Articolo 2054 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2053Articolo 2055
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9 ottobre 2010
Art. 2054. Congedo illimitato 1. Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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