Art. 53.
Le istanze per il conseguimento dell'indennita' o della pensione devono essere presentate alla Prefettura, la quale le trasmette all'Amministrazione della Cassa di previdenza regolarmente istruite.
Le indennita' o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il Relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.
Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il Relatore dissenta, le proposto di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.
In conformita' delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo negativo da comunicarsi alle parti interessate.
Nei casi previsti dal precedente art. 52, le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennita', sono presentate alla Prefettura se il sanitario sia cessato definitivamente dal rapporto d'impiego mentre si trovava alla dipendenza di un Ente locale. Tali istanze, debitamente istruite, sono trasmesse al Ministero competente alla liquidazione dell'indennita' o della pensione.
In tutti i casi di cui ai precedenti articoli 51 e 52 la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico della Cassa di previdenza, tenuto eventualmente conto delle quote la cui riserva matematica debba ad essa essere trasferita dagli altri Istituti di previdenza a norma del precedente articolo 49, e ne comunica l'importo al Ministero competente a provvedere alla liquidazione.
La Direzione generale predetta, ricevuta comunicazione del decreto di liquidazione da parte del competente Ministero, sottopone alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico della Cassa di previdenza.
Le istanze per il conseguimento dell'indennita' o della pensione devono essere presentate alla Prefettura, la quale le trasmette all'Amministrazione della Cassa di previdenza regolarmente istruite.
Le indennita' o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il Relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.
Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il Relatore dissenta, le proposto di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.
In conformita' delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo negativo da comunicarsi alle parti interessate.
Nei casi previsti dal precedente art. 52, le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennita', sono presentate alla Prefettura se il sanitario sia cessato definitivamente dal rapporto d'impiego mentre si trovava alla dipendenza di un Ente locale. Tali istanze, debitamente istruite, sono trasmesse al Ministero competente alla liquidazione dell'indennita' o della pensione.
In tutti i casi di cui ai precedenti articoli 51 e 52 la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico della Cassa di previdenza, tenuto eventualmente conto delle quote la cui riserva matematica debba ad essa essere trasferita dagli altri Istituti di previdenza a norma del precedente articolo 49, e ne comunica l'importo al Ministero competente a provvedere alla liquidazione.
La Direzione generale predetta, ricevuta comunicazione del decreto di liquidazione da parte del competente Ministero, sottopone alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico della Cassa di previdenza.