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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 4677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4677 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 763/2020 vertente
TRA
, (C.F.: ) con l'Avv. Nicola Staniscia Parte_1 C.F._1
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gaia Domitilla De Angelis CP_1
Appellata
E
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1 15941/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha accolto l'opposizione all'esecuzione come proposta dalla debitrice nei confronti di ed introdotta nel merito CP_1 Parte_1 dalla creditrice, e, per l'effetto, ha dichiarato che essa esecutante opposta non aveva diritto a procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente in base all'ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Roma in data 7/4/2005 rge 28842/04; ha infine compensato le spese. 2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con ricorso depositato in data 17.10.2016, la proponeva opposizione all'esecuzione forzata rge.38081/2014 come intrapresa da CP_1
, per il recupero della somma di € 3.863,45, oltre interessi e spese successive, in Parte_1 forza del relativo precetto fondato sulla ordinanza di assegnazione emessa nella procedura rge 28842/04 in data 7/4/2005 notificata unitamente al precetto in data 12/9/2014.
1 Sosteneva l'opponente l'illegittimità dell'azione esecutiva promossa in violazione dell'art.14 comma 1 bis del d.l. 31.12.1996 n.669. Chiedeva, quindi, previa sospensione della esecuzione, che il Giudice dichiarasse che la creditrice non aveva diritto di procedere esecutivamente nei confronti della sulla base del titolo azionato. CP_1 L'opposto, costituitosi nel termine concesso dal G.E., eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto integrava gli estremi di una opposizione ex art. 617 c.p.c. Il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 28.3.2017, qualificata l'opposizione come opposizione ex art. 615 c.p.c., rilevava l'inesistenza del titolo nei confronti della CP_1 rigettando l'istanza di assegnazione delle somme e disponendo il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare come avanzata dalla opponente, stante il tenore della decisione CP_1 emessa;
assegnava altresì alle parti il termine fino al 30/6/2017 per l'introduzione del Giudizio di merito. Il giudizio di merito veniva introdotto ex art. 616 c.p.c. dal creditore con atto di citazione ritualmente notificato al debitore opponente nel termine concesso dal G.E. Non essendo esperita alcuna istruttoria, all'udienza del 27 novembre 2018 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Nel merito l'opposizione merita accoglimento. Preliminarmente l'opposizione va qualificata come opposizione ex art.615 c.p.c., investendo l'an dell'azione esecutiva, ovvero una condizione di esistenza del diritto di procedere in executivis, ovvero una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva (l'esistenza o meno del titolo azionato) e non anche vizi formali del titolo esecutivo. L'eccezione processuale, con la quale la parte creditrice opposta, invocando il disposto dell'art. 617 II co c.p.c., intende far valere la pretesa originaria intempestività dell'opposizione in esame, deve essere in radice disattesa poiché l'opposizione stessa ha indiscutibilmente natura di opposizione all'esecuzione, e come tale è legittimamente proponibile, senza limiti decadenziali, sin quando l'esecuzione non sia esaurita. In tal senso la Cassazione è concorde nel ritenere che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. può avere ad oggetto: "a) contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo;
b) contestazione che il titolo esecutivo è venuto a mancare;
c) contestazione dell'idoneità soggettiva del titolo;
d) contestazione di merito vera e propria;
e) denuncia di impedimenti giuridici alla realizzazione della situazione di vantaggio"….."L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto e le relative notificazioni" (Così Cass. 17133/2003, n.11646/2002). Parte creditrice opposta riporta il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n.3888/2015 nella quale la Suprema Corte afferma che "Nell'espropriazione presso terzi promossa contro enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, e nel regime di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'inefficacia del pignoramento per mancata emissione, entro un anno dal compimento dello stesso, dell'ordinanza di assegnazione può essere dedotta anche dal terzo pignorato, interessato a non restare vincolato dal pignoramento oltre il termine di legge, mediante opposizione agli atti esecutivi da proporre avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata oltre il decorso dell'anno". La fattispecie esaminata dalla Corte è differente rispetto a quella oggetto della presente esecuzione, trattandosi di inefficacia del pignoramento per mancata emissione della ordinanza entro il termine annuale previsto per legge.
2 Nel caso di specie, invece, l'ordinanza è stata portata ad esecuzione oltre l'anno dalla sua emissione con conseguente inefficacia della stessa in forza del disposto di cui all'art.14 comma 1 bis del d.l.669/96. In ogni caso il G.E., applicando d'ufficio il disposto di cui all'art. 14 comma 1 bis del d.l. 669/96 in forza del quale "L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate", ha rilevato la carenza di titolo esecutivo, rigettando l'istanza di assegnazione. E' bene sottolineare che il rilievo officioso si fonda sulla circostanza che la norma in questione è posta a tutela del buon andamento della P.A., con la conseguenza che si pone come condizione di procedibilità dell'azione esecutiva da verificarsi d'ufficio da parte del G.E. Deve infatti darsi atto che il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe
– determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa - giurisprudenza costante, v. Cass. Civ. п. 31955/18, n. 20868/17, 8067/07; n. 22430/04; n. 11769/02; n. 3728/00; n. 5374/89; n. 7285/95; n. 5062/85). Appare equa la compensazione delle spese del presente giudizio atteso il rilievo d'ufficio della carenza di titolo esecutivo.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati, mentre ha Parte_1 CP_1 chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari, con condanna ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c.
4.- Con l'unico motivo l'appellante censura l'“ERRATA QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA- VIOLAZIONE DELL'ART. 617 CPC”. Secondo l'impugnante il credito oggetto di lite si fonda su un'ordinanza di assegnazione avente nrg. 28842/04, considerata titolo esecutivo definitivo, in forza del quale sarebbe stata intrapresa Cont un'azione espropriativa presso terzi, nonché nei confronti di quale terzo pignorato. L'ordinanza sarebbe stata notificata, unitamente all'atto di precetto, in data 12.9.2014: a fronte di ciò, l'appellato non avrebbe proposto opposizione nei termini di cui all'art. 617 cpc. La parte sostiene che l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione e non impugnata dinanzi alla stessa autorità sarebbe divenuta definitiva verso il terzo pignorato. L'appellante afferma, altresì, che, in caso di violazione di termini previsti dall'art. 44 D.L. 272/2003, l'unico rimedio esperibile sia l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. Pertanto, il termine avrebbe iniziato a decorrere dalla conoscenza legale del titolo ex art. 553 cpc, mentre la avrebbe eccepito la violazione dell'art. 14 del D.L. 669/1996, , solo in CP_1 data 17.10.2016 quando il suddetto termine sarebbe ormai spirato. Di conseguenza, l'appellante richiede che la domanda della venga qualificata come CP_1 opposizione ex art 617 cpc e come tale inammissibile, stante la definitività dell'ordinanza di assegnazione.
5.- L'appello non è fondato. La sentenza impugnata, dopo aver qualificato l'opposizione proposta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che investe l'esistenza o meno del titolo azionato a seguito dell'intervenuta inefficacia ex art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, ha dato atto del fatto che «in ogni caso» il g.e. ha applicato d'ufficio la disposizione da ultimo menzionata – che prevede che l'ordinanza di assegnazione dei crediti in pagamento perda
3 efficacia se il creditore procedente non prevede all'esazione delle somme assegnate – rilevando la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo e ha conseguentemente rigettato l'istanza di assegnazione. Ciò sulla base della considerazione per cui «il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe – determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa - giurisprudenza costante, v. Cass. Civ. п. 31955/18, n. 20868/17, 8067/07; n. 22430/04; n. 11769/02; n. 3728/00; n. 5374/89; n. 7285/95; n. 5062/85)». Il rilievo d'ufficio - idoneo, di per sé, a fondare la ratio decidendi della sentenza impugnata. – non è oggetto di specifica doglianza.
La Suprema Corte ha, al riguardo, già avuto più volte modo di affermare che è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza ( v. Cass., 6 Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076), vuoi per carenza di interesse, (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), vuoi per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendí non censurata ( v. Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).
6.- Va infine respinta la richiesta formulata dall'appellata di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, consistenti secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità nella mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che si verifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
7. - In conclusione, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 15941/2019 deve essere confermata.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da;
Parte_1
- respinge la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. spiegata nei confronti di ; Parte_1
Contr
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di liquidate in Parte_1
€ 2.500 per compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
4 Così deciso in Roma il 23 luglio 2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Anna Maria Giampaolino
5
Il Presidente
Dr. Franco Petrolati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 763/2020 vertente
TRA
, (C.F.: ) con l'Avv. Nicola Staniscia Parte_1 C.F._1
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gaia Domitilla De Angelis CP_1
Appellata
E
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1 15941/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha accolto l'opposizione all'esecuzione come proposta dalla debitrice nei confronti di ed introdotta nel merito CP_1 Parte_1 dalla creditrice, e, per l'effetto, ha dichiarato che essa esecutante opposta non aveva diritto a procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente in base all'ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Roma in data 7/4/2005 rge 28842/04; ha infine compensato le spese. 2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con ricorso depositato in data 17.10.2016, la proponeva opposizione all'esecuzione forzata rge.38081/2014 come intrapresa da CP_1
, per il recupero della somma di € 3.863,45, oltre interessi e spese successive, in Parte_1 forza del relativo precetto fondato sulla ordinanza di assegnazione emessa nella procedura rge 28842/04 in data 7/4/2005 notificata unitamente al precetto in data 12/9/2014.
1 Sosteneva l'opponente l'illegittimità dell'azione esecutiva promossa in violazione dell'art.14 comma 1 bis del d.l. 31.12.1996 n.669. Chiedeva, quindi, previa sospensione della esecuzione, che il Giudice dichiarasse che la creditrice non aveva diritto di procedere esecutivamente nei confronti della sulla base del titolo azionato. CP_1 L'opposto, costituitosi nel termine concesso dal G.E., eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto integrava gli estremi di una opposizione ex art. 617 c.p.c. Il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 28.3.2017, qualificata l'opposizione come opposizione ex art. 615 c.p.c., rilevava l'inesistenza del titolo nei confronti della CP_1 rigettando l'istanza di assegnazione delle somme e disponendo il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare come avanzata dalla opponente, stante il tenore della decisione CP_1 emessa;
assegnava altresì alle parti il termine fino al 30/6/2017 per l'introduzione del Giudizio di merito. Il giudizio di merito veniva introdotto ex art. 616 c.p.c. dal creditore con atto di citazione ritualmente notificato al debitore opponente nel termine concesso dal G.E. Non essendo esperita alcuna istruttoria, all'udienza del 27 novembre 2018 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Nel merito l'opposizione merita accoglimento. Preliminarmente l'opposizione va qualificata come opposizione ex art.615 c.p.c., investendo l'an dell'azione esecutiva, ovvero una condizione di esistenza del diritto di procedere in executivis, ovvero una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva (l'esistenza o meno del titolo azionato) e non anche vizi formali del titolo esecutivo. L'eccezione processuale, con la quale la parte creditrice opposta, invocando il disposto dell'art. 617 II co c.p.c., intende far valere la pretesa originaria intempestività dell'opposizione in esame, deve essere in radice disattesa poiché l'opposizione stessa ha indiscutibilmente natura di opposizione all'esecuzione, e come tale è legittimamente proponibile, senza limiti decadenziali, sin quando l'esecuzione non sia esaurita. In tal senso la Cassazione è concorde nel ritenere che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. può avere ad oggetto: "a) contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo;
b) contestazione che il titolo esecutivo è venuto a mancare;
c) contestazione dell'idoneità soggettiva del titolo;
d) contestazione di merito vera e propria;
e) denuncia di impedimenti giuridici alla realizzazione della situazione di vantaggio"….."L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto e le relative notificazioni" (Così Cass. 17133/2003, n.11646/2002). Parte creditrice opposta riporta il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n.3888/2015 nella quale la Suprema Corte afferma che "Nell'espropriazione presso terzi promossa contro enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, e nel regime di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'inefficacia del pignoramento per mancata emissione, entro un anno dal compimento dello stesso, dell'ordinanza di assegnazione può essere dedotta anche dal terzo pignorato, interessato a non restare vincolato dal pignoramento oltre il termine di legge, mediante opposizione agli atti esecutivi da proporre avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata oltre il decorso dell'anno". La fattispecie esaminata dalla Corte è differente rispetto a quella oggetto della presente esecuzione, trattandosi di inefficacia del pignoramento per mancata emissione della ordinanza entro il termine annuale previsto per legge.
2 Nel caso di specie, invece, l'ordinanza è stata portata ad esecuzione oltre l'anno dalla sua emissione con conseguente inefficacia della stessa in forza del disposto di cui all'art.14 comma 1 bis del d.l.669/96. In ogni caso il G.E., applicando d'ufficio il disposto di cui all'art. 14 comma 1 bis del d.l. 669/96 in forza del quale "L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate", ha rilevato la carenza di titolo esecutivo, rigettando l'istanza di assegnazione. E' bene sottolineare che il rilievo officioso si fonda sulla circostanza che la norma in questione è posta a tutela del buon andamento della P.A., con la conseguenza che si pone come condizione di procedibilità dell'azione esecutiva da verificarsi d'ufficio da parte del G.E. Deve infatti darsi atto che il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe
– determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa - giurisprudenza costante, v. Cass. Civ. п. 31955/18, n. 20868/17, 8067/07; n. 22430/04; n. 11769/02; n. 3728/00; n. 5374/89; n. 7285/95; n. 5062/85). Appare equa la compensazione delle spese del presente giudizio atteso il rilievo d'ufficio della carenza di titolo esecutivo.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati, mentre ha Parte_1 CP_1 chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari, con condanna ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c.
4.- Con l'unico motivo l'appellante censura l'“ERRATA QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA- VIOLAZIONE DELL'ART. 617 CPC”. Secondo l'impugnante il credito oggetto di lite si fonda su un'ordinanza di assegnazione avente nrg. 28842/04, considerata titolo esecutivo definitivo, in forza del quale sarebbe stata intrapresa Cont un'azione espropriativa presso terzi, nonché nei confronti di quale terzo pignorato. L'ordinanza sarebbe stata notificata, unitamente all'atto di precetto, in data 12.9.2014: a fronte di ciò, l'appellato non avrebbe proposto opposizione nei termini di cui all'art. 617 cpc. La parte sostiene che l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione e non impugnata dinanzi alla stessa autorità sarebbe divenuta definitiva verso il terzo pignorato. L'appellante afferma, altresì, che, in caso di violazione di termini previsti dall'art. 44 D.L. 272/2003, l'unico rimedio esperibile sia l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. Pertanto, il termine avrebbe iniziato a decorrere dalla conoscenza legale del titolo ex art. 553 cpc, mentre la avrebbe eccepito la violazione dell'art. 14 del D.L. 669/1996, , solo in CP_1 data 17.10.2016 quando il suddetto termine sarebbe ormai spirato. Di conseguenza, l'appellante richiede che la domanda della venga qualificata come CP_1 opposizione ex art 617 cpc e come tale inammissibile, stante la definitività dell'ordinanza di assegnazione.
5.- L'appello non è fondato. La sentenza impugnata, dopo aver qualificato l'opposizione proposta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che investe l'esistenza o meno del titolo azionato a seguito dell'intervenuta inefficacia ex art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, ha dato atto del fatto che «in ogni caso» il g.e. ha applicato d'ufficio la disposizione da ultimo menzionata – che prevede che l'ordinanza di assegnazione dei crediti in pagamento perda
3 efficacia se il creditore procedente non prevede all'esazione delle somme assegnate – rilevando la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo e ha conseguentemente rigettato l'istanza di assegnazione. Ciò sulla base della considerazione per cui «il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe – determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa - giurisprudenza costante, v. Cass. Civ. п. 31955/18, n. 20868/17, 8067/07; n. 22430/04; n. 11769/02; n. 3728/00; n. 5374/89; n. 7285/95; n. 5062/85)». Il rilievo d'ufficio - idoneo, di per sé, a fondare la ratio decidendi della sentenza impugnata. – non è oggetto di specifica doglianza.
La Suprema Corte ha, al riguardo, già avuto più volte modo di affermare che è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza ( v. Cass., 6 Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076), vuoi per carenza di interesse, (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), vuoi per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendí non censurata ( v. Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).
6.- Va infine respinta la richiesta formulata dall'appellata di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, consistenti secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità nella mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che si verifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
7. - In conclusione, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 15941/2019 deve essere confermata.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da;
Parte_1
- respinge la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. spiegata nei confronti di ; Parte_1
Contr
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di liquidate in Parte_1
€ 2.500 per compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
4 Così deciso in Roma il 23 luglio 2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Anna Maria Giampaolino
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Il Presidente
Dr. Franco Petrolati