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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/09/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro e previdenza
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai SInori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Marialuisa Crucitti Consigliere
3 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 169/2020 R.G., vertente
TRA
nata in [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna M. Grazia Iaria ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lei studio legale in Reggio Calabria, via Marsala n. 2/E, pec fax 0965/339973, giusta Email_1 procura in atti appellante CONTRO
nata a [...] il [...], CF Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Varano quale C.F._2 erede di pec: Persona_1 Email_2 0965/623625, giusta procura allegata in atti;
appellata
, nata a [...] il [...], CF , CP_2 C.F._3 quale erede di Persona_1 Appellati contumaci
Nonchè
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su CP_3 [...]
, , , , Per_2 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
tutti nella qualità di eredi di Controparte_7 Controparte_7 Appellati contumaci CONCLUSIONI
IC (nota TS del 9.11.2024):
<< 1) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il ricorrente e la , Controparte_8 composta dai SIg.ri deceduto nel 2009 e a far Controparte_7 Persona_1 data dal 13.03.2001 fino al 31.12.2009;
2) di conseguenza condannare esse controparti rag. , oggi in seguito Persona_1 alla riassunzione per intervenuto decesso le sue eredi SIg.re e Controparte_1
e gli eredi del rag. , SIg.ri , CP_2 CP_7 Controparte_9
, (in proprio e quale Controparte_10 Controparte_11 CP_3 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore ) nella qualità Persona_2 di eredi del sig. al pagamento in solido in favore del ricorrente Controparte_12 della complessiva somma di € 32.739,32 di cui: € 12.739,32 a titolo di TFR maturato, ma non corrisposto, in seguito alla cessazione del rapporto oltre la rivalutazione e interessi di legge, la restante a titolo di risarcimento danni per omesso versamento contributi;
3) in subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuto il rapporto come di lavoro del tipo indeterminato, condannare il datore di lavoro a corrispondere il TFR per cui è raggiunta prova o quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in seguito ad istruttoria;
4) Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Parte appellante insiste in via subordinata nelle richieste istruttorie formulate per le motivazioni già esplicitate anche in memoria di discussione:
- disporre eventuale CTU contabile nel caso di contestazione del calcolo per come eseguito e riportato nella narrativa del ricorso, e al fine di determinare l'importo delle spettanze economiche richieste dalla ricorrente ivi compreso il risarcimento del danno patito da omessa contribuzione, facultando la stessa alla nomina di proprio consulente di fiducia fino all'inizio delle operazioni peritali;
- Prova per testi: sui capitoli già ammessi ampliando ove ritenuto di rilievo i nominativi dei testi da escutere, oltre quelli già escussi all'udienza del 17.11.2023;
- Interrogatorio formale della SI.ra sui capitoli di prova Controparte_4 deferiti ai testi>>
(nota TS del 30.9.2024): Controparte_1
<<... rigettare l'atto di appello cosi come proposto e, per l'effetto: -confermare la sentenza di primo grado n. 40/2020, pubblicata il 15/01/2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, Giudice del Lavoro -
Dott. ssa Valentina Olisterno;
-condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
La odierna difesa si oppone anche in questa sede alle istanze istruttorie articolate da controparte nel giudizio di primo grado e reiterate in appello, in particolare alla richiesta di CTU contabile e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato in data 28.11.2016, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della Parte_2
, composta dai sig.ri e , con Controparte_8 Controparte_7 Persona_1 la qualifica di impiegata a tempo indeterminato, svolgendo mansioni di addetta alla contabilità, dal 13.03.2001 sino alla cessazione di attività della predetta
Associazione, avvenuta in data 31.12.2009 a causa del decesso del socio CP_7
;
[...]
- di aver osservato il seguente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30, nonché il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00, quindi per complessive 45 ore settimanali circa;
- che il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato;
- che le retribuzioni e la tredicesima mensilità corrisposte erano inferiori a quanto previsto dal CCNL di categoria;
- di non aver mai percepito emolumenti a titolo di quattordicesima mensilità, di ferie, di permessi, di straordinario e di TFR, nè erano stati versati i contributi previdenziali;
- che, in data 22.09.2014, aveva diffidato i convenuti al pagamento delle proprie spettanze, senza riscontro.
Precisava che la domanda era, tuttavia, limitata al pagamento del TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro, quantificato in € 12.739,32, nonché al risarcimento danno da omesso versamento contributi indicato forfettariamente in € 20.000,00; ai fini della quantificazione del trattamento di fine rapporto allegava i CUD e le buste paga della collega , la quale, regolarmente registrata, nel medesimo CP_13 periodo, aveva svolto le stesse mansioni dell'appellante. Deduceva, pertanto di essere creditrice nei confronti dei singoli soci illimitatamente responsabili, in via solidale, per le obbligazioni assunte dall'associazione, Per_1
e gli eredi di , come da art. 3 dello Statuto, essendo stata
[...] Controparte_7 la predetta cancellata dal registro delle imprese in data Controparte_8
11.05.2010.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, e gli eredi di , Persona_1 Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il ricorrente e la , Controparte_8 composta dai SIg.ri deceduto nel 2009 e a far Controparte_7 Persona_1 data dal 13.03.2001 fino al 31.12.2009;
2) di conseguenza condannare esse controparti rag. e gli eredi del Persona_1 rag. , SIg.ri , , CP_7 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, (in proprio e quale esercente la responsabilità
[...] CP_3 genitoriale sulla minore ) nella qualità di eredi del sig. Persona_2
al pagamento in solido in favore del ricorrente della Controparte_12 complessiva somma di € 32.739,32 di cui: € 12.739,32 a titolo di TFR maturato, ma non corrisposto, in seguito alla cessazione del rapporto oltre a rivalutazione e interessi di legge, la restante a titolo di risarcimento danni per omesso versamento contributi;
3) in subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuto il rapporto di lavoro del tipo indeterminato, condannare il datore di lavoro a corrispondere il TFR per cui è raggiunta prova o quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in seguito ad istruttoria;
4) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Persona_1 eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per difetto di allegazione degli indici della subordinazione, nonché la prescrizione dei crediti azionati;
nel merito, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, con distrazione.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si costituiva per gli eredi di CP_7
che, pertanto, venivano dichiarati contumaci.
[...] Acquisita la documentazione prodotta e respinte le istanze istruttorie, la causa veniva decisa con la sentenza n. 49/2020 pubblicata il 15.01.2020.
La sentenza emessa dal Tribunale.
Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte costituita, ritenendo che : la domanda proposta era carente già sul piano assertivo, prima che ancora probatorio, mancando qualunque allegazione degli elementi di fatto sintomatici dell'assoggettamento della ricorrente al potere gerarchico dei soggetti indicati come datori di lavoro;
la ricorrente si era limitata ad affermare, genericamente, di aver lavorato dal
13.03.2001 al 31.12.2009 per l' Parte_2
, svolgendo mansioni di addetta alla contabilità, e di aver Controparte_8 osservato il seguente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
13,00 e dalle 16,00 alle 19,30, nonché il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00; tali deduzioni, alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto (Cass., S.U.,
30/10/2001, n. 13533; Cass. 10/09/2019 n. 22634; Cass. Sez. lav. 2728/2010; Cass. lav. 24/02/2006, n. 4171; Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379) non erano sufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato, in quanto la mera asserzione dello svolgimento di attività lavorativa e l'indicazione degli orari di esecuzione della stessa assumono connotazione neutra rispetto alla natura autonoma o subordinata della prestazione posta in essere;
inoltre la ricorrente nulla aveva dedotto in ordine al soggetto che impartiva le direttive, al contenuto e alle modalità di svolgimento delle mansioni disimpegnate, all'obbligo di richiedere previa autorizzazione o giustificare eventuali assenze, ritardi o permessi, alla retribuzione percepita, alla cadenza e alle modalità di pagamento, al soggetto che l' avrebbe corrisposta, all'uso di locali, mezzi o strumenti del datore di lavoro;
tali lacune in punto di allegazione avevano conseguentemente precluso anche l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente.
Il giudizio in grado di appello.
La sentenza veniva gravata dalla . Pt_1
Con il primo motivo di appello, è stata denunciata l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice ritenuto la domanda carente nell' allegazione degli elementi di fatto sintomatici della subordinazione, lamentando una parziale valutazione dei fatti per come descritti in ricorso e della documentazione a esso allegata.
Il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione la regolarizzazione dell'assunzione, avvenuta nel 2012 ai fini della dimostrazione della continuità decennale del rapporto di lavoro, nonchè la documentazione contabile relativa alla posizione della collega , che aveva svolto le medesime mansioni, nel CP_13 medesimo periodo, della ricorrente.
Con il secondo motivo di appello, è stata contestata la mancata ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale per come richiesti in sede di ricorso, non aveva consentito di provare l'identità di prestazioni lavorative svolte rispetto alla collega e, quindi, la qualificazione del rapporto come CP_13 subordinato, nonchè la durata dello stesso.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello, l'appellante denuncia l'insussistenza della violazione dell'art. 2967; la documentazione allegata, unitamente alle richieste istruttorie, avrebbero consentito l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, il diritto ad ottenere il pagamento degli importi richiesti.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni per come formulate nel ricorso introduttivo.
Ha resistito in questo grado , chiedendo il rigetto dell'appello; Persona_1 contumaci gli eredi di . Controparte_7
Con ordinanza del 15.04.2022, venivano ammesse la prova testimoniale richiesta dalla fin dall ' originario ricorso e alla prova del contrario. Pt_1 Persona_1
All'udienza del 12 ottobre 2022, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di;
il giudizio veniva riassunto da nei Persona_1 Parte_1 confronti degli eredi;
si costituiva quale erede , richiamando le Controparte_1 difese già svolte dal de cuius;
veniva dichiarata la contumacia di CP_14 la prova testimoniale veniva fissata l'udienza per la decisione, tenuta nelle
[...] forme di cui all' art.127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
La ha agito al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria della Pt_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con l'
[...] a far data dal 13.03.2001 fino al Controparte_15
31.12.2009, con conseguente condanna al pagamento del TFR e del risarcimento del danno dovuto in ragione dell'omesso versamento dei contributi.
Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda in ragione della mancata allegazione degli elementi di fatto sintomatici dell'assoggettamento della lavoratrice al potere gerarchico dei soggetti indicati come datori di lavoro.
Esaminando congiuntamente i primi tre motivi di censura, in quanto logicamente connessi, ne evidenzia il Collegio la fondatezza.
La conclusione del primo giudice di una presunta carenza di allegazione tale da costituire causa ostativa anche alla prova testimoniale richiesta appare formalistica, dovendosi operare una valutazione complessiva del contenuto del ricorso , incluse le circostanze capitolate e la documentazione allegata (Cass.
Lav - n. 17991 del 09/07/2018 ; conf. Cass. Sentenza n. 17023 del 12/11/2003).
Ai fini della esistenza del rapporto di lavoro di carattere subordinato costituivano un significativo dato di partenza sia la natura delle mansioni, che l'indicazione dell'orario fisso nel quale dovevano essere espletate;
la ricorrente ha allegato di avere lavorato “alle dipendenze” della Parte_2
, composta dai Ragg. e , Controparte_8 Controparte_7 Persona_1 indicato la qualifica di impiegata e le mansioni (addetta alla contabilità), che le mansioni erano identiche a quelle della SI.ra , che era invece CP_13 regolarmente registrata e ha lavorato nel medesimo periodo, inquadrata come impiegata VI livello CCNL Studi Professionali;
ha invocato la giurisprudenza secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che deve estrinsecarsi nella emanazione di ordini specifici, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, in cambio di una determinata retribuzione, sull'implicito presupposto che il rapporto di che trattasi avesse avuto proprio quelle caratteristiche;
ha dedotto che dai documenti prodotti risultava che “oltre a svolgere la prestazione lavorativa di contabile acquisiva la documentazione dalla clientela con la quale aveva rapporti diretti (...) professionisti e/o aziende private con sede in Reggio Calabria
(allegato al n. 17)”
Non può davvero affermarsi, come si legge in sentenza, che non emergesse dal complessivo contenuto del ricorso da chi la ricevesse le direttive o quale Pt_1 fossero le mansioni disimpegnate o che le svolgesse nei locali dell'Associazione e con mezzi o strumenti del datore di lavoro.
Come detto, già le allegazioni circa il tipo di attività svolta e dell'orario osservato costituivano indici rilevanti suscettibili di essere integrati in sede di prova testimoniale ai fini della prova della subordinazione , posto che vi sono attività rispetto alle quali l'onere di dimostrare l'estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro si attenua in relazione alla intrinseca qualità delle mansioni.
Per questi motivi
questa Corte ha dato sfogo alla prova per testi non ammessa in primo grado, il cui esito , valutato con la copiosa documentazione prodotta in atti, depone univocamente per l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 13.03.2001 al 31.12.2009, che si è in concreto atteggiato secondo i caratteri propri della subordinazione.
Giova ricordare che un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato, qualora, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerga l'esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come eterodirezione, ossia “l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore” (Cass. 697/2021).
Soltanto nell'ipotesi in cui tale assoggettamento non sia evidente e palese nel rapporto tra le parti, è ammissibile ricorrere ad altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione, seppur privi di valore decisivo (cfr. Cass.
12033/1992; Cass. 2370/1998; Cass. S.U. 379/1999 le cui affermazioni sono rimaste nel tempo costanti, cfr. di recente Cass. 9401/2017 e Cass. 25711/2018).
Tali indici sintomatici vengono qualificati come sussidiari, in quanto rivestono carattere secondario rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione.
Dal quadro generale della giurisprudenza si evince l'esistenza di un ordine gerarchico per siffatti criteri, che si possono suddividere in tre insiemi distinti: 1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento, il modo delle direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;
2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità della prestazione, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, la collaborazione;
3) i criteri residuali, che hanno soltanto la funzione di rafforzare i precedenti ma non possono sostituirli, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa, l'assoggettamento a controlli sulla qualità del servizio reso e la possibilità di rifiutare l'esecuzione dello stesso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione, la necessità di giustificare le assenze, il nomen iuris dato dalle parti.
Nella fattispecie in esame dall'escussione dei testimoni è emerso che nel periodo che va dal 2001 al 2009, l'appellante ha prestato attività lavorativa in favore dell' , occupandosi, con continuità, di contabilità, Controparte_8 rispettando le direttive impartite dai soci e osservando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.00.
Infatti, la teste ha dichiarato di aver lavorato per l' CP_13 [...]
- titolare di uno studio commerciale che si occupava di Controparte_8 contabilità, dichiarazione dei redditi e buste paga - dal 1991 e sino al 2014, con la qualifica di impiegata, IV livello, CCNL Studi professionali, e che dal 2001 la ha iniziato a lavorare per il medesimo studio, seppure senza essere Pt_1 formalizzata, tant'è che non riceveva la busta paga.
La teste ha precisato che:
l'appellante svolgeva le sue stesse mansioni (“sulla base delle direttive dei soci fin dal 2001 sia io che la avevamo rapporti con la clientela sia Pt_1 telefonicamente che ricevendola nello studio per ricevere documentazione e quanto altro richiesto dai soci”), osservando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.00;
nel 2009, a seguito della morte del socio , l'Associazione si Controparte_7 era sciolta e per un periodo transitorio tutti i dipendenti avevano continuato a svolgere le medesime mansioni, seppur non regolarmente assunti, fino alla costituzione della nuova Associazione da parte dei soci e Controparte_4
, che provvedeva alla formale assunzione di tutti i dipendenti , ivi Persona_1 compresa la . Pt_1
La teste ha dichiarato: Testimone_1 di aver lavorato per lo Studio Commerciale da marzo 2001 “un Controparte_8 giorno prima che iniziasse a lavorare ” e sino a febbraio 2015; Parte_1 di avere lavorato “in nero”, come l'appellante, sino alla costituzione della nuova
Associazione, avvenuta nel 2012, osservando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.30 alle
13.00; il pagamento delle spettanze mensili veniva eseguito indifferentemente dai due soci dell'associazione fino al decesso di . Controparte_7
Le anzidette dichiarazioni, provenienti da soggetti aventi posizione privilegiata per la conoscenza dei fatti avendo lavorato con la ricorrente (in particolare, la per l'intero periodo oggetto di domanda), hanno smentito l'unica difesa CP_13 opposta dai resistenti, diretta (non già a ipotizzare un eventuale rapporto di collaborazione privo del carattere di subordinazione , ma) a negare del tutto che la abbia mai lavorato nello studio prima della formale assunzione da parte Pt_1 della nuova Associazione nel 2012; tanto non può dirsi contrastato da quanto dichiarato dalla teste , sorella della parte costituitasi quale erede in CP_1 appello, già per il fatto che la conoscenza dei fatti conseguiva a una collaborazione della teste “in modo continuativo” con la nuova Associazione e dunque iniziata successivamente al periodo per cui è causa, ovvero, dal 2013 (o dal 2014, come riferito sia da che da . CP_13 Tes_1
Nel periodo precedente la ha riferito che solo “saltuariamente” si era CP_1 recata presso lo studio per confronti con e rapporti di Persona_3 collaborazione con;
ha riferito che in tale occasioni non aveva mai Persona_1 visto la , ma ha confermato la presenza di , Pt_1 CP_13 Persona_4
e anche di e ancora, da un certo momento, la signora , Controparte_9 Tes_1 confermando pertanto l'esistenza altri dipendenti non regolarizzati (essendo stata registrata la sola ) . CP_13
Va aggiunto che alcuna contestazione di merito i resistenti hanno mai opposto alla documentazione costituente l'allegato 17 , avente a oggetto consegna di fatture e altra documentazione contabile e fiscale ai clienti dell' Controparte_16
in date ricomprese dal 2001 fino al 2009.
[...]
La continuità del rapporto di lavoro trova riscontro nella regolarizzazione del rapporto di lavoro con la medesima mansione di contabile avvenuta per opera della nuova Associazione formata sempre dal socio e dalla figlia del socio Per_1 deceduto, ; circostanza ulteriormente riscontrata dalla sentenza Controparte_4 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive vantate dall'appellante nei confronti della predetta
Associazione.
Dalla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato deriva il diritto del lavoratore al pagamento delle differenze retributive spettanti e non percepite.
In un giudizio, come quello che impegna, in cui il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è finalizzato a ottenere il pagamento di differenze retributive, l'equa retribuzione, spettante al prestatore ai sensi dell'art. 36 Cost., è solitamente determinata, mediante il riferimento ai livelli d'inquadramento e alle tariffe indicati nel contratto collettivo di settore, ossia, quel contratto collettivo al quale, se il rapporto di lavoro fosse stato correttamente qualificato e formalizzato, il datore di lavoro avrebbe potuto far riferimento per inquadrare il lavoratore e compensarne le prestazioni.
Affinché una simile domanda sia ammissibile, e possa, quindi, essere esaminata, è sufficiente che il lavoratore descriva le mansioni svolte, indicando il CCNL di riferimento e il livello contrattuale a suo avviso corrispondente alle mansioni stesse.
Tale onere è stato assolto dalla , che nel ricorso introduttivo ha descritto le Pt_1 mansioni svolte e, ai fini dell'inquadramento e della quantificazione del TFR, ha prodotto contratto e CUD della la quale, come emerso anche dalla prova CP_13 testimoniale, ha svolto le medesime mansioni dell'appellante, nel medesimo periodo e per l'identico orario di lavoro, allegando in ogni caso le tabelle di calcolo
.
Si legge nell'originario ricorso : “10) che per un corretto calcolo del TFR si richiama e si riporta il parallelo rapporto intrattenuto da parte datoriale con la
SI.ra , la quale regolarmente registrata e lavoratrice ancher nel CP_13 medesimo periodo, svolgeva le stesse mansioni svolte dalla collega odierna ricorrente (CUD e buste paga allegate dal n. 5 al n. 15);
11) che la come da suo contratto (doc. n. 5) risultava inquadrata come CP_13 impiegata VI livello CCNL Studi Porfessionali e infatti la SI.ra infatti CP_13 ha potuto richiedere e ottenere dal Tribunale di Reggio Calabria emissione di ingiunzione di pagamento”.
Le parti resistenti non hanno in alcun modo contestato la quantificazione operata dalla ricorrente, nè hanno dato prova di aver corrisposto il TFR richiesto. Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appellante ha diritto a vedersi riconoscere il pagamento del TFR per come quantificato nel ricorso (€ 12.739,32).
Con l'originario ricorso la ha chiesto infine il risarcimento del danno per Pt_1
l'omesso versamento dei contributi, quantificandolo forfettariamente in €
20.000,00.
Va dato atto che solo con le note di trattazione scritta per la prima volta ha invocato
CTU per la quantificazione del danno da omesso versamento dei contributi , mentre prima, anche con l'appello, circoscriveva l'oggetto della CTU contabile “nel caso di contestazione del calcolo per come eseguito e riportato nella narrativa del presente ricorso, e al fine di determinare l'importo delle spettanze economiche richieste dalla ricorrente “, con chiaro riferimento al TFR , il solo per il quale offriva sia nel corpo dello stesso atto introduttivo alla pag. 9 , che all'allegato 1 il prospetto analitico di calcolo .
Come detto, la mancata specifica contestazione del conteggio analitico del TFR esclude che debba svolgersi istruttoria;
a diversa conclusione devesi pervenire per il danno da omessa contribuzione, poiché avendo la indicato in via Pt_1 forfettaria la somma di € 20.000,00 (“si ritiene di potere quantificare...”), senza altre specificazioni e omettendo ogni conteggio analitico, non può applicarsi per tale voce il principio di non contestazione.
Nondimeno può pronunciarsi sul punto condanna generica, alla quale nell'originario ricorso la ha fatto esplicito riferimento, quando ha dedotto Pt_1 che:
“In relazione ai contributi per i quali non è più possibile il versamento perché prescritti, il diritto alla posizione assicurativa esce dal rapporto previdenziale e si colloca nel più generale settore del rapporto di lavoro e l'omissione del datore di lavoro si pone sul versante della responsabilità per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro ... nel caso di omissione contributiva ... il lavoratore può chiedere la tutela della sua aspettativa concernente le prestazioni assicurative ancora prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tal fine, della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salvo poi esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, l'azione risarcitoria ex art. 2116 comma secondo cod. civ. o quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 133”.
Si applica il principio ormai consolidato (per una applicazione di questa Corte di merito, può richiamarsi la sentenza n. 579/2024 pubblicata il 10.10.2024 nel giudizio n. 344/2021 RG) secondo cui si può agire nei confronti del datore di lavoro anche prima che il danno si produca, ed anche con domanda di condanna generica
(Cass. n. 1179 del 22/01/2015) o di di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (Cass. n. 7212/2024 depositata il 18.3.2024 ).
Nei termini così precisati, l'appello va accolto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per i due gradi come da dispositivo ex DM n.
147/2022 - IV scaglione;
considerata la non complessità delle questioni, la liquidazione è nei minimi con riduzione del 50 % per il primo grado, in difetto di istruttoria, e con riduzione del 30 % rispetto ai valori medi per l'appello, nel quale
è stata espletata prova per testi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e (quali eredi di ) e di in
[...] Controparte_2 Persona_1 CP_3 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su nonché Persona_2
e Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 CP_7
tutti nella qualità di eredi di e avverso la sentenza
[...] Controparte_7
n. 49/2020 del 15.1.2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. in riforma dell' impugnata sentenza:
a) dichiara l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a far data dal 13.03.2001 e fino al 31.12.2009 intercorrente tra e la Parte_1 [...]
, composta dai SIg.ri Controparte_8 Controparte_7 deceduto nel 2009 e deceduto il 6.11.2020 ; Persona_1
b) accerta l'omissione contributiva dell' Controparte_8
in relazione al rapporto di lavoro come accertato al precedente
[...] punto;
, c) condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento in favore della di € Pt_1
12.739,32 a titolo di TFR, oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al soddisfo.
2. Condanna gli appellati in solido alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 4.628,5 per il primo e in €
7.000,00 per l'appello, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) ( dott. Massimo Gullino)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro e previdenza
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai SInori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Marialuisa Crucitti Consigliere
3 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 169/2020 R.G., vertente
TRA
nata in [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna M. Grazia Iaria ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lei studio legale in Reggio Calabria, via Marsala n. 2/E, pec fax 0965/339973, giusta Email_1 procura in atti appellante CONTRO
nata a [...] il [...], CF Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Varano quale C.F._2 erede di pec: Persona_1 Email_2 0965/623625, giusta procura allegata in atti;
appellata
, nata a [...] il [...], CF , CP_2 C.F._3 quale erede di Persona_1 Appellati contumaci
Nonchè
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su CP_3 [...]
, , , , Per_2 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
tutti nella qualità di eredi di Controparte_7 Controparte_7 Appellati contumaci CONCLUSIONI
IC (nota TS del 9.11.2024):
<< 1) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il ricorrente e la , Controparte_8 composta dai SIg.ri deceduto nel 2009 e a far Controparte_7 Persona_1 data dal 13.03.2001 fino al 31.12.2009;
2) di conseguenza condannare esse controparti rag. , oggi in seguito Persona_1 alla riassunzione per intervenuto decesso le sue eredi SIg.re e Controparte_1
e gli eredi del rag. , SIg.ri , CP_2 CP_7 Controparte_9
, (in proprio e quale Controparte_10 Controparte_11 CP_3 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore ) nella qualità Persona_2 di eredi del sig. al pagamento in solido in favore del ricorrente Controparte_12 della complessiva somma di € 32.739,32 di cui: € 12.739,32 a titolo di TFR maturato, ma non corrisposto, in seguito alla cessazione del rapporto oltre la rivalutazione e interessi di legge, la restante a titolo di risarcimento danni per omesso versamento contributi;
3) in subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuto il rapporto come di lavoro del tipo indeterminato, condannare il datore di lavoro a corrispondere il TFR per cui è raggiunta prova o quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in seguito ad istruttoria;
4) Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Parte appellante insiste in via subordinata nelle richieste istruttorie formulate per le motivazioni già esplicitate anche in memoria di discussione:
- disporre eventuale CTU contabile nel caso di contestazione del calcolo per come eseguito e riportato nella narrativa del ricorso, e al fine di determinare l'importo delle spettanze economiche richieste dalla ricorrente ivi compreso il risarcimento del danno patito da omessa contribuzione, facultando la stessa alla nomina di proprio consulente di fiducia fino all'inizio delle operazioni peritali;
- Prova per testi: sui capitoli già ammessi ampliando ove ritenuto di rilievo i nominativi dei testi da escutere, oltre quelli già escussi all'udienza del 17.11.2023;
- Interrogatorio formale della SI.ra sui capitoli di prova Controparte_4 deferiti ai testi>>
(nota TS del 30.9.2024): Controparte_1
<<... rigettare l'atto di appello cosi come proposto e, per l'effetto: -confermare la sentenza di primo grado n. 40/2020, pubblicata il 15/01/2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, Giudice del Lavoro -
Dott. ssa Valentina Olisterno;
-condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
La odierna difesa si oppone anche in questa sede alle istanze istruttorie articolate da controparte nel giudizio di primo grado e reiterate in appello, in particolare alla richiesta di CTU contabile e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato in data 28.11.2016, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della Parte_2
, composta dai sig.ri e , con Controparte_8 Controparte_7 Persona_1 la qualifica di impiegata a tempo indeterminato, svolgendo mansioni di addetta alla contabilità, dal 13.03.2001 sino alla cessazione di attività della predetta
Associazione, avvenuta in data 31.12.2009 a causa del decesso del socio CP_7
;
[...]
- di aver osservato il seguente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30, nonché il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00, quindi per complessive 45 ore settimanali circa;
- che il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato;
- che le retribuzioni e la tredicesima mensilità corrisposte erano inferiori a quanto previsto dal CCNL di categoria;
- di non aver mai percepito emolumenti a titolo di quattordicesima mensilità, di ferie, di permessi, di straordinario e di TFR, nè erano stati versati i contributi previdenziali;
- che, in data 22.09.2014, aveva diffidato i convenuti al pagamento delle proprie spettanze, senza riscontro.
Precisava che la domanda era, tuttavia, limitata al pagamento del TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro, quantificato in € 12.739,32, nonché al risarcimento danno da omesso versamento contributi indicato forfettariamente in € 20.000,00; ai fini della quantificazione del trattamento di fine rapporto allegava i CUD e le buste paga della collega , la quale, regolarmente registrata, nel medesimo CP_13 periodo, aveva svolto le stesse mansioni dell'appellante. Deduceva, pertanto di essere creditrice nei confronti dei singoli soci illimitatamente responsabili, in via solidale, per le obbligazioni assunte dall'associazione, Per_1
e gli eredi di , come da art. 3 dello Statuto, essendo stata
[...] Controparte_7 la predetta cancellata dal registro delle imprese in data Controparte_8
11.05.2010.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, e gli eredi di , Persona_1 Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il ricorrente e la , Controparte_8 composta dai SIg.ri deceduto nel 2009 e a far Controparte_7 Persona_1 data dal 13.03.2001 fino al 31.12.2009;
2) di conseguenza condannare esse controparti rag. e gli eredi del Persona_1 rag. , SIg.ri , , CP_7 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, (in proprio e quale esercente la responsabilità
[...] CP_3 genitoriale sulla minore ) nella qualità di eredi del sig. Persona_2
al pagamento in solido in favore del ricorrente della Controparte_12 complessiva somma di € 32.739,32 di cui: € 12.739,32 a titolo di TFR maturato, ma non corrisposto, in seguito alla cessazione del rapporto oltre a rivalutazione e interessi di legge, la restante a titolo di risarcimento danni per omesso versamento contributi;
3) in subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuto il rapporto di lavoro del tipo indeterminato, condannare il datore di lavoro a corrispondere il TFR per cui è raggiunta prova o quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in seguito ad istruttoria;
4) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Persona_1 eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per difetto di allegazione degli indici della subordinazione, nonché la prescrizione dei crediti azionati;
nel merito, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, con distrazione.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si costituiva per gli eredi di CP_7
che, pertanto, venivano dichiarati contumaci.
[...] Acquisita la documentazione prodotta e respinte le istanze istruttorie, la causa veniva decisa con la sentenza n. 49/2020 pubblicata il 15.01.2020.
La sentenza emessa dal Tribunale.
Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte costituita, ritenendo che : la domanda proposta era carente già sul piano assertivo, prima che ancora probatorio, mancando qualunque allegazione degli elementi di fatto sintomatici dell'assoggettamento della ricorrente al potere gerarchico dei soggetti indicati come datori di lavoro;
la ricorrente si era limitata ad affermare, genericamente, di aver lavorato dal
13.03.2001 al 31.12.2009 per l' Parte_2
, svolgendo mansioni di addetta alla contabilità, e di aver Controparte_8 osservato il seguente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
13,00 e dalle 16,00 alle 19,30, nonché il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00; tali deduzioni, alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto (Cass., S.U.,
30/10/2001, n. 13533; Cass. 10/09/2019 n. 22634; Cass. Sez. lav. 2728/2010; Cass. lav. 24/02/2006, n. 4171; Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379) non erano sufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato, in quanto la mera asserzione dello svolgimento di attività lavorativa e l'indicazione degli orari di esecuzione della stessa assumono connotazione neutra rispetto alla natura autonoma o subordinata della prestazione posta in essere;
inoltre la ricorrente nulla aveva dedotto in ordine al soggetto che impartiva le direttive, al contenuto e alle modalità di svolgimento delle mansioni disimpegnate, all'obbligo di richiedere previa autorizzazione o giustificare eventuali assenze, ritardi o permessi, alla retribuzione percepita, alla cadenza e alle modalità di pagamento, al soggetto che l' avrebbe corrisposta, all'uso di locali, mezzi o strumenti del datore di lavoro;
tali lacune in punto di allegazione avevano conseguentemente precluso anche l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente.
Il giudizio in grado di appello.
La sentenza veniva gravata dalla . Pt_1
Con il primo motivo di appello, è stata denunciata l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice ritenuto la domanda carente nell' allegazione degli elementi di fatto sintomatici della subordinazione, lamentando una parziale valutazione dei fatti per come descritti in ricorso e della documentazione a esso allegata.
Il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione la regolarizzazione dell'assunzione, avvenuta nel 2012 ai fini della dimostrazione della continuità decennale del rapporto di lavoro, nonchè la documentazione contabile relativa alla posizione della collega , che aveva svolto le medesime mansioni, nel CP_13 medesimo periodo, della ricorrente.
Con il secondo motivo di appello, è stata contestata la mancata ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale per come richiesti in sede di ricorso, non aveva consentito di provare l'identità di prestazioni lavorative svolte rispetto alla collega e, quindi, la qualificazione del rapporto come CP_13 subordinato, nonchè la durata dello stesso.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello, l'appellante denuncia l'insussistenza della violazione dell'art. 2967; la documentazione allegata, unitamente alle richieste istruttorie, avrebbero consentito l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, il diritto ad ottenere il pagamento degli importi richiesti.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni per come formulate nel ricorso introduttivo.
Ha resistito in questo grado , chiedendo il rigetto dell'appello; Persona_1 contumaci gli eredi di . Controparte_7
Con ordinanza del 15.04.2022, venivano ammesse la prova testimoniale richiesta dalla fin dall ' originario ricorso e alla prova del contrario. Pt_1 Persona_1
All'udienza del 12 ottobre 2022, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di;
il giudizio veniva riassunto da nei Persona_1 Parte_1 confronti degli eredi;
si costituiva quale erede , richiamando le Controparte_1 difese già svolte dal de cuius;
veniva dichiarata la contumacia di CP_14 la prova testimoniale veniva fissata l'udienza per la decisione, tenuta nelle
[...] forme di cui all' art.127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
La ha agito al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria della Pt_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con l'
[...] a far data dal 13.03.2001 fino al Controparte_15
31.12.2009, con conseguente condanna al pagamento del TFR e del risarcimento del danno dovuto in ragione dell'omesso versamento dei contributi.
Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda in ragione della mancata allegazione degli elementi di fatto sintomatici dell'assoggettamento della lavoratrice al potere gerarchico dei soggetti indicati come datori di lavoro.
Esaminando congiuntamente i primi tre motivi di censura, in quanto logicamente connessi, ne evidenzia il Collegio la fondatezza.
La conclusione del primo giudice di una presunta carenza di allegazione tale da costituire causa ostativa anche alla prova testimoniale richiesta appare formalistica, dovendosi operare una valutazione complessiva del contenuto del ricorso , incluse le circostanze capitolate e la documentazione allegata (Cass.
Lav - n. 17991 del 09/07/2018 ; conf. Cass. Sentenza n. 17023 del 12/11/2003).
Ai fini della esistenza del rapporto di lavoro di carattere subordinato costituivano un significativo dato di partenza sia la natura delle mansioni, che l'indicazione dell'orario fisso nel quale dovevano essere espletate;
la ricorrente ha allegato di avere lavorato “alle dipendenze” della Parte_2
, composta dai Ragg. e , Controparte_8 Controparte_7 Persona_1 indicato la qualifica di impiegata e le mansioni (addetta alla contabilità), che le mansioni erano identiche a quelle della SI.ra , che era invece CP_13 regolarmente registrata e ha lavorato nel medesimo periodo, inquadrata come impiegata VI livello CCNL Studi Professionali;
ha invocato la giurisprudenza secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che deve estrinsecarsi nella emanazione di ordini specifici, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, in cambio di una determinata retribuzione, sull'implicito presupposto che il rapporto di che trattasi avesse avuto proprio quelle caratteristiche;
ha dedotto che dai documenti prodotti risultava che “oltre a svolgere la prestazione lavorativa di contabile acquisiva la documentazione dalla clientela con la quale aveva rapporti diretti (...) professionisti e/o aziende private con sede in Reggio Calabria
(allegato al n. 17)”
Non può davvero affermarsi, come si legge in sentenza, che non emergesse dal complessivo contenuto del ricorso da chi la ricevesse le direttive o quale Pt_1 fossero le mansioni disimpegnate o che le svolgesse nei locali dell'Associazione e con mezzi o strumenti del datore di lavoro.
Come detto, già le allegazioni circa il tipo di attività svolta e dell'orario osservato costituivano indici rilevanti suscettibili di essere integrati in sede di prova testimoniale ai fini della prova della subordinazione , posto che vi sono attività rispetto alle quali l'onere di dimostrare l'estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro si attenua in relazione alla intrinseca qualità delle mansioni.
Per questi motivi
questa Corte ha dato sfogo alla prova per testi non ammessa in primo grado, il cui esito , valutato con la copiosa documentazione prodotta in atti, depone univocamente per l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 13.03.2001 al 31.12.2009, che si è in concreto atteggiato secondo i caratteri propri della subordinazione.
Giova ricordare che un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato, qualora, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerga l'esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come eterodirezione, ossia “l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore” (Cass. 697/2021).
Soltanto nell'ipotesi in cui tale assoggettamento non sia evidente e palese nel rapporto tra le parti, è ammissibile ricorrere ad altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione, seppur privi di valore decisivo (cfr. Cass.
12033/1992; Cass. 2370/1998; Cass. S.U. 379/1999 le cui affermazioni sono rimaste nel tempo costanti, cfr. di recente Cass. 9401/2017 e Cass. 25711/2018).
Tali indici sintomatici vengono qualificati come sussidiari, in quanto rivestono carattere secondario rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione.
Dal quadro generale della giurisprudenza si evince l'esistenza di un ordine gerarchico per siffatti criteri, che si possono suddividere in tre insiemi distinti: 1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento, il modo delle direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;
2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità della prestazione, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, la collaborazione;
3) i criteri residuali, che hanno soltanto la funzione di rafforzare i precedenti ma non possono sostituirli, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa, l'assoggettamento a controlli sulla qualità del servizio reso e la possibilità di rifiutare l'esecuzione dello stesso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione, la necessità di giustificare le assenze, il nomen iuris dato dalle parti.
Nella fattispecie in esame dall'escussione dei testimoni è emerso che nel periodo che va dal 2001 al 2009, l'appellante ha prestato attività lavorativa in favore dell' , occupandosi, con continuità, di contabilità, Controparte_8 rispettando le direttive impartite dai soci e osservando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.00.
Infatti, la teste ha dichiarato di aver lavorato per l' CP_13 [...]
- titolare di uno studio commerciale che si occupava di Controparte_8 contabilità, dichiarazione dei redditi e buste paga - dal 1991 e sino al 2014, con la qualifica di impiegata, IV livello, CCNL Studi professionali, e che dal 2001 la ha iniziato a lavorare per il medesimo studio, seppure senza essere Pt_1 formalizzata, tant'è che non riceveva la busta paga.
La teste ha precisato che:
l'appellante svolgeva le sue stesse mansioni (“sulla base delle direttive dei soci fin dal 2001 sia io che la avevamo rapporti con la clientela sia Pt_1 telefonicamente che ricevendola nello studio per ricevere documentazione e quanto altro richiesto dai soci”), osservando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.00;
nel 2009, a seguito della morte del socio , l'Associazione si Controparte_7 era sciolta e per un periodo transitorio tutti i dipendenti avevano continuato a svolgere le medesime mansioni, seppur non regolarmente assunti, fino alla costituzione della nuova Associazione da parte dei soci e Controparte_4
, che provvedeva alla formale assunzione di tutti i dipendenti , ivi Persona_1 compresa la . Pt_1
La teste ha dichiarato: Testimone_1 di aver lavorato per lo Studio Commerciale da marzo 2001 “un Controparte_8 giorno prima che iniziasse a lavorare ” e sino a febbraio 2015; Parte_1 di avere lavorato “in nero”, come l'appellante, sino alla costituzione della nuova
Associazione, avvenuta nel 2012, osservando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.30 alle
13.00; il pagamento delle spettanze mensili veniva eseguito indifferentemente dai due soci dell'associazione fino al decesso di . Controparte_7
Le anzidette dichiarazioni, provenienti da soggetti aventi posizione privilegiata per la conoscenza dei fatti avendo lavorato con la ricorrente (in particolare, la per l'intero periodo oggetto di domanda), hanno smentito l'unica difesa CP_13 opposta dai resistenti, diretta (non già a ipotizzare un eventuale rapporto di collaborazione privo del carattere di subordinazione , ma) a negare del tutto che la abbia mai lavorato nello studio prima della formale assunzione da parte Pt_1 della nuova Associazione nel 2012; tanto non può dirsi contrastato da quanto dichiarato dalla teste , sorella della parte costituitasi quale erede in CP_1 appello, già per il fatto che la conoscenza dei fatti conseguiva a una collaborazione della teste “in modo continuativo” con la nuova Associazione e dunque iniziata successivamente al periodo per cui è causa, ovvero, dal 2013 (o dal 2014, come riferito sia da che da . CP_13 Tes_1
Nel periodo precedente la ha riferito che solo “saltuariamente” si era CP_1 recata presso lo studio per confronti con e rapporti di Persona_3 collaborazione con;
ha riferito che in tale occasioni non aveva mai Persona_1 visto la , ma ha confermato la presenza di , Pt_1 CP_13 Persona_4
e anche di e ancora, da un certo momento, la signora , Controparte_9 Tes_1 confermando pertanto l'esistenza altri dipendenti non regolarizzati (essendo stata registrata la sola ) . CP_13
Va aggiunto che alcuna contestazione di merito i resistenti hanno mai opposto alla documentazione costituente l'allegato 17 , avente a oggetto consegna di fatture e altra documentazione contabile e fiscale ai clienti dell' Controparte_16
in date ricomprese dal 2001 fino al 2009.
[...]
La continuità del rapporto di lavoro trova riscontro nella regolarizzazione del rapporto di lavoro con la medesima mansione di contabile avvenuta per opera della nuova Associazione formata sempre dal socio e dalla figlia del socio Per_1 deceduto, ; circostanza ulteriormente riscontrata dalla sentenza Controparte_4 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive vantate dall'appellante nei confronti della predetta
Associazione.
Dalla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato deriva il diritto del lavoratore al pagamento delle differenze retributive spettanti e non percepite.
In un giudizio, come quello che impegna, in cui il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è finalizzato a ottenere il pagamento di differenze retributive, l'equa retribuzione, spettante al prestatore ai sensi dell'art. 36 Cost., è solitamente determinata, mediante il riferimento ai livelli d'inquadramento e alle tariffe indicati nel contratto collettivo di settore, ossia, quel contratto collettivo al quale, se il rapporto di lavoro fosse stato correttamente qualificato e formalizzato, il datore di lavoro avrebbe potuto far riferimento per inquadrare il lavoratore e compensarne le prestazioni.
Affinché una simile domanda sia ammissibile, e possa, quindi, essere esaminata, è sufficiente che il lavoratore descriva le mansioni svolte, indicando il CCNL di riferimento e il livello contrattuale a suo avviso corrispondente alle mansioni stesse.
Tale onere è stato assolto dalla , che nel ricorso introduttivo ha descritto le Pt_1 mansioni svolte e, ai fini dell'inquadramento e della quantificazione del TFR, ha prodotto contratto e CUD della la quale, come emerso anche dalla prova CP_13 testimoniale, ha svolto le medesime mansioni dell'appellante, nel medesimo periodo e per l'identico orario di lavoro, allegando in ogni caso le tabelle di calcolo
.
Si legge nell'originario ricorso : “10) che per un corretto calcolo del TFR si richiama e si riporta il parallelo rapporto intrattenuto da parte datoriale con la
SI.ra , la quale regolarmente registrata e lavoratrice ancher nel CP_13 medesimo periodo, svolgeva le stesse mansioni svolte dalla collega odierna ricorrente (CUD e buste paga allegate dal n. 5 al n. 15);
11) che la come da suo contratto (doc. n. 5) risultava inquadrata come CP_13 impiegata VI livello CCNL Studi Porfessionali e infatti la SI.ra infatti CP_13 ha potuto richiedere e ottenere dal Tribunale di Reggio Calabria emissione di ingiunzione di pagamento”.
Le parti resistenti non hanno in alcun modo contestato la quantificazione operata dalla ricorrente, nè hanno dato prova di aver corrisposto il TFR richiesto. Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appellante ha diritto a vedersi riconoscere il pagamento del TFR per come quantificato nel ricorso (€ 12.739,32).
Con l'originario ricorso la ha chiesto infine il risarcimento del danno per Pt_1
l'omesso versamento dei contributi, quantificandolo forfettariamente in €
20.000,00.
Va dato atto che solo con le note di trattazione scritta per la prima volta ha invocato
CTU per la quantificazione del danno da omesso versamento dei contributi , mentre prima, anche con l'appello, circoscriveva l'oggetto della CTU contabile “nel caso di contestazione del calcolo per come eseguito e riportato nella narrativa del presente ricorso, e al fine di determinare l'importo delle spettanze economiche richieste dalla ricorrente “, con chiaro riferimento al TFR , il solo per il quale offriva sia nel corpo dello stesso atto introduttivo alla pag. 9 , che all'allegato 1 il prospetto analitico di calcolo .
Come detto, la mancata specifica contestazione del conteggio analitico del TFR esclude che debba svolgersi istruttoria;
a diversa conclusione devesi pervenire per il danno da omessa contribuzione, poiché avendo la indicato in via Pt_1 forfettaria la somma di € 20.000,00 (“si ritiene di potere quantificare...”), senza altre specificazioni e omettendo ogni conteggio analitico, non può applicarsi per tale voce il principio di non contestazione.
Nondimeno può pronunciarsi sul punto condanna generica, alla quale nell'originario ricorso la ha fatto esplicito riferimento, quando ha dedotto Pt_1 che:
“In relazione ai contributi per i quali non è più possibile il versamento perché prescritti, il diritto alla posizione assicurativa esce dal rapporto previdenziale e si colloca nel più generale settore del rapporto di lavoro e l'omissione del datore di lavoro si pone sul versante della responsabilità per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro ... nel caso di omissione contributiva ... il lavoratore può chiedere la tutela della sua aspettativa concernente le prestazioni assicurative ancora prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tal fine, della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salvo poi esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, l'azione risarcitoria ex art. 2116 comma secondo cod. civ. o quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 133”.
Si applica il principio ormai consolidato (per una applicazione di questa Corte di merito, può richiamarsi la sentenza n. 579/2024 pubblicata il 10.10.2024 nel giudizio n. 344/2021 RG) secondo cui si può agire nei confronti del datore di lavoro anche prima che il danno si produca, ed anche con domanda di condanna generica
(Cass. n. 1179 del 22/01/2015) o di di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (Cass. n. 7212/2024 depositata il 18.3.2024 ).
Nei termini così precisati, l'appello va accolto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per i due gradi come da dispositivo ex DM n.
147/2022 - IV scaglione;
considerata la non complessità delle questioni, la liquidazione è nei minimi con riduzione del 50 % per il primo grado, in difetto di istruttoria, e con riduzione del 30 % rispetto ai valori medi per l'appello, nel quale
è stata espletata prova per testi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e (quali eredi di ) e di in
[...] Controparte_2 Persona_1 CP_3 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su nonché Persona_2
e Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 CP_7
tutti nella qualità di eredi di e avverso la sentenza
[...] Controparte_7
n. 49/2020 del 15.1.2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. in riforma dell' impugnata sentenza:
a) dichiara l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a far data dal 13.03.2001 e fino al 31.12.2009 intercorrente tra e la Parte_1 [...]
, composta dai SIg.ri Controparte_8 Controparte_7 deceduto nel 2009 e deceduto il 6.11.2020 ; Persona_1
b) accerta l'omissione contributiva dell' Controparte_8
in relazione al rapporto di lavoro come accertato al precedente
[...] punto;
, c) condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento in favore della di € Pt_1
12.739,32 a titolo di TFR, oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al soddisfo.
2. Condanna gli appellati in solido alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 4.628,5 per il primo e in €
7.000,00 per l'appello, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) ( dott. Massimo Gullino)