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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 246-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il giudice, letti gli atti e i documenti di causa e sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, ha opposto il precetto notificatogli da per la somma di € Parte_1 Parte_2
26.551,21, oltre accessori. Il titolo esecutivo posto alla base del precetto è la sentenza n. 336/2009 con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti del presente giudizio su ricorso congiunto dei coniugi, in cui gli stessi avevano concordato quanto segue: “A titolo di contributo al mantenimento delle figlie [n.d.r. nata il [...] e Persona_1 Per_2
nata il [...]], il sig. verserà in favore della sig.ra entro il giorno 10 di ogni
[...] Pt_1 Pt_2 mese, la somma di euro 300,00 rivalutabile annualmente in base agli aggiornamenti degli indici Istat (…)” e il decreto del 16 febbraio 2010, con cui successivamente lo stesso Tribunale ha disposto una modifica delle condizioni, nei termini che seguono: “(…) pone a carico di l'obbligo Parte_1 di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di euro 350,00”. ha opposto il precetto deducendo, in sintesi: a) di aver cessato, dal febbraio Parte_1
2018 e su accordo delle parti, di corrispondere alla ex moglie il mantenimento sino a quel momento corrisposto per la figlia per ragioni derivanti dalla raggiunta indipendenza economica di Per_1 quest'ultima, indipendenza dimostrata dalla documentazione allegata al ricorso per la ulteriore modifica delle condizioni di divorzio, procedimento conclusosi il 9 dicembre 2024 con la revoca dell'obbligo di mantenimento di a far data dal 22 dicembre 2023, data di deposito Persona_1 del ricorso;
b) l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., del credito relativo alle mensilità febbraio 2018-novembre 2018 e l'erronea applicazione di una doppia rivalutazione: sia mensile che annuale;
c) di aver corrisposto direttamente alla figlia (anch'essa nel frattempo Per_2 divenuta indipendente dal punto di vista economico) il contributo a titolo di mantenimento di euro 175,00 mensili, a partire dal mese di maggio 2019, sicché nulla deve corrispondere alla ex moglie. Del resto, proprio a tal fine, è stato proposto ricorso innanzi al giudice di Pace volto ad ottenere la ripetizione delle somme incassate dalla figlia d) l'esistenza del periculum, Per_2
1 R.G. n. 246-1/2025
rappresentato dal rischio per l'attore, dipendente pubblico con stipendio mensile di circa 1.400,00 euro, privo di risparmi, di subire una esecuzione illegittima per oltre euro 26.000,00.
2. Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della opposizione. In Parte_2 particolare, essa ha dedotto che: a. ha richiesto la modifica dei provvedimenti Parte_1 adottati in sede di divorzio – non contestati, neppure nel quantum dovuto in favore di ciascuna figlia – solo il 22.12.2023 con il deposito del ricorso che ha portato all'introduzione del procedimento R.G. n. 3111/2023 e che solo da tale data sia venuto meno l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, come indicato dalla sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1029/2024, che ha definito il relativo giudizio;
b. mai sono intervenuti accordi tra le parti per la cessazione o la modifica delle modalità di versamento degli assegni dovuti per il mantenimento delle figlie;
c. non corrisponde al vero che le figlie abbiano raggiunto l'indipendenza economica.
3. Così sintetizzate le rispettive posizioni delle parti, giova anzitutto rammentare che, secondo l'insegnamento che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati, essendo comunque necessario un provvedimento giurisdizionale di modifica di quanto precedentemente statuito (cfr. Cass. 13 aprile 2021, n. 9700).
Nel caso di specie, è pacifico che ha richiesto la modifica dei provvedimenti Parte_1 adottati in sede di divorzio solo il 22 dicembre 2023 con il deposito del ricorso che ha condotto al procedimento definito dall'intestato Tribunale con sentenza n. 1029/2024.
Irrilevante appare, pertanto, qualsiasi accordo eventualmente intervenuto in ordine al contributo dovuto in favore della figlia Per_1
Appare parimenti possibile escludere l'efficacia liberatoria del pagamento diretto nei confronti della figlia dovendo essere disposto dal giudice. Deve, dunque, ritenersi ancora Per_2 sussistente l'obbligazione anche nei confronti di sino al mese di novembre 2023 Parte_2 compreso.
Fondata è, invece, l'eccezione di prescrizione del credito relativo alle mensilità febbraio 2018- novembre 2018. Come riconosciuto anche dalla stessa parte convenuta, la quale ha dato atto di rinunciare anche alle spese di precetto, effettuando nuovamente i calcoli – a partire dal dicembre
2018 – si ha l'importo di € 22.453,24, di cui € 11.728,76 in favore della figlia ed € 10.724,48 Per_1 in favore della figlia Per_2
2 R.G. n. 246-1/2025
4. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo va, dunque, accolta limitatamente all'importo di € 4.097,97.
5. Nulla sulle spese, che saranno regolate all'esito della lite.
P.Q.M.
sospende l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente all'importo di € 4.097,97; spese al merito.
Si comunichi.
Arezzo, 17 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il giudice, letti gli atti e i documenti di causa e sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, ha opposto il precetto notificatogli da per la somma di € Parte_1 Parte_2
26.551,21, oltre accessori. Il titolo esecutivo posto alla base del precetto è la sentenza n. 336/2009 con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti del presente giudizio su ricorso congiunto dei coniugi, in cui gli stessi avevano concordato quanto segue: “A titolo di contributo al mantenimento delle figlie [n.d.r. nata il [...] e Persona_1 Per_2
nata il [...]], il sig. verserà in favore della sig.ra entro il giorno 10 di ogni
[...] Pt_1 Pt_2 mese, la somma di euro 300,00 rivalutabile annualmente in base agli aggiornamenti degli indici Istat (…)” e il decreto del 16 febbraio 2010, con cui successivamente lo stesso Tribunale ha disposto una modifica delle condizioni, nei termini che seguono: “(…) pone a carico di l'obbligo Parte_1 di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di euro 350,00”. ha opposto il precetto deducendo, in sintesi: a) di aver cessato, dal febbraio Parte_1
2018 e su accordo delle parti, di corrispondere alla ex moglie il mantenimento sino a quel momento corrisposto per la figlia per ragioni derivanti dalla raggiunta indipendenza economica di Per_1 quest'ultima, indipendenza dimostrata dalla documentazione allegata al ricorso per la ulteriore modifica delle condizioni di divorzio, procedimento conclusosi il 9 dicembre 2024 con la revoca dell'obbligo di mantenimento di a far data dal 22 dicembre 2023, data di deposito Persona_1 del ricorso;
b) l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., del credito relativo alle mensilità febbraio 2018-novembre 2018 e l'erronea applicazione di una doppia rivalutazione: sia mensile che annuale;
c) di aver corrisposto direttamente alla figlia (anch'essa nel frattempo Per_2 divenuta indipendente dal punto di vista economico) il contributo a titolo di mantenimento di euro 175,00 mensili, a partire dal mese di maggio 2019, sicché nulla deve corrispondere alla ex moglie. Del resto, proprio a tal fine, è stato proposto ricorso innanzi al giudice di Pace volto ad ottenere la ripetizione delle somme incassate dalla figlia d) l'esistenza del periculum, Per_2
1 R.G. n. 246-1/2025
rappresentato dal rischio per l'attore, dipendente pubblico con stipendio mensile di circa 1.400,00 euro, privo di risparmi, di subire una esecuzione illegittima per oltre euro 26.000,00.
2. Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della opposizione. In Parte_2 particolare, essa ha dedotto che: a. ha richiesto la modifica dei provvedimenti Parte_1 adottati in sede di divorzio – non contestati, neppure nel quantum dovuto in favore di ciascuna figlia – solo il 22.12.2023 con il deposito del ricorso che ha portato all'introduzione del procedimento R.G. n. 3111/2023 e che solo da tale data sia venuto meno l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, come indicato dalla sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1029/2024, che ha definito il relativo giudizio;
b. mai sono intervenuti accordi tra le parti per la cessazione o la modifica delle modalità di versamento degli assegni dovuti per il mantenimento delle figlie;
c. non corrisponde al vero che le figlie abbiano raggiunto l'indipendenza economica.
3. Così sintetizzate le rispettive posizioni delle parti, giova anzitutto rammentare che, secondo l'insegnamento che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati, essendo comunque necessario un provvedimento giurisdizionale di modifica di quanto precedentemente statuito (cfr. Cass. 13 aprile 2021, n. 9700).
Nel caso di specie, è pacifico che ha richiesto la modifica dei provvedimenti Parte_1 adottati in sede di divorzio solo il 22 dicembre 2023 con il deposito del ricorso che ha condotto al procedimento definito dall'intestato Tribunale con sentenza n. 1029/2024.
Irrilevante appare, pertanto, qualsiasi accordo eventualmente intervenuto in ordine al contributo dovuto in favore della figlia Per_1
Appare parimenti possibile escludere l'efficacia liberatoria del pagamento diretto nei confronti della figlia dovendo essere disposto dal giudice. Deve, dunque, ritenersi ancora Per_2 sussistente l'obbligazione anche nei confronti di sino al mese di novembre 2023 Parte_2 compreso.
Fondata è, invece, l'eccezione di prescrizione del credito relativo alle mensilità febbraio 2018- novembre 2018. Come riconosciuto anche dalla stessa parte convenuta, la quale ha dato atto di rinunciare anche alle spese di precetto, effettuando nuovamente i calcoli – a partire dal dicembre
2018 – si ha l'importo di € 22.453,24, di cui € 11.728,76 in favore della figlia ed € 10.724,48 Per_1 in favore della figlia Per_2
2 R.G. n. 246-1/2025
4. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo va, dunque, accolta limitatamente all'importo di € 4.097,97.
5. Nulla sulle spese, che saranno regolate all'esito della lite.
P.Q.M.
sospende l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente all'importo di € 4.097,97; spese al merito.
Si comunichi.
Arezzo, 17 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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