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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14972/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Bozena SACHAJKO ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via Arienti n°37
ATTRICE contro
nato in [...] il 1° gennaio 1981 (C.F. Controparte_1
) C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 23 luglio 2009 in Pakistan, senza provvedere alla trascrizione dell'atto in Italia. Dall'unione sono nati (il 7 maggio 2013) e il Persona_1 Persona_2
24 febbraio 2021.
Nel febbraio 2022, in seguito a una denuncia della NO la stessa e i figli Pt_1 sono stati collocati in una struttura protetta, dove sono rimasti per un anno, trasferendosi poi in un alloggio del Servizio Accoglienza Vita, dove convivono con un altro nucleo familiare.
pagina 1 di 9 Il Tribunale per i Minorenni con decreto depositato il 1° agosto 2022 ha affidato i e ai servizi sociali affinchè:_ Per_1 Per_2
- li mantengano collocati presso la madre, regolamentando i rapporti con il padre secondo i tempi e le modalità ritenuti più adeguati alle esigenze dei minori, anche in forma protetta e con facoltà di sospenderli se disturbanti;
- svolgano, in collaborazione con i competenti servizi sanitari, una valutazione delle competenze genitoriali del padre e della madre e della relazione dei bambini con entrambi;
- compiano un'azione di mediazione tra gli stessi sostenendoli nei compiti, nelle scelte e nei comportamenti;
- valutino i bisogni psicologici ed educativi dei figli;
- assumano informazioni su AY in ambito scolastico/relazionale e predisponga l'eventuale e conseguente progetto di sostegno.
2. Con ricorso depositato il 15 novembre 2023 la NO ha chiesto che sia Pt_1 pronunciata la separazione tra le parti;
che sia confermato il decreto del Tribunale per i Minorenni su affido, collocamento e visite;
che sia previsto a carico del signor CP_1 un assegno di mantenimento di 600,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie. Il signor , pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Nell'udienza del 4 giugno 2024 (a cui la causa è stata rinviata per perfezionare la notifica al convenuto) quest'ultimo non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato e precisato il contenuto dell'atto introduttivo. Con ordinanza del 5 giugno 2024, la Giudice designata:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha affidato e in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima Per_1 Per_2 la facoltà di adottare autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
- ha dato mandato ai servizi sociali di vigilare sul nucleo con l'incarico di: a) supportare la madre nella funzione genitoriali e nella relazione con i figli, onde consentirle di superare gli elementi di fragilità ancora esistenti;
b) organizzare gli incontri tra il padre e i figli con le modalità che verranno indicate nel punto successivo;
c) organizzare gli interventi opportuni per supportare i ragazzi, e soprattutto , nel Per_1 percorso di studi e nella socializzazione;
d) segnalare prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i figli di cui vengano a conoscenza;
- ha collocato i figli presso la NO Parte_2
- ha disposto che -qualora il signor manifesti l'intenzione di vedere i figli- i CP_1 servizi sociali territorialmente competenti, previa verifica della rispondenza di tali incontri all'interesse dei minori e tenendo conto dei desideri, della volontà e degli pagina 2 di 9 impegni degli stessi, organizzino le visite inizialmente con modalità protetta e con cadenza settimanale, con facoltà per i servizi stessi di modificare la frequenza, la durata e le modalità degli incontri, nonché di sospenderli se disturbanti per i minori;
;
- ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo complessivo di 300,00 euro (150,00 per ciascuno), oltre che quello di sostenere la metà delle spese straordinarie affrontate per la prole. La causa, istruita documentalmente e con l'audizione del figlio ultradodicenne AY, è stata rimessa alla decisione del Collegio nell'udienza del 28 febbraio 2025.
3. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
4. Nel corso del procedimento i servizi sociali hanno redatto quattro relazioni dalla quali è emerso che:
- dal febbraio 2022 al febbraio 2023 la ricorrente e i figli sono stati collocati in struttura protetta e successivamente si sono trasferiti in un alloggio del Servizio
Accoglienza Vita a Bologna, dove convivono con altro nucleo;
- frequenta con buoni risultati la scuola secondaria di primo grado “Dozza”; è Per_1 ben integrato in classe, è rispettoso ed educato e si impegna molto;
a volte chiede del padre, che non vede e di cui non ha notizie da tempo, ma poi si rassegna cercando di fare tesoro dei ricordi positivi che ha;
- è stata iscritta all'asilo nido “Acquerello”, che frequenta con gioia;
Per_2
- la NO si è mostrata attenta nel fornire le cure ai Parte_1 bambini e interessata al loro futuro;
ha buona capacità di riconoscere i bisogni dei minori e di capirne gli stati emotivi e inoltre cerca di rispondere alle loro esigenze in modo adeguato (tra l'altro, riesce a rassicurare , preoccupato di essere la causa di Per_1 quanto sta accadendo alla famiglia); sta studiando l'italiano con l'obiettivo di trovare un lavoro per garantire autonomia ai figli;
- il padre inizialmente ha avuto un solo contatto con i servizi nel maggio 2023, tenendo un atteggiamento oppositivo, provocatorio e maleducato e sparendo;
nel 2024 sono ripresi i contatti con il signor , il quale ha riferito di avere intrapreso un CP_1 percorso presso il Se.R.D. di Zola Predosa e di avere reperito un impiego come operaio a tempo parziale (25 ore alla settimana); tuttavia, dalla fine di agosto del 2024 il resistente si è nuovamente reso irreperibile, interrompendo anche la presa in carico del Se.R.D.. Hanno concluso che sulla base di quanto emerso l'affidamento esclusivo rafforzato pagina 3 di 9 alla madre con collocamento presso la stessa appare la disposizione più idonea nell'attuale situazione e che, qualora il padre riprendesse i contatti con i servizi e manifestasse l'intenzione di ricostruire la sua relazione con i minori, potrebbero essere organizzati incontri protetti.
5. Effettuate queste premesse, è possibile addentrarsi nell'esame del merito delle domande avanzate dall'attrice. 5a. La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni della parte costituita. 5b. I figli minorenni delle parti debbono essere affidati in forma esclusiva e rafforzata alla madre. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie non si può fare a meno di sottolineare il perdurante atteggiamento di disinteresse del signor nei confronti dei propri figli. Egli infatti dal 2022 ha CP_1 interrotto i contatti con loro e non contribuisce in alcun modo al loro accudimento né dal punto di vista materiale né da quello morale. Ha inoltre sostanzialmente rifiutato ogni collaborazione con i servizi, rendendosi irreperibile rispetto ad essi. Va inoltre evidenziato che il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche i propri figli (e in cui è stato domandato l'affidamento esclusivo all'altro genitore) è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. Al contrario, la madre ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare, è stata pienamente in grado di prendersi cura, sia materialmente che moralmente, di AY e anche in assenza della collaborazione affettiva o Per_2 pagina 4 di 9 materiale del padre, adempiendo al proprio ruolo di genitore in maniera corretta e con impegno, nonché accettando l'aiuto dei servizi sociali. Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse dei minori attribuire alla madre l'affidamento esclusivo rafforzato degli stessi. In particolare, alla NO
[...] deve essere attribuita la facoltà di assumere autonomamente tutte le Pt_1 decisioni in materia sanitaria e scolastica e di provvedere autonomamente all'espletamento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti). Invero, il signor ha mostrato una totale assenza CP_1 di collaborazione con la moglie, rendendosi, come si è sottolineato irreperibile. Data la complessità della situazione è peraltro opportuno conferire ai servizi sociali il mandato che verrà indicato in dispositivo. 5c. Deve essere altresì confermato il collocamento di AY e presso la Per_2 madre, essendosi tale allocazione rivelata adeguata alle loro esigenze. Allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita del padre, stante il disinteresse mostrato dal signor , il quale non ha mai inteso riprendere CP_1 fattivamente i rapporti con i figli, interrotti ormai dall'anno 2022. Qualora il resistente manifesti l'intenzione di riallacciare i contatti con i minori va demandata ai servizi sociali l'organizzazione (all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità per il convenuto e verificati la volontà e i desideri dei minori) degli incontri tra i questi ultimi e il padre con le modalità previste in dispositivo. 5d. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno va osservato che la NO Parte_1
- abita con i figli in un alloggio del Servizio Accoglienza Vita con canone a carico dei servizi sociali;
- attualmente non ha un impiego, anche se sta attivamente muovendosi per inserirsi nel mercato del lavoro;
- in passato ha percepito il 50% dell'assegno unico pari a complessivi 199,00 euro, ma in quanto affidataria esclusiva dei figli ha diritto a percepirlo integralmente;
- riceve 600,00 euro mensili di reddito di inclusione;
- i servizi sociali le versano 240,00 euro al mese per l'acquisto del cibo;
Per quanto concerne il signor si deve premettere che non è noto dove vive, CP_1 né se deve sostenere un canone di locazione. Nell'ultimo triennio è stato occupato, sebbene con impieghi precari e a tempo parziale, intervallati da periodi di disoccupazione. In particolare:
- per il 2021 sono stati prodotti il Modello 730, da cui emerge un reddito netto di 10.113,00 euro (843,00 mensili), ricevuti in parte dalla società “Log AS di cui è stato dipendente dal 1° gennaio 2018 al 14 novembre 2023, in parte dall'INPS e in parte pagina 5 di 9 dalla “New Catering s.r.l.” per la quale ha lavorato dal 3 giugno al 21 agosto 2021;
- per il 2022 sono state esibite le CU dell'INPS (da cui emerge un reddito esente di 3.184,00 euro), della menzionata società “Log AS (da cui si desumono emolumenti netti di 8.676,00 euro); complessivamente le entrate per l'esercizio in parola sono state dunque pari a 11.860,00 euro (988,00 mensili);
- per il 2023 sono state depositate due CU dell'INPS (dalle quali risultano redditi esenti di 2.270,00 euro e di 1.946,00 euro) e una della società “Log AS (da cui si evincono emolumenti di 2.609,00 euro); dunque le entrate complessive per il periodo di imposta in esame sono state pari a 6.825,00 euro (569,00 mensili). Peraltro, dalla relazione dei servizi sociali è emerso che il resistente ha reperito un impiego a tempo parziale nel 2024, sebbene non siano noti né lo stipendio, né la durata del contratto.
Per la determinazione del contributo da porre a carico del signor va CP_1 sottolineato altresì che egli non collabora in via diretta al loro mantenimento, dato che non li incontra da anni.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In particolare, tenuto conto del fatto che la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 Co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore minimo per le prime due fasi e nella metà del medio per la terza, tenuto conto del fatto che l'istruttoria si è svolta solo con l'acquisizione di documentazione e con l'audizione del figlio pagina 6 di 9 ultradodicenne delle parti. Nulla può essere liquidato per la quarta fase, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi Parte_1
, nata in [...] il [...], e nato in
[...] Controparte_1
Bangladesh il 1° gennaio 1981, i quali hanno contratto matrimonio in Bangladesh il 23 luglio 2009 (matrimonio non trascritto in Italia);
2) affida e in forma esclusiva rafforzata alla madre, la quale potrà Per_1 Per_2 assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
3) dà mandato ai servizi sociali di vigilare sul nucleo per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il seguente incarico:
- supportare la madre nella funzione genitoriali e nella relazione con i figli, onde consentirle di superare gli elementi di fragilità ancora esistenti;
- organizzare gli incontri tra il padre e i figli con le modalità che verranno indicate nel punto successivo;
- organizzare gli interventi opportuni per supportare i ragazzi, e soprattutto , Per_1 nel percorso di studi e nella socializzazione;
- segnalare prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i figli di cui vengano a conoscenza;
4) colloca i minori presso la madre;
5) dispone che -qualora il signor manifesti l'intenzione di vedere i figli- i CP_1 servizi sociali territorialmente competenti, previa verifica della rispondenza di tali incontri all'interesse dei minori e tenendo conto dei desideri, della volontà e degli impegni degli stessi, organizzino le visite inizialmente con modalità protetta e con cadenza settimanale, con facoltà per i servizi stessi di modificare la frequenza, la durata e le modalità degli incontri, nonché di sospenderli se disturbanti per i minori;
6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla NO , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma complessiva di 300,00 euro (150,00 per ciascun figlio); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, m ensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
pagina 7 di 9 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine pagina 8 di 9 perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi 4.000,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Si comunichi ai Servizi Sociali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 marzo 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Bozena SACHAJKO ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via Arienti n°37
ATTRICE contro
nato in [...] il 1° gennaio 1981 (C.F. Controparte_1
) C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 23 luglio 2009 in Pakistan, senza provvedere alla trascrizione dell'atto in Italia. Dall'unione sono nati (il 7 maggio 2013) e il Persona_1 Persona_2
24 febbraio 2021.
Nel febbraio 2022, in seguito a una denuncia della NO la stessa e i figli Pt_1 sono stati collocati in una struttura protetta, dove sono rimasti per un anno, trasferendosi poi in un alloggio del Servizio Accoglienza Vita, dove convivono con un altro nucleo familiare.
pagina 1 di 9 Il Tribunale per i Minorenni con decreto depositato il 1° agosto 2022 ha affidato i e ai servizi sociali affinchè:_ Per_1 Per_2
- li mantengano collocati presso la madre, regolamentando i rapporti con il padre secondo i tempi e le modalità ritenuti più adeguati alle esigenze dei minori, anche in forma protetta e con facoltà di sospenderli se disturbanti;
- svolgano, in collaborazione con i competenti servizi sanitari, una valutazione delle competenze genitoriali del padre e della madre e della relazione dei bambini con entrambi;
- compiano un'azione di mediazione tra gli stessi sostenendoli nei compiti, nelle scelte e nei comportamenti;
- valutino i bisogni psicologici ed educativi dei figli;
- assumano informazioni su AY in ambito scolastico/relazionale e predisponga l'eventuale e conseguente progetto di sostegno.
2. Con ricorso depositato il 15 novembre 2023 la NO ha chiesto che sia Pt_1 pronunciata la separazione tra le parti;
che sia confermato il decreto del Tribunale per i Minorenni su affido, collocamento e visite;
che sia previsto a carico del signor CP_1 un assegno di mantenimento di 600,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie. Il signor , pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Nell'udienza del 4 giugno 2024 (a cui la causa è stata rinviata per perfezionare la notifica al convenuto) quest'ultimo non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato e precisato il contenuto dell'atto introduttivo. Con ordinanza del 5 giugno 2024, la Giudice designata:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha affidato e in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima Per_1 Per_2 la facoltà di adottare autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
- ha dato mandato ai servizi sociali di vigilare sul nucleo con l'incarico di: a) supportare la madre nella funzione genitoriali e nella relazione con i figli, onde consentirle di superare gli elementi di fragilità ancora esistenti;
b) organizzare gli incontri tra il padre e i figli con le modalità che verranno indicate nel punto successivo;
c) organizzare gli interventi opportuni per supportare i ragazzi, e soprattutto , nel Per_1 percorso di studi e nella socializzazione;
d) segnalare prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i figli di cui vengano a conoscenza;
- ha collocato i figli presso la NO Parte_2
- ha disposto che -qualora il signor manifesti l'intenzione di vedere i figli- i CP_1 servizi sociali territorialmente competenti, previa verifica della rispondenza di tali incontri all'interesse dei minori e tenendo conto dei desideri, della volontà e degli pagina 2 di 9 impegni degli stessi, organizzino le visite inizialmente con modalità protetta e con cadenza settimanale, con facoltà per i servizi stessi di modificare la frequenza, la durata e le modalità degli incontri, nonché di sospenderli se disturbanti per i minori;
;
- ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo complessivo di 300,00 euro (150,00 per ciascuno), oltre che quello di sostenere la metà delle spese straordinarie affrontate per la prole. La causa, istruita documentalmente e con l'audizione del figlio ultradodicenne AY, è stata rimessa alla decisione del Collegio nell'udienza del 28 febbraio 2025.
3. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
4. Nel corso del procedimento i servizi sociali hanno redatto quattro relazioni dalla quali è emerso che:
- dal febbraio 2022 al febbraio 2023 la ricorrente e i figli sono stati collocati in struttura protetta e successivamente si sono trasferiti in un alloggio del Servizio
Accoglienza Vita a Bologna, dove convivono con altro nucleo;
- frequenta con buoni risultati la scuola secondaria di primo grado “Dozza”; è Per_1 ben integrato in classe, è rispettoso ed educato e si impegna molto;
a volte chiede del padre, che non vede e di cui non ha notizie da tempo, ma poi si rassegna cercando di fare tesoro dei ricordi positivi che ha;
- è stata iscritta all'asilo nido “Acquerello”, che frequenta con gioia;
Per_2
- la NO si è mostrata attenta nel fornire le cure ai Parte_1 bambini e interessata al loro futuro;
ha buona capacità di riconoscere i bisogni dei minori e di capirne gli stati emotivi e inoltre cerca di rispondere alle loro esigenze in modo adeguato (tra l'altro, riesce a rassicurare , preoccupato di essere la causa di Per_1 quanto sta accadendo alla famiglia); sta studiando l'italiano con l'obiettivo di trovare un lavoro per garantire autonomia ai figli;
- il padre inizialmente ha avuto un solo contatto con i servizi nel maggio 2023, tenendo un atteggiamento oppositivo, provocatorio e maleducato e sparendo;
nel 2024 sono ripresi i contatti con il signor , il quale ha riferito di avere intrapreso un CP_1 percorso presso il Se.R.D. di Zola Predosa e di avere reperito un impiego come operaio a tempo parziale (25 ore alla settimana); tuttavia, dalla fine di agosto del 2024 il resistente si è nuovamente reso irreperibile, interrompendo anche la presa in carico del Se.R.D.. Hanno concluso che sulla base di quanto emerso l'affidamento esclusivo rafforzato pagina 3 di 9 alla madre con collocamento presso la stessa appare la disposizione più idonea nell'attuale situazione e che, qualora il padre riprendesse i contatti con i servizi e manifestasse l'intenzione di ricostruire la sua relazione con i minori, potrebbero essere organizzati incontri protetti.
5. Effettuate queste premesse, è possibile addentrarsi nell'esame del merito delle domande avanzate dall'attrice. 5a. La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni della parte costituita. 5b. I figli minorenni delle parti debbono essere affidati in forma esclusiva e rafforzata alla madre. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie non si può fare a meno di sottolineare il perdurante atteggiamento di disinteresse del signor nei confronti dei propri figli. Egli infatti dal 2022 ha CP_1 interrotto i contatti con loro e non contribuisce in alcun modo al loro accudimento né dal punto di vista materiale né da quello morale. Ha inoltre sostanzialmente rifiutato ogni collaborazione con i servizi, rendendosi irreperibile rispetto ad essi. Va inoltre evidenziato che il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche i propri figli (e in cui è stato domandato l'affidamento esclusivo all'altro genitore) è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. Al contrario, la madre ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare, è stata pienamente in grado di prendersi cura, sia materialmente che moralmente, di AY e anche in assenza della collaborazione affettiva o Per_2 pagina 4 di 9 materiale del padre, adempiendo al proprio ruolo di genitore in maniera corretta e con impegno, nonché accettando l'aiuto dei servizi sociali. Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse dei minori attribuire alla madre l'affidamento esclusivo rafforzato degli stessi. In particolare, alla NO
[...] deve essere attribuita la facoltà di assumere autonomamente tutte le Pt_1 decisioni in materia sanitaria e scolastica e di provvedere autonomamente all'espletamento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti). Invero, il signor ha mostrato una totale assenza CP_1 di collaborazione con la moglie, rendendosi, come si è sottolineato irreperibile. Data la complessità della situazione è peraltro opportuno conferire ai servizi sociali il mandato che verrà indicato in dispositivo. 5c. Deve essere altresì confermato il collocamento di AY e presso la Per_2 madre, essendosi tale allocazione rivelata adeguata alle loro esigenze. Allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita del padre, stante il disinteresse mostrato dal signor , il quale non ha mai inteso riprendere CP_1 fattivamente i rapporti con i figli, interrotti ormai dall'anno 2022. Qualora il resistente manifesti l'intenzione di riallacciare i contatti con i minori va demandata ai servizi sociali l'organizzazione (all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità per il convenuto e verificati la volontà e i desideri dei minori) degli incontri tra i questi ultimi e il padre con le modalità previste in dispositivo. 5d. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno va osservato che la NO Parte_1
- abita con i figli in un alloggio del Servizio Accoglienza Vita con canone a carico dei servizi sociali;
- attualmente non ha un impiego, anche se sta attivamente muovendosi per inserirsi nel mercato del lavoro;
- in passato ha percepito il 50% dell'assegno unico pari a complessivi 199,00 euro, ma in quanto affidataria esclusiva dei figli ha diritto a percepirlo integralmente;
- riceve 600,00 euro mensili di reddito di inclusione;
- i servizi sociali le versano 240,00 euro al mese per l'acquisto del cibo;
Per quanto concerne il signor si deve premettere che non è noto dove vive, CP_1 né se deve sostenere un canone di locazione. Nell'ultimo triennio è stato occupato, sebbene con impieghi precari e a tempo parziale, intervallati da periodi di disoccupazione. In particolare:
- per il 2021 sono stati prodotti il Modello 730, da cui emerge un reddito netto di 10.113,00 euro (843,00 mensili), ricevuti in parte dalla società “Log AS di cui è stato dipendente dal 1° gennaio 2018 al 14 novembre 2023, in parte dall'INPS e in parte pagina 5 di 9 dalla “New Catering s.r.l.” per la quale ha lavorato dal 3 giugno al 21 agosto 2021;
- per il 2022 sono state esibite le CU dell'INPS (da cui emerge un reddito esente di 3.184,00 euro), della menzionata società “Log AS (da cui si desumono emolumenti netti di 8.676,00 euro); complessivamente le entrate per l'esercizio in parola sono state dunque pari a 11.860,00 euro (988,00 mensili);
- per il 2023 sono state depositate due CU dell'INPS (dalle quali risultano redditi esenti di 2.270,00 euro e di 1.946,00 euro) e una della società “Log AS (da cui si evincono emolumenti di 2.609,00 euro); dunque le entrate complessive per il periodo di imposta in esame sono state pari a 6.825,00 euro (569,00 mensili). Peraltro, dalla relazione dei servizi sociali è emerso che il resistente ha reperito un impiego a tempo parziale nel 2024, sebbene non siano noti né lo stipendio, né la durata del contratto.
Per la determinazione del contributo da porre a carico del signor va CP_1 sottolineato altresì che egli non collabora in via diretta al loro mantenimento, dato che non li incontra da anni.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In particolare, tenuto conto del fatto che la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 Co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore minimo per le prime due fasi e nella metà del medio per la terza, tenuto conto del fatto che l'istruttoria si è svolta solo con l'acquisizione di documentazione e con l'audizione del figlio pagina 6 di 9 ultradodicenne delle parti. Nulla può essere liquidato per la quarta fase, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi Parte_1
, nata in [...] il [...], e nato in
[...] Controparte_1
Bangladesh il 1° gennaio 1981, i quali hanno contratto matrimonio in Bangladesh il 23 luglio 2009 (matrimonio non trascritto in Italia);
2) affida e in forma esclusiva rafforzata alla madre, la quale potrà Per_1 Per_2 assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
3) dà mandato ai servizi sociali di vigilare sul nucleo per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il seguente incarico:
- supportare la madre nella funzione genitoriali e nella relazione con i figli, onde consentirle di superare gli elementi di fragilità ancora esistenti;
- organizzare gli incontri tra il padre e i figli con le modalità che verranno indicate nel punto successivo;
- organizzare gli interventi opportuni per supportare i ragazzi, e soprattutto , Per_1 nel percorso di studi e nella socializzazione;
- segnalare prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i figli di cui vengano a conoscenza;
4) colloca i minori presso la madre;
5) dispone che -qualora il signor manifesti l'intenzione di vedere i figli- i CP_1 servizi sociali territorialmente competenti, previa verifica della rispondenza di tali incontri all'interesse dei minori e tenendo conto dei desideri, della volontà e degli impegni degli stessi, organizzino le visite inizialmente con modalità protetta e con cadenza settimanale, con facoltà per i servizi stessi di modificare la frequenza, la durata e le modalità degli incontri, nonché di sospenderli se disturbanti per i minori;
6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla NO , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma complessiva di 300,00 euro (150,00 per ciascun figlio); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, m ensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
pagina 7 di 9 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine pagina 8 di 9 perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi 4.000,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Si comunichi ai Servizi Sociali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 marzo 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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