Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/1978, n. 1664
CASS
Sentenza 10 aprile 1978

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Al fine dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, ai sensi e sotto il vigore degli artt 30 del RD 14 settembre 1931 n 1175 (testo unico per la finanza locale) e 40 del RD 30 aprile 1936 n 1138 (regolamento per la riscossione delle imposte di consumo), fra gli opifici industriali vanno compresi gli edifici che siano strutturalmente e permanentemente destinati ad attivita alberghiera, in modo da non poter essere diversamente utilizzati, se non tramite rilevanti opere di trasformazione. ( Conf 2929/77, mass n 386478; ( Conf 655/77, mass n 384223; ( Conf 1638/76, mass n 380407).*

In tema di imposte di consumo, l'Azione giudiziaria, con la quale il contribuente deduca l'esistenza di una ragione di esenzione, non si traduce in una censura dell'operato degli agenti ed appaltatori delle imposte, sulla liquidazione e riscossione del tributo, ma comporta contestazione "in radice" del potere impositivo, e, pertanto, non e soggetta al preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi ed al termine di decadenza previsti dall'art 90 del RD 14 settembre 1931 n 1175 (testo unico per la finanza locale). ( Conf 655/77, mass n 384222; ( Conf 1638/76, mass n 380406).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/1978, n. 1664
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1664
    Data del deposito : 10 aprile 1978

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