Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/04/2025, n. 8332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8332 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08332/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06619/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6619 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Fotia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91 del 05.02.1992, a causa della mancanza del requisito della capienza reddituale con riferimento, in particolare, all'anno 2019
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha dispiegato domanda caducatoria del provvedimento in epigrafe, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana dal medesimo proposta.
1.1 In particolare, il Ministero resistente ha denegato la concessione della cittadinanza per il mancato raggiungimento del requisito reddituale richiesto per l’anno 2019.
2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ La mancata formale notifica del provvedimento preavviso di diniego della domanda di cittadinanza. ”.
Con il primo mezzo, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
Peraltro, assume il ricorrente come la mancata comunicazione di avvio del procedimento abbia comportato l’impossibilità per il medesimo di avvedersi di un errore nella propria dichiarazione dei redditi per l’anno 2019.
- “ Sul reddito richiesto per la domanda di cittadinanza. ”.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, per essere lo stesso fondato su un falso presupposto di fatto, atteso che egli è in possesso del requisito di capienza reddituale per l’anno 2019, considerato che la dichiarazione dei redditi allegata all’istanza di concessione della cittadinanza reca un errore solo successivamente emendato.
- “ In subordine. L’annullabilità del provvedimento impugnato per vizio di eccesso di potere. ”.
In ogni caso, il ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato, perché esso sarebbe espressione di un mal governo dell’ampia discrezionalità amministrativa riconosciuta in subiecta materia all’amministrazione.
In sostanza, il ricorrente deduce di essere ben integrato e di avere sempre lavorato, per cui il provvedimento di diniego impugnato sarebbe eccentrico rispetto al suo livello di integrazione nel tessuto socio-economico del Paese.
3. Con memoria di stile si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
4. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 4 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è fondato sulla base delle seguenti ragioni.
6. Premette il Collegio che, quanto alla situazione reddituale del richiedente il riconoscimento della cittadinanza, la Sezione afferma costantemente che: “ L’acquisizione dello status di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di concessione, che presuppongono l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità, in capo all’Amministrazione.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, nel cui ambito valutativo rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito dell’aspirante cittadino a garantirne il sostentamento.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).
Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare, non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge”).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726), che ne ha da ultimo ricostruito le ragioni giuridiche sulla base dell’analisi della normativa che disciplina la posizione dello straniero nel nostro ordinamento giuridico (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 14163/2023 e 14172/2023). ” ( ex multis : Tar Lazio, Roma, Sezione V Bis, sentenza del 28 aprile 2025, n. 8237).
6.1 Nel predetto contesto ermeneutico, dagli atti di causa risulta che il ricorrente ha dichiarato per l’anno 2019 redditi per un importo pari ad euro -OMISSIS-, per poi rettificare in aumento la propria dichiarazione per un imponibile pari ad euro -OMISSIS-, dunque per un importo superiore al limite minimo richiesto per la concessione della cittadinanza.
Peraltro, osserva il Collegio come, in relazione al requisito reddituale, questo Tribunale abbia già avuto modo di affermare che: “ … una flessione nella capacità reddituale limitata ad un solo anno, in ogni caso, non può ex se giustificare il rigetto della domanda di cittadinanza, in quanto all’amministrazione si chiede di verificare la stabilità economico-patrimoniale dell’aspirante cittadino e, altresì, la capacità di far fronte a periodi di difficoltà transeunti – non in grado di compromettere anche per il futuro il possesso di mezzi di autosostentamento. E nel caso di specie l’interessata ha dichiarato e documentato, senza smentite, negli anni successivi redditi ben al di sopra alle soglie prefissate. ” (Tar Lazio, Sezione V Bis , sentenza del 31 dicembre 2024, n. 23865; in senso conforme, Tar Lazio, Sezione V Bis , sentenza del 12 febbraio 2025, n. 3129).
6.2 Risulta inoltre agli atti come il ricorrente sia ben integrato nel tessuto socio-economico nazionale.
Egli, infatti, è stato dapprima assunto nel 2009 da un esercente l’attività di Bar con contratto di apprendistato; nel 2012 è stato assunto a tempo indeterminato; nel 2019 egli ha aperto un proprio Bar.
In sostanza, il ricorrente ha dimostrato di avere quella continuità nella produzione di reddito costituente requisito essenziale al fine della concessione della cittadinanza italiana.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento della determinazione avversata sotto il profilo dell’eccesso di potere, con assorbimento dei motivi di gravame che non sono stati oggetto di specifica disamina e conseguente obbligo dell’amministrazione resistente a rideterminarsi sull’istanza avanzata dal ricorrente tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.
8. Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Eleonora Monica |
IL SEGRETARIO