Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 269 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a BARI (BA) il 07/05/1982. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BENTIVOGLIO GIUSEPPE Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ) nt. a ALBANIA il 06/09/1983 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ALBANESE ANTONIO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente I) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile in Modugno (Ba) il 19.01.2019, (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Modugno parte I, n. 2 dell'anno 2019 – all.1), tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra
[...] CP_1
II) ordinare, nel contempo, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modugno (BA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. III) Nulla disporre fra le parti sotto il profilo economico e patrimoniale, stante la loro autosufficenza economica. IV) Comunque rigettare, per i motivi esposti in narrativa, ogni eventuale richiesta di assegno divorzile formulata dalla Sig.ra CP_1
Pag. 1
Per il resistente Piaccia all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:
- In via preliminare, in attesa della espletanda istruttoria, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai due coniugi, con Sentenza non definitiva;
- In ogni caso: ACCERTARE e DICHIARARE, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai due coniugi, per le ragioni meglio esposte in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge, ricorrendone le circostanze ed i presupposti, anche in relazione alla circostanza che il ricorrente aveva già intrapreso da tempo una relazione extraconiugale con la sua attuale compagna la sig.ra dalla cui unione è nata in [...], Parte_2 il 02.05.2023, al figlia . Persona_1
- per l'EFFETTO - per tutte le ragioni esposte in narrativa, accogliere la domanda formulata dalla sig.ra
[...]
e tutte le richieste conseguenti anche in tema di assegno divorzile, da liquidarsi nella misura indicata Pt_3
(pari ad euro 400,00 mensili) commisurata alla percezione dei redditi conseguiti dal ricorrente, ovvero in quella differente somma maggiore e/o minore che il Tribunale riterrà congrua e motivata a titolo di mantenimento del coniuge, in quanto fondata in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, disporre ed imporre, con provvedimento provvisorio ed urgente, la liquidazione di un assegno divorziale in favore della resistente, nella misura indicata in narrativa, ovvero nella diversa misura che il Tribunale riterrà utile e congrua.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/02/2024, rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Modugno (Ba) il 19.01.2019, atto trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Modugno parte I, n. 2 dell'anno 2019.
Dall'unione tra le parti non nascevano figli. In data 10.12.2022, i coniugi sottoscrivevano un accordo di separazione intervenuto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 co. 2 L. 162/2014, cui la Procura della Repubblica rilasciava nulla osta in data 29.12.2022. Cira la propria situazione patrimoniale, il ricorrente rappresentava di essere dipendente con reddito mensile di €2.800,00; riferiva di aver dichairato, quindi, i seguenti redditi, come da dichiarazioni depositate:
- €22.252, lordi per l'anno 2020;
- €24.364 lordi per l'anno 2021;
- €49.548 lordi per l'anno 2022; Chiedeva, quindi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie. Rappresentava la resistente di non avere alcuna occupazione stabile, ma di essere è assunta alle dipendenze della con contratto di lavoro a tempo CP_2 Parte_4 determinato, con scadenza al 30.9.2024 e retribuzione mensile di circa 1.000,00.
Pag. 2 All'udienza del 3.12.2024, parte resistente, seppur regolarmente costituita, non compariva. Parte ricorrente rinunciava alle proprie istanze istruttorie ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza l'assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti alla discussione orale, rimettendo la causa in decisione.
* La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con accordo di separazione intervenuto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 co. 2 L. 162/2014. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Quanto alla richiesta di assegno divorzile formulata da parte resistente, giova evidenziare che la stessa non è comparsa in udienza e non ha formulato conclusioni sul punto. Ancora, nella costituzione la parte convenuta non ha formulata alcuna istanza istruttoria né ha depositato integralmente la documentazione prescritta ai sensi dell'art. 473 bis.12 co. 3 c.p.c.; pertanto, non può essere riconosciuto alcun assegno divorzile. Le spese devono essere integralmente compensate, avuto riguardo della necessità della pronuncia in punto di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Modugno (Ba) il 19.01.2019, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio CP_1 del Comune di Modugno parte I, n. 2 dell'anno 2019.
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2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 13/12/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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