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Articolo 46 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
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Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 46 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Versione
4 gennaio 1966
Art. 46.
Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripeterli.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966
Vedi fonte istituzionale
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