nel PMC dell’IRDP a carattere ‘gestionale’ avrebbe dovuto necessariamente confluire all’attenzione dell’Autorità competente affinché la stessa avviasse - nel dovuto contraddittorio - un procedimento amministrativo finalizzato ad integrare gli ulteriori limiti proposti dall’Agenzia nell’atto amministrativo, a modifica di quello già approvato; ciò emergerebbe anche dalla nota ARPA del 16 marzo 2021, con la quale l’Agenzia precisava di “ rimanere in attesa delle determinazioni che l’Autorità competente riterrà di voler adottare ";
3 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in quanto l’imposizione del parametro IRDP sarebbe adottata sulla base dell’asseritamente erroneo presupposto della perdurante efficacia delle dalle “ Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio ”, adottate nella Regione Sicilia con OPCM n. 2983 del 31 maggio 1999, senza considerare che, in luogo di quelle, l’Amministrazione avrebbe dovuto, semmai, prendere a riferimento il d.m. 5 febbraio 1998; inoltre, l’IRDP sarebbe disciplinato dalla normativa ambientale quale criterio obbligatorio ai soli fini dell’ammissibilità in discarica (d.lgs. n. 36/2003, come modificato dal d.lgs. n. 121/2022, sub All. 4, par. 2, lett. h) e All. 8, punto 1, lett. a), punto 4), normativa a cui sarebbe estraneo l’impianto di compostaggio, la cui disciplina rimonta originariamente alla deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, la quale regolamentava i processi di compostaggio (par. 3.4) e le determinazioni analitiche cui deve essere sottoposto il compost (punto 6.1.2., tabella 6.1), nulla disponendo e prevedendo quanto alla verifica circa il rispetto del parametro IRD; ancora, le predette Linee Guida, infatti, sono state approvate dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti con poteri extra ordinem cessati il 30 giugno 2006 e, ove così non fosse, l’ordinanza commissariale sarebbe illegittima perché, a livello regionale, non potrebbero essere introdotti parametri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale (invoca a riguardo, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3870 del 17 maggio 2022); in ogni caso, ove si ritenesse la perdurante efficacia delle Linee guida citate, esse dovrebbero essere disapplicate per mancata notifica alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 177, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 (richiama in terminis , la Corte di Giustizia Europea, sentenza del 30 aprile 1996 (Causa C‐194/94) “ CIA – Security International SA ”) .
Si sono costituiti per resistere l’Assessorato regionale e l’ARPA.
Con memoria in replica l’appellante ha precisato l’inapplicabilità del 105 c.p.a. stante la decisione nel merito ai fini delle spese.
All’udienza di discussione del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – L’appello è infondato per quanto di seguito evidenziato.
II – La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata impugnazione della nota 13 aprile 2022 n. 13686, che reca la diffida e dispone l’immediata sospensione delle attività autorizzate con d.D.G. n. 1166 del 3 agosto 2011 e d.D.S. n. 868 del 10 giugno 2016, per un periodo di giorni novanta.
Tale diffida era assunta sul presupposto dell’accertamento “ di cumuli in stato di fermentazione posti a cielo aperto (cumuli in maturazione e rifiuti, lettiera e ammendante compostato verde), oltre che di pozzanghere e colaticci, lo stabilimento può essere fonte di emissioni diffuse non captate, particolarmente rilevabili in condizioni meteorologiche che non favoriscono la dispersione dei vapori in atmosfera ”. Inoltre era assunta ai sensi dell’art. 208, comma 13 lettera b) del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., essendo stato accertato il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti di autorizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei processi di trattamento. Ancora, la nota citata recava l’avviso che avverso lo stesso “ provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale ”.
Dal dato letterale della nota, che non è stata impugnata, appare evidente che la nota ha valenza provvedimentale con riguardo alla sospensione dell’autorizzazione per il termine di 90 gg. e che, con riferimento a tale effetto, essa doveva essere impegnata nei termini al fine di escluderne l’efficacia. Rispetto, pertanto, alla sospensione risulta corretta la considerazione della sentenza quanto alla immediata portata lesiva della nota.
Di contro, per completezza, non può essere condivisa la conclusione del T.A.R. con riguardo alla non intervenuta “acquiescenza” poiché la stessa risulta palese dal comportamento tenuto dalla parte che ha inteso adeguarsi alle prescrizioni e comunque, pur manifestando una differente interpretazione e non ha impugnato la nota, elaborando un piano revisionato alla luce di quanto disposto dall’ARPA.
Di fatto la Società ha ottenuto il risultato della revoca della sospensione, di cui al provvedimento gravato, inserendo il parametro in contestazione.
III – Ne discende che sotto tale profilo deve condividersi la conclusione raggiunta dal T.A.R. quanto alla inammissibilità della domanda, non essendo peraltro palese l’interesse che la parte intende perseguire attraverso il ricorso.
Non vi è dubbio che – a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante – il meccanismo prescritto è teso alla “ gestione dei processi di trattamento ” – come peraltro evidenziato anche dal T.A.R. con la sentenza gravata – come specificamente indicato dai provvedimenti in esame.
IV – Tale rilievo assume importanza ai fini del presente esame e, per quanto di seguito precisato in relazione al principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024, che ha previsto anche in caso di “ inammissibilità ” il rinvio al giudice di primo grado che abbia errato “ palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente”.
V – Con riferimento a tale ultimo punto, dunque, l’appello deve essere respinto – seppure con diversa motivazione - dovendosi escludere, a seguito dell’acquiescenza prestata dalla Società appellante alle prescrizioni relative la verifica del ciclo produttivo, come recepite con PMC-revisione 5/C del 12 luglio 2022, l’interesse di parte istante.
VI – Va evidenziato che la parte appellante insiste sulla decisione nella presente sede senza rinvio, essendosi pronunziato il T.A.R. con riguardo alla compensazione delle spese per lo più a favore della tesi contenuta in ricorso, in considerazione di quanto espresso nella citata sentenza dell’Adunanza Plenaria, laddove il rinvio è previsto per le “ decisioni di inammissibilità, che non esaminano il merito inteso come motivi di ricorso ”.
Tuttavia, a riguardo va precisato che la valutazione della soccombenza virtuale, effettuata dal giudice ai soli fini della liquidazione delle spese di lite non costituisce giudicato sul merito, costituendo una stima prognostica sulla probabile soccombenza.
La questione risulta in ogni caso, per quanto qui rileva, superata dal rigetto dell’appello seppure con le motivazioni sopra riportate al capo V della presente sentenza.
VII – Per completezza, vale tuttavia precisare che il ricorso di primo grado è teso a censurare non propriamente la sospensione dell’attività (come ricordato non impugnata) ma la prescrizione contenuta nell’art. 3 del decreto gravato, laddove indica: “ Per la determinazione della stabilità biologica il parametro di riferimento che la Società S.C. Recycling dovrà utilizzare è l’IRDP (indice respirometrico dinamico potenziale) sia per la fase ACT, sia di maturazione lenta, con limiti pari rispettivamente a 1000 mg O2/(kgSV(h) e 500 mg O2/(kgSV(h) ”.
La censura muove dalla tesi – condivisa in sede di esame ‘virtuale’ dal T.A.R. ai fini delle spese – secondo cui tale prescrizione non sarebbe contenuta nella autorizzazione, recando essa dunque una modifica, in assenza di un nuovo procedimento autorizzatorio, del precedente titolo.
Siffatta tesi è contraddetta dal provvedimento di sospensione e dalle successive note che fanno riferimento smentita dagli stessi argomenti utilizzati dalla parte. Infatti, il provvedimento di sospensione espressamente fa riferimento all’ “art. 208, comma 13 lettera b) del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ”, al ripristino delle “ condizioni autorizzative ”.
Basti infatti evidenziare che l’originaria autorizzazione prevedeva che il compost dovesse essere secondo gli standard di settore e l’impianto dovesse seguire la maggiore efficienza, in chiara adesione al principio di precauzione ai sensi dell’art.272 bis , comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 in base al quale le autorizzazioni possono prevedere “ prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento ”.
VIII - In fatto, vale ricordare che l’Ente competente alla valutazione e all’approvazione del Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) è ARPA Sicilia. Dal 2020 (nota prot.14293 del 24 marzo 2020) ARPA Sicilia chiedeva alla Società di revisionare il PMC esistente, facendo presente di inserire l’IRDP (indice respirometrico dinamico potenziale) tra i parametri da monitorare. Con nota prot. 32640 del 14 agosto 2020 l’ARPA Sicilia, nel ribadire la necessità di utilizzare l’IRDP quale indice di stabilità biologica del rifiuto in fase di maturazione, faceva presente che “ l’applicazione della procedura di cui sopra risulta coerente al rispetto del mandato previsto al c.1 lett. b) e c) dell’art.272 bis del D. LGS 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto può essere considerata misura per la prevenzione e la limitazione delle eventuali emissioni e dei conseguenziali impatti all’sterno dell’area impiantistica”. Con nota prot.10913 del 16 marzo 2021 ancora l’ARPA Sicilia ribadiva le motivazioni sull’inserimento dell’IRDP nell’aggiornamento del PMC con riferimento a quanto previsto all’art.272 bis del d.lgs. n. 152/2006, aggiungendo che “ A tale riguardo si ribadisce che il criterio basato sull’indice respirometrico era già presente nelle richiamate “Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio” del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti - GURS n. 27 del 14/06/2002, tenute in considerazione nell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione (cfr. il terzo “VISTA” di pag. 5 del DDS 858/2016); tale criterio è stato confermato dallo “Studio propedeutico finalizzato alla predisposizione delle Linee Guida sul compost di qualità” apprezzate dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione, n. 92 del 13/03/2019. Si rimane pertanto in attesa delle determinazioni che l’Autorità Competente riterrà di voler adottare ”.
A tal fine, nella medesima nota, alla lettera q) delle indicazioni impartite alla Ditta, ARPA rappresentava che “ Paragrafo 15 Tabella A) – Subordinatamente alle valutazioni dell’A.C., come riportato in precedenza, occorre inserire il parametro IRDP si per la fase ACT sia per la fase di maturazione e i relativi limiti pari rispettivamente a 1000 mg O2/(kgsv h) e 500 mg O2/(kgsv h) ”. Le suddette indicazioni erano reiterate con la nota prot. 31540 del 13 agosto 2021.
Con nota dell’11 agosto 2022, acquisita in pari data al prot. DRAR n. 29138, l’ARPA Sicilia ha approvato il PMC Rev.05/C (allegato 16), trasmesso in ultimo dalla Società appellante con nota prot. DRAR n.25781 del data 14 luglio 2022, con cui la Ditta dichiarava “ In merito alla valutazione della conseguita biostabilizzazione, la scrivente, accogliendo la proposta recata nella nota in oggetto richiamata, procede con la predetta verifica mediante IRDP ”.
X – Da quanto sin qui riportato si evince con chiarezza che non solo la Società ha acconsentito a recepire le prescrizioni, dopo ampio contraddittorio, ma anche che siffatta verifica risulta assunta a standard di efficienza di settore sia dalle “Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio” del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti n. 27 del 2002, sia dal successivo studio regionale recepito dalla deliberazione n. 92 del 2019, sicché i parametri ivi fissati – per quanto d’interesse - non sono riferibili esclusivamente alla fase emergenziale.
XI – L’appello, dunque, deve essere respinto con diversa motivazione.
XII – In considerazione della particolarità della fattispecie esaminata sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge con le precisazioni indicate in motivazione.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO OL, Presidente
LV OG, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV OG | TO OL |
IL SEGRETARIO