Articolo 1 della Legge 16 luglio 1982, n. 452
Articolo 2
Versione
4 agosto 1982
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Versione
15 novembre 1994
Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dal seguente:
"E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica".
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione consultiva centrale delle armi" di cui al presente provvedimento.
Entrata in vigore il 15 novembre 1994
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