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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1838 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Remoli giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Civitavecchia (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia Caneschi giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025 le parti precisavano le conclusioni sullo status come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 14.06.2008 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con , esponeva che con Controparte_1
sentenza n. 670/2021 del 18.06.2021 il Tribunale di Civitavecchia aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava la decisione sui provvedimenti provvisori e rimetteva la causa in decisione collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14.06.2008, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero 3 dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio del giudice Gianluca Gelso come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1838/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Civitavecchia in data 14.06.2008 tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Civitavecchia, n. 28, Parte II, Serie A, Anno
2008; rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore Gianluca Gelso come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898.
Così deciso in Civitavecchia il 3 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1838 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Remoli giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Civitavecchia (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia Caneschi giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025 le parti precisavano le conclusioni sullo status come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 14.06.2008 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con , esponeva che con Controparte_1
sentenza n. 670/2021 del 18.06.2021 il Tribunale di Civitavecchia aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava la decisione sui provvedimenti provvisori e rimetteva la causa in decisione collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14.06.2008, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero 3 dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio del giudice Gianluca Gelso come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1838/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Civitavecchia in data 14.06.2008 tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Civitavecchia, n. 28, Parte II, Serie A, Anno
2008; rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore Gianluca Gelso come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898.
Così deciso in Civitavecchia il 3 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso