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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/11/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Forlì - Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Donatella
AE, all'esito delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1675/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da in persona del l.r.p.t., p. iva , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPO LUPO, PEC: Email_1
opponente contro
p. iva Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. ENRICO BOCCHINO e dall'avv. SARA TESTANI
PEC Email_2
opposta
e nei confronti del
(p.i. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 opposto contumace
Conclusioni per l'opponente:
- in via preliminare: annullare gli avvisi di accertamento impugnati per i motivi di cui ai punti 1), 2), 3);- in via di subordine: 1) rideterminare il canone unico liquidato in virtù di quanto dedotto al punto 3) della narrativa disponendo la non debenza delle sanzioni e degli interessi per l'omesso versamento.
Conclusioni per l'opposta:
In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'opposizione spiegata infondata in fatto
e in diritto e, o per l'effetto, rigettarla confermando l'atto impugnato.
1
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15 luglio 2024, la a proposto opposizione Parte_1 ex art. 22 L. n. 689/1981, avverso gli avvisi di accertamento esecutivo n. 16001941 del 14 maggio 2024 e n. 16009520 del 20 maggio 2024 per omesso, tardivo e parziale versamento del canone unico annuale relativamente agli anni 2021 e 2024, eccependo preliminarmente l'invalidità degli avvisi in parola per omessa sottoscrizione e per difetto di motivazione e, nel merito, la non debenza del canone suddetto perché calcolato per cartelloni inesistenti o riferibili a terzi soggetti e, in particolare, alla società LA OM s.p.a. che fino all'affitto del ramo di azienda in favore dell'opponente nell'aprile 2012, aveva gestito l'attività.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avversa opposizione si è costituita la concludendo come in epigrafe. Il CP_1 CP_2
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
[...]
3. Assegnato termine per memorie difensive, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza di discussione del 4 novembre 2025, la causa è stata decisa come da presente sentenza.
4. L'opposizione non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
5. Giova innanzi tutto rilevare che ai sensi dell'art. 1 c. 87, L. n. 549/95, “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati” (cfr. Cass. ord. 15/06/2025, n. 15973:In materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento emessi da sistemi automatizzati, la firma autografa del responsabile del procedimento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nei casi in cui il procedimento sia intrapreso dal concessionario del servizio, il cui potere di firma deriva dal contratto di concessione sottoscritto con l'ente locale e dai poteri di rappresentanza previsti dallo statuto societario). Gli avvisi opposti, che recano l'indicazione a stampa “ l'amministratore unico devono, quindi, ritenersi CP_1 Parte_2 ritualmente formati, tanto più che i poteri di rappresentanza del predetto Persona_1
trovano conferma nella visura camerale della società in atti. 2 6.Anche il denunciato vizio di difetto di motivazione è insussistente, atteso che gli avvisi opposti recano l'indicazione analitica di tutti gli elementi dai quali l'imposta è stata fatta derivare: luogo e periodo di esposizione, strumento pubblicitario utilizzato, titolo e dimensioni dello stesso, oltre tariffa a mq e importo totale.
Siffatta motivazione, sebbene sommaria e semplificata, poiché espressamente indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della pretesa, è idonea e sufficiente nel caso di specie a rendere conoscibili i presupposti dell'imposizione e a consentire al contribuente di approntare una adeguata difesa (cfr. Cass. 29/05/2006, n. 127919; cfr. art. l c.
162 L. n. 296/2006).
7. Le eccezioni di merito sono fondate nei limiti di cui alle motivazioni che seguono.
8. Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito che n. 25 messaggi pubblicitari sarebbero inesistenti, ossia non presenti in natura sui luoghi, mentre altri recherebbero l'insegna “LA
OM” , ditta che in precedenza (fino al 2012) esercitava in quei locali l'attività di autofficina.
Quanto ai primi, a fronte di specifica contestazione, la società concessionaria, attrice in senso sostanziale, non ha fornito prova dell'esistenza dei presupposti dell'obbligazione tributaria
(sulla ripartizione dell'onere della prova cfr. Cass. sent. n. 8136/2012; cfr. art. 7, c. 5 bis,
D.Lgs. n. 546 del 1992; cfr. altresì Cass. ord. 07/08/2024, n. 22320 ord. 07/08/2024, n. 22320), non avendo neppure prodotto il processo verbale di constatazione né allegato le modalità dell'accertamento (se, per esempio, tramite sopralluogo in presenza). La società concessionaria ha invocato il principio della dichiarazione ultrattiva e, tuttavia, non ha allegato – prima ancora che provato - che i predetti n. 25 messaggi pubblicitari fossero stato oggetto di precedente dichiarazione da parte della società, la quale anzi ha espressamente contestato la circostanza in parola adducendo, come anticipato, che tali messaggi non siano mai stati presenti sui luoghi.
9. Quanto ai restanti otto strumenti pubblicitari, l'opponente ha eccepito che si tratterebbe in parte di strumenti non pubblicitari e in parte di strumenti intestati a “LA OM
s.p.a.”.
Giova allora ricordare che, ai sensi dell'art. 1 c. 819, L. n. 160/2019, presupposto del canone
è anche “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti … visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale…”.
3 Non vi è dubbio allora che l'espositore “ ” (mq 1), il cartello Parte_3
“MECCANICO DISEGNO” (mq 3), lo striscione “FAM BATTERIE” (mq 10), la luminosa
“FAM BATTERIE” (2 mq) e lo striscione “GOMME SERVICE CENTRO REVISIONE” (mq
7,00), siano strumenti idonei ad integrare messaggi pubblicitari, ossia messaggi volti a promuovere l'attività di autofficina svolta dalla società opponente, non essendo invero neppure contestata nel caso di specie la loro visibilità da luogo pubblico.
10. Quanto, infine, ai tre cartelli intestati a “LA OM s.p.a.” (luminosa di 9 mq, scritta pitturata di 6 mq e cartello ” di 1 mq) deve richiamarsi Controparte_3
il c. 823 dell'art. 1 cit., a mente del quale “Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione
o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato”: non vi è dubbio che nel caso di specie il soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario sia proprio la società opponente.
11. Atteso l'esito del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Forlì, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti e nella contumacia del , Controparte_4
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
CP_1 annulla gli avvisi di accertamento esecutivo n. 16001941 del 14 maggio 2024 e n. 16009520 del 20 maggio 2024, limitatamente ai seguenti titoli: cartello “moto + disegno” 3 mq;
scritta pitturata “pneumatici”, 4 mq;
cartello “auto-suv 4x4” , 3 mq;
cassonetto lum. bif. “Gomme &
Service” mq 8; cartello illuminato “Firestone”, mq 4,50; cartello “FAM batterie in vetrina”, mq 1; cartello illuminato “Goodyear” , mq 4,5; striscione “FAM batterie” mq 5; striscione
“Officina – Pneumatici”, mq 6; luminosa “Gomme & Service”, mq 11; cartello “Freni ammortizzatori + disegno” mq 3; cartello illuminato “Nokian Tyres”, mq 4,5; bandiera
“Gomme & Service” mq 3; sagomato “Gomme & Service” mq 28,00; cartello bif.
“Montaggio assistenza garanzia”, mq 2; cassonetto luminoso “Servizio autovetture” mq 4; cartello “Gomme & Service” , mq 4; cartello “I nostri servizi”, mq 4; cartello “Autocarri +
4 disegno”, mq 3; cartello “Hankook” mq 4,5; manifesti/locandine “Promozioni”, mq 2; cassonetto luminoso “Centro Revisioni Auto – Moto”, mq 4; cartello “FAM vendita batterie”, mq 2; striscione “Officina Gommista + varie”, mq 8; cartello “Macchine Agricole Industriali”, mq 3; rigetta nel resto l'opposizione e compensa le spese del grado.
Così deciso a Forlì, lì 5 novembre 2025
Il Giudice
Donatella AE
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Forlì - Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Donatella
AE, all'esito delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1675/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da in persona del l.r.p.t., p. iva , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPO LUPO, PEC: Email_1
opponente contro
p. iva Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. ENRICO BOCCHINO e dall'avv. SARA TESTANI
PEC Email_2
opposta
e nei confronti del
(p.i. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 opposto contumace
Conclusioni per l'opponente:
- in via preliminare: annullare gli avvisi di accertamento impugnati per i motivi di cui ai punti 1), 2), 3);- in via di subordine: 1) rideterminare il canone unico liquidato in virtù di quanto dedotto al punto 3) della narrativa disponendo la non debenza delle sanzioni e degli interessi per l'omesso versamento.
Conclusioni per l'opposta:
In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'opposizione spiegata infondata in fatto
e in diritto e, o per l'effetto, rigettarla confermando l'atto impugnato.
1
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15 luglio 2024, la a proposto opposizione Parte_1 ex art. 22 L. n. 689/1981, avverso gli avvisi di accertamento esecutivo n. 16001941 del 14 maggio 2024 e n. 16009520 del 20 maggio 2024 per omesso, tardivo e parziale versamento del canone unico annuale relativamente agli anni 2021 e 2024, eccependo preliminarmente l'invalidità degli avvisi in parola per omessa sottoscrizione e per difetto di motivazione e, nel merito, la non debenza del canone suddetto perché calcolato per cartelloni inesistenti o riferibili a terzi soggetti e, in particolare, alla società LA OM s.p.a. che fino all'affitto del ramo di azienda in favore dell'opponente nell'aprile 2012, aveva gestito l'attività.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avversa opposizione si è costituita la concludendo come in epigrafe. Il CP_1 CP_2
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
[...]
3. Assegnato termine per memorie difensive, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza di discussione del 4 novembre 2025, la causa è stata decisa come da presente sentenza.
4. L'opposizione non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
5. Giova innanzi tutto rilevare che ai sensi dell'art. 1 c. 87, L. n. 549/95, “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati” (cfr. Cass. ord. 15/06/2025, n. 15973:In materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento emessi da sistemi automatizzati, la firma autografa del responsabile del procedimento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nei casi in cui il procedimento sia intrapreso dal concessionario del servizio, il cui potere di firma deriva dal contratto di concessione sottoscritto con l'ente locale e dai poteri di rappresentanza previsti dallo statuto societario). Gli avvisi opposti, che recano l'indicazione a stampa “ l'amministratore unico devono, quindi, ritenersi CP_1 Parte_2 ritualmente formati, tanto più che i poteri di rappresentanza del predetto Persona_1
trovano conferma nella visura camerale della società in atti. 2 6.Anche il denunciato vizio di difetto di motivazione è insussistente, atteso che gli avvisi opposti recano l'indicazione analitica di tutti gli elementi dai quali l'imposta è stata fatta derivare: luogo e periodo di esposizione, strumento pubblicitario utilizzato, titolo e dimensioni dello stesso, oltre tariffa a mq e importo totale.
Siffatta motivazione, sebbene sommaria e semplificata, poiché espressamente indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della pretesa, è idonea e sufficiente nel caso di specie a rendere conoscibili i presupposti dell'imposizione e a consentire al contribuente di approntare una adeguata difesa (cfr. Cass. 29/05/2006, n. 127919; cfr. art. l c.
162 L. n. 296/2006).
7. Le eccezioni di merito sono fondate nei limiti di cui alle motivazioni che seguono.
8. Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito che n. 25 messaggi pubblicitari sarebbero inesistenti, ossia non presenti in natura sui luoghi, mentre altri recherebbero l'insegna “LA
OM” , ditta che in precedenza (fino al 2012) esercitava in quei locali l'attività di autofficina.
Quanto ai primi, a fronte di specifica contestazione, la società concessionaria, attrice in senso sostanziale, non ha fornito prova dell'esistenza dei presupposti dell'obbligazione tributaria
(sulla ripartizione dell'onere della prova cfr. Cass. sent. n. 8136/2012; cfr. art. 7, c. 5 bis,
D.Lgs. n. 546 del 1992; cfr. altresì Cass. ord. 07/08/2024, n. 22320 ord. 07/08/2024, n. 22320), non avendo neppure prodotto il processo verbale di constatazione né allegato le modalità dell'accertamento (se, per esempio, tramite sopralluogo in presenza). La società concessionaria ha invocato il principio della dichiarazione ultrattiva e, tuttavia, non ha allegato – prima ancora che provato - che i predetti n. 25 messaggi pubblicitari fossero stato oggetto di precedente dichiarazione da parte della società, la quale anzi ha espressamente contestato la circostanza in parola adducendo, come anticipato, che tali messaggi non siano mai stati presenti sui luoghi.
9. Quanto ai restanti otto strumenti pubblicitari, l'opponente ha eccepito che si tratterebbe in parte di strumenti non pubblicitari e in parte di strumenti intestati a “LA OM
s.p.a.”.
Giova allora ricordare che, ai sensi dell'art. 1 c. 819, L. n. 160/2019, presupposto del canone
è anche “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti … visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale…”.
3 Non vi è dubbio allora che l'espositore “ ” (mq 1), il cartello Parte_3
“MECCANICO DISEGNO” (mq 3), lo striscione “FAM BATTERIE” (mq 10), la luminosa
“FAM BATTERIE” (2 mq) e lo striscione “GOMME SERVICE CENTRO REVISIONE” (mq
7,00), siano strumenti idonei ad integrare messaggi pubblicitari, ossia messaggi volti a promuovere l'attività di autofficina svolta dalla società opponente, non essendo invero neppure contestata nel caso di specie la loro visibilità da luogo pubblico.
10. Quanto, infine, ai tre cartelli intestati a “LA OM s.p.a.” (luminosa di 9 mq, scritta pitturata di 6 mq e cartello ” di 1 mq) deve richiamarsi Controparte_3
il c. 823 dell'art. 1 cit., a mente del quale “Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione
o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato”: non vi è dubbio che nel caso di specie il soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario sia proprio la società opponente.
11. Atteso l'esito del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Forlì, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti e nella contumacia del , Controparte_4
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
CP_1 annulla gli avvisi di accertamento esecutivo n. 16001941 del 14 maggio 2024 e n. 16009520 del 20 maggio 2024, limitatamente ai seguenti titoli: cartello “moto + disegno” 3 mq;
scritta pitturata “pneumatici”, 4 mq;
cartello “auto-suv 4x4” , 3 mq;
cassonetto lum. bif. “Gomme &
Service” mq 8; cartello illuminato “Firestone”, mq 4,50; cartello “FAM batterie in vetrina”, mq 1; cartello illuminato “Goodyear” , mq 4,5; striscione “FAM batterie” mq 5; striscione
“Officina – Pneumatici”, mq 6; luminosa “Gomme & Service”, mq 11; cartello “Freni ammortizzatori + disegno” mq 3; cartello illuminato “Nokian Tyres”, mq 4,5; bandiera
“Gomme & Service” mq 3; sagomato “Gomme & Service” mq 28,00; cartello bif.
“Montaggio assistenza garanzia”, mq 2; cassonetto luminoso “Servizio autovetture” mq 4; cartello “Gomme & Service” , mq 4; cartello “I nostri servizi”, mq 4; cartello “Autocarri +
4 disegno”, mq 3; cartello “Hankook” mq 4,5; manifesti/locandine “Promozioni”, mq 2; cassonetto luminoso “Centro Revisioni Auto – Moto”, mq 4; cartello “FAM vendita batterie”, mq 2; striscione “Officina Gommista + varie”, mq 8; cartello “Macchine Agricole Industriali”, mq 3; rigetta nel resto l'opposizione e compensa le spese del grado.
Così deciso a Forlì, lì 5 novembre 2025
Il Giudice
Donatella AE
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