TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.7230/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- residente a [...], rappresentato e difeso, con Parte_1 mandato in atti, dagli Avvocati Mirko Petrachi e Franco Orlando
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Cosimo Rampino
- , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'Avvocato Lilia Bonicioli
Resistenti
Oggetto: Opposizione ad Avvisi di Addebito
Con atto depositato il 4/7/2022 il ricorrente ha chiesto l'annullamento di due
Avvisi di Addebito (Avviso n.3592015 0002568628000, presuntivamente notificato l'8/8/2016, avente ad oggetto la somma di € 10.411,38 per contributi anno 2012, e Avviso n.3592016 0001727361000 presuntivamente CP_2 notificato anche esso l'8/8/2016, avente ad oggetto la somma di € 9.502,72 per contributi anno 2015), esponendo di essere venuto a conoscenza di tali atti CP_2 soltanto in data 31/5/2022, in occasione di richiesta di eventuali pendenze al
Concessionario, sostenendo la impugnabilità degli estratti di ruolo, avanzando istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per illegittimità dell'art.12, comma 4 bis DPR 602/73, per come modificato dall'art.3 bis
D.L.146/2021, convertito in Legge 215/2021, ed eccependo prescrizione quinquennale del credito contributivo. Si è costituita in giudizio con memoria nella quale Controparte_1 chiede il rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato e sostenendo la applicabilità del termine decennale di prescrizione.
Si è altresì costituito in giudizio , con memoria nella quale contesta la CP_2 fondatezza del ricorso e ne chiede la reiezione, eccependo carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente e inammissibilità della opposizione per tardività.
Tanto premesso, occorre osservare che all'udienza del 7/2/2025, parte ricorrente – in applicazione dell'art. 12, comma 4 bis, DPR 602/73, per come modificato dall' art 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n 146, inserito in sede di conversione dalla Legge
17 dicembre 2021 n 215 - veniva invitata a documentare l'esistenza del proprio interesse ad agire nei termini previsti dalla norma sopra riportata.
Tuttavia, parte ricorrente non ha adempiuto all'invito di questo Giudicante e pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile, stante l'insussistenza dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Giova, invero riportare l'art 12, comma 4 bis, DPR 602/73, per come modificato dall' art 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n 146 inserito in sede di conversione dalla l.
17 dicembre 2021 n 215, ai sensi del quale “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”.
Secondo l'interpretazione datane dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, la norma richiamata -selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale- ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio
2 della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Più in dettaglio, nella sentenza citata si legge: “(…)17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. 18.- E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. 18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto
16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. (…) 20.- La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n.
3 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che,
"a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21.-
Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base
(fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri. (…) 28.1.- Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia,
n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice. (…). 29.1.- Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”.
Sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema Corte -che si condividono integralmente e sono applicabili anche ai crediti contributivi e previdenziali (cfr. punto 13.1 della sentenza)- la domanda presentata da parte ricorrente deve essere dichiarata inammissibile, considerato che -invitata a documentare l'esistenza del proprio interesse ad agire nei termini fissati dalla norma sopra riportata- parte ricorrente nelle note depositate in data 2/10/2025 si è limitata a ribadire le conclusioni del ricorso e ad affermare e documentare che il ricorrente ha ricevuto una Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contenente anche i due
Avvisi opposti nel presente procedimento.
Va infatti considerato che la Corte di Cassazione con Ordinanza n.13094 del
16/5/2025 ha chiarito che “In tema di riscossione coattiva, l'allegazione della mera
4 titolarità di una pensione INPS non integra di per sé la condizione dell'azione richiesta dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'impugnazione diretta della cartella di pagamento conosciuta tramite estratto di ruolo, poiché l'attore ha l'onere di provare la sussistenza di un interesse ad agire qualificato (e, cioè, uno specifico pregiudizio) che, in base a regole generali, dev'essere dotato del requisito dell'attualità”.
Alla luce di quanto esposto e considerato, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire (con conseguente irrilevanza della questione di costituzionalità proposta dalla difesa del ricorrente).
Stante la novità degli interventi normativi e giurisprudenziali citati, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, li 3 – 28 Ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
5