Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
2203 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2203 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06/10/2017 in WHEATON – (USA), CP_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di SAN MAURO PASCOLI
(FC), tra i coniugi:
1. , nato a [...]_2
(RN) in data 28/07/1973, - ; C.F._1
2. nata negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA in data 22/11/1974, - ; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. ANDRIUOLO JUSI e dall' avv.
BONOMO BARBARA;
MOTIVAZIONE
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 18/10/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, deducendo quanto segue:
1
n. 1259/2010 del Consiglio del 20/12/2010 – Art. 5, lettera c), concernente l'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale in materia di diritto internazionale, scegliendo di comune accordo di voler applicare allo scioglimento della loro unione matrimoniale la legge in vigore nello Stato dell' IS (USA) di cui la Sig.ra
è cittadina (art. 5, punto c) del Regolamento Europeo Parte_1
1259 del 2010 - c.d. Roma III), con riguardo anche alla regolamentazione del regime patrimoniale dell'unione matrimoniale;
2) l'art. 5, punto c) del Regolamento Europeo 1259 del 2010 - c.d. Roma III) dispone che i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio, ovvero la legge dello stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo;
3) i coniugi, avvalendosi della facoltà di applicare la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo chiedono l'applicazione della legge in vigore nello Stato dell'IS (USA) secondo la quale è possibile ottenere direttamente pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
4) con riguardo ai rapporti patrimoniali i coniugi sono a conoscenza che lo Stato dell' IS (USA) non è Stato di divisione equa (l. 750 ILCS § 5/503(a) -
Disposition of Property and Debts - Legge dell'IS sul matrimonio e sullo scioglimento del matrimonio - doc. n. 4) e che pertanto i beni coniugali (ovvero quelli acquistati successivamente alla celebrazione del matrimonio) verranno suddivisi in base al contributo conferito da ciascun coniuge nella formazione del patrimonio stesso e non per quote di egual valore (50%);
5) le norme vigenti nello Stato dell'IS (USA) in punto di scioglimento del matrimonio per accordo reciproco dei coniugi, sono applicabili in quanto non contrastano con norme imperative o di ordine pubblico del nostro Ordinamento;
2 …omissis…
Ciò precisato i Signori e ut supra Controparte_2 Parte_1
rappresentati, difesi e domiciliati,
DICHIARANO fin d'ora di optare per l'applicazione della legge dell'IS di cui la Sig.ra
[...]
è cittadina chiedendo di procedere con divorzio immediato ex Parte_1
art. 5 del Regolamento Europeo 1259 del 2010 (c.d. Roma III) e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
Osserva il Collegio che le deduzioni sopra riportate e le condizioni di divorzio risultano conformi alle disposizioni di legge, sicché la domanda può essere accolta nei termini prospettati dalle parti.
Sussistono pertanto i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate in dispositivo;
visti gli artt. 473-bis.47 e ss. c.p.c., 5 del Regolamento Europeo 1259 del 2010;
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06/10/2017 in WHEATON –
ILLINOIS (USA) tra i coniugi:
1. , nato a [...]_2
(RN) in data 28/07/1973, - ; C.F._1
2. nata negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA in data 22/11/1974, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SAN MAURO
PASCOLI (FC) al n. 35, P. 2, S. C, anno 2018; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
18/10/2024, che integralmente si riportano: dichiarare che le parti hanno già definito qualunque pendenza riguardante i beni di proprietà coniugale in quanto i coniugi hanno pattuito che alla sig.ra Pt_1
3 spetterà il fondo pensione alimentato dal marito pari a 39.502,67 dollari e al rimarranno tutti i beni a lui intestati in via esclusiva;
CP_2
- il signor a tacitazione di ogni pretesa di mantenimento futura da parte CP_2
della moglie si impegna a versarle sul conto corrente il Parte_1
cui Iban verrà indicato al sig. appena verrà aperto conto corrente a lei CP_2
intestato le seguenti somme:
- 53.584,26 dollari alla firma del presente ricorso oltre 155.000,00 dollari entro 10
(dieci) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio a titolo di tacitazione di ogni pretesa futura;
- la sig.ra rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento Parte_1
presente e futuro;
- le parti dichiarano che, con il corretto adempimento del presente accordo e con il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data della sottoscrizione di questo ricorso congiunto, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza che sarà emessa, alla quale, pertanto, prestano fin d'ora acquiescenza.
- le parti concordano che le spese legali del presente procedimento saranno integralmente corrisposte dal sig. , con rinuncia dei legali alla Controparte_2
solidarietà professionale ai sensi art. 13, comma 8, legge n. 247/2012.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SAN MAURO PASCOLI
(FC) per quanto di competenza.
Forlì, 05/02/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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