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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
nelle persone dei signori magistrati: dott. Gennaro Iacone
Presidente rel. dott.ssa Carmen Lombardi
Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano
Consigliere all'esito della udienza a trattazione scritta disposta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente :
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2657/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Maddalena Emilio e Lavorgna Emilio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...] [...]
[...]
in persona dei legali rappresentanti
[...]
p.t., rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Luisa Franzese in qualità di Direttore Generale, elettivamente domiciliati presso l' Controparte_2
sito in alla Via Ponte della Maddalena n. 55,
[...] CP_1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
-Con ricorso depositato il 14.05.2020 la parte ricorrente ha esposto: di essere attualmente dipendente subordinato a tempo indeterminato del
[...]
, con la qualifica di docente di scuola superiore di secondo grado classe di Controparte_1 concorso A049; di essere immesso in ruolo nell'area professionale del personale docente dall'01.09.2011; che con decreto di ricostruzione della carriera del 22.01.2014 non era stato integralmente riconosciuto il servizio pre-ruolo; - che infatti l'amministrazione aveva riconosciuto anni 7 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici, nonché anni 1 e mesi 8 ai soli fini economici;
- che siffatto decreto era illegittimo per contrarietà al principio di non discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato;
- che quindi aveva diritto al trattamento retributivo superiore dovuto alla differenza tra fasce di anzianità in quanto il docente era subentrato nella fascia
9-14 anni già dall'immissione in ruolo.
Tanto premesso concludeva nei seguenti termini:
− In via principale e nel merito accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente a non essere discriminato, rispetto al personale con contratto a tempo indeterminato, e quindi il diritto al riconoscimento della stessa maturazione di anzianità utile ai fini economici e giuridici della ricostruzione di carriera, con la conseguente attribuzione, di tutti gli anni di servizio riconoscibili compreso quelli di pre-ruolo (ossia per gli anni scolastici 2000-
2001, e dal 2003-2004 al 2010-2011) prestati a t.d., con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere tutti i benefici di legge, giuridici ed economici derivanti, compreso il pagamento delle relative differenze retributive dovute, ordinando all' Amministrazione resistente di revocare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione n. 349 del 22.01.2014 ed emettere un provvedimento con il quale, ai fini della ricostruzione della carriera, attribuisca al ricorrente, tutti gli anni di servizio di pre-ruolo riconoscibili (come sopra specificato) e di ruolo prestati, pari all'attualità a complessivi anni 18 o quelli maggiori o minori accertati nell'istruttoria, con attribuzione della corretta fascia stipendiale;
− Conseguentemente e per l'effetto e per i motivi di cui in ricorso, riconoscere ed attribuire alla ricorrente, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità pregressa per gli anni di servizio effettuati con attribuzione della fascia stipendiale 9-14 o quella diversa accertata, già dal 01.09.2011, data di immissione in ruolo, e così via quella maturata e maturanda successivamente, nonché condannare i resistenti, in solido tra loro, od ognuno per quanto ragione, al pagamento delle differenze retributive, maturate dall'immissione in ruolo 01.09.2011 al
30.04.2020, pari alla complessiva somma di € 20.946,53 e/o quella maggiore o minore che dovesse risultare dall'espletanda attività istruttoria e comunque accertata dal giudice, a titolo di differenze retributive per i su indicati periodi, oltre a quelle maturate e maturande successivamente all'inizio del presente giudizio per i ratei scaduti, nonché agli interessi legali dalla data di scadenza al soddisfo, unitamente al riconoscimento di tutta l'attività di servizio svolta durante i suddetti periodi ai fini della ricostruzione della carriera, con la
2 conseguente attribuzione, di tutti i periodi di servizio e dei benefici economici e giuridici derivanti dall'anzianità maturata;
− condannare i resistenti in solido al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, comprese IVA 22%, CPA 4%, Rimborso spese generali, con distrazione agli scriventi avvocati che si dichiarano anticipatari e antistatari.
Il si costituiva con memoria Controparte_3 depositata in data 26.03.2021 contestando le avverse pretese eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione quinquennale concludendo per il rigetto del ricorso.
IL Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza nr.5478/2023 del
26.09.2023 , rigettava la domanda e compensava le spese di lite. Nel caso concreto, tenuto conto dei pregressi contratti a tempo determinato versati in atti, la durata effettiva del servizio prestato, come indicato dalla stessa parte ricorrente nelle note di trattazione scritta è stata pari a nr.2546 giorni di lavoro . Dal decreto di ricostruzione della carriera depositato (dal quale si evince che la parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento di n.10 anni di servizio pre ruolo), si evince chiaramente che l'amministrazione ha riconosciuto 8 anni di anzianità di servizio pre ruolo, di cui anni 7 e mesi 4 sia ai fini giuridici che economici, nonché anni 1 e mesi 8 ai soli fini economici ( utilizzabili ai fini delle successive progressioni stipendiali ). Ne consegue che il riconoscimento in sede di ricostruzione della carriera della citata anzianità di servizio risulta più favorevole , in quanto superiore al servizio effettivamente prestato, in conseguenza della
“fictio” di cui all'art.489 cit.
Con ricorso depositato in data 2 novembre 2023, interpone appello Parte_1
e chiede la riforma della sentenza impugnata;
lamenta l'istante che il giudice di prime cure avrebbe omesso di applicare al caso di specie la c.d. clausola di salvaguardia, e cioè il riconoscimento della fascia stipendiale 3-8 in sede di ricostruzione della carriera ai fini del passaggio nella successiva fascia 9-14. Con un secondo motivo di gravame, il denuncia la violazione dell'art.112 c.p.c., in quanto il Tribunale di Napoli Parte_1 avrebbe omesso di accertare la sussistenza di differenze retributive in sede di ricostruzione della carriera, atteso che la domanda si basava sull'applicazione della clausola di salvaguardia con il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento pieno ed effettivo di tutto io servizio pre ruolo sia ai fini giuridici che economici. Con un terzo motivo di censura, l'odierno appellante deduce la omessa valutazione anche sulla errata ricostruzione dell'anzianità di servizio nel citato decreto di ricostruzione della carriera;
difatti, alla luce della maturazione del diritto della fascia stipendiale 0-2 al 31.08.2003, nonché della successiva fascia stipendiale 3-8, l'istante avrebbe maturato differenze retributive quanto meno pari ad euro 8.895,37. maturato diritto alla fascia stipendiale . Infine , l'istante precisa di avere costantemente interrotto il decorso della prescrizione. E conclude per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio.
Si costituisce in giudizio il ed argomenta sulla infondatezza Controparte_1 del gravame, in quanto il riconoscimento effettuato in sede di ricostruzione della carriera era molto più favorevole del riconoscimento di tutto il servizio pre ruolo come indicato dalla parte appellante. Si conclude quindi come in atti.
Disposta ed espletata consulenza contabile d'ufficio, nonché suo supplemento, la causa
è stata decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo.
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto sulla base della motivazione che segue.
1. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell' anzianità di servizio nel periodo pre-ruolo al fine ottenere un trattamento retributivo pari a quello riconosciuto dalla normativa interna ai docenti assunti a tempo indeterminato, involge i principio di non discriminazione e di parità di trattamento previsti dal
Diritto dell'U.E.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana). Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42).
Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata).
A tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Alla luce di tali principi la Suprema Corte di Cassazione, che si è pronunziata nel 2016 in merito alla domanda di un “il ricorrente, docente assunto con ripetuti contratti annuali a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, il quale aveva domandato, tra l'altro, "la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo, ha concluso nei seguenti termini: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”. (cfr.
Cass. sentenza n. 22558/2016).
Come ribadito anche di recente “L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva”. ( cfr.. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 15/10/2019) 28-11-2019, n. 31149). 2. È pacifico che la retribuzione del personale assunto a tempo determinato è parametrata (cfr. il d.lgs. n. 297 del 1994, art. 526) al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- L'anzianità maturata nel corso di rapporti a termine riceve una certa valorizzazione soltanto dopo l'immissione in ruolo e solo con efficacia ex nunc dal momento della conferma in ruolo. Il , cioè, corrisponde soltanto CP_1 eventuali arretrati maturati da tale momento fino alla ricostruzione di carriera.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale.
Successivamente al superamento positivo del periodo di prova, però, a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente prestati CP_1 da costui anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
Le norme che regolano tale operazione sono costituite dagli art. 485 e ss. del d.lvo
297/1994.
L'art. 485 intitolato “ Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che “ Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”.
La norma va integrata con l'art. 4 comma 3 l. 399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, che al comma 3 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'art. 489, intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al primo comma che:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. La norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999 che stabilisce che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In applicazione dell'art. 489 come interpretato dall'art. 11 comma 14, il CP_1 raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento, quindi prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente.
Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla.
Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa CP_1 applicazione dell'art. 485 e dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Nel periodo anteriore all'immissione in ruolo, invece, i docenti a tempo determinato, come anticipato, percepiscono sempre e comunque la retribuzione della posizione stipendiale iniziale a fronte di un'anzianità crescente che garantirebbe ad un docente di ruolo il passaggio progressivo a posizioni stipendiali successive e dunque il diritto a percepire una retribuzione man mano maggiore.
Nel periodo successivo all'immissione in ruolo, invece, la situazione è più complessa.
L'anzianità anteriore all'immissione in ruolo viene sì valorizzata, ma in modo diverso da come avviene per l'anzianità che matura in ruolo.
Quest'ultima infatti viene agevolmente ricostruita sommando per ogni anno scolastico
12 mesi di servizio comprensivi di ferie, malattia, congedi parentali e casi di aspettativa retribuita e rileva sempre e comunque per intero.
L'anzianità preruolo, invece, non rileva affatto se rimane al di sotto dei 180 giorni in un anno scolastico, viene sopravvalutata quando è pari a 180 giorni o superiore, ma comunque inferiore a 365 ( essendo comunque considerata anno scolastico intero) e, in ogni caso, quando il docente viene immesso in ruolo con un'anzianità preruolo maggiore di 4 anni e inferiore a quelle previste dall'art. 4, per un certo periodo risulta decurtata di un terzo per gli anni successivi ai primi quattro.
L'applicazione di tale normativa alla varietà delle situazioni concrete preruolo rende possibile una molteplicità di risultati diversi che, a volte, collocano il docente in questione in posizione di (maggiore o minore) svantaggio nei confronti del collega che abbia prestato la stessa quantità di servizio in ruolo ma, a volte, gli attribuiscono una condizione di sostanziale parità o addirittura di (maggiore o minore) vantaggio.
3. Tanto premesso, si rileva che le questioni in esame risultano risolte dalla Suprema
Corte di Cassazione, che ha affrontato compiutamente il tema, a seguito della pronunzia della Suprema Corte di Giustizia. (cfr.: sentenza Corte Giustizia Ue
20.9.2018, in causa C466/17, . Per_2
La Suprema Corte ha affermato difatti i seguenti principi di diritto:
a) il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 cit. decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato. (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 15/10/2019)
28-11-2019, n. 31149; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 15/10/2019) 16-12-2019, n.
33138).
In relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perchè se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
L'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" prevede infatti che "1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.
A sua volta l'art. 489, ripetendo la formulazione del D.L. n. 370 del 1970, art. 4, stabilisce che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento".
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, secondo cui "l'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
1. La compatibilità con il diritto dell'Unione
Va premesso che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la
Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr.
Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
11 La Suprema Corte ha affermato pertanto, che “L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè
l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).”
Osserva il Collegio che l'applicazione dei principi di diritto eurounitario implica il riconoscimento all'istante anche della fascia stipendiale 0-2 e poi della fascia stipendiale 3-8 , perchè, altrimenti ragionando, il servizio pre ruolo non sarebbe parificato al servizio di ruolo. Più specificamente, si deve accertare se l'assegno ad personam consente il riconoscimento del maturato economico corrispondente agli scaglioni 0-2 e 3-8 precedentemente previsti e ciò in forza dell'applicazione della clausola di salvaguardia ed in secondo luogo si deve accertare se il riconoscimento effettivo della fascia stipendiale 9-14 soltanto dal novembre 2015 abbia patito un pregiudizio economico;
difatti l'amministrazione attribuisce all'appellante all'atto di immissione in ruolo-01.092011- anni 7 e mesi 4, quindi con maturazione di anni 8 a far data dal 30.04.2012
; l'istante , pur avendo maturato la fascia 3-8 al 30.04.2012 , è stato retribuito con la fascia stipendiale 0-8 fino al novembre 2015, ed in più il , come sopra accennato, ha conseguito la fascia Parte_1 stipendiale 9-14 in ritardo e cioè al 30.04.2018, con la conseguenza che a decorrere dall'01.05.2018 sarebbe dovuto transitare nella fascia 15-20, mentre è stato retribuito con la fascia 9-14 fino ad aprile 2020, essendo transitato nella 15-20 solamente a maggio
2020. Ne discende che , nei limiti di tempo della domanda, così come veicolata con il ricorso introduttivo del giudizio, sono maturate in favore dell'appellante sino 14.05.2020, differenze
Pag. 14 di 15 retributive pari ad euro 14.642,28, con interessi legali pari ad euro
2.136,12.
Si rinvia alla perizia in atti.
Le spese di lite del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) in accoglimento dell'appello, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
di euro 16.778,40, con interessi legali dal Parte_1
15.05.2020 al saldo;
b) condanna il alla refusione delle Controparte_1 spese di lite del doppio grado del giudizio, pari ad euro 2.800,00 per il primo grado ed euro 3.300,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa, con distrazione.
Napoli, addì 24.06.2025 Il
Presidente est.
Dott.
Gennaro Iacone
Pag. 15 di 15
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
nelle persone dei signori magistrati: dott. Gennaro Iacone
Presidente rel. dott.ssa Carmen Lombardi
Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano
Consigliere all'esito della udienza a trattazione scritta disposta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente :
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2657/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Maddalena Emilio e Lavorgna Emilio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...] [...]
[...]
in persona dei legali rappresentanti
[...]
p.t., rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Luisa Franzese in qualità di Direttore Generale, elettivamente domiciliati presso l' Controparte_2
sito in alla Via Ponte della Maddalena n. 55,
[...] CP_1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
-Con ricorso depositato il 14.05.2020 la parte ricorrente ha esposto: di essere attualmente dipendente subordinato a tempo indeterminato del
[...]
, con la qualifica di docente di scuola superiore di secondo grado classe di Controparte_1 concorso A049; di essere immesso in ruolo nell'area professionale del personale docente dall'01.09.2011; che con decreto di ricostruzione della carriera del 22.01.2014 non era stato integralmente riconosciuto il servizio pre-ruolo; - che infatti l'amministrazione aveva riconosciuto anni 7 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici, nonché anni 1 e mesi 8 ai soli fini economici;
- che siffatto decreto era illegittimo per contrarietà al principio di non discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato;
- che quindi aveva diritto al trattamento retributivo superiore dovuto alla differenza tra fasce di anzianità in quanto il docente era subentrato nella fascia
9-14 anni già dall'immissione in ruolo.
Tanto premesso concludeva nei seguenti termini:
− In via principale e nel merito accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente a non essere discriminato, rispetto al personale con contratto a tempo indeterminato, e quindi il diritto al riconoscimento della stessa maturazione di anzianità utile ai fini economici e giuridici della ricostruzione di carriera, con la conseguente attribuzione, di tutti gli anni di servizio riconoscibili compreso quelli di pre-ruolo (ossia per gli anni scolastici 2000-
2001, e dal 2003-2004 al 2010-2011) prestati a t.d., con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere tutti i benefici di legge, giuridici ed economici derivanti, compreso il pagamento delle relative differenze retributive dovute, ordinando all' Amministrazione resistente di revocare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione n. 349 del 22.01.2014 ed emettere un provvedimento con il quale, ai fini della ricostruzione della carriera, attribuisca al ricorrente, tutti gli anni di servizio di pre-ruolo riconoscibili (come sopra specificato) e di ruolo prestati, pari all'attualità a complessivi anni 18 o quelli maggiori o minori accertati nell'istruttoria, con attribuzione della corretta fascia stipendiale;
− Conseguentemente e per l'effetto e per i motivi di cui in ricorso, riconoscere ed attribuire alla ricorrente, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità pregressa per gli anni di servizio effettuati con attribuzione della fascia stipendiale 9-14 o quella diversa accertata, già dal 01.09.2011, data di immissione in ruolo, e così via quella maturata e maturanda successivamente, nonché condannare i resistenti, in solido tra loro, od ognuno per quanto ragione, al pagamento delle differenze retributive, maturate dall'immissione in ruolo 01.09.2011 al
30.04.2020, pari alla complessiva somma di € 20.946,53 e/o quella maggiore o minore che dovesse risultare dall'espletanda attività istruttoria e comunque accertata dal giudice, a titolo di differenze retributive per i su indicati periodi, oltre a quelle maturate e maturande successivamente all'inizio del presente giudizio per i ratei scaduti, nonché agli interessi legali dalla data di scadenza al soddisfo, unitamente al riconoscimento di tutta l'attività di servizio svolta durante i suddetti periodi ai fini della ricostruzione della carriera, con la
2 conseguente attribuzione, di tutti i periodi di servizio e dei benefici economici e giuridici derivanti dall'anzianità maturata;
− condannare i resistenti in solido al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, comprese IVA 22%, CPA 4%, Rimborso spese generali, con distrazione agli scriventi avvocati che si dichiarano anticipatari e antistatari.
Il si costituiva con memoria Controparte_3 depositata in data 26.03.2021 contestando le avverse pretese eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione quinquennale concludendo per il rigetto del ricorso.
IL Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza nr.5478/2023 del
26.09.2023 , rigettava la domanda e compensava le spese di lite. Nel caso concreto, tenuto conto dei pregressi contratti a tempo determinato versati in atti, la durata effettiva del servizio prestato, come indicato dalla stessa parte ricorrente nelle note di trattazione scritta è stata pari a nr.2546 giorni di lavoro . Dal decreto di ricostruzione della carriera depositato (dal quale si evince che la parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento di n.10 anni di servizio pre ruolo), si evince chiaramente che l'amministrazione ha riconosciuto 8 anni di anzianità di servizio pre ruolo, di cui anni 7 e mesi 4 sia ai fini giuridici che economici, nonché anni 1 e mesi 8 ai soli fini economici ( utilizzabili ai fini delle successive progressioni stipendiali ). Ne consegue che il riconoscimento in sede di ricostruzione della carriera della citata anzianità di servizio risulta più favorevole , in quanto superiore al servizio effettivamente prestato, in conseguenza della
“fictio” di cui all'art.489 cit.
Con ricorso depositato in data 2 novembre 2023, interpone appello Parte_1
e chiede la riforma della sentenza impugnata;
lamenta l'istante che il giudice di prime cure avrebbe omesso di applicare al caso di specie la c.d. clausola di salvaguardia, e cioè il riconoscimento della fascia stipendiale 3-8 in sede di ricostruzione della carriera ai fini del passaggio nella successiva fascia 9-14. Con un secondo motivo di gravame, il denuncia la violazione dell'art.112 c.p.c., in quanto il Tribunale di Napoli Parte_1 avrebbe omesso di accertare la sussistenza di differenze retributive in sede di ricostruzione della carriera, atteso che la domanda si basava sull'applicazione della clausola di salvaguardia con il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento pieno ed effettivo di tutto io servizio pre ruolo sia ai fini giuridici che economici. Con un terzo motivo di censura, l'odierno appellante deduce la omessa valutazione anche sulla errata ricostruzione dell'anzianità di servizio nel citato decreto di ricostruzione della carriera;
difatti, alla luce della maturazione del diritto della fascia stipendiale 0-2 al 31.08.2003, nonché della successiva fascia stipendiale 3-8, l'istante avrebbe maturato differenze retributive quanto meno pari ad euro 8.895,37. maturato diritto alla fascia stipendiale . Infine , l'istante precisa di avere costantemente interrotto il decorso della prescrizione. E conclude per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio.
Si costituisce in giudizio il ed argomenta sulla infondatezza Controparte_1 del gravame, in quanto il riconoscimento effettuato in sede di ricostruzione della carriera era molto più favorevole del riconoscimento di tutto il servizio pre ruolo come indicato dalla parte appellante. Si conclude quindi come in atti.
Disposta ed espletata consulenza contabile d'ufficio, nonché suo supplemento, la causa
è stata decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo.
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto sulla base della motivazione che segue.
1. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell' anzianità di servizio nel periodo pre-ruolo al fine ottenere un trattamento retributivo pari a quello riconosciuto dalla normativa interna ai docenti assunti a tempo indeterminato, involge i principio di non discriminazione e di parità di trattamento previsti dal
Diritto dell'U.E.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana). Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42).
Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata).
A tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Alla luce di tali principi la Suprema Corte di Cassazione, che si è pronunziata nel 2016 in merito alla domanda di un “il ricorrente, docente assunto con ripetuti contratti annuali a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, il quale aveva domandato, tra l'altro, "la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo, ha concluso nei seguenti termini: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”. (cfr.
Cass. sentenza n. 22558/2016).
Come ribadito anche di recente “L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva”. ( cfr.. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 15/10/2019) 28-11-2019, n. 31149). 2. È pacifico che la retribuzione del personale assunto a tempo determinato è parametrata (cfr. il d.lgs. n. 297 del 1994, art. 526) al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- L'anzianità maturata nel corso di rapporti a termine riceve una certa valorizzazione soltanto dopo l'immissione in ruolo e solo con efficacia ex nunc dal momento della conferma in ruolo. Il , cioè, corrisponde soltanto CP_1 eventuali arretrati maturati da tale momento fino alla ricostruzione di carriera.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale.
Successivamente al superamento positivo del periodo di prova, però, a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente prestati CP_1 da costui anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
Le norme che regolano tale operazione sono costituite dagli art. 485 e ss. del d.lvo
297/1994.
L'art. 485 intitolato “ Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che “ Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”.
La norma va integrata con l'art. 4 comma 3 l. 399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, che al comma 3 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'art. 489, intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al primo comma che:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. La norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999 che stabilisce che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In applicazione dell'art. 489 come interpretato dall'art. 11 comma 14, il CP_1 raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento, quindi prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente.
Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla.
Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa CP_1 applicazione dell'art. 485 e dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Nel periodo anteriore all'immissione in ruolo, invece, i docenti a tempo determinato, come anticipato, percepiscono sempre e comunque la retribuzione della posizione stipendiale iniziale a fronte di un'anzianità crescente che garantirebbe ad un docente di ruolo il passaggio progressivo a posizioni stipendiali successive e dunque il diritto a percepire una retribuzione man mano maggiore.
Nel periodo successivo all'immissione in ruolo, invece, la situazione è più complessa.
L'anzianità anteriore all'immissione in ruolo viene sì valorizzata, ma in modo diverso da come avviene per l'anzianità che matura in ruolo.
Quest'ultima infatti viene agevolmente ricostruita sommando per ogni anno scolastico
12 mesi di servizio comprensivi di ferie, malattia, congedi parentali e casi di aspettativa retribuita e rileva sempre e comunque per intero.
L'anzianità preruolo, invece, non rileva affatto se rimane al di sotto dei 180 giorni in un anno scolastico, viene sopravvalutata quando è pari a 180 giorni o superiore, ma comunque inferiore a 365 ( essendo comunque considerata anno scolastico intero) e, in ogni caso, quando il docente viene immesso in ruolo con un'anzianità preruolo maggiore di 4 anni e inferiore a quelle previste dall'art. 4, per un certo periodo risulta decurtata di un terzo per gli anni successivi ai primi quattro.
L'applicazione di tale normativa alla varietà delle situazioni concrete preruolo rende possibile una molteplicità di risultati diversi che, a volte, collocano il docente in questione in posizione di (maggiore o minore) svantaggio nei confronti del collega che abbia prestato la stessa quantità di servizio in ruolo ma, a volte, gli attribuiscono una condizione di sostanziale parità o addirittura di (maggiore o minore) vantaggio.
3. Tanto premesso, si rileva che le questioni in esame risultano risolte dalla Suprema
Corte di Cassazione, che ha affrontato compiutamente il tema, a seguito della pronunzia della Suprema Corte di Giustizia. (cfr.: sentenza Corte Giustizia Ue
20.9.2018, in causa C466/17, . Per_2
La Suprema Corte ha affermato difatti i seguenti principi di diritto:
a) il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 cit. decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato. (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 15/10/2019)
28-11-2019, n. 31149; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 15/10/2019) 16-12-2019, n.
33138).
In relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perchè se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
L'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" prevede infatti che "1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.
A sua volta l'art. 489, ripetendo la formulazione del D.L. n. 370 del 1970, art. 4, stabilisce che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento".
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, secondo cui "l'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
1. La compatibilità con il diritto dell'Unione
Va premesso che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la
Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr.
Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
11 La Suprema Corte ha affermato pertanto, che “L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè
l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).”
Osserva il Collegio che l'applicazione dei principi di diritto eurounitario implica il riconoscimento all'istante anche della fascia stipendiale 0-2 e poi della fascia stipendiale 3-8 , perchè, altrimenti ragionando, il servizio pre ruolo non sarebbe parificato al servizio di ruolo. Più specificamente, si deve accertare se l'assegno ad personam consente il riconoscimento del maturato economico corrispondente agli scaglioni 0-2 e 3-8 precedentemente previsti e ciò in forza dell'applicazione della clausola di salvaguardia ed in secondo luogo si deve accertare se il riconoscimento effettivo della fascia stipendiale 9-14 soltanto dal novembre 2015 abbia patito un pregiudizio economico;
difatti l'amministrazione attribuisce all'appellante all'atto di immissione in ruolo-01.092011- anni 7 e mesi 4, quindi con maturazione di anni 8 a far data dal 30.04.2012
; l'istante , pur avendo maturato la fascia 3-8 al 30.04.2012 , è stato retribuito con la fascia stipendiale 0-8 fino al novembre 2015, ed in più il , come sopra accennato, ha conseguito la fascia Parte_1 stipendiale 9-14 in ritardo e cioè al 30.04.2018, con la conseguenza che a decorrere dall'01.05.2018 sarebbe dovuto transitare nella fascia 15-20, mentre è stato retribuito con la fascia 9-14 fino ad aprile 2020, essendo transitato nella 15-20 solamente a maggio
2020. Ne discende che , nei limiti di tempo della domanda, così come veicolata con il ricorso introduttivo del giudizio, sono maturate in favore dell'appellante sino 14.05.2020, differenze
Pag. 14 di 15 retributive pari ad euro 14.642,28, con interessi legali pari ad euro
2.136,12.
Si rinvia alla perizia in atti.
Le spese di lite del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) in accoglimento dell'appello, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
di euro 16.778,40, con interessi legali dal Parte_1
15.05.2020 al saldo;
b) condanna il alla refusione delle Controparte_1 spese di lite del doppio grado del giudizio, pari ad euro 2.800,00 per il primo grado ed euro 3.300,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa, con distrazione.
Napoli, addì 24.06.2025 Il
Presidente est.
Dott.
Gennaro Iacone
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