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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1453/23 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Coppotelli Patrizio giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Popolla Roberto giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio contenzioso, divenuto in corso di causa divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 18/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/5/23 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
nonché il successivo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine CP_1 aveva esposto: “1) che i IG.ri e meglio in epigrafe individuati, hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito civile in data 20.10.1985 in OM, Campidoglio, trascritto nel Registro degli Atti
1 di Matrimonio dell'Ufficio di Stato civile del Comune di OM in data 20.10.1985, atto 03151, parte 1, serie 01, in regime di comunione legale dei beni (v. All.ti “1” e “2”); 2) che dall'unione in costanza del suddetto matrimonio sono nati i seguenti figli, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , Persona_1 nata a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]; si precisa che i suddetti Persona_2 figli vivono altrove nel rispettivo nucleo familiare e residenza, diversi da quello delle parti del presente procedimento;
3) che la casa coniugale è sita nel Comune di IU di OM censita al catasto terreni al
Foglio n. 22, mappale n. 285 (ex 51/d), Partita: 2600 ( v. All.ti “3” e “4”); 3) che per incompatibilità di carattere e incomprensioni i coniugi IG.ri e non hanno più una unione affettiva e Parte_1 CP_1 sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile ed intollerabile la convivenza sotto lo stesso tetto, e pertanto, è pacifica volontà della ricorrente addivenire alla separazione giudiziale con il IG. e successivo divorzio decorsi i termini di legge, CP_1 così come la medesima propone con il presente atto;
4) che non sono esistenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse al presente procedimento. Le parti non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare;
c'è stato un tentativo stragiudiziale di presentare domanda congiunta di separazione e divorzio che non è andato a buon fine a causa del comportamento ostativo, violento ed ingiustificato del IG. come meglio esposto al punto 5) che segue;
5) che, la CP_1 ricorrente, intende addivenire alla separazione giudiziale, a tutte le condizioni qui di seguito riportate, poiché il marito ha disatteso le proposte avanzate, per tramite dei rispettivi legali, per addivenire ad una eventuale separazione consensuale;
nello specifico il IG. in data 28 aprile 2023 si rifiutava di far entrare CP_1
l'odierna ricorrente nell'abitazione coniugale per prelevare oggetti affettivi, ivi compresi regali del matrimonio donati alla ricorrente medesima dai propri familiari, tanto che si vedeva costretta in pari data a recarsi presso i
Carabinieri di Ceccano per riferire quanto accaduto, riservandosi di sporgere eventuale denuncia-querela nei termini di legge;
6) che la ricorrente con il presente atto intende altresì proporre cosi come propone ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis 49 c.p.c. domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio e di divorzio;
7) che la ricorrente si dichiara economicamente autosufficiente senza nulla a pretendere dall'altro coniuge per quanto riguarda il proprio mantenimento, salvi i reciproci diritti ed oneri pro quota con il marito sugli immobili appresso indicati;
8) che l'odierna ricorrente a causa di comportamenti violenti del marito ripetuti nel tempo è stata costretta ad uscire di casa;
da ultimo l'episodio occorso in data 6 dicembre 2022 alle ore 19:00 circa mentre la ricorrente si trovava presso l'abitazione coniugale sita in IU di OM, Borgo Massimo
D'Azeglio n. 4, quando il marito le domandava chi era entrato dentro casa il Lunedì precedente, e CP_1 la stessa gli riferiva che non era entrato nessuno, dopo tante insistenze improvvisamente con violenza, le tirava una tazza addosso, e le rompeva gli occhiali, altresì le dava dei pugni in testa, le tirava un metro addosso alle costole, le tirava pugni alle costole, con una una violenza non controllabile, le tirava addosso sedie, proferiva parole del tipo “mignotta” troia puttana”, “ti scanno”, “chiamo i carabinieri”. A causa di tutto ciò
2 la ricorrente si chiudeva nella propria cameretta, poiché aveva molta paura, tanto che la stessa dormì tutta la notte in cameretta, posizionando i comodini dietro alla porta sbarrandola per paura che il marito entrasse per menarle. La ricorrente chiamò il cognato per farlo calmare. La stessa non andò in ospedale e Persona_3 non chiamò i Carabinieri perchè il coniuge aveva già precedenti per aggressione contro terzi archiviati ex art. 131 bis cpp e perchè aveva paura che ridiventasse nuovamente violento contro di lei. Il giorno seguente tale espisodio il cognato della ricorrente si recava presso l'abitazione coniugale per far tranquillizzare il marito, il quale si tranquillizzava e partiva insieme alla ricorrente per Londra per andare a trovare la figlia dove Per_2 attualmente vive. La ricorrente, giunta a Londra, si confidava con la figlia di quanto occorso, e le Per_2 mostrava i lividi sul corpo, e le costole doloranti, cagionati dal violento comportamento del marito, come meglio sopraindicato. Al ritorno da Londra, precisamente martedì 03 gennaio 2023, la ricorrente ed il marito volevano andare a visita dal prof. per fare sottoporre a visita il marito per questi problemi in merito a Persona_4 comportamenti violenti, ponendo la condizione alla ricorrente che se fossero andati lì la medesima avrebbe dovuto dire, a sua detta, cosa aveva fatto negli anni precedenti, cioè che rivelasse ipotetiche frequentazioni con tanti amanti di fatto inesistenti. Per questo la ricorrente, rifiutandosi di fare ciò poiché non veritiero quanto asserito dal marito, con il marito non andò più a tale visita. Successivamente, il giorno 06 gennaio 2023 il IG. voleva fare pace con la ricorrente, sicuramente per i suoi comportamenti posti in essere nei CP_1 confronti della medesima, la quale aveva già deciso di andare via di casa per evitare ulteriori violenze e imposizioni da parte dello stesso, poichè non era la prima volta nel corso del matrimonio che si verificava ciò.
Già altre volte la ricorrente era andata via di casa (tre volte) a causa del comportamento violento del marito, e sempre per il bene della famiglia vi faceva ritorno, (ad es. la ricorrente precisa che una volta il IG. CP_1 le disse che se tornava a casa si sarebbe dovuta mettere in ginocchio e chiedere scusa altrimenti
[...] avrebbe dovuto lasciare le chiavi di casa sul muretto ed andarsene) ma a causa di quest'ultimo episodio la ricorrere non ha più tollerato i comportamenti del marito, ritenuti appunto esagerati e non ce l'ha fatta a rimanere in casa. Le figlie sono a corrente di tutto e possono riferire sui fatti. 9) che la ricorrente intende chiedere al Giudice adito l'assegnazione in via esclusiva della casa coniugale poiché non ha lavoro, a differenza del marito che gode di redditi propri;
11) ai sensi dell'art. 473-bis 48 c.p.c. si precisa quanto segue:
A) la dichiarazione dei redditi della ricorrente degli ultimi tre anni è quella risultante dell'allegata documentazione, ed al di sotto dei 9000,00 euro circa annui s.e.o. (All. “4”); B) che i coniugi non hanno oneri reciproci, ad eccezione degli oneri derivanti dai diritti di proprietà rispettivi per ciascun immobile per i quali i medesimi risultano essere proprietari rispettivamente pro quota per ciascuno dell'intera proprietà (All. “5”) come meglio appresso indicato, e precisamente: A. Immobile sito nel Comune di Falconara Albanese (CS), censito al N.C.E.u. al Foglio n. 10, Particella n. 312, sub 1 e 2, di proprietà per 1/2 di e per 1/2 di CP_1
(acquisto in regime di comunione dei beni); B. Immobile sito nel Comune di IU di OM Parte_1 censito al catasto terreni al Foglio n. 22, mappale n. 285 (ex 51/d), Partita: 2600, di proprietà per 1/2 di CP_1
3 e per 1/2 di (acquisto in regime di comunione dei beni); C. Immobile sito nel Comune di CP_1 Parte_1
IU di OM, censito al N.C.E.U. al Foglio 31, Particella n. 29, sub 7 e particella corrispondente al catasto terreni del Comune di IU di OM al Foglio n. 31, Particella n. 29, di proprietà per 1/2 di e CP_1 per 1/2 di (per acquisto in regime di comunione dei beni); D. Immobile sito nel Comune di Parte_1
Ceccano, censito al N.C.E.U. al Foglio n. 34, Particella n. 1521, di proprietà per 1/2 di e per 1/2 di CP_1
(acquisto in regime di comunione dei beni) ; E. Immobile sito nel Comune di Ceccano, censito Parte_1 al Catasto Terreni al Foglio n. 34, Particella n. 1520, di proprietà per 48/360 di e per 48/360 di CP_1
(per acquisto in regime di comunione dei beni); C) La ricorrente non ha alcun conto di rapporti Parte_1 bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.”. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “1)
Autorizzare i coniugi IG.ri e a vivere separati, in abitazioni differenti, salvo Parte_1 CP_1 quanto richiesto al punto 2) che segue, nonchè nel reciproco rispetto, e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Assegnare in via esclusiva alla IG.ra la casa coniugale sita nel Comune di Parte_1
IU di OM censito al catasto terreni al Foglio n. 22, mappale n. 285 (ex 51/d), Partita: 2600; il IG. pertanto trasferirà altrove al propria residenza e dimora, e provvederà a prelevare tutto quanto di CP_1
Sua esclusiva proprietà e tutti i propri effetti personali entro 30 (trenta) giorni dalla data di comparizione avanti lI Presidente del Tribunale di Frosinone;
i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale resteranno nella stessa e che pertanto non vi sono altri beni mobili in comune da dividere;
i beni immobili meglio sopraindicati al punto 11) rimarranno nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano con rispettivi oneri pro quota previsti ex lege in capo ai coniugi comproprietari;
3) nulla disporre economicamente a favore dell'uno o dell'altro coniuge poiché i medesimi coniugi godono espressamente di propri redditi e pertanto la ricorrente rinuncia a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo i coniugi economicamente autosufficienti senza prole a loro carico;
4) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza 5) la ricorrente presta, sin da ora, assenso all'espatrio ed al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio nei confronti del marito;
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi all'avvocato determinati ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22%, come per legge. Con ogni riserva”. ALTRESÌ CHIEDE ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.49, che la domanda di scioglimento degli effetti civile del matrimonio in questione sia procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.”.
4 Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione e di successivo divorzio, contestando per il resto le avverse deduzioni difensive e svolgendo le proprie seguenti allegazioni fattuali: “Con il presente atto si costituisce in giudizio, a mezzo del sottoscritto procuratore, il sig. il quale, preliminarmente nulla CP_1 oppone in ordine alla richiesta di separazione legale formulata dalla moglie, così come pure concorda con la stessa in ordine al fatto che entrambi sono economicamente autosufficienti. Per quanto riguarda, invece, le circostanze dalla stessa riferite nei capitoli 5) ed 8) della Premessa del suo Ricorso introduttivo, ne contesta in toto il contenuto dal momento che tutte le circostanze negli stessi descritte non corrispondono assolutamente alla verità dei fatti che, invece, si sono svolti nel seguente modo: 1) la sig.ra più volte, nel Parte_1 corso degli ultimi anni, ha abbandonato, improvvisamente e senza alcun valido motivo, il tetto coniugale;
2) in più occasioni, almeno quattro volte, dopo aver fatto i bagagli, se ne è andata di casa senza lasciare alcun recapito al marito portando con sé valigie contenenti effetti personali ed altri oggetti;
3) in questi casi l'assenza della moglie dalla casa coniugale aveva la durata, ogni volta, di almeno 14/15 giorni;
4) nei primi giorni del mese di gennaio 2023, la sig.ra senza alcuna giustificazione e valido motivo, lasciava la casa Parte_1 coniugale, portando con sé altre valigie, anche in questo caso senza dire al marito dove andava a vivere e, oltretutto, senza lasciargli alcun recapito;
5) l'assenza della moglie dalla casa coniugale ormai perdura da quasi un anno;
6) nessun comportamento violento ha mai avuto il nei confronti della stessa. Al CP_1 massimo ci possono essere stati episodi di litigate e battibecchi come può capitare durante una convivenza tra coniugi;
7) nessuna aggressione fisica ha mai messo in atto il nei confronti della moglie, se si CP_1 escludono spintoni reciproci, in qualche rara occasione, quando tra loro la discussione e le litigate sono divenute più accese;
8) nessuna denuncia penale nel corso del matrimonio ha ricevuto il da parte della CP_1 moglie;
9) se la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, nel corso degli anni, è venuta meno e la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile ed intollerabile, questo va attribuito soprattutto alla moglie anche a causa di più episodi di infedeltà messi in atto dalla stessa nei confronti del marito;
10) già da tempo la sig.ra ha intrattenuto e tutt'ora intrattiene relazioni sentimentali con altri uomini residenti a Parte_1
IU di OM. Anche per questo motivo più volte si è allontanata dall'abitazione coniugale;
11) è anche assolutamente falso che il (come riferito dalla non abbia voluto “addivenire ad una eventuale CP_1 Parte_1 separazione consensuale”, se mai è vero il contrario in quanto il marito qualche mese fa, con l'assistenza del sottoscritto procuratore, aveva raggiunto un accordo bonario con la moglie, assistita dal suo avvocato di fiducia, che si era dichiarata d'accordo di presentare un Ricorso congiunto al Tribunale per chiedere così la separazione consensuale dei coniugi;
12) il suddetto accordo prevedeva, tra l'altro, anche l'assegnazione bonaria e di comune accordo tra i coniugi stessi dei 5 beni immobili (terreni e fabbricati), tutti in comproprietà tra loro, in ragione del 50% ciascuno;
13) trattasi dei beni immobili di cui al doc. 5 depositato dalla ricorrente con il suo Ricorso per separazione dei coniugi;
14) l'accordo, che di fatto era stato raggiunto, prevedeva:
5 l'assegnazione a dell'immobile sito in Falconara Albanese Catasto Fabbricati al Foglio 10, Parte_1
Particella n. 312; dell'immobile sito nel Comune di Ceccano Catasto Fabbricati al Foglio 34 Particella n. 1521
e l'immobile sito nel Comune di Ceccano Catasto Terreni al Foglio 34 Particella n. 1520; l'assegnazione a dell'immobile sito nel Comune di IU di OM Catasto Terreni al Foglio 22 Mappale 285 e CP_1 dell'immobile sito nel Comune di IU di OM Catasto Fabbricati al Foglio 31 Particella n. 29 via Borgo
Massimo D'Azeglio, corrispondente alla casa coniugale. 15) da quanto sopra emerge, quindi, anche che c'era completo accordo tra i coniugi sul fatto che la casa coniugale venisse assegnata al marito;
16) ed anche che, se l'accordo di addivenire ad una eventuale separazione consensuale è fallito, è fallito per colpa della ricorrente e non del resistente;
17) infine si evidenzia anche come sia comunque contraddittorio quanto dichiara la ricorrente nel capitolo 9) della Premessa del suo Ricorso con quanto dichiara nel capitolo 7) della stessa. Infatti nel capitolo 7) lei si dichiara “economicamente autosufficiente senza nulla a pretendere dall'altro coniuge per quanto riguarda il proprio mantenimento….”, mentre nel capitolo 9) chiede “l'assegnazione in via esclusiva della casa coniugale poiché non ha lavoro.”. Il convenuto concludeva per la pronuncia della separazione giudiziale del coniugi e Parte_1 CP_1 alle seguenti condizioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) assegnare in via esclusiva a la casa coniugale sita nel Comune di IU di OM Via Borgo CP_1
Massimo D'Azeglio n. 4; 3) la sig.ra trasferirà altrove la propria residenza e provvederà a Parte_1 prelevare la rimanenza dei suoi effetti personali entro 30 gg. dalla data di comparizione davanti al Giudice
Relatore; 4) nulla disporre a favore dell'uno o dell'altro coniuge poiché i medesimi godono di propri redditi e sono economicamente autosufficienti;
5) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
I difensori delle parti depositavano poi le rispettive memorie nn. 1, 2 e 3, con le quali contestavano reciprocamente le avverse allegazioni e domande.
Alla prima udienza innanzi al Giudice rel. del 9/1/24 emergeva un'ipotesi di soluzione bonaria del contenzioso inerente alla separazione “e in prospettiva del giudizio divorzile contenzioso”: pertanto la causa veniva rinviata a tal fine all'udienza del
7/6/24. A tale udienza le parti, presenti anche personalmente, dichiaravano di avere raggiunto un accordo conciliativo per trasformare il giudizio di separazione contenziosa ( e successivo divorzio contenzioso ) in separazione consensuale ( e successivo divorzio congiunto ), e pertanto i loro difensori concludevano congiuntamente in tal senso come segue: “Piaccia al Tribunale adito, pronunciare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti conclusioni: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) assegnare in godimento, in via esclusiva, la casa coniugale a 3) le parti non CP_1 avranno nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, reciprocamente e dichiarano di essere economicamente
6 autosufficienti;
4) I beni immobili, cointestati al 50% ad entrambi i coniugi, di cui agli atti depositati da entrambe le parti, ed i relativi diritti si stabilisce, di comune accordo vengano intestati a ciascuno dei coniugi nel seguente modo: - cede a i propri diritti di proprietà dei seguenti beni immobili: A) CP_1 Parte_1 immobile sito in Falconara Albanese censito al N.C.E.U. al Foglio 10, Part. n. 312, sub 1 e 2; B) Immobile sito in Ceccano censito al N.C.E.U. al Foglio 34, Part. n. 1521; C) Immobile sito in Ceccano censito al Catasto
Terreni al Foglio 34, Part. n. 1520; il tutto affinché ne diventi esclusiva proprietaria;
- Parte_1 Parte_1
cede a i propri diritti di proprietà dei seguenti beni immobili: D) Immobile sito in IU
[...] Controparte_2 di OM (FR) censito al N.C.E.U. al Foglio 31, Part. n. 29, sub 7 di cui alla casa coniugale;
E) Immobile sito in
IU di OM (FR) censito al Catasto Terreni al Foglio 22, Mappale 285, Partita: 2600; F) Immobile sito in
IU di OM (FR) censito al Catasto Terreni al Foglio 31, Part. 29; affinché ne diventi CP_1 esclusivo proprietario. Le parti di comune accordo si impegnano a stipulare il relativo Rogito notarile entro e non oltre gg. 120 dalla odierna udienza. I Trasferimenti e l'attribuzione dei beni patrimoniali, così come stabilito congiuntamente dalle parti e così come analiticamente descritti sopra, è condizione essenziale del presente accordo per poter usufruire dei benefici fiscali all'atto della stipula del Rogito.”.
Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva una prima volta la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4, c.p.c..
Con sentenza n. 617 del 12/6/24 questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni in proposito da essi concordate nei sensi di cui sopra;
con separata e contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del G.rel. per la trattazione e la decisione della residua domanda giudiziale delle parti inerente allo scioglimento del loro matrimonio, fissandosi all'uopo l'udienza del 18/2/25.
All'udienza del 18/2/25 le parti, presenti anche personalmente, dichiaravano di aver già dato attuazione alla condizione della separazione consensuale inerente ai loro reciproci obblighi di trasferimento di quote di comproprietà immobiliare di cui alla predetta condizione sub 4) delle loro conclusioni congiunte del 7/6/24 in sede di separazione, e per l'effetto chiedevano congiuntamente la pronuncia del loro divorzio con le sole predette condizioni da 1) a 3) della loro separazione consensuale.
Il Giudice rel., per l'effetto rimetteva nuovamente la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti
7 la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi in data 9/1/24 innanzi al
Giudice rel. in relazione alla domanda di separazione, poi trasformata in domanda consensuale, e vista la cit. sentenza di questo Tribunale n. 617 del
12/6/24, passata in giudicato, dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse da ultimo formulate all'udienza del 18/2/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in OM il 20/10/85 da e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di OM dell'anno 1985, Atto n. 3151, Parte I, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte svolte nel presente giudizio divorzile;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OM per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 25/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1453/23 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Coppotelli Patrizio giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Popolla Roberto giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio contenzioso, divenuto in corso di causa divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 18/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/5/23 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
nonché il successivo scioglimento del loro matrimonio. A tal fine CP_1 aveva esposto: “1) che i IG.ri e meglio in epigrafe individuati, hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito civile in data 20.10.1985 in OM, Campidoglio, trascritto nel Registro degli Atti
1 di Matrimonio dell'Ufficio di Stato civile del Comune di OM in data 20.10.1985, atto 03151, parte 1, serie 01, in regime di comunione legale dei beni (v. All.ti “1” e “2”); 2) che dall'unione in costanza del suddetto matrimonio sono nati i seguenti figli, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , Persona_1 nata a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]; si precisa che i suddetti Persona_2 figli vivono altrove nel rispettivo nucleo familiare e residenza, diversi da quello delle parti del presente procedimento;
3) che la casa coniugale è sita nel Comune di IU di OM censita al catasto terreni al
Foglio n. 22, mappale n. 285 (ex 51/d), Partita: 2600 ( v. All.ti “3” e “4”); 3) che per incompatibilità di carattere e incomprensioni i coniugi IG.ri e non hanno più una unione affettiva e Parte_1 CP_1 sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile ed intollerabile la convivenza sotto lo stesso tetto, e pertanto, è pacifica volontà della ricorrente addivenire alla separazione giudiziale con il IG. e successivo divorzio decorsi i termini di legge, CP_1 così come la medesima propone con il presente atto;
4) che non sono esistenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse al presente procedimento. Le parti non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare;
c'è stato un tentativo stragiudiziale di presentare domanda congiunta di separazione e divorzio che non è andato a buon fine a causa del comportamento ostativo, violento ed ingiustificato del IG. come meglio esposto al punto 5) che segue;
5) che, la CP_1 ricorrente, intende addivenire alla separazione giudiziale, a tutte le condizioni qui di seguito riportate, poiché il marito ha disatteso le proposte avanzate, per tramite dei rispettivi legali, per addivenire ad una eventuale separazione consensuale;
nello specifico il IG. in data 28 aprile 2023 si rifiutava di far entrare CP_1
l'odierna ricorrente nell'abitazione coniugale per prelevare oggetti affettivi, ivi compresi regali del matrimonio donati alla ricorrente medesima dai propri familiari, tanto che si vedeva costretta in pari data a recarsi presso i
Carabinieri di Ceccano per riferire quanto accaduto, riservandosi di sporgere eventuale denuncia-querela nei termini di legge;
6) che la ricorrente con il presente atto intende altresì proporre cosi come propone ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis 49 c.p.c. domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio e di divorzio;
7) che la ricorrente si dichiara economicamente autosufficiente senza nulla a pretendere dall'altro coniuge per quanto riguarda il proprio mantenimento, salvi i reciproci diritti ed oneri pro quota con il marito sugli immobili appresso indicati;
8) che l'odierna ricorrente a causa di comportamenti violenti del marito ripetuti nel tempo è stata costretta ad uscire di casa;
da ultimo l'episodio occorso in data 6 dicembre 2022 alle ore 19:00 circa mentre la ricorrente si trovava presso l'abitazione coniugale sita in IU di OM, Borgo Massimo
D'Azeglio n. 4, quando il marito le domandava chi era entrato dentro casa il Lunedì precedente, e CP_1 la stessa gli riferiva che non era entrato nessuno, dopo tante insistenze improvvisamente con violenza, le tirava una tazza addosso, e le rompeva gli occhiali, altresì le dava dei pugni in testa, le tirava un metro addosso alle costole, le tirava pugni alle costole, con una una violenza non controllabile, le tirava addosso sedie, proferiva parole del tipo “mignotta” troia puttana”, “ti scanno”, “chiamo i carabinieri”. A causa di tutto ciò
2 la ricorrente si chiudeva nella propria cameretta, poiché aveva molta paura, tanto che la stessa dormì tutta la notte in cameretta, posizionando i comodini dietro alla porta sbarrandola per paura che il marito entrasse per menarle. La ricorrente chiamò il cognato per farlo calmare. La stessa non andò in ospedale e Persona_3 non chiamò i Carabinieri perchè il coniuge aveva già precedenti per aggressione contro terzi archiviati ex art. 131 bis cpp e perchè aveva paura che ridiventasse nuovamente violento contro di lei. Il giorno seguente tale espisodio il cognato della ricorrente si recava presso l'abitazione coniugale per far tranquillizzare il marito, il quale si tranquillizzava e partiva insieme alla ricorrente per Londra per andare a trovare la figlia dove Per_2 attualmente vive. La ricorrente, giunta a Londra, si confidava con la figlia di quanto occorso, e le Per_2 mostrava i lividi sul corpo, e le costole doloranti, cagionati dal violento comportamento del marito, come meglio sopraindicato. Al ritorno da Londra, precisamente martedì 03 gennaio 2023, la ricorrente ed il marito volevano andare a visita dal prof. per fare sottoporre a visita il marito per questi problemi in merito a Persona_4 comportamenti violenti, ponendo la condizione alla ricorrente che se fossero andati lì la medesima avrebbe dovuto dire, a sua detta, cosa aveva fatto negli anni precedenti, cioè che rivelasse ipotetiche frequentazioni con tanti amanti di fatto inesistenti. Per questo la ricorrente, rifiutandosi di fare ciò poiché non veritiero quanto asserito dal marito, con il marito non andò più a tale visita. Successivamente, il giorno 06 gennaio 2023 il IG. voleva fare pace con la ricorrente, sicuramente per i suoi comportamenti posti in essere nei CP_1 confronti della medesima, la quale aveva già deciso di andare via di casa per evitare ulteriori violenze e imposizioni da parte dello stesso, poichè non era la prima volta nel corso del matrimonio che si verificava ciò.
Già altre volte la ricorrente era andata via di casa (tre volte) a causa del comportamento violento del marito, e sempre per il bene della famiglia vi faceva ritorno, (ad es. la ricorrente precisa che una volta il IG. CP_1 le disse che se tornava a casa si sarebbe dovuta mettere in ginocchio e chiedere scusa altrimenti
[...] avrebbe dovuto lasciare le chiavi di casa sul muretto ed andarsene) ma a causa di quest'ultimo episodio la ricorrere non ha più tollerato i comportamenti del marito, ritenuti appunto esagerati e non ce l'ha fatta a rimanere in casa. Le figlie sono a corrente di tutto e possono riferire sui fatti. 9) che la ricorrente intende chiedere al Giudice adito l'assegnazione in via esclusiva della casa coniugale poiché non ha lavoro, a differenza del marito che gode di redditi propri;
11) ai sensi dell'art. 473-bis 48 c.p.c. si precisa quanto segue:
A) la dichiarazione dei redditi della ricorrente degli ultimi tre anni è quella risultante dell'allegata documentazione, ed al di sotto dei 9000,00 euro circa annui s.e.o. (All. “4”); B) che i coniugi non hanno oneri reciproci, ad eccezione degli oneri derivanti dai diritti di proprietà rispettivi per ciascun immobile per i quali i medesimi risultano essere proprietari rispettivamente pro quota per ciascuno dell'intera proprietà (All. “5”) come meglio appresso indicato, e precisamente: A. Immobile sito nel Comune di Falconara Albanese (CS), censito al N.C.E.u. al Foglio n. 10, Particella n. 312, sub 1 e 2, di proprietà per 1/2 di e per 1/2 di CP_1
(acquisto in regime di comunione dei beni); B. Immobile sito nel Comune di IU di OM Parte_1 censito al catasto terreni al Foglio n. 22, mappale n. 285 (ex 51/d), Partita: 2600, di proprietà per 1/2 di CP_1
3 e per 1/2 di (acquisto in regime di comunione dei beni); C. Immobile sito nel Comune di CP_1 Parte_1
IU di OM, censito al N.C.E.U. al Foglio 31, Particella n. 29, sub 7 e particella corrispondente al catasto terreni del Comune di IU di OM al Foglio n. 31, Particella n. 29, di proprietà per 1/2 di e CP_1 per 1/2 di (per acquisto in regime di comunione dei beni); D. Immobile sito nel Comune di Parte_1
Ceccano, censito al N.C.E.U. al Foglio n. 34, Particella n. 1521, di proprietà per 1/2 di e per 1/2 di CP_1
(acquisto in regime di comunione dei beni) ; E. Immobile sito nel Comune di Ceccano, censito Parte_1 al Catasto Terreni al Foglio n. 34, Particella n. 1520, di proprietà per 48/360 di e per 48/360 di CP_1
(per acquisto in regime di comunione dei beni); C) La ricorrente non ha alcun conto di rapporti Parte_1 bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.”. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “1)
Autorizzare i coniugi IG.ri e a vivere separati, in abitazioni differenti, salvo Parte_1 CP_1 quanto richiesto al punto 2) che segue, nonchè nel reciproco rispetto, e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Assegnare in via esclusiva alla IG.ra la casa coniugale sita nel Comune di Parte_1
IU di OM censito al catasto terreni al Foglio n. 22, mappale n. 285 (ex 51/d), Partita: 2600; il IG. pertanto trasferirà altrove al propria residenza e dimora, e provvederà a prelevare tutto quanto di CP_1
Sua esclusiva proprietà e tutti i propri effetti personali entro 30 (trenta) giorni dalla data di comparizione avanti lI Presidente del Tribunale di Frosinone;
i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale resteranno nella stessa e che pertanto non vi sono altri beni mobili in comune da dividere;
i beni immobili meglio sopraindicati al punto 11) rimarranno nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano con rispettivi oneri pro quota previsti ex lege in capo ai coniugi comproprietari;
3) nulla disporre economicamente a favore dell'uno o dell'altro coniuge poiché i medesimi coniugi godono espressamente di propri redditi e pertanto la ricorrente rinuncia a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo i coniugi economicamente autosufficienti senza prole a loro carico;
4) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza 5) la ricorrente presta, sin da ora, assenso all'espatrio ed al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio nei confronti del marito;
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi all'avvocato determinati ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22%, come per legge. Con ogni riserva”. ALTRESÌ CHIEDE ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.49, che la domanda di scioglimento degli effetti civile del matrimonio in questione sia procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.”.
4 Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione e di successivo divorzio, contestando per il resto le avverse deduzioni difensive e svolgendo le proprie seguenti allegazioni fattuali: “Con il presente atto si costituisce in giudizio, a mezzo del sottoscritto procuratore, il sig. il quale, preliminarmente nulla CP_1 oppone in ordine alla richiesta di separazione legale formulata dalla moglie, così come pure concorda con la stessa in ordine al fatto che entrambi sono economicamente autosufficienti. Per quanto riguarda, invece, le circostanze dalla stessa riferite nei capitoli 5) ed 8) della Premessa del suo Ricorso introduttivo, ne contesta in toto il contenuto dal momento che tutte le circostanze negli stessi descritte non corrispondono assolutamente alla verità dei fatti che, invece, si sono svolti nel seguente modo: 1) la sig.ra più volte, nel Parte_1 corso degli ultimi anni, ha abbandonato, improvvisamente e senza alcun valido motivo, il tetto coniugale;
2) in più occasioni, almeno quattro volte, dopo aver fatto i bagagli, se ne è andata di casa senza lasciare alcun recapito al marito portando con sé valigie contenenti effetti personali ed altri oggetti;
3) in questi casi l'assenza della moglie dalla casa coniugale aveva la durata, ogni volta, di almeno 14/15 giorni;
4) nei primi giorni del mese di gennaio 2023, la sig.ra senza alcuna giustificazione e valido motivo, lasciava la casa Parte_1 coniugale, portando con sé altre valigie, anche in questo caso senza dire al marito dove andava a vivere e, oltretutto, senza lasciargli alcun recapito;
5) l'assenza della moglie dalla casa coniugale ormai perdura da quasi un anno;
6) nessun comportamento violento ha mai avuto il nei confronti della stessa. Al CP_1 massimo ci possono essere stati episodi di litigate e battibecchi come può capitare durante una convivenza tra coniugi;
7) nessuna aggressione fisica ha mai messo in atto il nei confronti della moglie, se si CP_1 escludono spintoni reciproci, in qualche rara occasione, quando tra loro la discussione e le litigate sono divenute più accese;
8) nessuna denuncia penale nel corso del matrimonio ha ricevuto il da parte della CP_1 moglie;
9) se la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, nel corso degli anni, è venuta meno e la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile ed intollerabile, questo va attribuito soprattutto alla moglie anche a causa di più episodi di infedeltà messi in atto dalla stessa nei confronti del marito;
10) già da tempo la sig.ra ha intrattenuto e tutt'ora intrattiene relazioni sentimentali con altri uomini residenti a Parte_1
IU di OM. Anche per questo motivo più volte si è allontanata dall'abitazione coniugale;
11) è anche assolutamente falso che il (come riferito dalla non abbia voluto “addivenire ad una eventuale CP_1 Parte_1 separazione consensuale”, se mai è vero il contrario in quanto il marito qualche mese fa, con l'assistenza del sottoscritto procuratore, aveva raggiunto un accordo bonario con la moglie, assistita dal suo avvocato di fiducia, che si era dichiarata d'accordo di presentare un Ricorso congiunto al Tribunale per chiedere così la separazione consensuale dei coniugi;
12) il suddetto accordo prevedeva, tra l'altro, anche l'assegnazione bonaria e di comune accordo tra i coniugi stessi dei 5 beni immobili (terreni e fabbricati), tutti in comproprietà tra loro, in ragione del 50% ciascuno;
13) trattasi dei beni immobili di cui al doc. 5 depositato dalla ricorrente con il suo Ricorso per separazione dei coniugi;
14) l'accordo, che di fatto era stato raggiunto, prevedeva:
5 l'assegnazione a dell'immobile sito in Falconara Albanese Catasto Fabbricati al Foglio 10, Parte_1
Particella n. 312; dell'immobile sito nel Comune di Ceccano Catasto Fabbricati al Foglio 34 Particella n. 1521
e l'immobile sito nel Comune di Ceccano Catasto Terreni al Foglio 34 Particella n. 1520; l'assegnazione a dell'immobile sito nel Comune di IU di OM Catasto Terreni al Foglio 22 Mappale 285 e CP_1 dell'immobile sito nel Comune di IU di OM Catasto Fabbricati al Foglio 31 Particella n. 29 via Borgo
Massimo D'Azeglio, corrispondente alla casa coniugale. 15) da quanto sopra emerge, quindi, anche che c'era completo accordo tra i coniugi sul fatto che la casa coniugale venisse assegnata al marito;
16) ed anche che, se l'accordo di addivenire ad una eventuale separazione consensuale è fallito, è fallito per colpa della ricorrente e non del resistente;
17) infine si evidenzia anche come sia comunque contraddittorio quanto dichiara la ricorrente nel capitolo 9) della Premessa del suo Ricorso con quanto dichiara nel capitolo 7) della stessa. Infatti nel capitolo 7) lei si dichiara “economicamente autosufficiente senza nulla a pretendere dall'altro coniuge per quanto riguarda il proprio mantenimento….”, mentre nel capitolo 9) chiede “l'assegnazione in via esclusiva della casa coniugale poiché non ha lavoro.”. Il convenuto concludeva per la pronuncia della separazione giudiziale del coniugi e Parte_1 CP_1 alle seguenti condizioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) assegnare in via esclusiva a la casa coniugale sita nel Comune di IU di OM Via Borgo CP_1
Massimo D'Azeglio n. 4; 3) la sig.ra trasferirà altrove la propria residenza e provvederà a Parte_1 prelevare la rimanenza dei suoi effetti personali entro 30 gg. dalla data di comparizione davanti al Giudice
Relatore; 4) nulla disporre a favore dell'uno o dell'altro coniuge poiché i medesimi godono di propri redditi e sono economicamente autosufficienti;
5) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
I difensori delle parti depositavano poi le rispettive memorie nn. 1, 2 e 3, con le quali contestavano reciprocamente le avverse allegazioni e domande.
Alla prima udienza innanzi al Giudice rel. del 9/1/24 emergeva un'ipotesi di soluzione bonaria del contenzioso inerente alla separazione “e in prospettiva del giudizio divorzile contenzioso”: pertanto la causa veniva rinviata a tal fine all'udienza del
7/6/24. A tale udienza le parti, presenti anche personalmente, dichiaravano di avere raggiunto un accordo conciliativo per trasformare il giudizio di separazione contenziosa ( e successivo divorzio contenzioso ) in separazione consensuale ( e successivo divorzio congiunto ), e pertanto i loro difensori concludevano congiuntamente in tal senso come segue: “Piaccia al Tribunale adito, pronunciare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti conclusioni: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) assegnare in godimento, in via esclusiva, la casa coniugale a 3) le parti non CP_1 avranno nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, reciprocamente e dichiarano di essere economicamente
6 autosufficienti;
4) I beni immobili, cointestati al 50% ad entrambi i coniugi, di cui agli atti depositati da entrambe le parti, ed i relativi diritti si stabilisce, di comune accordo vengano intestati a ciascuno dei coniugi nel seguente modo: - cede a i propri diritti di proprietà dei seguenti beni immobili: A) CP_1 Parte_1 immobile sito in Falconara Albanese censito al N.C.E.U. al Foglio 10, Part. n. 312, sub 1 e 2; B) Immobile sito in Ceccano censito al N.C.E.U. al Foglio 34, Part. n. 1521; C) Immobile sito in Ceccano censito al Catasto
Terreni al Foglio 34, Part. n. 1520; il tutto affinché ne diventi esclusiva proprietaria;
- Parte_1 Parte_1
cede a i propri diritti di proprietà dei seguenti beni immobili: D) Immobile sito in IU
[...] Controparte_2 di OM (FR) censito al N.C.E.U. al Foglio 31, Part. n. 29, sub 7 di cui alla casa coniugale;
E) Immobile sito in
IU di OM (FR) censito al Catasto Terreni al Foglio 22, Mappale 285, Partita: 2600; F) Immobile sito in
IU di OM (FR) censito al Catasto Terreni al Foglio 31, Part. 29; affinché ne diventi CP_1 esclusivo proprietario. Le parti di comune accordo si impegnano a stipulare il relativo Rogito notarile entro e non oltre gg. 120 dalla odierna udienza. I Trasferimenti e l'attribuzione dei beni patrimoniali, così come stabilito congiuntamente dalle parti e così come analiticamente descritti sopra, è condizione essenziale del presente accordo per poter usufruire dei benefici fiscali all'atto della stipula del Rogito.”.
Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva una prima volta la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4, c.p.c..
Con sentenza n. 617 del 12/6/24 questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni in proposito da essi concordate nei sensi di cui sopra;
con separata e contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del G.rel. per la trattazione e la decisione della residua domanda giudiziale delle parti inerente allo scioglimento del loro matrimonio, fissandosi all'uopo l'udienza del 18/2/25.
All'udienza del 18/2/25 le parti, presenti anche personalmente, dichiaravano di aver già dato attuazione alla condizione della separazione consensuale inerente ai loro reciproci obblighi di trasferimento di quote di comproprietà immobiliare di cui alla predetta condizione sub 4) delle loro conclusioni congiunte del 7/6/24 in sede di separazione, e per l'effetto chiedevano congiuntamente la pronuncia del loro divorzio con le sole predette condizioni da 1) a 3) della loro separazione consensuale.
Il Giudice rel., per l'effetto rimetteva nuovamente la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti
7 la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi in data 9/1/24 innanzi al
Giudice rel. in relazione alla domanda di separazione, poi trasformata in domanda consensuale, e vista la cit. sentenza di questo Tribunale n. 617 del
12/6/24, passata in giudicato, dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse da ultimo formulate all'udienza del 18/2/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in OM il 20/10/85 da e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di OM dell'anno 1985, Atto n. 3151, Parte I, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte svolte nel presente giudizio divorzile;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OM per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 25/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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