Articolo 54 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
Articolo 53
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3 settembre 1862
Art. 54.

La presente legge andra' in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. in Torino addi' 14 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.

Quintino Sella.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862