Versione
4 agosto 1982
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15 novembre 1994
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Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dal seguente:
"E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica".
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione consultiva centrale delle armi" di cui al presente provvedimento.
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dal seguente:
"E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica".
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione consultiva centrale delle armi" di cui al presente provvedimento.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 09/06/1986, n. 132Provvedimento: N. 132 SENTENZA 4 GIUGNO 1986 Deposito in cancelleria: 9 giugno 1986. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 28/1 s.s. del 18 giugno 1986. Pres. PALADIN - Rel. DELL'ANDRO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. NT LA ER - Prof. IO ND - Prof. PE ER - Dott. AN SA - Prof. VA CO - Prof. TT LL - Dott. LD AS - Prof. PE EL - Dott. AN GR - Prof. AT DELL'ANDRO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"); degli artt. 697 …Leggi di più...
- armi ad aria compressa·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- insussistenza·
- motivazione·
- considerazione, agli effetti penali, quali armi comuni da sparo·
- equiparazione agli effetti penali alle armi comuni da sparo·
- sent. 132/86 d. armi e materie esplodenti·
- potere del giudice di adeguare la pena al concreto disvalore sociale del fatto tipico·
- attribuzione di tale potere ad autorita' non legislativa·
- pretesa irrazionale discriminazione rispetto alle armi destinate alla pesca·
- rilevanza della questione·
- ragionevolezza·
- violazione della riserva di legge in materia penale·
- considerazione agli effetti penali come armi comuni da sparo·
- asserita arbitrarieta' di tale considerazione