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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/07/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 8899/2018 R.G.A.C. dell'anno 2018, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DE NICOLO Parte_1
ANNAMARIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DINOI FABIO come Controparte_1 da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/09/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2018, , premesso Parte_1 di aver contratto in data 29/03/1980 matrimonio in Taranto con
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli e , CP_1 Persona_1 Per_2 maggiorenni e autosufficienti, e che in data 28.9.1998 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione. Chiedeva, inoltre, porsi a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 154,94 (pari a
£300.000, somma stabilita a titolo di assegno di mantenimento del coniuge in sede di separazione consensuale).
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva al divorzio, chiedendo tuttavia la revoca di qualsiasi disposizione economica in favore della ricorrente a far data dalla domanda, nonché in favore dei figli ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, i quali avevano ormai formato autonomi nuclei familiari.
Adottati in data 14/07/2021 i provvedimenti presidenziali, la causa veniva rimessa innanzi all'istruttore e all'udienza del 16/09/2024, celebratasi in forma cartolare, le parti precisavano le conclusioni;
con ordinanza di pari data il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
Taranto n. 1180/98 del 28.9.1998.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle questioni accessorie, osserva il collegio che non sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della richiedente . Parte_1
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi “adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “(…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n.
18287).
Nel caso che ci occupa, comparata la condizione economica e reddituale delle parti, il Collegio rileva l'assenza di una rilevante disparità tra i coniugi. Parte ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito adeguata prova della inadeguatezza dei propri mezzi di sostentamento, rispetto alla condizione reddituale, lavorativa e patrimoniale del resistente.
Infatti, risulta percettore di redditi da lavoro quale edicolante in Controparte_1 provincia di Bolzano pari ad € 10.000,00 circa (vedi PF 2020 reddito imponibile anno 2019), gravati dagli oneri ex lege derivanti dalla prole minorenne con sé convivente, a fronte dei redditi prodotti all'epoca dell'omologa della separazione
(vedi mod. 730/1998 redditi 1997 pari ad lire 25.000.000 circa), allorquando era dipendente dell'ASL di Taranto.
Di contro, parte ricorrente, risulta percettrice di redditi da pensione di invalidità e di cittadinanza (ora A.d.I.), per complessivi € 9.600,00 circa su base annua (anno
2022 – vedi informative della Guardia di Finanza di Taranto n. 292248/23 del 9 giugno 2023, da cui si evince pure la persistente percezione del reddito di cittadinanza sino alla data delle indagini fiscali, ossia maggio 2023); dal punto di vista patrimoniale risulta proprietaria per ½ di un immobile della consistenza di
7,5 vani sito in via Leonida e risulta non specificamente contestato che sia nella disponibilità (offertale dal genitore) di un immobile sito in via Duca di Genova, utilizzato come abitazione principale sino a quando, nel corso del Giudizio è tornata a vivere nella ex casa coniugale, mantenendo al contempo incontestabilmente la disponibilità dell'immobile cit. sito in via Duca di Genova, senza che risulti provato sul piano documentale che si tratti un immobile non agibile.
L'assenza di una rilevante disparità nella condizione economica delle parti assorbe ogni ulteriore questione relativa all'an dell'assegno divorzile, che peraltro la parte ha richiesto esclusivamente nella sua componente assistenziale, ove si consideri l'importo richiesto e l'assenza di specifiche deduzioni avuto riguardo alla diversa componente perequativa e compensativa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio rileva che lo stato di formale disoccupazione non è fattore idoneo nel caso di specie a far ritenere provata, ex art. 5 comma 6 Legge n. 898/70, l'assenza di adeguati mezzi di sussistenza in capo a , la quale, giova peraltro sottolineare che, in concreto, Parte_1 gode anche della non contestata disponibilità di beni immobili messi a disposizione dal di lei padre.
In definitiva, ritiene il collegio che la parte istante, sulla quale incombeva il relativo onere, abbia omesso di provare l'inadeguatezza della propria condizione economica e reddituale, rispetto alla condizione economica del resistente, emergendo, piuttosto la sussistenza una condizione di sostanziale parità.
La situazione economica del , peraltro, risulta gravata da documentati CP_1 oneri locativi (v. contratto di locazione allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte resistente), a differenza della ricorrente, la quale risulta vivere nella ex casa coniugale – di cui risulta proprietaria per ½ -, come dalla stessa confermato in sede di interrogatorio formale (v. verbale d'udienza del
07/11/2022).
Ne consegue il rigetto della domanda di riconoscimento in capo alla Cavaliere di un assegno di divorzio, mentre restano ferme le statuizioni della separazione in punto di mantenimento del coniuge sino al mese di dicembre 2021, in considerazione della maturazione a far data dal mese di gennaio 2022 del diritto da parte della ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza, che ha condotto, come innanzi meglio argomentato, alla documentata parificazione sostanziale della condizione reddituale dei due coniugi.
Il Collegio, infine, ritiene che non sia oggetto di contestazione alcuna il dedotto raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica da parte della prole ampiamente maggiorenne, pertanto occorre procedere alla revoca del contributo previsto per il loro mantenimento in favore di in Parte_1 sede di separazione.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni altra domanda, così Controparte_1 provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
29/03/1980 a Taranto da , nata a [...] il Parte_1
08/04/1961, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di TARANTO dell'anno
1980, parte II, serie A, numero 58;
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TARANTO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
3) Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di
Parte_1
4) Revoca, a far data dal mese di gennaio 2022 l'assegno posto a carico di a titolo di mantenimento di Controparte_1 Parte_1
;
[...]
5) Revoca, a far data dalla domanda, l'assegno posto a carico di
[...]
a titolo di mantenimento della prole;
CP_1
6) compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 8899/2018 R.G.A.C. dell'anno 2018, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DE NICOLO Parte_1
ANNAMARIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DINOI FABIO come Controparte_1 da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/09/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2018, , premesso Parte_1 di aver contratto in data 29/03/1980 matrimonio in Taranto con
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli e , CP_1 Persona_1 Per_2 maggiorenni e autosufficienti, e che in data 28.9.1998 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione. Chiedeva, inoltre, porsi a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 154,94 (pari a
£300.000, somma stabilita a titolo di assegno di mantenimento del coniuge in sede di separazione consensuale).
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva al divorzio, chiedendo tuttavia la revoca di qualsiasi disposizione economica in favore della ricorrente a far data dalla domanda, nonché in favore dei figli ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, i quali avevano ormai formato autonomi nuclei familiari.
Adottati in data 14/07/2021 i provvedimenti presidenziali, la causa veniva rimessa innanzi all'istruttore e all'udienza del 16/09/2024, celebratasi in forma cartolare, le parti precisavano le conclusioni;
con ordinanza di pari data il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
Taranto n. 1180/98 del 28.9.1998.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle questioni accessorie, osserva il collegio che non sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della richiedente . Parte_1
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi “adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “(…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n.
18287).
Nel caso che ci occupa, comparata la condizione economica e reddituale delle parti, il Collegio rileva l'assenza di una rilevante disparità tra i coniugi. Parte ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito adeguata prova della inadeguatezza dei propri mezzi di sostentamento, rispetto alla condizione reddituale, lavorativa e patrimoniale del resistente.
Infatti, risulta percettore di redditi da lavoro quale edicolante in Controparte_1 provincia di Bolzano pari ad € 10.000,00 circa (vedi PF 2020 reddito imponibile anno 2019), gravati dagli oneri ex lege derivanti dalla prole minorenne con sé convivente, a fronte dei redditi prodotti all'epoca dell'omologa della separazione
(vedi mod. 730/1998 redditi 1997 pari ad lire 25.000.000 circa), allorquando era dipendente dell'ASL di Taranto.
Di contro, parte ricorrente, risulta percettrice di redditi da pensione di invalidità e di cittadinanza (ora A.d.I.), per complessivi € 9.600,00 circa su base annua (anno
2022 – vedi informative della Guardia di Finanza di Taranto n. 292248/23 del 9 giugno 2023, da cui si evince pure la persistente percezione del reddito di cittadinanza sino alla data delle indagini fiscali, ossia maggio 2023); dal punto di vista patrimoniale risulta proprietaria per ½ di un immobile della consistenza di
7,5 vani sito in via Leonida e risulta non specificamente contestato che sia nella disponibilità (offertale dal genitore) di un immobile sito in via Duca di Genova, utilizzato come abitazione principale sino a quando, nel corso del Giudizio è tornata a vivere nella ex casa coniugale, mantenendo al contempo incontestabilmente la disponibilità dell'immobile cit. sito in via Duca di Genova, senza che risulti provato sul piano documentale che si tratti un immobile non agibile.
L'assenza di una rilevante disparità nella condizione economica delle parti assorbe ogni ulteriore questione relativa all'an dell'assegno divorzile, che peraltro la parte ha richiesto esclusivamente nella sua componente assistenziale, ove si consideri l'importo richiesto e l'assenza di specifiche deduzioni avuto riguardo alla diversa componente perequativa e compensativa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio rileva che lo stato di formale disoccupazione non è fattore idoneo nel caso di specie a far ritenere provata, ex art. 5 comma 6 Legge n. 898/70, l'assenza di adeguati mezzi di sussistenza in capo a , la quale, giova peraltro sottolineare che, in concreto, Parte_1 gode anche della non contestata disponibilità di beni immobili messi a disposizione dal di lei padre.
In definitiva, ritiene il collegio che la parte istante, sulla quale incombeva il relativo onere, abbia omesso di provare l'inadeguatezza della propria condizione economica e reddituale, rispetto alla condizione economica del resistente, emergendo, piuttosto la sussistenza una condizione di sostanziale parità.
La situazione economica del , peraltro, risulta gravata da documentati CP_1 oneri locativi (v. contratto di locazione allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte resistente), a differenza della ricorrente, la quale risulta vivere nella ex casa coniugale – di cui risulta proprietaria per ½ -, come dalla stessa confermato in sede di interrogatorio formale (v. verbale d'udienza del
07/11/2022).
Ne consegue il rigetto della domanda di riconoscimento in capo alla Cavaliere di un assegno di divorzio, mentre restano ferme le statuizioni della separazione in punto di mantenimento del coniuge sino al mese di dicembre 2021, in considerazione della maturazione a far data dal mese di gennaio 2022 del diritto da parte della ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza, che ha condotto, come innanzi meglio argomentato, alla documentata parificazione sostanziale della condizione reddituale dei due coniugi.
Il Collegio, infine, ritiene che non sia oggetto di contestazione alcuna il dedotto raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica da parte della prole ampiamente maggiorenne, pertanto occorre procedere alla revoca del contributo previsto per il loro mantenimento in favore di in Parte_1 sede di separazione.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni altra domanda, così Controparte_1 provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
29/03/1980 a Taranto da , nata a [...] il Parte_1
08/04/1961, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di TARANTO dell'anno
1980, parte II, serie A, numero 58;
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TARANTO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
3) Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di
Parte_1
4) Revoca, a far data dal mese di gennaio 2022 l'assegno posto a carico di a titolo di mantenimento di Controparte_1 Parte_1
;
[...]
5) Revoca, a far data dalla domanda, l'assegno posto a carico di
[...]
a titolo di mantenimento della prole;
CP_1
6) compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara