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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 757/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 757/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità professionale, vertente tra:
, , codice fiscale nato a [...] Controparte_1 C.F._1
l'11.7.1945, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bruno, come da procura rilasciata e in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato del 13.12.2023 (depositata il 31.12.2023);
Appellante
e codice fiscale , residente a [...]
Partenope n. 54, rappresentato e difeso, ex art. 86 c.p.c., da sé stesso e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. IN SI, con studio professionale in Crotone, alla via Libertà n. 17, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 14.4.2025;
Appellato
1 IN SI, codice fiscale residente in [...], rappresentato e difeso, ex art. 86 c.p.c., da sé stesso, con studio professionale in Crotone, alla via XXV Aprile n. 157;
Appellato
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3
Mogliano Veneto, alla via Marocchesa n. 14 (P.IVA ), rappresentata e P.IVA_1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Vittorio Quercia, con elezione di domicilio presso lo studio professionale del suddetto difensore, sito in Crotone, alla via Vittorio
Veneto n. 136;
Appellata
HD Assicurazioni, già in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con sede in Milano (codice fiscale , P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Apa e domiciliata per elezione presso il suo studio professionale, sito in Crotone, alla via Napoli n. 39;
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.369/2019 Reg. Sent., notificata in data 21.3.2019, emessa dal TR Ordinario di Crotone, Giudice
Valentina Tumedei, a definizione del procedimento n.2437/2016 R.G.: - In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, ai sensi e per gli effetti del dispositivo di cui all'at. 283 c.p.c. per i motivi indicati in diritto;
- Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 369/2019 Reg. Sent. Trib. di Crotone, statuendo: -
L'inadempimento colpevole degli Avv.ti e IN SI e, per P_
l'effetto, dichiarare risolto il contratto di mandato professionale relativamente all'azione civile promossa da innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, Controparte_1
2 Sezione Lavoro, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 2087/2012 Reg.
Sent. TR di Crotone Sezione Lavoro per il riconoscimento di miglior trattamento retributivo;
- La condanna degli stessi avvocati al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da e precisamente: ad € 46.470,55 per differenze stipendiali Controparte_1 dal 1 maggio 2008 al 30 aprile 2011, oltre interessi dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
ad € 45.654,70 quali indennità per mancato godimento di 137 giorni di ferie, oltre interessi dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
al maggior trattamento pensionistico ed al maggior TFR, che sarebbero spettati all'appellante in assenza dell'inadempimento degli Avv.ti e SI. - La P_ condanna, in ogni caso, degli stessi avvocati al risarcimento del danno per perdita di
“chance” da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
- Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cap. per entrambi i gradi di giudizio”;
l'appellato chiede che: “- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare P_ inammissibile l'appello per totale mancanza dei requisiti di cui al nuovo art. 342 c.p.c.; - in via principale: respingere, comunque, il gravame poiché assolutamente infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per ogni altro dovesse ritenersi sussistente e, per
l'effetto, confermare la sentenza del TR di Crotone n. 369/2019, pubblicata in data 19.3.2019 nel procedimento n. 2437/2016, con vittoria di spese e compensi di giudizio;
- in via subordinata dichiarare in persona del legale Controparte_3 rappresentante por tempore, tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e per l'effetto condannare al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa, il tutto in virtù di polizza professionale di responsabilità civile verso terzi, con vittoria di spese e compensi di giudizio”;
l'appellato IN SI chiede che: “- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello per totale mancanza dei requisiti di cui al nuovo art.
342 c.p.c.; - in via principale: respingere, comunque, il gravame poiché assolutamente infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per ogni altro dovesse ritenersi sussistente e, per l'effetto, confermare la sentenza del TR di Crotone n. 369/2019, pubblicata in data 19.3.2019 nel procedimento n. 2437/2016, con vittoria di spese e
3 compensi di giudizio;
- in via subordinata dichiarare in Controparte_4 persona del legale rappresentante por tempore, tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e per l'effetto condannare al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa, il tutto in virtù di polizza professionale di responsabilità civile verso terzi, con vittoria di spese e compensi di giudizio”;
il procuratore dell'appellata chiede che: “L'ecc.ma Corte d'Appello Controparte_3 di Catanzaro, contrariis reiectis, voglia: 1) Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata n. 369/2019 del TR civile di Crotone per assoluta carenza dei requisiti necessari (fumus boni juris e periculum in mora) per come meglio esposto al precedente capo B), da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
2) Nel merito rigettare integralmente
l'appello perché assolutamente infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza n. 369/2019 del TR civile di Crotone, per le motivazioni meglio esposte al precedente capo A) (sub 2), da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
3) Conseguentemente condannare parte appellante alla rifusione delle spese in favore di “ anche per questo secondo inutile grado CP_3 di giudizio;
4) Nella neppure paventata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'appello proposto dal Dr. , mandare comunque esente da ogni Controparte_1 tenutezza “ ” per inoperatività ratione temporis della garanzia Controparte_3 assicurativa, per come meglio esposto al precedente capo A) (sub.1), da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
5) In tale ultimo caso condannare l'Avv.
alla rifusione delle spese in favore di “ ” sia per il P_ Controparte_3 primo grado che per il secondo grado di giudizio”.
il procuratore dell'appellata HD Assicurazioni, già Controparte_4 chiede che: “l'Ecc.ma Corte di Appello adita - Previo rigetto della istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata nonché di ammissione dei mezzi istruttori reiterati nell'atto di appello - voglia integralmente rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, voglia condannare l'appellante alla rifusione delle spese competenze del presente grado del giudizio”.
4 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al TR di Crotone
Con atto di citazione notificato, rispettivamente, il 30.11.2016 ed il 6.12.2016,
[...]
, medico in quiescenza, ha convenuto in giudizio l'avv. e CP_1 P_
l'avv. IN SI, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, per mancato riconoscimento di provvidenze economiche o, comunque, per perdita di chances di ottenerne il riconoscimento, in conseguenza del comportamento negligente posto in essere dai citati professionisti nell'ambito del giudizio in grado di appello (n.
789/2013 r.g.a.c.), in violazione dell'incarico difensivo loro conferito.
A fondamento della domanda, il ha affermato che: a) con il patrocinio CP_1 dell'avv. aveva promosso un giudizio davanti al giudice del lavoro P_ presso il TR di Crotone, volto a ottenere il riconoscimento del compenso per lo svolgimento, allorché era in servizio presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, di mansioni di medico primario (direttore di unità operativa di chirurgia) e per ferie non godute, in relazione al periodo compreso tra il 1°Maggio del 2008 ed il 30 Aprile del
2011, avendo sostituito il titolare dirigente, collocato in aspettativa non retribuita;
b) all'esito di quel giudizio, il giudice del lavoro presso il TR di Crotone, con sentenza n. 2097/2012, aveva rigettato la domanda sul presupposto che la fattispecie sottoposta al suo esame non fosse riconducibile all'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza medica;
c) avverso tale pronuncia, il CP_1 aveva proposto appello davanti alla Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, conferendo apposito incarico agli avvocati e IN SI ed P_ illustrando specifiche ragioni di censura alla sentenza impugnata;
d) tuttavia, con sentenza n. 117/2016, la Corte d'appello di Catanzaro aveva dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione, poiché non erano stati notificati all' Controparte_5
ente appellato, il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza;
e) pertanto, gli
[...] avvocati convenuti erano responsabili per avere, in violazione del dovere di diligenza, causato, secondo il principio del più probabile che non, il mancato riconoscimento dei diritti vantati dal e, comunque, per la perdita di chances connessa alla CP_1 improcedibilità dell'impugnazione.
5 Si sono costituiti in giudizio l'avv. e l'avv. IN SI, tramite P_ autonoma comparsa di costituzione e risposta, peraltro di analogo contenuto, resistendo alla domanda proposta nei loro confronti e sostenendo, quanto alla loro attività professionale nel giudizio di lavoro, che: a) la mancata notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era dipesa da una causa non imputabile a loro, ma ad un operatore di cancelleria della Corte di appello di Catanzaro che aveva erroneamente “aperto” un subprocedimento concernente l'inibitoria della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, creando confusione nei professionisti convenuti;
b) non sussisteva nesso di causalità tra la condotta ascritta ai professionisti stessi ed il danno lamentato dal loro cliente;
c) la domanda era infondata anche nel quantum. Hanno chiesto, pertanto, il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda stessa, hanno domandato di essere manlevati dalle rispettive compagnie di assicurazione, chiedendo l'autorizzazione alla loro chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata in causa delle suddette compagnie di assicurazione, si sono costituite in giudizio sia (chiamata in giudizio dal che Controparte_3 P_
(chiamata dal SI), eccependo la prima la Controparte_4 inoperatività della polizza, poiché stipulata dal il 29.1.2015, quando era a P_ conoscenza del fatto generatore del sinistro assicurato, e sostenendo entrambe, comunque, l'infondatezza della domanda dell'attore nei confronti dei rispettivi assicurati sia nell'an (in ragione dell'improbabilità di accoglimento dell'impugnazione) sia nel quantum, di cui hanno chiesto, pertanto, il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e presentate le relative memorie
(con la prima memoria, l'avv. contestava l'eccezione di inoperatività della P_ polizza, sollevata da sostenendo di averla stipulata nell'ignoranza Controparte_3 del fatto generatore del sinistro), il giudice, con ordinanza del 6.5.2018, ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie dell'attore (la prova testimoniale, poiché articolata in violazione dell'art. 244 c.p.c.; la consulenza tecnica d'ufficio, poiché superflua). Quindi, la causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 19.3.2019, all'esito della discussione, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La sentenza n. 369/2019 del TR di Crotone, all'esito del giudizio di primo grado
6 Con sentenza n. 369/2019, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il
19.3.2019, il TR di Crotone ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da ed ha condannato l'attore al rimborso delle spese di lite nei confronti Controparte_1 dei convenuti e delle compagnie di assicurazioni, terze chiamate in giudizio.
In sintesi, il giudice - dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità sui presupposti della responsabilità dell'avvocato e, segnatamente, avere rilevato che, affinché potesse essere affermata la responsabilità dell'esercente la professione legale, era necessario che il cliente provasse il contratto, la condotta negligente dell'avvocato, il danno subito, nonché il nesso causale tra la condotta negligente posta in essere dall'avvocato ed il pregiudizio patito - ha ritenuto, quanto al caso di specie, che le risultanze probatorie non consentissero di accertare la responsabilità professionale in capo agli avvocati convenuti, non essendo stato provato il nesso eziologico tra la condotta omissiva dei difensori ed il risultato conseguitone, ossia che, se gli avvocati avessero tenuto un comportamento diligente, notificando tempestivamente il ricorso in appello ed il decreto di fissazione dell'udienza, alla stregua del parametro del “più probabile che non”, il avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni CP_1
e l'accoglimento della domanda.
In particolare, con riguardo alla domanda di condanna dell' Controparte_5
al pagamento del trattamento economico previsto dalla normativa contrattuale
[...] per la sostituzione del dirigente medico di struttura complessa, il TR ha rilevato che: a) il , nel giudizio di appello, aveva introdotto nuove allegazioni di fatto, CP_1 sostenendo di avere diritto al suddetto trattamento in ragione della vacanza in organico del dirigente sostituito che, fino al 1°.11.2008, si trovava in aspettativa e, poi, era stato collocato a riposo per le dimissioni volontarie;
b) ad ogni modo, a sensi dell'art. 18, commi 4° e 5°, del contratto collettivo nazionale del lavoro per la dirigenza medica, per come applicato in giurisprudenza, tanto nei casi di sostituzione necessitata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente, quanto in ipotesi di sostituzione per aspettativa senza retribuzione (fattispecie entrambe ricorrenti nel caso de quo), poteva essere corrisposta al sostituto, soltanto, l'indennità sostitutiva;
c) per quanto concerneva, invece, la domanda di indennità sostitutiva delle ferie non godute (pari a 137 giorni),
l'attore non aveva provato che ciò era avvenuto a causa di improcrastinabili e prioritarie esigenze di servizio, come rilevato dal giudice del lavoro di Crotone, all'esito del giudizio n. 2087/2012.
7 Da ultimo, il TR ha regolato le spese di lite sula base del criterio della soccombenza.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c. il 9.4.2019, il dott. ha Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza del TR di Crotone, chiedendone l'integrale riforma, previa sospensione della sua efficacia esecutiva e ammissione di mezzi istruttori, per come indicato in epigrafe.
A sostegno del gravame, l'appellante ha sostenuto che: I) aveva dato prova sia del mandato conferito ai due avvocati appellati sia della loro negligenza nel causare la decisione di improcedibilità dell'appello proposto davanti alla sezione lavoro della Corte di Appello, ma il TR gli aveva impedito la prova del nesso di causalità, in quanto ogni sua istanze istruttoria era stata dichiarata inammissibile, sebbene si trattasse di prove articolate correttamente e rilevanti;
II) contrariamente all'assunto del TR, l'appello proposto dinanzi alla sezione lavoro della Corte di Appello non era fondato su alcuna modificazione della domanda originaria e, sotto altro profilo, il nesso di causalità tra la condotta degli avvocati ed il danno lamentato (ossia tra la loro negligenza ed il mancato riconoscimento dei diritti vantati nel giudizio di lavoro presupposto: segnatamente, di quello all'avvenuto svolgimento di mansioni superiori) era stato escluso sulla base di giurisprudenza inconferente;
III) la sentenza impugnata era contraddittoria, in quanto, sebbene avesse riconosciuto la correttezza dei presupposti logico giuridici della domanda del nel giudizio di lavoro, aveva escluso il nesso di causalità tra la condotta CP_1 omissiva dei suoi difensori ed il danno subito;
sotto altro profilo, era errata ed elusiva la valutazione di probabile infondatezza della domanda concernente l'indennità per le ferie non godute, in quanto con l'appello proposto davanti alla sezione Lavoro della Corte di
Appello era stata censurata la sentenza del giudice del lavoro di Crotone, per non avere consentito la dimostrazione dei presupposti di tale domanda, ossia l'esistenza di esigenze di servizio ostative al godimento delle ferie;
IV) il TR aveva errato nel condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti, anche, di
[...]
chiamata in causa dal poiché la domanda di manleva era del tutto CP_3 P_ infondata, stante la inoperatività della polizza, per come eccepito e documentato dalla compagnia di assicurazioni suddetta (per un esame nel dettaglio dei motivi di
8 impugnazione, v., infra, la parte dedicata alla motivazione). Ha concluso come sopra riportato.
Si sono costituiti in giudizio l'avv. e l'avv. IN SI, tramite P_ autonoma comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 13.9.2019, con cui, in sintesi, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi e, comunque, la sua infondatezza nel merito, ribadendo le difese del primo grado di giudizio e sostenendo l'assenza di errori a loro imputabili nell'attività professionale svolta in difesa del nella causa di lavoro CP_1
e, comunque, la correttezza delle valutazioni e delle considerazioni del TR. Il
inoltre, ha ribadito le argomentazioni svolte nella memoria di cui all'art. 183, P_ comma 6°, n. 1 c.p.c., in ordine alla operatività della polizza stipulata con Controparte_3
anche in relazione a “errori pregressi”. Hanno concluso come sopra trascritto.
[...]
Il 2.7.2019, si è costituita nel giudizio di appello ribadendo le difese Controparte_3 di primo grado di giudizio, sia in ordine alla inoperatività della polizza posta dall'avv.
a fondamento della sua domanda di manleva sia con riguardo alla infondatezza P_ dei motivi di appello.
Anche (ora si è costituita nel Controparte_4 Controparte_6 presente grado del giudizio, tramite apposita comparsa depositata in cancelleria il
5.7.2019, con cui ha puntualmente contestato i motivi di appello, rilevando, in sintesi, che: la sentenza impugnata era correttamente motivata in punto di fatto e di diritto;
le domande proposte nel giudizio di lavoro dal erano destinate ad essere CP_1 rigettate, in quanto la prima (concernente il riconoscimento di mansioni superiori) era sconfessata dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, mentre la seconda (relativa alle indennità per ferie non godute) era rimasta sfornita di prova. Ha concluso come indicato in epigrafe.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione della Corte di Appello, il collegio, con ordinanza dell'8.1.2021, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.12.2020, ha rigettato sia l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata che le richieste istruttorie formulate dall'appellante, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nel corso del giudizio di appello, si è costituito in difesa dell'appellante un nuovo difensore. L'avv. SI si è costituito in difesa, anche, dell'avv. P_
9 L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata, più volte, aggiornata, fino a quando, a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro, la trattazione è stata assegnata alla II^ sezione civile.
Quindi, all'esito della trattazione dell'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del TR di Crotone Terme e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da e, dall'altro, delle difese e delle eccezioni degli appellati, Controparte_1 appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: 1) la valutazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata sia dal che dal SI;
2) la valutazione della fondatezza o meno della P_ domanda, proposta da nel giudizio di primo grado e rigettata dal Controparte_1
TR (con sentenza censurata dall'appellante), volta a ottenere la condanna dell'avv.
e dell'avv. SI al risarcimento del danno (ipotizzato in termini sia di perdita P_ di diritti che di perdita di chances in ordine al loro riconoscimento) per responsabilità professionale di questi ultimi, per avere omesso di notificare il ricorso in appello ed il decreto di fissazione di udienza (nell'ambito del giudizio n. 789/2013 r.g. della sezione
Lavoro della Corte di Appello), relativamente alla impugnazione di sentenza n.
2087/2012 del giudice del lavoro di Crotone che aveva rigettato le sue domande, proposte nei confronti dell' , di riconoscimento Controparte_5 di mansioni superiori e di indennità sostitutiva di ferie non godute;
3) in caso di accoglimento delle domande dell'appellante, l'esame di quelle di manleva proposte dai due suddetti avvocati nei confronti, rispettivamente, di e di HD (già Controparte_3
rimaste assorbite nella decisione del TR e Controparte_4 riproposte in appello;
4) la regolamentazione delle spese di lite, anche con riguardo a
10 quelle concernenti il rapporto processuale tra l'avv. e P_ Controparte_3
(essendo stata, sul punto, impugnata dal la sentenza in modo specifico). CP_1
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Come visto (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), sia che P_
IN SI hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto il gravame proposto dall'odierno appellante non conterrebbe specifiche censure avverso il capo della sentenza di primo grado, con cui il TR ha ritenuto il difetto di nesso di causalità fra le omissioni e le violazioni poste dai suddetti avvocati ed i danni lamentati dal . CP_1
L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere l'atto di appello, salva ogni valutazione di merito sul suo contenuto, conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. civ., sezione VI, n.
21336 del 14.9.2017), dato che vengono indicati, in maniera sufficientemente chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi (ovverosia il nesso di causalità tra la condotta dei suddetti avvocati, in violazione dei doveri di diligenza professionale, consistita nella omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza di un giudizio promosso dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, sezione lavoro, in cui era parte l'odierno appellante, assistito dai predetti avv.ti e SI, con conseguente danno del cliente, per P_ non aver potuto ottenere il riconoscimento dei diritti vantati in quel giudizio).
D'altra parte, la compiuta difesa degli appellati sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione, rende alquanto evidente che ne hanno ben compreso la valenza giuridica.
3. Il merito. La domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'avv. e P_ dell'avv. SI per responsabilità professionale
Con un primo motivo di impugnazione (alquanto articolato e rubricato: “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Arbitraria ed erronea interpretazione delle emergenze processuali”), - dopo avere affermato che, nel giudizio di primo Controparte_1
11 grado, era emersa, in maniera inequivocabile, la sussistenza sia del mandato professionale conferito ai due avvocati appellati sia la loro negligente ed inescusabile condotta (ossia la mancata notificazione del ricorso in appello nella causa di lavoro che aveva determinato la decisione di improcedibilità dell'impugnazione proposta davanti alla sezione lavoro della Corte di Appello, con conseguente perdita della possibilità di vere riconosciuti i propri diritti) - censura la sentenza del TR, nella parte in cui: a) ha escluso la prova del danno, posto che il TR medesimo aveva impedito la prova dello stesso, in quanto ogni sua istanza istruttoria, formulata con la memoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c., era stata dichiarata inammissibile, sebbene si trattasse di prove articolate correttamente e rilevanti;
b) ha escluso il nesso di causalità tra la condotta degli avvocati ed il danno lamentato, ipotizzando, erroneamente, che l'appello proposto dinanzi alla sezione lavoro della Corte di Appello contenesse una inammissibile modificazione della domanda originaria;
c) ha escluso, inoltre, sotto altro profilo, tale nesso di causalità tra la condotta degli avvocati ed il danno lamentato (con particolare riferimento al mancato riconoscimento dei diritti vantati nel giudizio di lavoro presupposto e, segnatamente, di quello all'avvenuto svolgimento di mansioni superiori), sulla base di giurisprudenza inconferente, mentre in realtà altra giurisprudenza riconosce il fondamento di tale diritto (richiama Cass, sez. lavoro, n. 13809/2015).
Con un secondo motivo di impugnazione (rubricato: “Illogicità ed ingiustizia manifesta della sentenza. Contraddittorietà tra la motivazione ed il decisum”), lamenta il carattere contraddittorio della sentenza impugnata, in quanto, sebbene il TR abbia riconosciuto la correttezza dei presupposti logico giuridici della domanda del CP_1 nel giudizio di lavoro (ossia che l'art. 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro per la Dirigenza medica si applica sia al caso di sostituzione del dirigente per cessazione del rapporto di lavoro che per assenza dovuta ad aspettativa senza retribuzione), ha, poi, escluso il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei suoi difensori ed il danno subito;
sotto altro profilo, si duole dell'errata ed elusiva valutazione di probabile infondatezza, sulla base dei mezzi istruttori formulati nel giudizio di lavoro, della domanda concernente l'indennità per le ferie non godute dal durante il periodo in cui CP_1 aveva svolto le funzioni di medico primario di unità operativa, in quanto il TR non ha considerato che, con l'appello proposto davanti alla sezione Lavoro della Corte di
Appello, il aveva censurato la sentenza del giudice del lavoro di Crotone, CP_1 propriamente, per non avere consentito la dimostrazione dei presupposti di tale domanda,
12 ossia l'esistenza di inderogabili esigenze di servizio ostative al godimento delle ferie, sebbene fosse stata formulata apposita prova testimoniale e la prova potesse essere data con qualsiasi mezzo. In tal modo, secondo l'appellante, il primo giudice ha omesso di procedere al giudizio controfattuale sul fatto che la Corte di Appello avesse potuto o meno riformare la sentenza del TR del lavoro.
I due motivi, vista la connessione che li avvince dal punto di vista logico e giuridico, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati, dovendosi confermare la sentenza di primo grado, da intendersi richiamata, fatte salve le puntualizzazioni di seguito esposte.
In punto di fatto, deve rammentarsi, che la presente controversia trae origine da una vicenda processuale conclusa con una pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro, sezione lavoro, di improcedibilità dell'appello proposto nell'interesse di
[...]
che reclamava, in riforma della decisione di primo grado, il riconoscimento CP_1 del diritto al trattamento economico di dirigente medico di U. O. e di indennità per ferie non godute, in relazione alle funzioni svolte presso l' Controparte_5 tra il 1° maggio del 2008 e il 30 aprile del 2011, in sostituzione del dirigente
[...] titolare che si trovava in aspettativa non retribuita e, poi, era cessato dal servizio.
In particolare, il , con il patrocinio dell'avv. al fine di CP_1 P_ ottenere dall' il riconoscimento di tali diritti, Controparte_5 aveva promosso un giudizio davanti al giudice del lavoro del TR di Crotone (n.
213/2012 r.g.a.c.), ma le sue domande erano state rigettate con sentenza n. 2087/2012 del
13.11.2012, con cui il giudice del lavoro aveva ritenuto che: a) il era stato CP_1 correttamente retribuito con l'indennità prevista dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza medica, avendo svolto l'incarico in sostituzione di titolare in aspettativa e non già a fronte di una scopertura di organico;
b) non spettava all'attore l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in assenza di prova di urgenti e inderogabili esigenze di servizio che avevano impedito tale godimento.
Avverso tale pronuncia, il aveva proposto appello, conferendo apposito CP_1 incarico professionale agli avvocati e IN SI, davanti alla P_
Corte di appello di Catanzaro, censurando la sentenza impugnata e dando luogo al procedimento n. 789/2013 r.g., ed il giudizio era stato definito con sentenza n. 117/2016, pubblicata il 21.3.2016, con cui la Corte d'appello di Catanzaro aveva dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione, poiché non erano stati notificati all'
[...]
[...]
[...] , ente appellato, il ricorso in appello ed il decreto di Controparte_7 fissazione di udienza, dando luogo, secondo l'appellante, al suo diritto al risarcimento del danno per la perdita dei diritti vantati o, in subordine, della chance di vederseli riconosciuti.
In diritto, deve rammentarsi che, secondo i principi giurisprudenziali condivisi in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso o inesatto svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente: a) la regola della preponderanza dell'evidenza (o del “più probabile che non”) si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno (nel caso in esame, la pronuncia di improcedibilità dell'appello), ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie e le conseguenze dannose risarcibili (nella fattispecie in questione, la perdita del diritto ad un trattamento economico favorevole e all'indennità per ferie non godute o la perdita delle relative chances), atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa;
b) la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dei doveri professionali, occorrendo verificare sia che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta, sia che un danno vi sia stato effettivamente e, infine, che, se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (v., ad esempio, fra le tante, Cassazione civile, sezione III^, n. 25778/2019; n. 22882/2016; n.
12038/2017; n. 25112/2017; n. 26516/2020; n. 7064/2021; nonché Cassazione civile, sezione III^, ordinanza n. 33442/2022).
Premesso questo, rileva la Corte, all'esito dell'esame del materiale probatorio offerto dall'odierno appellante, che, come correttamente ritenuto dal TR, non è possibile formulare una valutazione circa il probabile esito favorevole nel merito dell'impugnazione proposta dal dinanzi alla sezione lavoro della Corte di CP_1
Appello di Catanzaro, dichiarata improcedibile per colpa degli avvocati e P_
SI, con conseguente esclusione della responsabilità dei professionisti appellati, difettando la prova del nesso di causalità tra la loro condotta ed il danno lamentato. Anzi,
l'esame degli atti del giudizio svoltosi davanti al giudice del lavoro induce a ritenere, con
14 valutazione prognostica e secondo la regola del “più probabile che non”, il verosimile rigetto dell'impugnazione suddetta.
In particolare, tralasciando la questione se l'appello nella causa di lavoro suddetta fosse o meno inammissibile perché veniva modificata la domanda originaria (come ritenuto dal
TR nella sentenza impugnata, con valutazione contestata dall'odierno appellante), deve escludersi ogni probabilità di accoglimento dell'appello, sia in ordine alla domanda di riconoscimento del favorevole trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori sia con riguardo alla domanda di indennità per ferie non godute.
In relazione al primo profilo, il diritto vantato dal è fondato su una particolare CP_1 interpretazione dell'istituto della sostituzione nell'incarico dirigenziale, disciplinato dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro per la dirigenza medica, secondo cui esso sarebbe connotato dalla durata nel tempo limitata e non sarebbe applicabile, in particolare, nel caso di esercizio di fatto delle funzioni superiori per periodi più lunghi di dodici mesi, ambito nel quale dovrebbe riprendere vigore il diritto alla retribuzione in misura corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Tuttavia, tale interpretazione, avallata da un'unica pronuncia della Corte di Cassazione
(la n. 3809/2015), è contraddetta da una serie di pronunce precedenti e successive, anche recenti, che hanno consolidato l'orientamento opposto, richiamato dal TR nella sentenza impugnata e tutt'altro che inconferente, secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. per la dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103
c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 della Costituzione (v., ad esempio Cass, sezione lavoro, n.
2875/2024; n. 25421/2023; n. 21565/2018; n. 16299/2015).
E' stato chiarito, infatti, che l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 sancisce l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c., che discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita
15 nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì, esclusivamente, l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le medesime ragioni, non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del titolo II, capo II, del medesimo d.lgs. Non fa eccezione la dirigenza sanitaria, inserita «in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello» (art. 15 d.lgs. n. 502/1992), per la quale la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 c.c. è ribadita dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, inserito dal d.lgs. n. 229/1999, nonché dall'art. 28, comma 6, del medesimo c.c.n.l. dell'8.6.2000, secondo cui “nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto ... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103, comma 1, del c.c.”
(v., ex multis, le già citate, Cass., sez. lavoro, n. 25421/2023; n. 21565/2018). E, se è vero che nella proroga sine die dell'incarico provvisorio retribuito solo con l'indennità mensile si annida il pericolo di un abuso nei confronti del dirigente (gravato – sia pure con il suo consenso – di una responsabilità alla quale ordinariamente sarebbe correlato un compenso superiore), ancor più evidente sarebbe il pericolo di abuso, nei confronti di tutti gli altri aspiranti, nel caso in cui il conferimento dell'incarico provvisorio prorogato oltre l'anno venisse normalizzato sul piano retributivo, aggirando le norme imperative che, anche nell'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione, prescrivono adeguate procedura competitive per la scelta del dirigente titolare. Per lo stesso motivo si deve escludere che il pagamento della sola indennità sostitutiva determini una ingiustificata disparità di trattamento tra dirigenti con incarico provvisorio su posto vacante e dirigenti nominati all'esito della prescritta procedura selettiva e previa verifica dei titoli abilitanti. Infatti, proprio la diversità della procedura e dei presupposti della nomina impedisce di considerare le due diverse posizioni equivalenti e, quindi, da assoggettare necessariamente alla medesima disciplina in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza (cfr., per tutte, la richiamata Cass., sez. lavoro, n.
25421/2023).
Appare evidente, alla luce dei suddetti principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, l'infondatezza, nel merito, della domanda proposta dal nella causa CP_1
16 di lavoro, nonché dell'appello avverso la sentenza del giudice del lavoro e, quindi, dell'impugnazione avverso la pronuncia del TR, oggetto del presente giudizio di appello, la quale si profila, contrariamente all'assunto dell'appellante, del tutto corretta e coerente.
Sotto altro profilo, deve osservarsi che, come già esposto nell'ordinanza dell'8.1.2021, risultano del tutto ininfluenti le prove sollecitate dal nel presente giudizio CP_1
(ossia prova testimoniale volta a confermare i prospetti sugli emolumenti pretesi;
c.t.u. sulla quantificazione del deteriore trattamento pensionistico spettante al ), CP_1 volte a dimostrare la quantificazione del diritto vantato e, tuttavia, non riconoscibile.
Analoga valutazione di infondatezza vale per il presunto diritto a ferie non godute, essendo rimasto indimostrato nella causa di lavoro il presupposto su cui si fondava, ossia l'impedimento a tale godimento costituito da inderogabili esigenze di servizio.
Né vale lamentarsi della mancata ammissione della prova testimoniale da parte del giudice del lavoro, poiché, in effetti, essa deve reputarsi inammissibile, essendo stato formulato il relativo capitolo di prova in forma generica ed esclusivamente valutativa, ossia in modo tale da sollecitare i testimoni da escutere a formulare giudizi sulla sussistenza di tali inderogabili esigenze di servizio, piuttosto che sui presupposti di fatto utili a formulare, in ipotesi, tale giudizio, cosicché deve escludersi che la Corte di
Appello avrebbe ammesso la prova (cfr. il capitolo: “Vero o non che il Dr. CP_1 non ha potuto godere integralmente delle ferie maturate in quanto all'atto della sua nomina a direttore dell'U. O. di chirurgia generale la sua presenza continua in ospedale si è resa indispensabile per garantire la regolare erogazione delle prestazioni sanitarie e che una sua prolungata assenza dal servizio avrebbe potuto arrecare danno alla stessa conduzione dell'unità operativa” ).
Tenuto conto di tali circostanze, pertanto, deve ribadirsi che, come ritenuto dal TR nella sentenza impugnata, è del tutto probabile che la Corte di Appello, sezione lavoro, di
Catanzaro, se non avesse dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione di cui si tratta, avrebbe, comunque, dichiarato l'inammissibilità la prova testimoniale e, quindi, confermato integralmente la sentenza del giudice del lavoro presso il TR di
Crotone.
4. La regolamentazione delle spese di giudizio di primo e secondo grado di giudizio
17 Con un ulteriore motivo di impugnazione, lamenta la “arbitrarietà Controparte_1 nella statuizione della condanna alle spese di lite a carico dell'odierno appellante nei confronti di tutte le parti in causa e palese violazione dell'art. 112 c.p.c.”, evidenziando che il TR ha errato nel condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti, anche, di chiamata in causa dal poiché la Controparte_3 P_ domanda di manleva è del tutto infondata, stante la inoperatività della polizza, per come eccepito e documentato dalla compagnia di assicurazioni suddetta, cosicché la palese infondatezza di tale domanda comporta, secondo i principi di giurisprudenza,
l'applicazione del principio della soccombenza nel rapporto processuale tra assicuratore e assicurato.
Il motivo è fondato.
In effetti, per come affermato e documento da sin dalla comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta del giudizio di primo grado, la polizza n. 350536581, posta a fondamento della domanda di manleva dall'avv. e stipulata dallo stesso nel P_ pomeriggio del 29.1.2015, pur concernendo “Errori pregressi” (quale quello in esame, costituito dalla mancata notificazione di ricorso in appello e decreto di fissazione di udienza all' , ente appellato), non era operante, Controparte_5 ai sensi della apposita clausola “PRE1 Errori Pregressi”, poiché il fatto oggetto del sinistro assicurato era già noto all'assicurato anteriormente alla stipulazione della polizza.
In effetti, per come si desume dalla sentenza della Corte di Appello, sezione lavoro, di
Catanzaro n. 111/2016, i difensori del , alla prima udienza (tenutasi il CP_1
29.1.2015), avevano chiesto un rinvio, al fine di potere depositare il ricorso notificato, senza, tuttavia, che, per come è pacifico, tale notificazione fosse avvenuta in precedenza, cosicché, al più tardi a quella data (29.1.2015), era a loro noto il fatto generatore del sinistro che, deve ritenersi non a caso, è stato assicurato dall'avv. nel pomeriggio P_ dello stesso giorno, tramite la stipulazione della polizza anche per gli “Errori pregressi”.
A nulla vale la replica dell'avv. secondo cui l'istanza di rimessione in termini era P_ stata depositata il 24.1.2016, poiché appare evidente che il suddetto professionista, come detto, ha avuto contezza della omessa notificazione del ricorso in appello, al più tardi, all'esito della trattazione della prima udienza del 29.1.2015, davanti alla Corte di
Appello, sezione lavoro, di Catanzaro che, evidentemente, come primo adempimento, non essendosi costituito in giudizio l'ente appellato, ha chiesto, come dio regola, la produzione della prova della notificazione;
con l'ulteriore conseguenza che la
18 stipulazione della polizza, nel pomeriggio dello stesso giorno, è avvenuta, secondo regole di logica e massime di esperienza, quando il fatto generatore di eventuale responsabilità professionale era ormai noto all'avvocato e proprio per tentare di rimediare alle eventuali conseguenze negative in termini di responsabilità professionale.
Ne deriva che: a) deve applicarsi il principio giurisprudenziale, invocato dall'appellante, secondo cui, in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità della regola della soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando (come nel caso in esame) l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (cfr., ad esempio, Cass., sez. III, n. 15604/2021; sez.
6-III, n. 10070/2017; sez. IIII, n. 8363/2010); b) in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado, quanto ai rapporti processuali tra l'avv. e devono essere poste a carico del P_ Controparte_3 suddetto avvocato e non già del;
c) resta confermata, invece, la condanna di CP_1 quest'ultimo al rimborso delle spese nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse, a seguito di una valutazione complessiva dell'esito della lite, seguono, per le medesime ragioni, la soccombenza del nei CP_1 confronti del SI, del e di HD (già nonché P_ Controparte_4 quella dell'avv. nei confronti della compagnia di assicurazioni P_ Controparte_3 dallo stesso chiamata in giudizio.
[...]
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quanto ai rapporti processuali tra il
, da un lato, e il SI, il e in euro CP_1 P_ Controparte_6
7.160,00, applicando lo scaglione di valore della controversia (tra euro 52.0001,00 ed euro 260.000) e i parametri minimi della tariffa forense, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate (euro 1.489,00 per lo studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 2.552,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Quanto, invece, ai rapporti processuali tra il e la società di P_ CP_4 [...]
esse devono liquidarsi in euro 2.906,00, applicando lo scaglione di valore CP_3 della controversia tra le parti medesimi, limitata al rimborso delle spese del giudizio di
19 primo grado (ossia tra euro 5.201,00 ed euro 26.000) e i parametri minimi della tariffa forense, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate (euro
567,00 per lo studio della controversia;
euro 461,00 per la fase introduttiva;
euro 922,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 956,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del TR di Crotone Controparte_1
n. 369/2019, pubblicata il 19.3.2019 e notificata il 21.3.2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo P_ grado nei confronti di liquidate, come da sentenza impugnata, in Controparte_3 euro 5.355,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei Controparte_1 confronti di IN SI, e , liquidate in P_ Controparte_6 euro 7.160,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%;
- condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei P_ confronti di liquidate in euro 2.906,00 per onorario, oltre i.v.a., Controparte_3
c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio dell'11.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
20
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 757/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 757/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità professionale, vertente tra:
, , codice fiscale nato a [...] Controparte_1 C.F._1
l'11.7.1945, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bruno, come da procura rilasciata e in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato del 13.12.2023 (depositata il 31.12.2023);
Appellante
e codice fiscale , residente a [...]
Partenope n. 54, rappresentato e difeso, ex art. 86 c.p.c., da sé stesso e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. IN SI, con studio professionale in Crotone, alla via Libertà n. 17, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 14.4.2025;
Appellato
1 IN SI, codice fiscale residente in [...], rappresentato e difeso, ex art. 86 c.p.c., da sé stesso, con studio professionale in Crotone, alla via XXV Aprile n. 157;
Appellato
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3
Mogliano Veneto, alla via Marocchesa n. 14 (P.IVA ), rappresentata e P.IVA_1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Vittorio Quercia, con elezione di domicilio presso lo studio professionale del suddetto difensore, sito in Crotone, alla via Vittorio
Veneto n. 136;
Appellata
HD Assicurazioni, già in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con sede in Milano (codice fiscale , P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Apa e domiciliata per elezione presso il suo studio professionale, sito in Crotone, alla via Napoli n. 39;
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.369/2019 Reg. Sent., notificata in data 21.3.2019, emessa dal TR Ordinario di Crotone, Giudice
Valentina Tumedei, a definizione del procedimento n.2437/2016 R.G.: - In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, ai sensi e per gli effetti del dispositivo di cui all'at. 283 c.p.c. per i motivi indicati in diritto;
- Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 369/2019 Reg. Sent. Trib. di Crotone, statuendo: -
L'inadempimento colpevole degli Avv.ti e IN SI e, per P_
l'effetto, dichiarare risolto il contratto di mandato professionale relativamente all'azione civile promossa da innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, Controparte_1
2 Sezione Lavoro, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 2087/2012 Reg.
Sent. TR di Crotone Sezione Lavoro per il riconoscimento di miglior trattamento retributivo;
- La condanna degli stessi avvocati al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da e precisamente: ad € 46.470,55 per differenze stipendiali Controparte_1 dal 1 maggio 2008 al 30 aprile 2011, oltre interessi dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
ad € 45.654,70 quali indennità per mancato godimento di 137 giorni di ferie, oltre interessi dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
al maggior trattamento pensionistico ed al maggior TFR, che sarebbero spettati all'appellante in assenza dell'inadempimento degli Avv.ti e SI. - La P_ condanna, in ogni caso, degli stessi avvocati al risarcimento del danno per perdita di
“chance” da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
- Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cap. per entrambi i gradi di giudizio”;
l'appellato chiede che: “- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare P_ inammissibile l'appello per totale mancanza dei requisiti di cui al nuovo art. 342 c.p.c.; - in via principale: respingere, comunque, il gravame poiché assolutamente infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per ogni altro dovesse ritenersi sussistente e, per
l'effetto, confermare la sentenza del TR di Crotone n. 369/2019, pubblicata in data 19.3.2019 nel procedimento n. 2437/2016, con vittoria di spese e compensi di giudizio;
- in via subordinata dichiarare in persona del legale Controparte_3 rappresentante por tempore, tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e per l'effetto condannare al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa, il tutto in virtù di polizza professionale di responsabilità civile verso terzi, con vittoria di spese e compensi di giudizio”;
l'appellato IN SI chiede che: “- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello per totale mancanza dei requisiti di cui al nuovo art.
342 c.p.c.; - in via principale: respingere, comunque, il gravame poiché assolutamente infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per ogni altro dovesse ritenersi sussistente e, per l'effetto, confermare la sentenza del TR di Crotone n. 369/2019, pubblicata in data 19.3.2019 nel procedimento n. 2437/2016, con vittoria di spese e
3 compensi di giudizio;
- in via subordinata dichiarare in Controparte_4 persona del legale rappresentante por tempore, tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e per l'effetto condannare al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa, il tutto in virtù di polizza professionale di responsabilità civile verso terzi, con vittoria di spese e compensi di giudizio”;
il procuratore dell'appellata chiede che: “L'ecc.ma Corte d'Appello Controparte_3 di Catanzaro, contrariis reiectis, voglia: 1) Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata n. 369/2019 del TR civile di Crotone per assoluta carenza dei requisiti necessari (fumus boni juris e periculum in mora) per come meglio esposto al precedente capo B), da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
2) Nel merito rigettare integralmente
l'appello perché assolutamente infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza n. 369/2019 del TR civile di Crotone, per le motivazioni meglio esposte al precedente capo A) (sub 2), da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
3) Conseguentemente condannare parte appellante alla rifusione delle spese in favore di “ anche per questo secondo inutile grado CP_3 di giudizio;
4) Nella neppure paventata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'appello proposto dal Dr. , mandare comunque esente da ogni Controparte_1 tenutezza “ ” per inoperatività ratione temporis della garanzia Controparte_3 assicurativa, per come meglio esposto al precedente capo A) (sub.1), da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
5) In tale ultimo caso condannare l'Avv.
alla rifusione delle spese in favore di “ ” sia per il P_ Controparte_3 primo grado che per il secondo grado di giudizio”.
il procuratore dell'appellata HD Assicurazioni, già Controparte_4 chiede che: “l'Ecc.ma Corte di Appello adita - Previo rigetto della istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata nonché di ammissione dei mezzi istruttori reiterati nell'atto di appello - voglia integralmente rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, voglia condannare l'appellante alla rifusione delle spese competenze del presente grado del giudizio”.
4 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al TR di Crotone
Con atto di citazione notificato, rispettivamente, il 30.11.2016 ed il 6.12.2016,
[...]
, medico in quiescenza, ha convenuto in giudizio l'avv. e CP_1 P_
l'avv. IN SI, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, per mancato riconoscimento di provvidenze economiche o, comunque, per perdita di chances di ottenerne il riconoscimento, in conseguenza del comportamento negligente posto in essere dai citati professionisti nell'ambito del giudizio in grado di appello (n.
789/2013 r.g.a.c.), in violazione dell'incarico difensivo loro conferito.
A fondamento della domanda, il ha affermato che: a) con il patrocinio CP_1 dell'avv. aveva promosso un giudizio davanti al giudice del lavoro P_ presso il TR di Crotone, volto a ottenere il riconoscimento del compenso per lo svolgimento, allorché era in servizio presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, di mansioni di medico primario (direttore di unità operativa di chirurgia) e per ferie non godute, in relazione al periodo compreso tra il 1°Maggio del 2008 ed il 30 Aprile del
2011, avendo sostituito il titolare dirigente, collocato in aspettativa non retribuita;
b) all'esito di quel giudizio, il giudice del lavoro presso il TR di Crotone, con sentenza n. 2097/2012, aveva rigettato la domanda sul presupposto che la fattispecie sottoposta al suo esame non fosse riconducibile all'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza medica;
c) avverso tale pronuncia, il CP_1 aveva proposto appello davanti alla Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, conferendo apposito incarico agli avvocati e IN SI ed P_ illustrando specifiche ragioni di censura alla sentenza impugnata;
d) tuttavia, con sentenza n. 117/2016, la Corte d'appello di Catanzaro aveva dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione, poiché non erano stati notificati all' Controparte_5
ente appellato, il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza;
e) pertanto, gli
[...] avvocati convenuti erano responsabili per avere, in violazione del dovere di diligenza, causato, secondo il principio del più probabile che non, il mancato riconoscimento dei diritti vantati dal e, comunque, per la perdita di chances connessa alla CP_1 improcedibilità dell'impugnazione.
5 Si sono costituiti in giudizio l'avv. e l'avv. IN SI, tramite P_ autonoma comparsa di costituzione e risposta, peraltro di analogo contenuto, resistendo alla domanda proposta nei loro confronti e sostenendo, quanto alla loro attività professionale nel giudizio di lavoro, che: a) la mancata notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era dipesa da una causa non imputabile a loro, ma ad un operatore di cancelleria della Corte di appello di Catanzaro che aveva erroneamente “aperto” un subprocedimento concernente l'inibitoria della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, creando confusione nei professionisti convenuti;
b) non sussisteva nesso di causalità tra la condotta ascritta ai professionisti stessi ed il danno lamentato dal loro cliente;
c) la domanda era infondata anche nel quantum. Hanno chiesto, pertanto, il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda stessa, hanno domandato di essere manlevati dalle rispettive compagnie di assicurazione, chiedendo l'autorizzazione alla loro chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata in causa delle suddette compagnie di assicurazione, si sono costituite in giudizio sia (chiamata in giudizio dal che Controparte_3 P_
(chiamata dal SI), eccependo la prima la Controparte_4 inoperatività della polizza, poiché stipulata dal il 29.1.2015, quando era a P_ conoscenza del fatto generatore del sinistro assicurato, e sostenendo entrambe, comunque, l'infondatezza della domanda dell'attore nei confronti dei rispettivi assicurati sia nell'an (in ragione dell'improbabilità di accoglimento dell'impugnazione) sia nel quantum, di cui hanno chiesto, pertanto, il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e presentate le relative memorie
(con la prima memoria, l'avv. contestava l'eccezione di inoperatività della P_ polizza, sollevata da sostenendo di averla stipulata nell'ignoranza Controparte_3 del fatto generatore del sinistro), il giudice, con ordinanza del 6.5.2018, ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie dell'attore (la prova testimoniale, poiché articolata in violazione dell'art. 244 c.p.c.; la consulenza tecnica d'ufficio, poiché superflua). Quindi, la causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 19.3.2019, all'esito della discussione, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La sentenza n. 369/2019 del TR di Crotone, all'esito del giudizio di primo grado
6 Con sentenza n. 369/2019, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il
19.3.2019, il TR di Crotone ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da ed ha condannato l'attore al rimborso delle spese di lite nei confronti Controparte_1 dei convenuti e delle compagnie di assicurazioni, terze chiamate in giudizio.
In sintesi, il giudice - dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità sui presupposti della responsabilità dell'avvocato e, segnatamente, avere rilevato che, affinché potesse essere affermata la responsabilità dell'esercente la professione legale, era necessario che il cliente provasse il contratto, la condotta negligente dell'avvocato, il danno subito, nonché il nesso causale tra la condotta negligente posta in essere dall'avvocato ed il pregiudizio patito - ha ritenuto, quanto al caso di specie, che le risultanze probatorie non consentissero di accertare la responsabilità professionale in capo agli avvocati convenuti, non essendo stato provato il nesso eziologico tra la condotta omissiva dei difensori ed il risultato conseguitone, ossia che, se gli avvocati avessero tenuto un comportamento diligente, notificando tempestivamente il ricorso in appello ed il decreto di fissazione dell'udienza, alla stregua del parametro del “più probabile che non”, il avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni CP_1
e l'accoglimento della domanda.
In particolare, con riguardo alla domanda di condanna dell' Controparte_5
al pagamento del trattamento economico previsto dalla normativa contrattuale
[...] per la sostituzione del dirigente medico di struttura complessa, il TR ha rilevato che: a) il , nel giudizio di appello, aveva introdotto nuove allegazioni di fatto, CP_1 sostenendo di avere diritto al suddetto trattamento in ragione della vacanza in organico del dirigente sostituito che, fino al 1°.11.2008, si trovava in aspettativa e, poi, era stato collocato a riposo per le dimissioni volontarie;
b) ad ogni modo, a sensi dell'art. 18, commi 4° e 5°, del contratto collettivo nazionale del lavoro per la dirigenza medica, per come applicato in giurisprudenza, tanto nei casi di sostituzione necessitata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente, quanto in ipotesi di sostituzione per aspettativa senza retribuzione (fattispecie entrambe ricorrenti nel caso de quo), poteva essere corrisposta al sostituto, soltanto, l'indennità sostitutiva;
c) per quanto concerneva, invece, la domanda di indennità sostitutiva delle ferie non godute (pari a 137 giorni),
l'attore non aveva provato che ciò era avvenuto a causa di improcrastinabili e prioritarie esigenze di servizio, come rilevato dal giudice del lavoro di Crotone, all'esito del giudizio n. 2087/2012.
7 Da ultimo, il TR ha regolato le spese di lite sula base del criterio della soccombenza.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c. il 9.4.2019, il dott. ha Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza del TR di Crotone, chiedendone l'integrale riforma, previa sospensione della sua efficacia esecutiva e ammissione di mezzi istruttori, per come indicato in epigrafe.
A sostegno del gravame, l'appellante ha sostenuto che: I) aveva dato prova sia del mandato conferito ai due avvocati appellati sia della loro negligenza nel causare la decisione di improcedibilità dell'appello proposto davanti alla sezione lavoro della Corte di Appello, ma il TR gli aveva impedito la prova del nesso di causalità, in quanto ogni sua istanze istruttoria era stata dichiarata inammissibile, sebbene si trattasse di prove articolate correttamente e rilevanti;
II) contrariamente all'assunto del TR, l'appello proposto dinanzi alla sezione lavoro della Corte di Appello non era fondato su alcuna modificazione della domanda originaria e, sotto altro profilo, il nesso di causalità tra la condotta degli avvocati ed il danno lamentato (ossia tra la loro negligenza ed il mancato riconoscimento dei diritti vantati nel giudizio di lavoro presupposto: segnatamente, di quello all'avvenuto svolgimento di mansioni superiori) era stato escluso sulla base di giurisprudenza inconferente;
III) la sentenza impugnata era contraddittoria, in quanto, sebbene avesse riconosciuto la correttezza dei presupposti logico giuridici della domanda del nel giudizio di lavoro, aveva escluso il nesso di causalità tra la condotta CP_1 omissiva dei suoi difensori ed il danno subito;
sotto altro profilo, era errata ed elusiva la valutazione di probabile infondatezza della domanda concernente l'indennità per le ferie non godute, in quanto con l'appello proposto davanti alla sezione Lavoro della Corte di
Appello era stata censurata la sentenza del giudice del lavoro di Crotone, per non avere consentito la dimostrazione dei presupposti di tale domanda, ossia l'esistenza di esigenze di servizio ostative al godimento delle ferie;
IV) il TR aveva errato nel condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti, anche, di
[...]
chiamata in causa dal poiché la domanda di manleva era del tutto CP_3 P_ infondata, stante la inoperatività della polizza, per come eccepito e documentato dalla compagnia di assicurazioni suddetta (per un esame nel dettaglio dei motivi di
8 impugnazione, v., infra, la parte dedicata alla motivazione). Ha concluso come sopra riportato.
Si sono costituiti in giudizio l'avv. e l'avv. IN SI, tramite P_ autonoma comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 13.9.2019, con cui, in sintesi, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi e, comunque, la sua infondatezza nel merito, ribadendo le difese del primo grado di giudizio e sostenendo l'assenza di errori a loro imputabili nell'attività professionale svolta in difesa del nella causa di lavoro CP_1
e, comunque, la correttezza delle valutazioni e delle considerazioni del TR. Il
inoltre, ha ribadito le argomentazioni svolte nella memoria di cui all'art. 183, P_ comma 6°, n. 1 c.p.c., in ordine alla operatività della polizza stipulata con Controparte_3
anche in relazione a “errori pregressi”. Hanno concluso come sopra trascritto.
[...]
Il 2.7.2019, si è costituita nel giudizio di appello ribadendo le difese Controparte_3 di primo grado di giudizio, sia in ordine alla inoperatività della polizza posta dall'avv.
a fondamento della sua domanda di manleva sia con riguardo alla infondatezza P_ dei motivi di appello.
Anche (ora si è costituita nel Controparte_4 Controparte_6 presente grado del giudizio, tramite apposita comparsa depositata in cancelleria il
5.7.2019, con cui ha puntualmente contestato i motivi di appello, rilevando, in sintesi, che: la sentenza impugnata era correttamente motivata in punto di fatto e di diritto;
le domande proposte nel giudizio di lavoro dal erano destinate ad essere CP_1 rigettate, in quanto la prima (concernente il riconoscimento di mansioni superiori) era sconfessata dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, mentre la seconda (relativa alle indennità per ferie non godute) era rimasta sfornita di prova. Ha concluso come indicato in epigrafe.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione della Corte di Appello, il collegio, con ordinanza dell'8.1.2021, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.12.2020, ha rigettato sia l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata che le richieste istruttorie formulate dall'appellante, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nel corso del giudizio di appello, si è costituito in difesa dell'appellante un nuovo difensore. L'avv. SI si è costituito in difesa, anche, dell'avv. P_
9 L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata, più volte, aggiornata, fino a quando, a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro, la trattazione è stata assegnata alla II^ sezione civile.
Quindi, all'esito della trattazione dell'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del TR di Crotone Terme e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da e, dall'altro, delle difese e delle eccezioni degli appellati, Controparte_1 appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: 1) la valutazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata sia dal che dal SI;
2) la valutazione della fondatezza o meno della P_ domanda, proposta da nel giudizio di primo grado e rigettata dal Controparte_1
TR (con sentenza censurata dall'appellante), volta a ottenere la condanna dell'avv.
e dell'avv. SI al risarcimento del danno (ipotizzato in termini sia di perdita P_ di diritti che di perdita di chances in ordine al loro riconoscimento) per responsabilità professionale di questi ultimi, per avere omesso di notificare il ricorso in appello ed il decreto di fissazione di udienza (nell'ambito del giudizio n. 789/2013 r.g. della sezione
Lavoro della Corte di Appello), relativamente alla impugnazione di sentenza n.
2087/2012 del giudice del lavoro di Crotone che aveva rigettato le sue domande, proposte nei confronti dell' , di riconoscimento Controparte_5 di mansioni superiori e di indennità sostitutiva di ferie non godute;
3) in caso di accoglimento delle domande dell'appellante, l'esame di quelle di manleva proposte dai due suddetti avvocati nei confronti, rispettivamente, di e di HD (già Controparte_3
rimaste assorbite nella decisione del TR e Controparte_4 riproposte in appello;
4) la regolamentazione delle spese di lite, anche con riguardo a
10 quelle concernenti il rapporto processuale tra l'avv. e P_ Controparte_3
(essendo stata, sul punto, impugnata dal la sentenza in modo specifico). CP_1
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Come visto (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), sia che P_
IN SI hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto il gravame proposto dall'odierno appellante non conterrebbe specifiche censure avverso il capo della sentenza di primo grado, con cui il TR ha ritenuto il difetto di nesso di causalità fra le omissioni e le violazioni poste dai suddetti avvocati ed i danni lamentati dal . CP_1
L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere l'atto di appello, salva ogni valutazione di merito sul suo contenuto, conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. civ., sezione VI, n.
21336 del 14.9.2017), dato che vengono indicati, in maniera sufficientemente chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi (ovverosia il nesso di causalità tra la condotta dei suddetti avvocati, in violazione dei doveri di diligenza professionale, consistita nella omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza di un giudizio promosso dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, sezione lavoro, in cui era parte l'odierno appellante, assistito dai predetti avv.ti e SI, con conseguente danno del cliente, per P_ non aver potuto ottenere il riconoscimento dei diritti vantati in quel giudizio).
D'altra parte, la compiuta difesa degli appellati sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione, rende alquanto evidente che ne hanno ben compreso la valenza giuridica.
3. Il merito. La domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'avv. e P_ dell'avv. SI per responsabilità professionale
Con un primo motivo di impugnazione (alquanto articolato e rubricato: “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Arbitraria ed erronea interpretazione delle emergenze processuali”), - dopo avere affermato che, nel giudizio di primo Controparte_1
11 grado, era emersa, in maniera inequivocabile, la sussistenza sia del mandato professionale conferito ai due avvocati appellati sia la loro negligente ed inescusabile condotta (ossia la mancata notificazione del ricorso in appello nella causa di lavoro che aveva determinato la decisione di improcedibilità dell'impugnazione proposta davanti alla sezione lavoro della Corte di Appello, con conseguente perdita della possibilità di vere riconosciuti i propri diritti) - censura la sentenza del TR, nella parte in cui: a) ha escluso la prova del danno, posto che il TR medesimo aveva impedito la prova dello stesso, in quanto ogni sua istanza istruttoria, formulata con la memoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c., era stata dichiarata inammissibile, sebbene si trattasse di prove articolate correttamente e rilevanti;
b) ha escluso il nesso di causalità tra la condotta degli avvocati ed il danno lamentato, ipotizzando, erroneamente, che l'appello proposto dinanzi alla sezione lavoro della Corte di Appello contenesse una inammissibile modificazione della domanda originaria;
c) ha escluso, inoltre, sotto altro profilo, tale nesso di causalità tra la condotta degli avvocati ed il danno lamentato (con particolare riferimento al mancato riconoscimento dei diritti vantati nel giudizio di lavoro presupposto e, segnatamente, di quello all'avvenuto svolgimento di mansioni superiori), sulla base di giurisprudenza inconferente, mentre in realtà altra giurisprudenza riconosce il fondamento di tale diritto (richiama Cass, sez. lavoro, n. 13809/2015).
Con un secondo motivo di impugnazione (rubricato: “Illogicità ed ingiustizia manifesta della sentenza. Contraddittorietà tra la motivazione ed il decisum”), lamenta il carattere contraddittorio della sentenza impugnata, in quanto, sebbene il TR abbia riconosciuto la correttezza dei presupposti logico giuridici della domanda del CP_1 nel giudizio di lavoro (ossia che l'art. 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro per la Dirigenza medica si applica sia al caso di sostituzione del dirigente per cessazione del rapporto di lavoro che per assenza dovuta ad aspettativa senza retribuzione), ha, poi, escluso il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei suoi difensori ed il danno subito;
sotto altro profilo, si duole dell'errata ed elusiva valutazione di probabile infondatezza, sulla base dei mezzi istruttori formulati nel giudizio di lavoro, della domanda concernente l'indennità per le ferie non godute dal durante il periodo in cui CP_1 aveva svolto le funzioni di medico primario di unità operativa, in quanto il TR non ha considerato che, con l'appello proposto davanti alla sezione Lavoro della Corte di
Appello, il aveva censurato la sentenza del giudice del lavoro di Crotone, CP_1 propriamente, per non avere consentito la dimostrazione dei presupposti di tale domanda,
12 ossia l'esistenza di inderogabili esigenze di servizio ostative al godimento delle ferie, sebbene fosse stata formulata apposita prova testimoniale e la prova potesse essere data con qualsiasi mezzo. In tal modo, secondo l'appellante, il primo giudice ha omesso di procedere al giudizio controfattuale sul fatto che la Corte di Appello avesse potuto o meno riformare la sentenza del TR del lavoro.
I due motivi, vista la connessione che li avvince dal punto di vista logico e giuridico, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati, dovendosi confermare la sentenza di primo grado, da intendersi richiamata, fatte salve le puntualizzazioni di seguito esposte.
In punto di fatto, deve rammentarsi, che la presente controversia trae origine da una vicenda processuale conclusa con una pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro, sezione lavoro, di improcedibilità dell'appello proposto nell'interesse di
[...]
che reclamava, in riforma della decisione di primo grado, il riconoscimento CP_1 del diritto al trattamento economico di dirigente medico di U. O. e di indennità per ferie non godute, in relazione alle funzioni svolte presso l' Controparte_5 tra il 1° maggio del 2008 e il 30 aprile del 2011, in sostituzione del dirigente
[...] titolare che si trovava in aspettativa non retribuita e, poi, era cessato dal servizio.
In particolare, il , con il patrocinio dell'avv. al fine di CP_1 P_ ottenere dall' il riconoscimento di tali diritti, Controparte_5 aveva promosso un giudizio davanti al giudice del lavoro del TR di Crotone (n.
213/2012 r.g.a.c.), ma le sue domande erano state rigettate con sentenza n. 2087/2012 del
13.11.2012, con cui il giudice del lavoro aveva ritenuto che: a) il era stato CP_1 correttamente retribuito con l'indennità prevista dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza medica, avendo svolto l'incarico in sostituzione di titolare in aspettativa e non già a fronte di una scopertura di organico;
b) non spettava all'attore l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in assenza di prova di urgenti e inderogabili esigenze di servizio che avevano impedito tale godimento.
Avverso tale pronuncia, il aveva proposto appello, conferendo apposito CP_1 incarico professionale agli avvocati e IN SI, davanti alla P_
Corte di appello di Catanzaro, censurando la sentenza impugnata e dando luogo al procedimento n. 789/2013 r.g., ed il giudizio era stato definito con sentenza n. 117/2016, pubblicata il 21.3.2016, con cui la Corte d'appello di Catanzaro aveva dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione, poiché non erano stati notificati all'
[...]
[...]
[...] , ente appellato, il ricorso in appello ed il decreto di Controparte_7 fissazione di udienza, dando luogo, secondo l'appellante, al suo diritto al risarcimento del danno per la perdita dei diritti vantati o, in subordine, della chance di vederseli riconosciuti.
In diritto, deve rammentarsi che, secondo i principi giurisprudenziali condivisi in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso o inesatto svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente: a) la regola della preponderanza dell'evidenza (o del “più probabile che non”) si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno (nel caso in esame, la pronuncia di improcedibilità dell'appello), ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie e le conseguenze dannose risarcibili (nella fattispecie in questione, la perdita del diritto ad un trattamento economico favorevole e all'indennità per ferie non godute o la perdita delle relative chances), atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa;
b) la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dei doveri professionali, occorrendo verificare sia che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta, sia che un danno vi sia stato effettivamente e, infine, che, se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (v., ad esempio, fra le tante, Cassazione civile, sezione III^, n. 25778/2019; n. 22882/2016; n.
12038/2017; n. 25112/2017; n. 26516/2020; n. 7064/2021; nonché Cassazione civile, sezione III^, ordinanza n. 33442/2022).
Premesso questo, rileva la Corte, all'esito dell'esame del materiale probatorio offerto dall'odierno appellante, che, come correttamente ritenuto dal TR, non è possibile formulare una valutazione circa il probabile esito favorevole nel merito dell'impugnazione proposta dal dinanzi alla sezione lavoro della Corte di CP_1
Appello di Catanzaro, dichiarata improcedibile per colpa degli avvocati e P_
SI, con conseguente esclusione della responsabilità dei professionisti appellati, difettando la prova del nesso di causalità tra la loro condotta ed il danno lamentato. Anzi,
l'esame degli atti del giudizio svoltosi davanti al giudice del lavoro induce a ritenere, con
14 valutazione prognostica e secondo la regola del “più probabile che non”, il verosimile rigetto dell'impugnazione suddetta.
In particolare, tralasciando la questione se l'appello nella causa di lavoro suddetta fosse o meno inammissibile perché veniva modificata la domanda originaria (come ritenuto dal
TR nella sentenza impugnata, con valutazione contestata dall'odierno appellante), deve escludersi ogni probabilità di accoglimento dell'appello, sia in ordine alla domanda di riconoscimento del favorevole trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori sia con riguardo alla domanda di indennità per ferie non godute.
In relazione al primo profilo, il diritto vantato dal è fondato su una particolare CP_1 interpretazione dell'istituto della sostituzione nell'incarico dirigenziale, disciplinato dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro per la dirigenza medica, secondo cui esso sarebbe connotato dalla durata nel tempo limitata e non sarebbe applicabile, in particolare, nel caso di esercizio di fatto delle funzioni superiori per periodi più lunghi di dodici mesi, ambito nel quale dovrebbe riprendere vigore il diritto alla retribuzione in misura corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Tuttavia, tale interpretazione, avallata da un'unica pronuncia della Corte di Cassazione
(la n. 3809/2015), è contraddetta da una serie di pronunce precedenti e successive, anche recenti, che hanno consolidato l'orientamento opposto, richiamato dal TR nella sentenza impugnata e tutt'altro che inconferente, secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. per la dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103
c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 della Costituzione (v., ad esempio Cass, sezione lavoro, n.
2875/2024; n. 25421/2023; n. 21565/2018; n. 16299/2015).
E' stato chiarito, infatti, che l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 sancisce l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c., che discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita
15 nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì, esclusivamente, l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le medesime ragioni, non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del titolo II, capo II, del medesimo d.lgs. Non fa eccezione la dirigenza sanitaria, inserita «in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello» (art. 15 d.lgs. n. 502/1992), per la quale la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 c.c. è ribadita dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, inserito dal d.lgs. n. 229/1999, nonché dall'art. 28, comma 6, del medesimo c.c.n.l. dell'8.6.2000, secondo cui “nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto ... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103, comma 1, del c.c.”
(v., ex multis, le già citate, Cass., sez. lavoro, n. 25421/2023; n. 21565/2018). E, se è vero che nella proroga sine die dell'incarico provvisorio retribuito solo con l'indennità mensile si annida il pericolo di un abuso nei confronti del dirigente (gravato – sia pure con il suo consenso – di una responsabilità alla quale ordinariamente sarebbe correlato un compenso superiore), ancor più evidente sarebbe il pericolo di abuso, nei confronti di tutti gli altri aspiranti, nel caso in cui il conferimento dell'incarico provvisorio prorogato oltre l'anno venisse normalizzato sul piano retributivo, aggirando le norme imperative che, anche nell'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione, prescrivono adeguate procedura competitive per la scelta del dirigente titolare. Per lo stesso motivo si deve escludere che il pagamento della sola indennità sostitutiva determini una ingiustificata disparità di trattamento tra dirigenti con incarico provvisorio su posto vacante e dirigenti nominati all'esito della prescritta procedura selettiva e previa verifica dei titoli abilitanti. Infatti, proprio la diversità della procedura e dei presupposti della nomina impedisce di considerare le due diverse posizioni equivalenti e, quindi, da assoggettare necessariamente alla medesima disciplina in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza (cfr., per tutte, la richiamata Cass., sez. lavoro, n.
25421/2023).
Appare evidente, alla luce dei suddetti principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, l'infondatezza, nel merito, della domanda proposta dal nella causa CP_1
16 di lavoro, nonché dell'appello avverso la sentenza del giudice del lavoro e, quindi, dell'impugnazione avverso la pronuncia del TR, oggetto del presente giudizio di appello, la quale si profila, contrariamente all'assunto dell'appellante, del tutto corretta e coerente.
Sotto altro profilo, deve osservarsi che, come già esposto nell'ordinanza dell'8.1.2021, risultano del tutto ininfluenti le prove sollecitate dal nel presente giudizio CP_1
(ossia prova testimoniale volta a confermare i prospetti sugli emolumenti pretesi;
c.t.u. sulla quantificazione del deteriore trattamento pensionistico spettante al ), CP_1 volte a dimostrare la quantificazione del diritto vantato e, tuttavia, non riconoscibile.
Analoga valutazione di infondatezza vale per il presunto diritto a ferie non godute, essendo rimasto indimostrato nella causa di lavoro il presupposto su cui si fondava, ossia l'impedimento a tale godimento costituito da inderogabili esigenze di servizio.
Né vale lamentarsi della mancata ammissione della prova testimoniale da parte del giudice del lavoro, poiché, in effetti, essa deve reputarsi inammissibile, essendo stato formulato il relativo capitolo di prova in forma generica ed esclusivamente valutativa, ossia in modo tale da sollecitare i testimoni da escutere a formulare giudizi sulla sussistenza di tali inderogabili esigenze di servizio, piuttosto che sui presupposti di fatto utili a formulare, in ipotesi, tale giudizio, cosicché deve escludersi che la Corte di
Appello avrebbe ammesso la prova (cfr. il capitolo: “Vero o non che il Dr. CP_1 non ha potuto godere integralmente delle ferie maturate in quanto all'atto della sua nomina a direttore dell'U. O. di chirurgia generale la sua presenza continua in ospedale si è resa indispensabile per garantire la regolare erogazione delle prestazioni sanitarie e che una sua prolungata assenza dal servizio avrebbe potuto arrecare danno alla stessa conduzione dell'unità operativa” ).
Tenuto conto di tali circostanze, pertanto, deve ribadirsi che, come ritenuto dal TR nella sentenza impugnata, è del tutto probabile che la Corte di Appello, sezione lavoro, di
Catanzaro, se non avesse dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione di cui si tratta, avrebbe, comunque, dichiarato l'inammissibilità la prova testimoniale e, quindi, confermato integralmente la sentenza del giudice del lavoro presso il TR di
Crotone.
4. La regolamentazione delle spese di giudizio di primo e secondo grado di giudizio
17 Con un ulteriore motivo di impugnazione, lamenta la “arbitrarietà Controparte_1 nella statuizione della condanna alle spese di lite a carico dell'odierno appellante nei confronti di tutte le parti in causa e palese violazione dell'art. 112 c.p.c.”, evidenziando che il TR ha errato nel condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti, anche, di chiamata in causa dal poiché la Controparte_3 P_ domanda di manleva è del tutto infondata, stante la inoperatività della polizza, per come eccepito e documentato dalla compagnia di assicurazioni suddetta, cosicché la palese infondatezza di tale domanda comporta, secondo i principi di giurisprudenza,
l'applicazione del principio della soccombenza nel rapporto processuale tra assicuratore e assicurato.
Il motivo è fondato.
In effetti, per come affermato e documento da sin dalla comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta del giudizio di primo grado, la polizza n. 350536581, posta a fondamento della domanda di manleva dall'avv. e stipulata dallo stesso nel P_ pomeriggio del 29.1.2015, pur concernendo “Errori pregressi” (quale quello in esame, costituito dalla mancata notificazione di ricorso in appello e decreto di fissazione di udienza all' , ente appellato), non era operante, Controparte_5 ai sensi della apposita clausola “PRE1 Errori Pregressi”, poiché il fatto oggetto del sinistro assicurato era già noto all'assicurato anteriormente alla stipulazione della polizza.
In effetti, per come si desume dalla sentenza della Corte di Appello, sezione lavoro, di
Catanzaro n. 111/2016, i difensori del , alla prima udienza (tenutasi il CP_1
29.1.2015), avevano chiesto un rinvio, al fine di potere depositare il ricorso notificato, senza, tuttavia, che, per come è pacifico, tale notificazione fosse avvenuta in precedenza, cosicché, al più tardi a quella data (29.1.2015), era a loro noto il fatto generatore del sinistro che, deve ritenersi non a caso, è stato assicurato dall'avv. nel pomeriggio P_ dello stesso giorno, tramite la stipulazione della polizza anche per gli “Errori pregressi”.
A nulla vale la replica dell'avv. secondo cui l'istanza di rimessione in termini era P_ stata depositata il 24.1.2016, poiché appare evidente che il suddetto professionista, come detto, ha avuto contezza della omessa notificazione del ricorso in appello, al più tardi, all'esito della trattazione della prima udienza del 29.1.2015, davanti alla Corte di
Appello, sezione lavoro, di Catanzaro che, evidentemente, come primo adempimento, non essendosi costituito in giudizio l'ente appellato, ha chiesto, come dio regola, la produzione della prova della notificazione;
con l'ulteriore conseguenza che la
18 stipulazione della polizza, nel pomeriggio dello stesso giorno, è avvenuta, secondo regole di logica e massime di esperienza, quando il fatto generatore di eventuale responsabilità professionale era ormai noto all'avvocato e proprio per tentare di rimediare alle eventuali conseguenze negative in termini di responsabilità professionale.
Ne deriva che: a) deve applicarsi il principio giurisprudenziale, invocato dall'appellante, secondo cui, in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità della regola della soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando (come nel caso in esame) l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (cfr., ad esempio, Cass., sez. III, n. 15604/2021; sez.
6-III, n. 10070/2017; sez. IIII, n. 8363/2010); b) in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado, quanto ai rapporti processuali tra l'avv. e devono essere poste a carico del P_ Controparte_3 suddetto avvocato e non già del;
c) resta confermata, invece, la condanna di CP_1 quest'ultimo al rimborso delle spese nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse, a seguito di una valutazione complessiva dell'esito della lite, seguono, per le medesime ragioni, la soccombenza del nei CP_1 confronti del SI, del e di HD (già nonché P_ Controparte_4 quella dell'avv. nei confronti della compagnia di assicurazioni P_ Controparte_3 dallo stesso chiamata in giudizio.
[...]
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quanto ai rapporti processuali tra il
, da un lato, e il SI, il e in euro CP_1 P_ Controparte_6
7.160,00, applicando lo scaglione di valore della controversia (tra euro 52.0001,00 ed euro 260.000) e i parametri minimi della tariffa forense, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate (euro 1.489,00 per lo studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 2.552,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Quanto, invece, ai rapporti processuali tra il e la società di P_ CP_4 [...]
esse devono liquidarsi in euro 2.906,00, applicando lo scaglione di valore CP_3 della controversia tra le parti medesimi, limitata al rimborso delle spese del giudizio di
19 primo grado (ossia tra euro 5.201,00 ed euro 26.000) e i parametri minimi della tariffa forense, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate (euro
567,00 per lo studio della controversia;
euro 461,00 per la fase introduttiva;
euro 922,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 956,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del TR di Crotone Controparte_1
n. 369/2019, pubblicata il 19.3.2019 e notificata il 21.3.2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo P_ grado nei confronti di liquidate, come da sentenza impugnata, in Controparte_3 euro 5.355,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei Controparte_1 confronti di IN SI, e , liquidate in P_ Controparte_6 euro 7.160,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%;
- condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei P_ confronti di liquidate in euro 2.906,00 per onorario, oltre i.v.a., Controparte_3
c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio dell'11.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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