Sentenza 5 aprile 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2005, n. 7025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7025 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC AL, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato RIBOLZI Luigia Maria, giusta delega in atti;
- ricorrente -
AGENZIA IPPICA VARESINA GAMBERINI ANGELO DI MA MB C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell'avvocato SIMONCINI ALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSARO GIUSTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 570/03 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 02/08/03 - R.G.N.- 444/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/03/05 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;
udito l'Avvocato ROSTELLI per delega RIBOLZI;
udito l'Avvocato SIMONCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Varese, AL PE esponeva di avere svolto la propria attività lavorativa in qualità di addetta al totalizzatore presso l'Agenzia Ippica Varesina MB di SI MB & e. s.n.c. dal giugno 1987 fino al febbraio 1996, formalmente inquadrata come collaboratrice autonoma, retribuita con un compenso fisso di 60.000 per un orario pieno di sette ore e mezzo, e con quello ridotto di lire 40.000 per una prestazione di cinque ore.
Precisava di aver lavorato, tranne un breve periodo collocato nei primi mesi, per sei giorni alla settimana dal martedì alla domenica (lavorando tutti i sabati e le domeniche) per questi nove anni, dalle 11, 00 alle 18, 30 in caso di prestazione lavorativa a tempo pieno e dalle 13, 30 alle 18, 30 in caso di orario ridotto.
In tutto questo periodo aveva sempre svolto mansioni di addetta al totalizzatore, riceveva gli importi delle scommesse, rilasciava la relativa ricevuta, pagava le vincite e registrava le operazioni al computer.
Al termine della giornata, infine, redigeva la distinta di tutte le operazioni effettuate, consegnando l'incasso e copia della distinta al responsabile dell'Agenzia, sig. IA. All'inizio di ogni settimana quest'ultimo le consegnava il prospetto dell'orario di lavoro da effettuare nella settimana successiva. Frequentemente era contattata telefonicamente a casa dai responsabili dell'agenzia, nel corso della settimana, per lo spostamento di turni o per l'effettuazione di sostituzione di altro personale assente. La ricorrente concludeva chiedendo la condanna della società al pagamento delle differenze retributive, che indicava in lire 107.669.097, previo riconoscimento della natura subordinata di tutto il rapporto di lavoro intercorso con l'Agenzia. Il primo giudice accoglieva la domanda.
Sull'appello dell'Agenzia Ippica Varesina MB, la Corte d'Appello di Milano, rigettava la domanda della PE. Osservavano i giudici di appello che i testimoni escussi non avevano in alcun modo confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Anche se la PE aveva lavorato all'interno dell'Agenzia per circa nove anni, per sei giorni alla settimana, non poteva dirsi comunque che la stessa fosse inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale.
Tra l'altro, precisava la Corte, la PE non era mai stata sanzionata come una qualsiasi dipendente per un ritardo o per una mancanza qualsiasi.
Sarebbe stato onere della lavoratrice ricorrente fornire la prova della esistenza della subordinazione: cosa che invece non era avvenuta nel caso di specie.
Avverso questa decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione sonetto da un unico motivo.
Resiste l'Agenzia con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di legge, in materia di lavoro subordinato, dell'art. 115 codice di procedura civile, nonché vizi della motivazione, per avere la sentenza impugnata giudicato contro le risultanze istruttorie ed in particolare per non aver posto a fondamento della propria decisione le risultanze delle prove testimoniali acquisite dal primo giudice, in particolare di quelle favorevoli alla stessa ricorrente, così riformando la decisione del Tribunale con motivazione rivelatasi del tutto insufficiente.
La sentenza richiamata dalla stessa Corte territoriale (Cass. n. 2970 del 1 marzo 2001) indica tra gli elementi essenziali, ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'assoggettamento, per il lavoratore, ad un vincolo gerarchico e il potere, per l'imprenditore, di imporre non solo direttive generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma di ordini specifici, assumendo tutti gli altri criteri elaborati dalla giurisprudenza valore sussidiario.
Con motivazione illogica e contraddittoria, i giudici di appello erano così giunti alla conclusione che la PE non era mai stata inserita nell'organizzazione aziendale, pur avendo l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro ed avendo lavorato con le stesse modalità ininterrottamente per sei giorni alla settimana (compresi tutti i sabati e le domeniche) per circa nove anni, fornendo una prestazione che era priva di qualsiasi autonomia, senza alcuna spazio per decisioni della lavoratile dovendo rispondere alle precise direttive del responsabile dell'Agenzia ippica.
La Corte d'Appello non aveva neppure motivato in ordine all'appello incidentale, con il quale la PE pure aveva insistito per la nullità del licenziamento e la conseguente condanna della Agenzia al risarcimento del danno, nei limiti segnati dalla legge n. 604 del 1966. Tra l'altro, il teste IA aveva bene spiegato le ragioni dell'allontanamento della PE, ponendolo in diretto rapporto con alcuni errori compiuti dalla stessa nelle digitazione delle scommesse a terminale: "I clienti si lamentarono, Per cui, dopo un colloquio con il titolare - cui io non assistetti - la PE non venne più". La stessa ricorrente aveva spiegato che il rapporto di lavoro, durato nove anni, era a tempo pieno e che tale circostanza, ovviamente, non le consentiva di avere contemporaneamente altra occupazione lavorativa.
La PE, del resto, non era una studentessa e se si fosse dimessa (come sembrava voler sostenere l'Agenzia) sarebbe rimasta senza lavoro e senza alcun reddito.
Era conclusione del tutto illogica, pertanto, che potesse "presumersi una volontà di estinzione del rapporto di lavoro anche in capo all'attuale ricorrente come aveva ritenuto il primo giudice, il quale pure aveva accolto la domanda della PE di qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato.
Osserva il Collegio: il ricorso è fondato.
La mancata, concreta, manifestazione del potere disciplinare - secondo l'indirizzo indicato da questa Corte - può essere significativa solo in caso di esclusione in linea di principio del potere stesso ma non certo quando esso non sia esercitato per l'assenza in concreto di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare (Cass. 2 giugno 1999 n. 5411). Del resto, la testimonianza IA, relativa alle circostanze relative alla risoluzione del rapporto della PE, non è stata in alcun modo considerata dai giudici di appello, sotto il profilo della sussistenza di un potere disciplinare in capo all'Agenzia ippica. Priva di qualsiasi giustificazione appare l'osservazione finale, pure espressa dai giudici di appello, secondo la quale mancava per la PE - come per tutti gli altri addetti al totalizzatore formalmente considerati come collaboratori autonomi - "l'inserimento stabile nella organizzazione aziendale".
La ricorrente richiama l'insegnamento di questa Corte secondo il quale, ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, occorre provare la subordinazione che si esplica attraverso il potere direttivo disciplinare e organizzativo del datore di lavoro. Secondo tale consolidato indirizzo, il potere direttivo deve estrinsecarsi in ordini specifici, perché è solo attraverso gli stessi e non mediante solo direttive di carattere generale, configuratoli anche nel lavoro autonomo, che viene assicurata la cosiddetta subordinazione al datore di lavoro. Il Collegio richiama la precedente giurisprudenza di questa Corte, la quale - proprio con riferimento all'attività di addetto al totalizzatore di una sala corse - ha affermato che "elemento essenziale e determinante del lavoro subordinato costituente elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo è il vincolo della subordinazione - la quale consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di imporre direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione - mentre altri elementi, quali la modalità della prestazione, la forma del compenso, l'osservanza di un determinato orario di lavoro assumono invece valore sussidiario. Con la conseguenza che in materia di qualificazione giuridica del rapporto di personale addetto alla ricezione di scommesse in sala corse, elementi di fatto dai quali è desumibili la natura subordinata del rapporto di lavoro, sono l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, con prestazione di sole energie lavorative, corrispondenti all'attività dell'impresa, nel rispetto di un orario strettamente collegato con gli orari di apertura e chiusura della sala corse, nonché il pagamento della retribuzione non in base al risultato raggiunto, ma secondo le ore prestate nei diversi turni, mentre resta irrilevante la discontinuità della prestazione, che non sia dovuta ad una libera scelta del lavoratore, ma che risponda, al contrario, a criteri di distribuzione del lavoro in turni prefissati al lavoratore e con modalità di erogazione prestabilita in considerazione delle esigenze aziendali" (Cass. 1 marzo 2001 n. 2970). Ed ancora, "in materia di qualificazione giuridica del rapporto di lavoro di personale addetto alla ricezione di scommesse in sala corse, non sono ravvisatali contraddizioni o vizi giuridici nella motivazione con cui il giudice di merito, accertata una serie di elementi indicativi di un vincolo di subordinazione (localizzazione e natura delle prestazioni, presenza di vigilanza e controllo per quanto necessario, turni e orari di lavoro, struttura e disciplina dei compensi) ritenga la natura subordinata del rapporto, non solo con riguardo ai lavoratori a tempo pieno ed a quelli stabilmente occupati a tempo parziale, ma anche rispetto a quelli cui era riconosciuta la facoltà, ogni volta, di accettare o meno il turno predisposto, ed, in caso di impossibilità sopravvenuta, di avvertire il datore di lavoro o di attivarsi per cercare un sostituto nell'ambito del gruppo dei lavoratori a disposizione, in quanto - in quest'ultimo caso - non viene meno la personalità della prestazione, essendo la retribuzione corrisposta all'effettivo erogatore della prestazione lavorativa, e comunque è richiamabile in questo caso l'ipotesi del lavoro a tempo parziale ad orario flessibile" (Cass. 1^ luglio 1999 n. 6761). Con motivazione del tutto apodittica, la Corte d'Appello ha invece attribuito rilevanza alla circostanza, riferita peraltro da alcuni testi in via del tutto generica e quindi senza alcun riferimento alla posizione della PE, secondo la quale gli addetti al totalizzatore avrebbero avuto la possibilità di farsi sostituire da altri lavoratori, ovvero "rifiutare e/o modificare, senza obbligo di preavviso ne' giustificazione, la disponibilità inizialmente fornita, senza che ciò comportasse alcuna conseguenza, non essendo considerata la "disponibilità" manifestata settimana dopo settimana come fonte di un obbligo contrattuale, ma chiaramente determinata dalle esigenze del singolo lavoratore, rispettate da parte dell'Agenzia".
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso., Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2005