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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17203 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44472/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEDICESIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 44472/2021 Oggi, 09/12/2025 , ore 11,20, innanzi al dott. Gianluca Morabito, compare per parte opponente la dott.ssa in sostituzione dell'avv. SILVIA Parte_1
CARADONNA. Il Giudice invita il difensore a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La dott.ssa conclude insistendo per l'accoglimento dell'opposizione, Controparte_1 riportandosi Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio. Alle ore 12,13, terminata la Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo. Il Giudice
dott. Gianluca Morabito
pagina 1 di 10 N. R.G. 44472/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44472/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
NO US e dell'avv. Silvia Caradonna, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via delle Baleniere n. 98, come da delega in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(P. Iva Gruppo Kruk Italia C.f. , Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla
Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo
(C.F. ) ed EA OR (C.F. con studio C.F._2 C.F._3 in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa del 28 maggio 2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909 Persona_1
, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP)
OPPOSTA
CONCLUSIONI pagina 2 di 10 Parte opponente ha concluso come da verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 8337/21, con cui gli era stato ingiunto di pagare alla l'importo di €27.310,86, oltre Controparte_2 interessi e spese del procedimento monitorio, deducendo che nel contratto di cessione dei crediti in blocco del 19.10.2016 non erano individuati né i nominativi dei clienti, né i crediti oggetto di cessione, che si contestava quindi che il supposto credito fosse stato ceduto alla che dalla nullità/inefficacia della Controparte_2 cessione derivava la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione attiva dell'opposta, che controparte aveva agito per il recupero di un presunto credito sulla base del solo estratto di saldaconto avente mera natura riassuntiva del credito finale, che, tuttavia, non era stato depositato un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle partite di dare ed avere dall'apertura del conto, che, in mancanza di estratti relativi al periodo iniziale del rapporto di c/c, dell'estratto conto di chiusura e della scheda riepilogativa, il credito non poteva dirsi provato, che nella specie controparte aveva prodotto esclusivamente l'estratto di saldaconto da cui risultava un iniziale saldo negativo di €16.535,00 alla data dell'01.11.2008 sino ad arrivare a un saldo negativo di €27.256,19, che, non essendo stata data alcuna prova di come l'iniziale saldo fosse maturato, il credito avrebbe dovuto essere quantomeno ridotto per l'importo di €16.535,00 e che, inoltre, erano stati applicati interessi anatocistici sul presunto credito vantato che rendevano il credito non certo, né liquido, né esigibile.
La sig.ra concludeva, all'esito, come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Pt_2
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare e cautelare non concedere l'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo e lesivo per tutti i motivi di cui in premessa salvo altri;
- in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare quale sia la somma effettivamente dovuta dalla sig.ra in ragione della documentazione Pt_2
pagina 3 di 10 eventualmente prodotta da controparte;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
La costituitasi in giudizio, contestava integralmente la Controparte_2 proposta opposizione, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 8337/2021, R.G. n.
17138/2021, del 29/04/2021 emesso dal Tribunale di Roma, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
8337/2021, R.G. n. 17138/2021, del 29/04/2021 emesso dal Tribunale di Roma. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra al CP_3 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_2 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Non era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva espletato il tentativo obbligatorio di mediazione e all'esito la causa, di natura documentale, era discussa e decisa all'udienza odierna ex art. 281sexies c.p.c..
L'opposizione è fondata e deve accolta, per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla (contestata) prova della cessione, occorre rilevare che ad avviso della giurisprudenza di legittimità “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. civ., sez. III, 13/06/2019, n.15884). (cfr.
Cass. civ., Sez. V, sent., n. 31118/2017; Cass. civ., Sez. III, sent., n. 15884/2019;
Cass. civ., Sez. III, sent., n. 17110/2019; nella giurisprudenza di merito v. Trib.
Ragusa, sent., 18.01.2019, n. 68).
Ne discende, tornando al caso che ci occupa, che venendo in considerazione proprio un'ipotesi di cessione ex art. 58 T.U.B. (sul punto non vi è contestazione), la pagina 4 di 10 notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti del debitore ceduto, sì da rendere irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende comunque notificata al debitore con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
Sotto un ulteriore aspetto, parte opponente sostiene l'assenza di prova circa l'inclusione del credito azionato in sede monitoria tra quelli oggetto di cessione.
Al riguardo, parte opposta ha prodotto (v. all. 1 al fascicolo monitorio) il contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 19.10.2016 ed avente ad oggetto l'acquisto pro-soluto e in blocco, dalla Arena NPL One S.r.l., di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili ex art. 58 TUB, derivanti da contratti di finanziamento e da altri contratti bancari, come da pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II n. 145 del 10.12.2016 (v. all. 3 al fascicolo monitorio) e l'estratto contenente l'elenco dei crediti ceduti (v. all. 8), da cui
è possibile evincere che il credito vantato nei confronti dell'opponente sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
Occorre ribadire, altresì, che, in ragione delle caratteristiche della predetta cessione, la pubblicazione del predetto avviso in Gazzetta Ufficiale vale anche quale notifica ai debitori ceduti, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e che ai sensi dell'articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Società cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore della Società Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Si osservi, ancora, che ai sensi dell'art. 58 TUB, per la dimostrazione dell'inclusione di un credito nell'ambito di un pacchetto trasferito con una cartolarizzazione è sufficiente “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi…”.
Nella specie, il credito di che trattasi rientra tra quelli individuabili per il tramite dei criteri riportati nell'avviso di cessione ove si legge, tra l'altro, che vengono identificati come tali i crediti “che Arena aveva precedentemente acquistato in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione da UniCredit Credit Management Bank
pagina 5 di 10 costituito da tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia CP_4 tipologia ed altri contratti bancari (i "Contratti di Finanziamento") risultanti nella titolarità di Arena che, alla data del 25 ottobre 2016 (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con Arena per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che alla data del
31 marzo 2016 soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato):
1. siano crediti precedentemente acquistati dalla società SP NC S.p.A. (società fusa per incorporazione in con atto di CP_5 fusione iscritto nel Registro delle Imprese di Verona in data 21/12/2010) in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, stipulati con le società cedenti di seguito indicate e per i quali sia stato pubblicato un avviso della relativa cessione nelle Gazzette Ufficiali di seguito indicate: 30/04/2008
- Cessione UniCredit S.p.A. 1° - Gazzetta ufficiale parte II n. 61 del 24/05/2008
08/05/2008 - Cessione BePop Carire S.p.A. - Gazzetta ufficiale parte II n. 66 del
05/06/2008 06/08/2008 - Cessione 1° - Controparte_6
Gazzetta ufficiale parte II n. 99 del 21/08/2008 29/08/2008 - Cessione Banca di
Roma S.p.A. - Gazzetta ufficiale parte II n. 109 del 13/09/2008 27/10/2008 -
Cessione Banco di Sicilia S.p.A. - Gazzetta ufficiale parte II n. 135 del 15/11/2008
24/11/2008 - Cessione UniCredit Private Banking S.p.A. - Gazzetta ufficiale parte II n.
142 del 02/12/2008 27/11/2008 - Cessione Controparte_6
2° - Gazzetta ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008 27/11/2008 - Cessione
- Gazzetta ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008 Controparte_7
27/11/2008 - Cessione UniCredit Consumer Financing Bank - Gazzetta ufficiale parte
II n. 146 del 11/12/2008 27/11/2008 - Cessione - Controparte_8
Gazzetta ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008 27/11/2008 - Cessione UniCredit
S.p.A. 2° - Gazzetta ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008 27/11/2008 - Cessione
UniCredit Factoring - Gazzetta ufficiale parte II n. 146 del 11/12/2008 29/05/2009 -
Cessione Fineco Bank - Gazzetta ufficiale parte II n. 66 del 11/06/2009; 2. siano crediti derivanti da Contratti di Finanziamento retti dal diritto italiano;
3. siano crediti denominati in euro;
4. siano crediti derivanti da Contratti di Finanziamento classificati "in sofferenza", nell'accezione di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008
pagina 6 di 10 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti) entro il 30/04/2009; 5. siano crediti di cui la Cedente è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da in virtu' di un contratto di cessione datato 20 CP_5 novembre 2014, tra il Cedente e ai sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Testo CP_5
Unico Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai finanziamenti che alla data del 31 marzo 2016, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì (salvo ove diversamente previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
6. siano crediti derivanti da Contratti di Finanziamento nei confronti di debitori persone fisiche (incluse ditte individuali) o altri soggetti diversi dalle persone giuridiche che abbiano uno dei numeri identificativi clienti indicati nell'apposito elenco disponibile sul sito internet http\\:www.unicredit.eu/Arno, nonché presso la sede di CP_9
(nella sua qualità di corporate servicer della Cedente) e depositato presso il registro delle imprese di Milano in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e deposito presso il registro delle imprese del presente avviso di cessione dei crediti;
7. siano crediti derivanti da Contratti di Finanziamento nei confronti di persone giuridiche segnalate sulla base della normativa di riferimento alla dei Rischi CP_6 gestita dalla Banca d'Italia con i codici identificativi indicati nell'apposito elenco disponibile sul sito internet http\\:www.unicredit.eu/Arno nonchè presso la sede di
(nella sua qualità di corporate servicer della Cedente) e depositato CP_9 presso il registro delle imprese di Milano in occasione della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e deposito presso il registro delle imprese del presente avviso di cessione dei crediti”.
Nello stesso avviso si legge, altresì, che “L'elenco dei crediti ceduti che alla
Data di Valutazione Iniziale rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati ed individuati mediante i numeri identificativi clienti del relativo debitore sarà disponibile sul sito internet http\\:www.unicredit.eu/Arno nonché presso la sede di CP_9
(nella sua qualità di corporate servicer della Cedente) e depositato presso il
[...] registro delle imprese di Milano in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e deposito presso il registro delle imprese dell' avviso di cessione dei Crediti”.
pagina 7 di 10 Ebbene, il credito per cui oggi è causa – inserito, in ogni caso, nella lista dei crediti ceduti prodotta da parte opposta - presenta senz'altro le caratteristiche sopra richiamate, derivando da contratto di finanziamento già oggetto di cessione da parte della Arena NPL One S.r.l. e non integralmente soddisfatto alla data del 25.10.2016, che pacificamente non ha costituito oggetto di alcun pregresso accordo stragiudiziale con la originaria cedente.
Ne discende – in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche – che può ritenersi raggiunta la prova circa il subentro della nella titolarità Controparte_2 dell'asserito credito già facente capo alla cedente Arena NPL One S.r.l. nei confronti della sig.ra : vi è, pertanto, la prova della cessione. Parte_2
Venendo allo scrutinio nel merito della fondatezza della pretesa creditoria, va premesso in linea generale che in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova (Cass., SS.UU.,
n. 13533/01).
Occorre, altresì, rilevare che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ciò posto, occorre ulteriormente premettere, avuto riguardo alla materia che ci occupa, che ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n 385/93 i contratti bancari sono redatti per iscritto ed una copia degli stessi è consegnata al cliente, che in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo, che i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora e che, infine, sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati;
la norma stabilisce, poi, che in caso di inosservanza della pagina 8 di 10 obbligatoria indicazione dei tassi d'interesse e delle altre condizioni praticate, ovvero di nullità di clausole di rinvio agli usi su piazza ecc., debbano essere applicati i tassi sostitutivi di volta in volta individuati dal legislatore.
Nella specie, parte opposta nel ricorso monitorio ha dedotto che il credito azionato scaturirebbe dal rapporto di conto corrente n. 3408380 originariamente in essere tra la sig.ra e Unicredit S.p.a. senza, peraltro, specificare la data di Pt_2 insorgenza del rapporto.
Ma, soprattutto, la non ha prodotto copia del contratto in Controparte_2 questione, il che impedisce di verificare la pattuizione per iscritto delle condizioni economiche ai sensi del sopra citato art. 117 TUB e, di conseguenza, di ritenere provato il credito oggetto di ingiunzione.
Né, tantomeno, la mancanza dei contratti può essere supplita dalla produzione
– nella specie, oltre tutto, parziale e, quindi, gravemente lacunosa - dei relativi estratti conto: la mancata produzione tout court del contratto importa, infatti,
l'obbligo della Banca di restituire al correntista tutte le somme addebitate a titolo di interessi, spese e commissioni, in difetto di prova delle relative pattuizioni, al riguardo essendo stato rilevato, tra l'altro, che in tema di rapporto bancario di conto corrente, qualora la Banca, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117 T.U.B., il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato, in quanto l'indisponibilità del contratto impedisce di accertare la presenza delle clausole nulle e di ricostruire, precipuamente, l'andamento del rapporto, con l'eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa (v., da ultimo, C. App. Napoli,
Sez. III, n. 157/25).
Si aggiunga ad abundantiam che, in mancanza di indicazione della data di insorgenza del rapporto, la produzione di estratti conto esclusivamente a far tempo dall'anno 2008 non consente neppure di verificare come si sia pervenuti al saldo indicato alla data dell'01.11.2008 di €16.535,00 - importo che andrebbe, quindi, azzerato – e che, a fronte della dedotta (da parte opponente) e non contestata (da pagina 9 di 10 parte opposta) chiusura del rapporto nell'anno 2004, non riesce neppure a comprendersi a che titolo siano stati appostati gli addebiti di cui agli sparuti estratti conto successivi a tale data, prodotti in sede monitoria dalla Controparte_2
Ne discende che, stante il difetto assoluto di prova del credito ingiunto,
l'opposizione dovrà essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite – da distrarsi in favore dei difensori di parte opponente, dichiaratisi antistatari - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma n. n. 8337/21;
• condanna la a rimborsare alla sig.ra le spese Controparte_2 Parte_2 di lite, che si liquidano in complessivi €4.445,5, di cui €4.300,00 a titolo di compensi professionali ed €145,5 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte opponente, dichiaratisi antistatari.
Roma, 09.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
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