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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.5660/22 R.G. tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Ponzo come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso opponente ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. Giuseppa Bascià come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
(anche per , in persona del legale rapp.te Controparte_2 CP_3
p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Riccardo Salvo e Marcello Raho come da procura generale richiamata nella memoria difensiva opposti in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t.,
opposto/contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n.05920229002105423000 notificata in data
06.04.2022, con specifico riferimento ai crediti portati a suo carico da n. 3 cartelle di pagamento emesse CP_ per il presunto mancato pagamento di premi assicurativi per gli anni 2010-2014: 1) n.
05920130001239074000; 2) n. 05920140001240168000; 3) n. 05920140011722985000; nonché con riferimento ai crediti portati nei seguenti avvisi di addebito, emessi per il presunto mancato pagamento di contributi previdenziali gestione Artigiani, per gli anni 2011-2012-2013: 1) n. 35920120004595877000;
2) n. 35920120004599925000; 3) n. 35920130000661455000; 4) n. 35920130001942835000; 5) n.
35920130004697958000; 6) n. 35920130004716558000; 7) n. 35920130004784688000; 8) n.
1 35920130004849485000; 9) n. 35920140003787551000; 10) n. 35920140006147024000.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la nullità della intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi si addebito presupposti e l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge
8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. CP_ Non si costituiva in giudizio l' nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Rigettata la richiesta di sospensione della esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 12.03.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti, risulta che tutti gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento di cui alla intimazione di pagamento opposta sono stati regolarmente notificati.
Ed invero, le cartelle di pagamento risultano così notificate: 1) n. 05920130001239074000 notificata a mezzo a.r. in data 31.01.2013; 2) n. 05920140001240168000 in data 27.10.2014 mediante deposito presso la casa comunale;
3) n. 05920140011722985000 in data 27.03.2015 mediante deposito presso la casa comunale.
2 Quanto agli avvisi di addebito, tutti risultano notificati a mezzo servizio postale: 1) n.
35920120004595877000 in data 29.01.2013; 2) n. 35920120004599925000 in data 29.01.2013; 3) n.
35920130000661455000 in data 10.04.2013; 4) n. 35920130001942835000 in data 03.08.2013; 5) n.
35920130004697958000 in data 05.02.2014; 6) n. 35920130004716558000 in data 05.02.2014; 7) n.
35920130004784688000 in data 05.02.2014; 8) n. 35920130004849485000 in data 05.02.2014; 9) n.
35920140003787551000 in data 23.12.2014; 10) n. 35920140006147024000 in data 11.02.2015.
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione dei seguenti atti anteriori alla intimazione di pagamento opposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio:
- preavviso di fermo amministrativo n. 05980201400004576000, notificato in data 04.07.2014 (all. n. 3 della memoria difensiva) riguardante gli avvisi: 1) n. 35920120004595877000; 2) n.
35920120004599925000; 3) n. 35920130000661455000; 4) n. 35920130001942835000; 5) n.
35920130004697958000; 6) n. 35920130004716558000; 7) n. 35920130004784688000; 8) n.
35920130004849485000;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201500000562000 notificata in data
25.02.2015 (all. n. 5 della memoria difensiva) riguardante la cartella di pagamento n.1) n.
05920130001239074000 nonché gli avvisi: 1) n. 35920120004595877000; 2) n. 35920120004599925000;
3) n. 35920130000661455000; 4) n. 35920130001942835000; 5) n. 35920130004697958000; 6) n.
35920130004716558000; 7) n. 35920130004784688000; 8) n. 35920130004849485000;
- preavviso di fermo amministrativo n. 05980201500003490000 notificato in data 07.04.2015 (all. n. 4 della memoria difensiva) riguardante la cartella di pagamento n. 05920140001240168000 (n.2 dell'elenco)
e l'avviso di addebito n. 35920140003787551000 (n.9 dell'elenco).
Inoltre, il ricorrente ha inoltrato n. 6 istanze di definizione agevolata del credito, da intendersi quali riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. Sul punto la Corte di Cassazione con una recente ordinanza ha precisato che: “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414). E segnatamente:
- istanza n.1492897 del 21.03.2017 riguardante le cartelle di pagamento n. 1 e 2 e gli avvisi di addebito n.
1-8 dell'elenco già menzionato;
- istanza n. 3580484 del 26.04.2019 riguardante le cartelle di pagamento n.1, 2 e 3;
- istanza n. 3579717 del 26.04.2019 riguardante gli avvisi di addebito n.1 e 2;
3 - istanza n. 3580621 del 26.04.2019 riguardante gli avvisi di addebito n. 3 e 5;
- istanza n. 3580547 del 26.04.2019 riguardante gli avvisi di addebito n. 4 e 7;
- istanza n. 3580294 del 26.04.2019 riguardante gli avvisi di addebito n. 8, 9 e 10.
Si evidenzia inoltre che, nella fattispecie, trova applicazione la normativa emergenziale che ha sancito la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art.37 del decreto-legge n.
18/2020, e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi dell'art.11, co.9, decreto-legge n.183/2020.
Per tutto quanto sopra dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso e dichiara che è tenuto a pagare i contributi previdenziali riportati nella CP_5 intimazione di pagamento n. n.05920229002105423000;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € Parte_1 CP_2
4.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, liquidate in € 4.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Controparte_1
CPA, con distrazione.
Lecce, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.5660/22 R.G. tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Ponzo come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso opponente ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. Giuseppa Bascià come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
(anche per , in persona del legale rapp.te Controparte_2 CP_3
p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Riccardo Salvo e Marcello Raho come da procura generale richiamata nella memoria difensiva opposti in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t.,
opposto/contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n.05920229002105423000 notificata in data
06.04.2022, con specifico riferimento ai crediti portati a suo carico da n. 3 cartelle di pagamento emesse CP_ per il presunto mancato pagamento di premi assicurativi per gli anni 2010-2014: 1) n.
05920130001239074000; 2) n. 05920140001240168000; 3) n. 05920140011722985000; nonché con riferimento ai crediti portati nei seguenti avvisi di addebito, emessi per il presunto mancato pagamento di contributi previdenziali gestione Artigiani, per gli anni 2011-2012-2013: 1) n. 35920120004595877000;
2) n. 35920120004599925000; 3) n. 35920130000661455000; 4) n. 35920130001942835000; 5) n.
35920130004697958000; 6) n. 35920130004716558000; 7) n. 35920130004784688000; 8) n.
1 35920130004849485000; 9) n. 35920140003787551000; 10) n. 35920140006147024000.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la nullità della intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi si addebito presupposti e l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge
8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. CP_ Non si costituiva in giudizio l' nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Rigettata la richiesta di sospensione della esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 12.03.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti, risulta che tutti gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento di cui alla intimazione di pagamento opposta sono stati regolarmente notificati.
Ed invero, le cartelle di pagamento risultano così notificate: 1) n. 05920130001239074000 notificata a mezzo a.r. in data 31.01.2013; 2) n. 05920140001240168000 in data 27.10.2014 mediante deposito presso la casa comunale;
3) n. 05920140011722985000 in data 27.03.2015 mediante deposito presso la casa comunale.
2 Quanto agli avvisi di addebito, tutti risultano notificati a mezzo servizio postale: 1) n.
35920120004595877000 in data 29.01.2013; 2) n. 35920120004599925000 in data 29.01.2013; 3) n.
35920130000661455000 in data 10.04.2013; 4) n. 35920130001942835000 in data 03.08.2013; 5) n.
35920130004697958000 in data 05.02.2014; 6) n. 35920130004716558000 in data 05.02.2014; 7) n.
35920130004784688000 in data 05.02.2014; 8) n. 35920130004849485000 in data 05.02.2014; 9) n.
35920140003787551000 in data 23.12.2014; 10) n. 35920140006147024000 in data 11.02.2015.
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione dei seguenti atti anteriori alla intimazione di pagamento opposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio:
- preavviso di fermo amministrativo n. 05980201400004576000, notificato in data 04.07.2014 (all. n. 3 della memoria difensiva) riguardante gli avvisi: 1) n. 35920120004595877000; 2) n.
35920120004599925000; 3) n. 35920130000661455000; 4) n. 35920130001942835000; 5) n.
35920130004697958000; 6) n. 35920130004716558000; 7) n. 35920130004784688000; 8) n.
35920130004849485000;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201500000562000 notificata in data
25.02.2015 (all. n. 5 della memoria difensiva) riguardante la cartella di pagamento n.1) n.
05920130001239074000 nonché gli avvisi: 1) n. 35920120004595877000; 2) n. 35920120004599925000;
3) n. 35920130000661455000; 4) n. 35920130001942835000; 5) n. 35920130004697958000; 6) n.
35920130004716558000; 7) n. 35920130004784688000; 8) n. 35920130004849485000;
- preavviso di fermo amministrativo n. 05980201500003490000 notificato in data 07.04.2015 (all. n. 4 della memoria difensiva) riguardante la cartella di pagamento n. 05920140001240168000 (n.2 dell'elenco)
e l'avviso di addebito n. 35920140003787551000 (n.9 dell'elenco).
Inoltre, il ricorrente ha inoltrato n. 6 istanze di definizione agevolata del credito, da intendersi quali riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. Sul punto la Corte di Cassazione con una recente ordinanza ha precisato che: “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414). E segnatamente:
- istanza n.1492897 del 21.03.2017 riguardante le cartelle di pagamento n. 1 e 2 e gli avvisi di addebito n.
1-8 dell'elenco già menzionato;
- istanza n. 3580484 del 26.04.2019 riguardante le cartelle di pagamento n.1, 2 e 3;
- istanza n. 3579717 del 26.04.2019 riguardante gli avvisi di addebito n.1 e 2;
3 - istanza n. 3580621 del 26.04.2019 riguardante gli avvisi di addebito n. 3 e 5;
- istanza n. 3580547 del 26.04.2019 riguardante gli avvisi di addebito n. 4 e 7;
- istanza n. 3580294 del 26.04.2019 riguardante gli avvisi di addebito n. 8, 9 e 10.
Si evidenzia inoltre che, nella fattispecie, trova applicazione la normativa emergenziale che ha sancito la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art.37 del decreto-legge n.
18/2020, e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi dell'art.11, co.9, decreto-legge n.183/2020.
Per tutto quanto sopra dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso e dichiara che è tenuto a pagare i contributi previdenziali riportati nella CP_5 intimazione di pagamento n. n.05920229002105423000;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € Parte_1 CP_2
4.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, liquidate in € 4.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Controparte_1
CPA, con distrazione.
Lecce, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
4