Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/02/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
28/01/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5560/2024 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to OLIVERI GIUSEPPE giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to BATTIATO MARIA ROSARIA , in forza di procura allegata alla CP_1
memoria di costituzione;
resistente
Avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 9 giugno 2024 la ricorrente ha adito il giudice del lavoro di Catania onde accertare il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del d.l. n. 503/1992 in ragione delle patologie dalla quali è afflitta.
Ha esposto di avere presentato domanda il 23 gennaio 2024 per ottenere la prestazione in discussione, ma che l' le comunicava di non potere accoglierla in quanto non la riconosceva CP_1
invalida nella prevista misura;
che a nulla era valso il ricorso amministrativo respinto in data 7 marzo 2024.
Ha concluso chiedendo:
“1. Ritenere e dichiarare che la stessa è invalida in misura pari o superiore all'80%, ex art. 1, comma 8 del Decreto Legislativo n°503/92 ed in conseguenza condannare l' in persona del CP_1
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore al pagamento della pensione di vecchiaia a far data dalla domanda amministrativa (23/01/2024), con i danni per effetto della svalutazione monetaria e gli interessi legali;
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2. Spese, competenze ed onorari del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.”.
L' si è costituito in giudizio e in via preliminare ha contestato la fondatezza delle pretese CP_1
avversarie per la mancata sussistenza dei requisiti previsti per legge ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata eccependone l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento ex art. 445 bis cpc, asserendo che la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c. ha una portata inclusiva di tutte le prestazioni che prevedano quale presupposto l'accertamento di un determinato grado di invalidità.
Nel merito ha comunque insistito per il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 12 ottobre 2024 l'Ufficio, esaminata l'eccezione formulata dall' di CP_1
improponibilità del ricorso per mancato esperimento della procedura di ATP ex art. 445-bis c.p.c.; ritenuto che la controversia in esame, avendo ad oggetto la pensione di vecchiaia anticipata, non rientra tra le ipotesi per le quali trova applicazione lo specifico procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dal citato art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 co. 1
D.L. 98/2011, conv. con mod. nella l. 111/2011; considerato infatti che, con elencazione analitica da ritenere tassativa, l'articolo 445-bis c.p.c. prevede che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195…..”; ha concluso per la necessità di farsi luogo alla nomina di un CTU, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario ai fini della concessione della pensione anticipata di vecchiaia.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 28 gennaio 2025 trattata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene infine definita nei termini che seguono.
2.Il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie per fruire della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1 co. 8 l. 503/1992, non essendovi peraltro discussione in merito agli altri requisiti di età e di contribuzione richiesti, la prestazione essendo stata negata per carenza del requisito sanitario.
2 Ai sensi dell'art. 1 l. 503/1992, infatti, “1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata……8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Nel caso a mano, quanto al requisito sanitario, il CTU ha acclarato che la ricorrente è affetta da
“discoartrosi, maggiormente in sede lombare, sindrome depressiva” condizione che non configura condizione di invalidità in misura pari o superiore all'80%.
Le conclusioni formulate dal consulente d'ufficio sono prive di errori logici e di valutazione e raggiunte in conformità al mandato conferito, risultando convincenti e condivisibili, nonostante le osservazioni formulate da parte del ricorrente.
La domanda va pertanto respinta.
3.Spese irripetibili, considerata la dichiarazione in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
rigetta la domanda;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla CTU liquidata come da separato CP_1
decreto.
Così deciso in Catania il 02/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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