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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2024, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4527/2021 R.G., avente ad oggetto: azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria TRA
, rappresentata e difesa, gin virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 citazione, dall'avvocato Salvatore Ruggiero, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castellammare di Stabia al Corso Vittorio Emanuele n. 33 ATTRICE E e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avvocato Celestino Marcia in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massa Lubrense al Viale Filangieri n. 39 CONVENUTI E
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Rivezzoli n. 6 CONVENUTO CONTUMACE
********* CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, dopo aver premesso:
✓ di aver contratto in data 27.4.2008 matrimonio con , dal Controparte_1 quale è nata la figlia;
Per_1
✓ che con sentenza n. 419/2013 il tribunale di Torre Annunziata pronunciava la separazione tra i coniugi imponendo a carico del la previsione di un CP_1 assegno da versarsi in favore della moglie, a titolo di mantenimento della stessa e di contributo al mantenimento della figlia minore di euro 700,00 mensili con condanna al pagamento delle spese legali del giudizio;
✓ che il ometteva do occuparsi della figlia e non versava il CP_1 mantenimento, motivo per il quale con sentenza n. 454/2012 la sezione penale del tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, ex artt. 533 e 535 c.p.c. giudicava il colpevole del reato ascrittogli e condannava lo CP_1 stesso al pagamento in favore della parte civile della provvisionale di euro 25.000,00;
✓ che stante il perdurare dell'inadempimento l'odierna attrice instaurava una procedura esecutiva al fine di pignorare i crediti che vantava Controparte_1 nei confronti della ditta “ ”, di titolarità del padre del , Controparte_3 CP_1 presso il quale il debitore prestava la propria attività lavorativa e in particolare è sostanzialmente la gestiva in qualità di instituire se non di reale titolare della stessa e con ordinanza di assegnazione somme n. 2583/15 il GE assegnava a la somma di euro 26.385,92; Parte_1
✓ che , in ragione del suo protratto inadempimento, veniva Controparte_1 condannato in sede penale con le ulteriori sentenze 1186/15 e n. 6834/16;
✓ in data 25.1.2017 e sottoscrivevano un atto Parte_1 Controparte_1 di transazione nel quale attestato che il credito vantato dalla prima era ormai pari ad euro 63.000,00 oltre spese legali, il convenuto si impegnava a pagare la somma di euro 45.000,00 in varie trances e la rinunziava al proprio Pt_1 assegno mensile di mantenimneto come previsto nella sentenza di separazione restando a carico del il solo assegno di euro 500,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimneto della minore, il tutto condizionato dall'effettivo pagamento;
✓ che il si rendeva ancora inadempiente al suo obbligo sicché la CP_1 Pt_1 riavviava le azioni esecutive notificando a in data 5.8.2020 atto Controparte_3 di precetto delle somme oggetto dell'ordinanza di assegnazione n. 2583/2015;
✓ che non pagava e nella qualità di titolare dell'omonimo Controparte_3 caseificio proponeva opposizione al precetto e nelle more con atto di donazione per notaio del 27.11.2020, registrato il 7.12.2020, donava la Persona_2 propria azienda alla nipote con conseguente cancellazione Controparte_2 della ditta dal registro delle imprese in data 30.12.2020;
✓ che e continuano a gestire il caseificio de Controparte_3 Controparte_1 quo;
ha evocato in giudizio gli odierni convenuti al fine di: 1) in via principale, accertare la simulazione assoluta attuata dal e , entrambi Controparte_3 Controparte_2 in tutte le spiegate qualità, dell'atto di donazione del 27.11.2020, notaio Per_2
Rep. N. 27618, Raccolta n. 6608 e registrato a Napoli DP Il in data
[...]
07.12.2020 n. 20624 (cfr. all.to n.
7 - Atto di donazione Rep. N. 27618), con il quale il primo provvedeva a donare la propria azienda alla nipote;
per Controparte_2
l'effetto: dichiarare la nullità e conseguente inefficacia, nei confronti di Pt_1
del suddetto atto dispositivo a titolo gratuito, poiché simulato ai sensi
[...] dell'art. 1414 e ss. c.c. e attuato al solo fine di sottrarre i beni del debitore alla garanzia patrimoniale dei creditori, e, quindi, dell'attrice; accertare e dichiarare la simulazione del contratto di lavoro, stipulato per soli euro 450,00 mensili, del sig.
, prima con la ditta e, successivamente, con la Controparte_1 Controparte_3 nuova ditta individuale e, per l'effetto, accertare la qualità di Controparte_2 institore dell'azienda e/o di socio occulto;
per l'effetto, ordinare alla competente di e all'Ufficio del registro di provvedere alla trascrizione della Org_1 Org_2 emananda sentenza, esentandolo da ogni relativa responsabilità; 2) in via subordinata e/o alternativa, nell'ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere validi i menzionati contratti, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti in premessa, disporne la revocatoria, dichiarandoli inefficaci nei confronti dell'attrice e per l'effetto, ordinare ai competenti uffici di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza, esentandolo da ogni relativa responsabilità; 3) con conseguente condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, con quantificazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
4) condannare, in ogni caso, i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione a favore dello Stato, essendo stata l'attrice ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Nel costituirsi in giudizio e eccepivano la Controparte_1 Controparte_2 nullità della citazione e nel merito si opponevano alla domanda chiedendone il rigetto. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione ometteva Controparte_3 di costituirsi e ne veniva, quindi, dichiarata la contumacia.
2. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità della citazione proposta dai convenuti. Infatti «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass. 11751/2013; 3363/2019). Nella specie, tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'attrice e dei documenti allegati, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
3. La simulazione nel contratto si ha quando le parti, d'accordo, pongono in essere deliberatamente dichiarazioni difformi dall'interno volere. La simulazione è assoluta quando le parti pongono in essere un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno;
è relativa quando pongono in essere un negozio diverso (ad esempio stipulano una compravendita ma in realtà vogliono una donazione). Se la simulazione è assoluta, ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto simulato non produce effetto tra le parti;
se la simulazione è relativa, invece, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. A seconda, poi, che il negozio sia simulato per intero o parzialmente (cioè in un singolo elemento o solo in alcune parti, come la data il prezzo o i soggetti) la simulazione è totale o parziale. Come detto, quindi, nell'ipotesi di simulazione assoluta nessuna modificazione si produce tra le parti, il negozio risulta infatti completamente privo di effetti per i contraenti. Tanto posto in luce, la domanda di simulazione azionata da parte attrice si valuta infondata e va respinta. Nella specie, invero, pur avendo parte attrice allegato che l'atto di donazione del 27.11.2020 per notaio con il quale ha donato la Persona_2 Controparte_3 propria azienda alla nipote , sarebbe affetto da simulazione Controparte_2 assoluta, non essendo mai stato voluto dalle parti e non avendo, conseguentemente, mai prodotto i suoi effetti tra le stesse, tuttavia non ha provato la circostanza, non avendo affatto dimostrato che l'azienda continui ad essere gestita e amministrata dal donante - o meglio da quello che lei assume essere l'effettivo titolare, CP_1
-, nulla dimostrando le dichiarazioni rese da nel
[...] Controparte_3 procedimento avente a oggetto il ricorso ex art. 316 bis c.c. intrapreso dall'attrice in base alle quali “…il signor lavora regolarmente presso il caseificio Controparte_1 corrente in Sorrento, alla Via Rivezzoli n. 6, intestato alla di lui nipote ex- sorore
[...]
, fungendo da vero e proprio institore e ricevendo adeguata CP_2 retribuzione, per cui non è né impossibilitato a sostenere la propria figlia minore …”: tali affermazioni, invero, oltre a non dimostrare l'assunto attoreo, sembrano addirittura confermare l'efficacia dell'atto di donazione in virtù del quale datrice di lavoro di sarebbe divenuta la nipote, e ciò indipendentemente Controparte_1 dalle mansioni in concreto esercitate da questi. Peraltro, anche in relazione alle citate mansioni, priva di prova è rimasta anche l'affermazione che l'azienda fosse, nella sostanza, nella titolarità di e il contratto di lavoro subordinato da CP_1 questi stipulato sarebbe stato nullo. Né parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, ha ritenuto di articolare nel presente giudizio prove testimoniali idonee allo scopo, ancorando la propria tesi a non meglio precisate presunzioni. Di qui il rigetto delle domande di simulazione.
4. La domanda ex art. 2901 c.c. è, invece, fondata e va accolta. Va preliminarmente rilevato che l'azione revocatoria è uno strumento volto alla tutela conservativa del diritto di credito che si attua rendendo possibile la realizzazione dello stesso mediante l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni che, essendo usciti dal patrimonio del debitore, non potrebbero più formare oggetto della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. L'azione non tende a far tornare il bene nel patrimonio del debitore, in quanto l'atto di disposizione revocato conserva pur sempre la sua efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all'acquirente, ma tende solo a far accertare nei confronti del creditore che la esercita che l'atto dispositivo compiuto dal debitore non ha l'efficacia di sottrarre il bene all'azione esecutiva del creditore medesimo. In sostanza il terzo, pur continuando ad essere proprietario anche nei confronti del creditore agente in revocatoria, è esposto all'azione esecutiva del creditore come se questi avesse sul bene un diritto di seguito. Al riguardo la dottrina parla di inefficacia “relativa”, perché giova al solo creditore che ha esercitato la revocatoria, e “parziale” perché non impedisce l'acquisto del diritto in capo all'acquirente ma solo che il bene ceduto sia sottratto, secondo quanto dovrebbe avvenire in base ai principi generali, all'azione esecutiva del creditore. La proficua esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria è notoriamente subordinata alla prova della sussistenza di tre presupposti: a) l'esistenza di un diritto di credito;
b) l'eventus damni; c) la scientia damni e, nel caso di atti a titolo oneroso, la conoscenza di detto pregiudizio anche da parte del terzo acquirente (consilim fraudis). Precisamente: 1) quanto al primo dei suddetti presupposti, è assolutamente pacifico che legittimato all'azione revocatoria è il titolare non soltanto di un credito certo, liquido ed esigibile, bensì anche di un credito incerto ed eventuale od addirittura sottoposto a termine e/o a condizione, essendo sufficiente una ragione di credito, pur se ancora soggetta ad accertamento giudiziale: come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale” (cfr. Cass. Sez. 3, 17/10/2001, n. 12678); 2) quanto all'eventus damni, e cioè al nocumento arrecato alla garanzia patrimoniale del credito, esso ricorre quando vi sia un pregiudizio alle ragioni del creditore che rende la realizzazione del credito più incerta, più difficoltosa o più dispendiosa. Infatti, posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione revocatoria, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno che abbia comportato una modifica nella situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o comprometterne la fruttuosità; c) in ordine al terzo presupposto, rappresentato dalla scientia damni, e cioè, dalla mera conoscibilità e, quindi dalla consapevolezza, oltre che del debitore, anche da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, va precisato che: 3.1) la conoscibilità si verifica ogni qual volta l'atteggiamento soggettivo e le qualità personali e/o professionali del terzo facciano concretamente presumere la conoscenza dell'impedimento o della maggiore difficoltà frapposta nella realizzazione del credito;
3.2) tale conoscibilità da parte del terzo non è richiesta nel caso di atti a titolo gratuito posto che il beneficiario ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass., 17.5.2010, n. 12045), mentre, per ciò che concerne la posizione del debitore, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass., 22.8.2007,n. 17867).
4.1. Orbene, nella specie si è in presenza di un credito certo - peraltro accertato giudizialmente - che trova la propria fonte in un titolo esecutivo costituito nei confronti di dapprima dalla sentenza di separazione n. 419/2013 Controparte_1
e poi nella transazione del 25.1.2017, in virtù della quale il riconosceva il CP_1 debito nei confronti di;
e nei confronti di , quale Parte_1 Controparte_3 titolare della ditta “ ” in virtù dell'ordinanza di Organizzazione_3 assegnazione adottata dal G.E. in data 13.4.2015 della somma di 26.385,92 e del successivo, e conseguente, atto di precetto notificato a in data Controparte_3
5.8.2020. 4.2. Ricorre, inoltre, nella fattispecie de qua un atto di disposizione a titolo gratuito, rappresentato dalla donazione del 27.11.2020 per notaio Rep. n. Persona_2
27618 (Raccolta n. 6608 e registrato a Napoli DP Il in data 07.12.2020 n. 20624), con la quale ha donato a la propria ditta Controparte_3 Controparte_2 individuale denominata “ ” Organizzazione_3
Trattasi di un atto di liberalità che il debitore (divenuto tale a Controparte_3 seguito dell'ordinanza di assegnazione del G.E.), a prescindere dalle ragioni sottese allo stesso - che parte convenuta ha sostenuto essere dovuta unicamente alle precarie condizioni di salute del donante, ultrasettantenne, invalido totale e necessitante di accompagnamento: circostanze che non rilevano, ad avviso di chi scrive, ai fini della decisione - ha posto in essere nella consapevolezza di privarsi di un bene facente parte del suo patrimonio.
4.3. Sussiste, poi, l'ulteriore presupposto dell'eventus damni. In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (è, ad esempio, configurabile anche in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore) (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023). In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015). Nella fattispecie al nostro esame, l'esistenza del debito in capo a , Controparte_3 accertato giudizialmente nell'ordinanza di assegnazione somme, dimostra la sussistenza del necessario presupposto dell'eventus damni, rappresentato dalla sottrazione della garanzia patrimoniale del credito dell'attrice la cui realizzazione è stata resa, così, più difficoltosa atteso che, a seguito dell'atto dismissivo de quo, la ditta debitrice è stata cancellata dal registro delle imprese. Né parte convenuta ho fornito prove di segno opposto. Difatti rispetto a , per un verso, è stato allegato essere proprietario Controparte_3 di altri beni immobili senza, tuttavia, fornirne la prova documentale di quanto asserito e, per altro verso, è stato prodotto verbale di accertamento di invalidità, che, dunque, dimostra la propria incapacità, allo stato, di produrre reddito. Ciò premesso, deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio incombente sulla creditrice, mentre risultano infondate le eccezioni proposte dalla parte convenuta.
4.4. Stante la natura gratuita dell'atto dispositivo per cui è causa, non è richiesta la prova della conoscibilità da parte del terzo (c.d. scientia damni), posto che il beneficiario ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass., 17.5.2010, n. 12045). In relazione alla posizione del debitore, come illustrato in precedenza, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass., 22.8.2007, n. 17867). Nell'ipotesi in questione, l'esistenza del debito, accertato con la più volte menzionata ordinanza di assegnazione somme, e il protratto inadempimento della citata obbligazione ad opera del terzo, stigmatizzato nell'atto di precetto (datato 5 agosto 2020, e dunque anteriore all'atto di donazione del 27 novembre 2020), appare sufficiente a far presumere che il donante avesse, quantomeno, la percezione e la consapevolezza che privandosi della propria azienda l'avrebbe sottratta all'eventuale aggressione ad opera della creditrice, odierna attrice. In definitiva, ritenuta la sussistenza degli estremi richiesti dall'art. 2901 cod. civ., va dichiarata l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, della donazione del 27.11.2020 per notaio Rep. n. 27618 (Raccolta n. 6608 e registrato a Persona_2
Napoli DP Il in data 07.12.2020 n. 20624), con la quale ha donato Controparte_3
a la propria ditta individuale denominata “ Controparte_2 Organizzazione_3
”.
[...]
5. Va, invece, respinta, in quanto generica e rimasta del tutto sfornita di prova, l'ulteriore domanda avanzata da parte attrice di risarcimento dei danni non patrimoniali, neanche specificamente dalla stessa allegati. Ogni altra questione resta assorbita.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00). Ai sensi dell'art. 133 del T.U. 115/2002, stante l'ammissione dell'attrice vittoriosa ai benefici del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese di lite posto a carico dei convenuti, deve essere eseguito in favore dello Stato e viene liquidato nella misura indicata in dispositivo. In proposito va ricordato l'orientamento giurisprudenziale seguito dal tribunale, secondo il quale “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie, per le causali di cui in motivazione, la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di la donazione del 27.11.2020 per Parte_1 notaio Rep. n. 27618 (Raccolta n. 6608 e registrato a Napoli DP Il Persona_2 in data 07.12.2020 n. 20624), con la quale ha donato a Controparte_3 [...]
la propria ditta individuale denominata “ CP_2 Organizzazione_3
”, ordinando al Conservatore di provvedere alle annotazioni di legge;
[...]
B. rigetta nel resto;
C. condanna , e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in Parte_1 euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
D. ai sensi dell'art. 133 del t.u. del 2002 n. 115 si dispone che il pagamento delle spese di lite posto a carico di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in solido, venga eseguito in favore dello Stato, risultando la parte in
[...] favore della quale sono dovute, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Torre Annunziata in data 6 maggio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, rappresentata e difesa, gin virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 citazione, dall'avvocato Salvatore Ruggiero, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castellammare di Stabia al Corso Vittorio Emanuele n. 33 ATTRICE E e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avvocato Celestino Marcia in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massa Lubrense al Viale Filangieri n. 39 CONVENUTI E
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Rivezzoli n. 6 CONVENUTO CONTUMACE
********* CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, dopo aver premesso:
✓ di aver contratto in data 27.4.2008 matrimonio con , dal Controparte_1 quale è nata la figlia;
Per_1
✓ che con sentenza n. 419/2013 il tribunale di Torre Annunziata pronunciava la separazione tra i coniugi imponendo a carico del la previsione di un CP_1 assegno da versarsi in favore della moglie, a titolo di mantenimento della stessa e di contributo al mantenimento della figlia minore di euro 700,00 mensili con condanna al pagamento delle spese legali del giudizio;
✓ che il ometteva do occuparsi della figlia e non versava il CP_1 mantenimento, motivo per il quale con sentenza n. 454/2012 la sezione penale del tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, ex artt. 533 e 535 c.p.c. giudicava il colpevole del reato ascrittogli e condannava lo CP_1 stesso al pagamento in favore della parte civile della provvisionale di euro 25.000,00;
✓ che stante il perdurare dell'inadempimento l'odierna attrice instaurava una procedura esecutiva al fine di pignorare i crediti che vantava Controparte_1 nei confronti della ditta “ ”, di titolarità del padre del , Controparte_3 CP_1 presso il quale il debitore prestava la propria attività lavorativa e in particolare è sostanzialmente la gestiva in qualità di instituire se non di reale titolare della stessa e con ordinanza di assegnazione somme n. 2583/15 il GE assegnava a la somma di euro 26.385,92; Parte_1
✓ che , in ragione del suo protratto inadempimento, veniva Controparte_1 condannato in sede penale con le ulteriori sentenze 1186/15 e n. 6834/16;
✓ in data 25.1.2017 e sottoscrivevano un atto Parte_1 Controparte_1 di transazione nel quale attestato che il credito vantato dalla prima era ormai pari ad euro 63.000,00 oltre spese legali, il convenuto si impegnava a pagare la somma di euro 45.000,00 in varie trances e la rinunziava al proprio Pt_1 assegno mensile di mantenimneto come previsto nella sentenza di separazione restando a carico del il solo assegno di euro 500,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimneto della minore, il tutto condizionato dall'effettivo pagamento;
✓ che il si rendeva ancora inadempiente al suo obbligo sicché la CP_1 Pt_1 riavviava le azioni esecutive notificando a in data 5.8.2020 atto Controparte_3 di precetto delle somme oggetto dell'ordinanza di assegnazione n. 2583/2015;
✓ che non pagava e nella qualità di titolare dell'omonimo Controparte_3 caseificio proponeva opposizione al precetto e nelle more con atto di donazione per notaio del 27.11.2020, registrato il 7.12.2020, donava la Persona_2 propria azienda alla nipote con conseguente cancellazione Controparte_2 della ditta dal registro delle imprese in data 30.12.2020;
✓ che e continuano a gestire il caseificio de Controparte_3 Controparte_1 quo;
ha evocato in giudizio gli odierni convenuti al fine di: 1) in via principale, accertare la simulazione assoluta attuata dal e , entrambi Controparte_3 Controparte_2 in tutte le spiegate qualità, dell'atto di donazione del 27.11.2020, notaio Per_2
Rep. N. 27618, Raccolta n. 6608 e registrato a Napoli DP Il in data
[...]
07.12.2020 n. 20624 (cfr. all.to n.
7 - Atto di donazione Rep. N. 27618), con il quale il primo provvedeva a donare la propria azienda alla nipote;
per Controparte_2
l'effetto: dichiarare la nullità e conseguente inefficacia, nei confronti di Pt_1
del suddetto atto dispositivo a titolo gratuito, poiché simulato ai sensi
[...] dell'art. 1414 e ss. c.c. e attuato al solo fine di sottrarre i beni del debitore alla garanzia patrimoniale dei creditori, e, quindi, dell'attrice; accertare e dichiarare la simulazione del contratto di lavoro, stipulato per soli euro 450,00 mensili, del sig.
, prima con la ditta e, successivamente, con la Controparte_1 Controparte_3 nuova ditta individuale e, per l'effetto, accertare la qualità di Controparte_2 institore dell'azienda e/o di socio occulto;
per l'effetto, ordinare alla competente di e all'Ufficio del registro di provvedere alla trascrizione della Org_1 Org_2 emananda sentenza, esentandolo da ogni relativa responsabilità; 2) in via subordinata e/o alternativa, nell'ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere validi i menzionati contratti, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti in premessa, disporne la revocatoria, dichiarandoli inefficaci nei confronti dell'attrice e per l'effetto, ordinare ai competenti uffici di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza, esentandolo da ogni relativa responsabilità; 3) con conseguente condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, con quantificazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
4) condannare, in ogni caso, i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione a favore dello Stato, essendo stata l'attrice ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Nel costituirsi in giudizio e eccepivano la Controparte_1 Controparte_2 nullità della citazione e nel merito si opponevano alla domanda chiedendone il rigetto. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione ometteva Controparte_3 di costituirsi e ne veniva, quindi, dichiarata la contumacia.
2. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità della citazione proposta dai convenuti. Infatti «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass. 11751/2013; 3363/2019). Nella specie, tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'attrice e dei documenti allegati, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
3. La simulazione nel contratto si ha quando le parti, d'accordo, pongono in essere deliberatamente dichiarazioni difformi dall'interno volere. La simulazione è assoluta quando le parti pongono in essere un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno;
è relativa quando pongono in essere un negozio diverso (ad esempio stipulano una compravendita ma in realtà vogliono una donazione). Se la simulazione è assoluta, ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto simulato non produce effetto tra le parti;
se la simulazione è relativa, invece, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. A seconda, poi, che il negozio sia simulato per intero o parzialmente (cioè in un singolo elemento o solo in alcune parti, come la data il prezzo o i soggetti) la simulazione è totale o parziale. Come detto, quindi, nell'ipotesi di simulazione assoluta nessuna modificazione si produce tra le parti, il negozio risulta infatti completamente privo di effetti per i contraenti. Tanto posto in luce, la domanda di simulazione azionata da parte attrice si valuta infondata e va respinta. Nella specie, invero, pur avendo parte attrice allegato che l'atto di donazione del 27.11.2020 per notaio con il quale ha donato la Persona_2 Controparte_3 propria azienda alla nipote , sarebbe affetto da simulazione Controparte_2 assoluta, non essendo mai stato voluto dalle parti e non avendo, conseguentemente, mai prodotto i suoi effetti tra le stesse, tuttavia non ha provato la circostanza, non avendo affatto dimostrato che l'azienda continui ad essere gestita e amministrata dal donante - o meglio da quello che lei assume essere l'effettivo titolare, CP_1
-, nulla dimostrando le dichiarazioni rese da nel
[...] Controparte_3 procedimento avente a oggetto il ricorso ex art. 316 bis c.c. intrapreso dall'attrice in base alle quali “…il signor lavora regolarmente presso il caseificio Controparte_1 corrente in Sorrento, alla Via Rivezzoli n. 6, intestato alla di lui nipote ex- sorore
[...]
, fungendo da vero e proprio institore e ricevendo adeguata CP_2 retribuzione, per cui non è né impossibilitato a sostenere la propria figlia minore …”: tali affermazioni, invero, oltre a non dimostrare l'assunto attoreo, sembrano addirittura confermare l'efficacia dell'atto di donazione in virtù del quale datrice di lavoro di sarebbe divenuta la nipote, e ciò indipendentemente Controparte_1 dalle mansioni in concreto esercitate da questi. Peraltro, anche in relazione alle citate mansioni, priva di prova è rimasta anche l'affermazione che l'azienda fosse, nella sostanza, nella titolarità di e il contratto di lavoro subordinato da CP_1 questi stipulato sarebbe stato nullo. Né parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, ha ritenuto di articolare nel presente giudizio prove testimoniali idonee allo scopo, ancorando la propria tesi a non meglio precisate presunzioni. Di qui il rigetto delle domande di simulazione.
4. La domanda ex art. 2901 c.c. è, invece, fondata e va accolta. Va preliminarmente rilevato che l'azione revocatoria è uno strumento volto alla tutela conservativa del diritto di credito che si attua rendendo possibile la realizzazione dello stesso mediante l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni che, essendo usciti dal patrimonio del debitore, non potrebbero più formare oggetto della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. L'azione non tende a far tornare il bene nel patrimonio del debitore, in quanto l'atto di disposizione revocato conserva pur sempre la sua efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all'acquirente, ma tende solo a far accertare nei confronti del creditore che la esercita che l'atto dispositivo compiuto dal debitore non ha l'efficacia di sottrarre il bene all'azione esecutiva del creditore medesimo. In sostanza il terzo, pur continuando ad essere proprietario anche nei confronti del creditore agente in revocatoria, è esposto all'azione esecutiva del creditore come se questi avesse sul bene un diritto di seguito. Al riguardo la dottrina parla di inefficacia “relativa”, perché giova al solo creditore che ha esercitato la revocatoria, e “parziale” perché non impedisce l'acquisto del diritto in capo all'acquirente ma solo che il bene ceduto sia sottratto, secondo quanto dovrebbe avvenire in base ai principi generali, all'azione esecutiva del creditore. La proficua esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria è notoriamente subordinata alla prova della sussistenza di tre presupposti: a) l'esistenza di un diritto di credito;
b) l'eventus damni; c) la scientia damni e, nel caso di atti a titolo oneroso, la conoscenza di detto pregiudizio anche da parte del terzo acquirente (consilim fraudis). Precisamente: 1) quanto al primo dei suddetti presupposti, è assolutamente pacifico che legittimato all'azione revocatoria è il titolare non soltanto di un credito certo, liquido ed esigibile, bensì anche di un credito incerto ed eventuale od addirittura sottoposto a termine e/o a condizione, essendo sufficiente una ragione di credito, pur se ancora soggetta ad accertamento giudiziale: come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale” (cfr. Cass. Sez. 3, 17/10/2001, n. 12678); 2) quanto all'eventus damni, e cioè al nocumento arrecato alla garanzia patrimoniale del credito, esso ricorre quando vi sia un pregiudizio alle ragioni del creditore che rende la realizzazione del credito più incerta, più difficoltosa o più dispendiosa. Infatti, posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione revocatoria, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno che abbia comportato una modifica nella situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o comprometterne la fruttuosità; c) in ordine al terzo presupposto, rappresentato dalla scientia damni, e cioè, dalla mera conoscibilità e, quindi dalla consapevolezza, oltre che del debitore, anche da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, va precisato che: 3.1) la conoscibilità si verifica ogni qual volta l'atteggiamento soggettivo e le qualità personali e/o professionali del terzo facciano concretamente presumere la conoscenza dell'impedimento o della maggiore difficoltà frapposta nella realizzazione del credito;
3.2) tale conoscibilità da parte del terzo non è richiesta nel caso di atti a titolo gratuito posto che il beneficiario ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass., 17.5.2010, n. 12045), mentre, per ciò che concerne la posizione del debitore, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass., 22.8.2007,n. 17867).
4.1. Orbene, nella specie si è in presenza di un credito certo - peraltro accertato giudizialmente - che trova la propria fonte in un titolo esecutivo costituito nei confronti di dapprima dalla sentenza di separazione n. 419/2013 Controparte_1
e poi nella transazione del 25.1.2017, in virtù della quale il riconosceva il CP_1 debito nei confronti di;
e nei confronti di , quale Parte_1 Controparte_3 titolare della ditta “ ” in virtù dell'ordinanza di Organizzazione_3 assegnazione adottata dal G.E. in data 13.4.2015 della somma di 26.385,92 e del successivo, e conseguente, atto di precetto notificato a in data Controparte_3
5.8.2020. 4.2. Ricorre, inoltre, nella fattispecie de qua un atto di disposizione a titolo gratuito, rappresentato dalla donazione del 27.11.2020 per notaio Rep. n. Persona_2
27618 (Raccolta n. 6608 e registrato a Napoli DP Il in data 07.12.2020 n. 20624), con la quale ha donato a la propria ditta Controparte_3 Controparte_2 individuale denominata “ ” Organizzazione_3
Trattasi di un atto di liberalità che il debitore (divenuto tale a Controparte_3 seguito dell'ordinanza di assegnazione del G.E.), a prescindere dalle ragioni sottese allo stesso - che parte convenuta ha sostenuto essere dovuta unicamente alle precarie condizioni di salute del donante, ultrasettantenne, invalido totale e necessitante di accompagnamento: circostanze che non rilevano, ad avviso di chi scrive, ai fini della decisione - ha posto in essere nella consapevolezza di privarsi di un bene facente parte del suo patrimonio.
4.3. Sussiste, poi, l'ulteriore presupposto dell'eventus damni. In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (è, ad esempio, configurabile anche in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore) (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023). In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015). Nella fattispecie al nostro esame, l'esistenza del debito in capo a , Controparte_3 accertato giudizialmente nell'ordinanza di assegnazione somme, dimostra la sussistenza del necessario presupposto dell'eventus damni, rappresentato dalla sottrazione della garanzia patrimoniale del credito dell'attrice la cui realizzazione è stata resa, così, più difficoltosa atteso che, a seguito dell'atto dismissivo de quo, la ditta debitrice è stata cancellata dal registro delle imprese. Né parte convenuta ho fornito prove di segno opposto. Difatti rispetto a , per un verso, è stato allegato essere proprietario Controparte_3 di altri beni immobili senza, tuttavia, fornirne la prova documentale di quanto asserito e, per altro verso, è stato prodotto verbale di accertamento di invalidità, che, dunque, dimostra la propria incapacità, allo stato, di produrre reddito. Ciò premesso, deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio incombente sulla creditrice, mentre risultano infondate le eccezioni proposte dalla parte convenuta.
4.4. Stante la natura gratuita dell'atto dispositivo per cui è causa, non è richiesta la prova della conoscibilità da parte del terzo (c.d. scientia damni), posto che il beneficiario ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass., 17.5.2010, n. 12045). In relazione alla posizione del debitore, come illustrato in precedenza, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass., 22.8.2007, n. 17867). Nell'ipotesi in questione, l'esistenza del debito, accertato con la più volte menzionata ordinanza di assegnazione somme, e il protratto inadempimento della citata obbligazione ad opera del terzo, stigmatizzato nell'atto di precetto (datato 5 agosto 2020, e dunque anteriore all'atto di donazione del 27 novembre 2020), appare sufficiente a far presumere che il donante avesse, quantomeno, la percezione e la consapevolezza che privandosi della propria azienda l'avrebbe sottratta all'eventuale aggressione ad opera della creditrice, odierna attrice. In definitiva, ritenuta la sussistenza degli estremi richiesti dall'art. 2901 cod. civ., va dichiarata l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, della donazione del 27.11.2020 per notaio Rep. n. 27618 (Raccolta n. 6608 e registrato a Persona_2
Napoli DP Il in data 07.12.2020 n. 20624), con la quale ha donato Controparte_3
a la propria ditta individuale denominata “ Controparte_2 Organizzazione_3
”.
[...]
5. Va, invece, respinta, in quanto generica e rimasta del tutto sfornita di prova, l'ulteriore domanda avanzata da parte attrice di risarcimento dei danni non patrimoniali, neanche specificamente dalla stessa allegati. Ogni altra questione resta assorbita.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00). Ai sensi dell'art. 133 del T.U. 115/2002, stante l'ammissione dell'attrice vittoriosa ai benefici del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese di lite posto a carico dei convenuti, deve essere eseguito in favore dello Stato e viene liquidato nella misura indicata in dispositivo. In proposito va ricordato l'orientamento giurisprudenziale seguito dal tribunale, secondo il quale “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie, per le causali di cui in motivazione, la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di la donazione del 27.11.2020 per Parte_1 notaio Rep. n. 27618 (Raccolta n. 6608 e registrato a Napoli DP Il Persona_2 in data 07.12.2020 n. 20624), con la quale ha donato a Controparte_3 [...]
la propria ditta individuale denominata “ CP_2 Organizzazione_3
”, ordinando al Conservatore di provvedere alle annotazioni di legge;
[...]
B. rigetta nel resto;
C. condanna , e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in Parte_1 euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
D. ai sensi dell'art. 133 del t.u. del 2002 n. 115 si dispone che il pagamento delle spese di lite posto a carico di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in solido, venga eseguito in favore dello Stato, risultando la parte in
[...] favore della quale sono dovute, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Torre Annunziata in data 6 maggio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo