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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n.1075\2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. US DE Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa ST CC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1075\2025 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3018/2025 del 9.4.2025
DA
(C.F. in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Andrea Ruocco, come da procura acclusa alla citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Lustro n. 29, Foggia – Email_1
appellante contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t.; appellata contumace
Oggetto: contratto di conto corrente, interessi.
*
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“a) Condannare la Società appellata al pagamento degli onorari di giudizio di primo grado, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
b) Condannare, in caso di opposizione, la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio.
(a seguire semplicemente Parte_1
“ ) ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 3018/2025 che Parte_1
ha così disposto:
“
1. revoca il decreto ingiuntivo nr. 10423 reso da questo Tribunale in data 22.6.22 ad istanza di Controparte_1
2. accerta che alla data del 21.9.21 il saldo del contratto di conto corrente nr. 9457 acceso in data 25.1.21 era pari ad € 256.638,15 a debito della società correntista;
3. condanna l'opponente a versare all'opposta l'importo suddetto oltre interessi con le decorrenze ed ai tassi indicati in motivazione;
4. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di giudizio in ragione della metà liquidata – tale metà - in € 7.051 per compensi ed € 317 per esborsi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e c.p.a. restando compensata tra le parti la restante metà;
5. pone in via definitiva le spese di c.t.u. come già liquidate a carico delle parti in via solidale in ragione del 50% ciascuna”.
B. Il primo grado di giudizio.
pagina 2 di 6 , in qualità di mandataria di Controparte_1 Parte_2
, ha ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo con il quale è stato ingiunto
[...]
a il pagamento della somma di euro 350.834,99, inerente al saldo Parte_1
debitore del conto corrente n. 9457.
-TENUTA con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposta al Pt_1
suddetto decreto ingiuntivo e ha preliminarmente contestato la legittimazione ad agire di per nullità della procura rilasciata dalla mandante, ritenendola Controparte_1
indeterminata. Ha inoltre eccepito, nel merito, la carenza di prova del credito,
l'illegittimità delle pattuizioni del conto corrente per capitalizzazione degli interessi a debito, l'applicazione di tassi di interesse difformi da quelli pattuiti, l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, l'addebito di spese non pattuite e l'esercizio arbitrario dello ius variandi. Ha quindi insistito per l'accertamento del saldo debitorio per il minor importo di euro 85.675,37 e per la revoca del decreto ingiuntivo.
, regolarmente costituitasi, ha eccepito l'intervenuta prescrizione Controparte_1
delle pretese restitutorie relative agli addebiti operati nel decennio anteriore all'introduzione del giudizio, e ha altresì contestato la fondatezza delle censure attoree, chiedendone il rigetto.
C. La sentenza del Tribunale.
Il primo giudice, disattesa la censura attorea relativa alla nullità della procura di per indeterminatezza dell'oggetto, ha accolto parzialmente le Controparte_1
domande di e ha revocato – previo accertamento che alla data del Parte_1
21.9.21, ossia alla chiusura del conto corrente, il saldo era pari a euro 256.638,15, a debito della correntista – il decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha quindi condannato a corrispondere a la minor somma - Parte_1 Controparte_1
rispetto a quella ingiunta - di euro 256.638,15 oltre agli interessi.
Le spese del grado sono state compensate in ragione della metà e per la restante parte poste a cario di . Controparte_1
pagina 3 di 6 Il primo giudice ha inoltre espressamente disatteso la richiesta di distrazione degli onorari di giudizio svolta dal procuratore antistatario di rilevando Parte_1
che quest'ultima non aveva provveduto al pagamento del contributo unificato e che ciò costituisse condizione ostativa alla distrazione.
D. Il motivo di appello. ha impugnato la sentenza per ottenerne la parziale riforma, con Parte_1
esclusivo riferimento al capo che ha rigettato la richiesta di distrazione al procuratore antistatario degli onorari di giudizio.
Ha quindi formulato un unico motivo di appello, al fine di ottenere la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Andrea Ruocco degli onorari del primo grado di giudizio.
Ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha espressamente rigettato la richiesta di distrazione degli onorari, formulata nelle note conclusive, in ragione del fatto che on aveva provveduto al pagamento del contributo unificato. Parte_1
E. Il secondo grado di giudizio
nonostante la regolarità della notifica, Controparte_1
perfezionatasi a mezzo pec, non si è costituita, pertanto, alla prima udienza, il
15.10.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso della medesima udienza l'appellante ha precisato le conclusioni e il
Consigliere istruttore ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.,
l'udienza del 22.10.2025, previa concessione del termine per il deposito delle note conclusive.
All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
pagina 4 di 6 1. Occorre primariamente precisare che correttamente parte appellante non ha azionato il procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. per ottenere la distrazione degli onorari a favore del procuratore antistatario. Ciò in quanto il giudice di prime cure non ha omesso di provvedere sul punto, non è incorso in un mero errore materiale, bensì ha esplicitamente rigettato la relativa istanza formulata dall'odierna appellante, motivando altresì la ragione del diniego.
2. Nel merito, si osserva che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, al fine di concedere la distrazione delle spese e degli onorari in favore del difensore antistatario, è sufficiente la semplice domanda e la sola dichiarazione (Cass 10236/2022), “senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero di detta dichiarazione” (Cass 4889/1981,
Cass 21070/2009).
Il Tribunale ha quindi errato nel rigettare l'istanza di distrazione in ragione dell'addotto omesso versamento del contributo unificato, non disponendo il giudice di alcun margine di sindacato o potere di verifica in ordine alla veridicità della dichiarazione del difensore sull'anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari.
Per tali ragioni la domanda svolta da è fondata e deve essere Parte_1
accolta.
3. Le spese di giudizio
Parte appellante ha domandato la condanna dell'appellata alla spese di lite del presente grado solo nel caso in cui quest'ultima si fosse opposta alla richiesta di distrazione.
non si è costituita, e rimanendo contumace ha evidentemente Controparte_1
deciso di non opporsi alla richiesta di Parte_1
Conseguentemente, considerato quanto sopra, nulla deve essere disposto in punto di spese di lite del presente grado.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa RG n. 1075\2025, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Milano n. 3018\2025:
pagina 5 di 6 1) distrae le spese di lite del giudizio di primo grado - poste a carico di
[...]
e liquidate a favore di Controparte_1 Parte_1
per compensi in euro 7.051,00 oltre iva, cpa e spese generali
[...]
nella misura del 15% - a favore dell'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
2) nulla dispone in punto di spese di lite del presente grado.
Milano, 22.10.2025
Il Consigliere est.
ST CC
Il Presidente
US DE
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Spadaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. US DE Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa ST CC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1075\2025 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3018/2025 del 9.4.2025
DA
(C.F. in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Andrea Ruocco, come da procura acclusa alla citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Lustro n. 29, Foggia – Email_1
appellante contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t.; appellata contumace
Oggetto: contratto di conto corrente, interessi.
*
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“a) Condannare la Società appellata al pagamento degli onorari di giudizio di primo grado, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
b) Condannare, in caso di opposizione, la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio.
(a seguire semplicemente Parte_1
“ ) ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 3018/2025 che Parte_1
ha così disposto:
“
1. revoca il decreto ingiuntivo nr. 10423 reso da questo Tribunale in data 22.6.22 ad istanza di Controparte_1
2. accerta che alla data del 21.9.21 il saldo del contratto di conto corrente nr. 9457 acceso in data 25.1.21 era pari ad € 256.638,15 a debito della società correntista;
3. condanna l'opponente a versare all'opposta l'importo suddetto oltre interessi con le decorrenze ed ai tassi indicati in motivazione;
4. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di giudizio in ragione della metà liquidata – tale metà - in € 7.051 per compensi ed € 317 per esborsi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e c.p.a. restando compensata tra le parti la restante metà;
5. pone in via definitiva le spese di c.t.u. come già liquidate a carico delle parti in via solidale in ragione del 50% ciascuna”.
B. Il primo grado di giudizio.
pagina 2 di 6 , in qualità di mandataria di Controparte_1 Parte_2
, ha ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo con il quale è stato ingiunto
[...]
a il pagamento della somma di euro 350.834,99, inerente al saldo Parte_1
debitore del conto corrente n. 9457.
-TENUTA con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposta al Pt_1
suddetto decreto ingiuntivo e ha preliminarmente contestato la legittimazione ad agire di per nullità della procura rilasciata dalla mandante, ritenendola Controparte_1
indeterminata. Ha inoltre eccepito, nel merito, la carenza di prova del credito,
l'illegittimità delle pattuizioni del conto corrente per capitalizzazione degli interessi a debito, l'applicazione di tassi di interesse difformi da quelli pattuiti, l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, l'addebito di spese non pattuite e l'esercizio arbitrario dello ius variandi. Ha quindi insistito per l'accertamento del saldo debitorio per il minor importo di euro 85.675,37 e per la revoca del decreto ingiuntivo.
, regolarmente costituitasi, ha eccepito l'intervenuta prescrizione Controparte_1
delle pretese restitutorie relative agli addebiti operati nel decennio anteriore all'introduzione del giudizio, e ha altresì contestato la fondatezza delle censure attoree, chiedendone il rigetto.
C. La sentenza del Tribunale.
Il primo giudice, disattesa la censura attorea relativa alla nullità della procura di per indeterminatezza dell'oggetto, ha accolto parzialmente le Controparte_1
domande di e ha revocato – previo accertamento che alla data del Parte_1
21.9.21, ossia alla chiusura del conto corrente, il saldo era pari a euro 256.638,15, a debito della correntista – il decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha quindi condannato a corrispondere a la minor somma - Parte_1 Controparte_1
rispetto a quella ingiunta - di euro 256.638,15 oltre agli interessi.
Le spese del grado sono state compensate in ragione della metà e per la restante parte poste a cario di . Controparte_1
pagina 3 di 6 Il primo giudice ha inoltre espressamente disatteso la richiesta di distrazione degli onorari di giudizio svolta dal procuratore antistatario di rilevando Parte_1
che quest'ultima non aveva provveduto al pagamento del contributo unificato e che ciò costituisse condizione ostativa alla distrazione.
D. Il motivo di appello. ha impugnato la sentenza per ottenerne la parziale riforma, con Parte_1
esclusivo riferimento al capo che ha rigettato la richiesta di distrazione al procuratore antistatario degli onorari di giudizio.
Ha quindi formulato un unico motivo di appello, al fine di ottenere la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Andrea Ruocco degli onorari del primo grado di giudizio.
Ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha espressamente rigettato la richiesta di distrazione degli onorari, formulata nelle note conclusive, in ragione del fatto che on aveva provveduto al pagamento del contributo unificato. Parte_1
E. Il secondo grado di giudizio
nonostante la regolarità della notifica, Controparte_1
perfezionatasi a mezzo pec, non si è costituita, pertanto, alla prima udienza, il
15.10.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso della medesima udienza l'appellante ha precisato le conclusioni e il
Consigliere istruttore ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.,
l'udienza del 22.10.2025, previa concessione del termine per il deposito delle note conclusive.
All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
pagina 4 di 6 1. Occorre primariamente precisare che correttamente parte appellante non ha azionato il procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. per ottenere la distrazione degli onorari a favore del procuratore antistatario. Ciò in quanto il giudice di prime cure non ha omesso di provvedere sul punto, non è incorso in un mero errore materiale, bensì ha esplicitamente rigettato la relativa istanza formulata dall'odierna appellante, motivando altresì la ragione del diniego.
2. Nel merito, si osserva che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, al fine di concedere la distrazione delle spese e degli onorari in favore del difensore antistatario, è sufficiente la semplice domanda e la sola dichiarazione (Cass 10236/2022), “senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero di detta dichiarazione” (Cass 4889/1981,
Cass 21070/2009).
Il Tribunale ha quindi errato nel rigettare l'istanza di distrazione in ragione dell'addotto omesso versamento del contributo unificato, non disponendo il giudice di alcun margine di sindacato o potere di verifica in ordine alla veridicità della dichiarazione del difensore sull'anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari.
Per tali ragioni la domanda svolta da è fondata e deve essere Parte_1
accolta.
3. Le spese di giudizio
Parte appellante ha domandato la condanna dell'appellata alla spese di lite del presente grado solo nel caso in cui quest'ultima si fosse opposta alla richiesta di distrazione.
non si è costituita, e rimanendo contumace ha evidentemente Controparte_1
deciso di non opporsi alla richiesta di Parte_1
Conseguentemente, considerato quanto sopra, nulla deve essere disposto in punto di spese di lite del presente grado.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa RG n. 1075\2025, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Milano n. 3018\2025:
pagina 5 di 6 1) distrae le spese di lite del giudizio di primo grado - poste a carico di
[...]
e liquidate a favore di Controparte_1 Parte_1
per compensi in euro 7.051,00 oltre iva, cpa e spese generali
[...]
nella misura del 15% - a favore dell'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
2) nulla dispone in punto di spese di lite del presente grado.
Milano, 22.10.2025
Il Consigliere est.
ST CC
Il Presidente
US DE
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Spadaro
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