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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 03/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Canullo Presidente dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2071/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Villani Parte_1 C.F._1
Mario, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 31.03.2025
PARTE RICORRENTE: Chiede all'Ill.mo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza nulla a pretendere in merito al mantenimento come da atto di separazione sussistendo l'indipendenza economica dei coniugi.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1
pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di
Benevento in data 10.10.2982 con (cfr. estratto registri atto di matrimonio del Comune CP_1
di Benevento allegato al ricorso, doc. n. 2.)
Ha in particolare dedotto che:
- Dall'unione coniugale sono nati due figli, ormai maggiorenni, nato il [...] e Per_1
nata il [...]; Per_2
- la convivenza tra le parti è diventata intollerabile pertanto i coniugi hanno depositato congiuntamente ricorso per la separazione nel 2022, omologata in data 14.11.2022 (come si desume dalla documentazione prodotta e dalle risultanze dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio);
- dalla pronuncia della separazione le parti non hanno più ripreso la convivenza;
Fissata con decreto l'udienza di prima di prima comparizione il 31.03.2025, è comparsa solo parte ricorrente, mentre la resistente stante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di CP_1 fissazione dell'udienza (in data 3.12.2024, a mezzo ufficiale giudiziario, in mani del convivente della resistente non è comparsa, rimanendo contumace. CP_1
All'udienza di prima comparizione, parte ricorrente, sentita personalmente, ha ribadito la sua volontà di divorziare, che la convivenza tra le parti non è più ripresa dall'epoca della separazione e che, tra l'altro, la resistente parrebbe aver instaurato una nuova relazione.
Il Giudice, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta: sussistono i presupposti richiesti dalla legge richiesti ex art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La comunione di vita materiale e spirituale tra le parti è venuta meno definitivamente e non può più essere ricostituita, ciò è comprovato dalla documentazione in atti e da quanto è emerso in giudizio.
Inoltre, dalla omologa della separazione consensuale (in data 14.11.2022) è ampiamente decorso il termine di 6 mesi richiesto dalla legge, senza che vi sia stata riconciliazione.
Nessun'altra domanda, del resto, è stata formulata in causa.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto sono poste a carico della resistente, che non si è neanche costituita e dato il valore indeterminabile della causa, bassa complessità, bassa complessità, considerando i valori con valori ai minimi per le fasi studio, introduttiva e decisoria (non essendovi stata istruttoria).
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Benevento in data 10.10.1982 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Benevento, anno 1982, n.373, parte 2, serie A;
CONDANNA parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le CP_1 Parte_1
spese di lite che si liquidano in euro 2.034,20 per compensi, oltre CPA e IVA se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15%,
MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, al suo passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello stato Civile del Comune di Benevento ai fini delle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott.ssa Alessandra Canullo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Canullo Presidente dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2071/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Villani Parte_1 C.F._1
Mario, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 31.03.2025
PARTE RICORRENTE: Chiede all'Ill.mo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza nulla a pretendere in merito al mantenimento come da atto di separazione sussistendo l'indipendenza economica dei coniugi.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1
pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di
Benevento in data 10.10.2982 con (cfr. estratto registri atto di matrimonio del Comune CP_1
di Benevento allegato al ricorso, doc. n. 2.)
Ha in particolare dedotto che:
- Dall'unione coniugale sono nati due figli, ormai maggiorenni, nato il [...] e Per_1
nata il [...]; Per_2
- la convivenza tra le parti è diventata intollerabile pertanto i coniugi hanno depositato congiuntamente ricorso per la separazione nel 2022, omologata in data 14.11.2022 (come si desume dalla documentazione prodotta e dalle risultanze dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio);
- dalla pronuncia della separazione le parti non hanno più ripreso la convivenza;
Fissata con decreto l'udienza di prima di prima comparizione il 31.03.2025, è comparsa solo parte ricorrente, mentre la resistente stante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di CP_1 fissazione dell'udienza (in data 3.12.2024, a mezzo ufficiale giudiziario, in mani del convivente della resistente non è comparsa, rimanendo contumace. CP_1
All'udienza di prima comparizione, parte ricorrente, sentita personalmente, ha ribadito la sua volontà di divorziare, che la convivenza tra le parti non è più ripresa dall'epoca della separazione e che, tra l'altro, la resistente parrebbe aver instaurato una nuova relazione.
Il Giudice, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta: sussistono i presupposti richiesti dalla legge richiesti ex art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La comunione di vita materiale e spirituale tra le parti è venuta meno definitivamente e non può più essere ricostituita, ciò è comprovato dalla documentazione in atti e da quanto è emerso in giudizio.
Inoltre, dalla omologa della separazione consensuale (in data 14.11.2022) è ampiamente decorso il termine di 6 mesi richiesto dalla legge, senza che vi sia stata riconciliazione.
Nessun'altra domanda, del resto, è stata formulata in causa.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto sono poste a carico della resistente, che non si è neanche costituita e dato il valore indeterminabile della causa, bassa complessità, bassa complessità, considerando i valori con valori ai minimi per le fasi studio, introduttiva e decisoria (non essendovi stata istruttoria).
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Benevento in data 10.10.1982 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Benevento, anno 1982, n.373, parte 2, serie A;
CONDANNA parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le CP_1 Parte_1
spese di lite che si liquidano in euro 2.034,20 per compensi, oltre CPA e IVA se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15%,
MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, al suo passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello stato Civile del Comune di Benevento ai fini delle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott.ssa Alessandra Canullo
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