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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/07/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2037/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 23/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
FRANCESCA DE TOFFOL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Porcari (LU), via Pacini n. 2, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati ELENA Parte_2 C.F._2
COPPI e STELLA DOMENICI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Lido di Camaiore (LU), via Italica n. 241, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga opportuno la propria residenza. L'abitazione familiare, di esclusiva proprietà della sig.ra rimarrà Parte_1 assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli e che Parte_1 Per_1 Per_2 ivi manterranno la residenza anagrafica;
2. Il sig. continuerà a vivere presso Viareggio, Via Monte Pania 52 dove ha già fissato la propria Pt_2 residenza;
3. Il figlio , all'epoca della separazione non economicamente autosufficiente, attualmente Per_2 lavora presso la ditta McLine di Massa con un contratto di apprendistato della durata di 3 anni motivo per cui viene meno il contributo al mantenimento di € 200,00 versato dal padre in suo favore come
1 previsto nelle condizioni di separazione;
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e per loro stessi non si riconoscono alcun assegno divorzile o concorso allo stesso;
5. I coniugi dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51 c. 2 cpc di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Altopascio (LU) l'1/6/1991, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1
4/9/1997) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - Per_2 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Altopascio (LU) in data 1/6/1991, debitamente trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 5, Parte II, Serie A, dell'Anno 1991; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 23/7/2025.
2 Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 23/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
FRANCESCA DE TOFFOL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Porcari (LU), via Pacini n. 2, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati ELENA Parte_2 C.F._2
COPPI e STELLA DOMENICI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Lido di Camaiore (LU), via Italica n. 241, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga opportuno la propria residenza. L'abitazione familiare, di esclusiva proprietà della sig.ra rimarrà Parte_1 assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli e che Parte_1 Per_1 Per_2 ivi manterranno la residenza anagrafica;
2. Il sig. continuerà a vivere presso Viareggio, Via Monte Pania 52 dove ha già fissato la propria Pt_2 residenza;
3. Il figlio , all'epoca della separazione non economicamente autosufficiente, attualmente Per_2 lavora presso la ditta McLine di Massa con un contratto di apprendistato della durata di 3 anni motivo per cui viene meno il contributo al mantenimento di € 200,00 versato dal padre in suo favore come
1 previsto nelle condizioni di separazione;
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e per loro stessi non si riconoscono alcun assegno divorzile o concorso allo stesso;
5. I coniugi dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51 c. 2 cpc di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Altopascio (LU) l'1/6/1991, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1
4/9/1997) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - Per_2 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Altopascio (LU) in data 1/6/1991, debitamente trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 5, Parte II, Serie A, dell'Anno 1991; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 23/7/2025.
2 Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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