Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/11/2025, n. 28886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28886 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
AULA 'B'
Numero registro generale 2822/2025 Numero sezionale 3981/2025 Numero di raccolta generale 28886/2025 Data pubblicazione 01/11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO
- Presidente -
Dott. ILEANA FEDELE
- Consigliere-
Dott. GUGLIELMO GARRI
- Consigliere -
Oggetto
SANZIONI
DISCIPLINARI
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N. 2822/2025
Cron. Rep.
Ud. 01/10/2025 PU
Dott. NICOLA DE MARINIS
Dott. MARIA LAVINIA BUCONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-Rel. Consigliere -
- Consigliere -
sul ricorso 2822-2025 proposto da: MA UC, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO RIZZUTI;
contro
- ricorrente -
2025 3981
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 444/2024 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/07/2024 R.G.N. 253/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
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Numero registro generale 2822/2025 Numero sezionale 3981/2025
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottccolta generale 28886/2025 Data pubblicazione 01/11/2025 PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso e rigetto per gli altri;
udito l'avvocato EMANUELA VERGINE per delega avvocato GAETANO RIZZUTI.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 23 luglio 2022, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Bologna e rigettava la domanda proposta da UC NN nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della destituzione disposta a carico dell'istante, docente di sostegno a tempo indeterminato presso l'IPSAR "Luigi Veronelli" sede coordinata di Valsamoggia - Loc. Crespellano, per essergli stati addebitati comportamenti tenuti nei confronti di una studentessa, integranti anche molestie sessuali, concretatisi: nell'aver confidato a quella fatti inerenti alla propria vita privata;
nell'averle offerto un regalo;
nell'aver fissato un appuntamento per la consegna che prevedeva l'accompagnamento a scuola della alunna con la propria autovettura;
nell'averle dato un bacio sulle labbra al momento di scendere dall'auto. Sul presupposto della illegittimità della sanzione, il ricorrente aveva domandato la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno o, in subordine, la commutazione della destituzione inflitta, da ritenersi sproporzionata, con altra sanzione meno afflittiva ed in ogni caso la condanna alla corresponsione delle somme dovute in ragione del rapporto di lavoro in essere, eventualmente detratto quanto dovuto a titolo di sanzione. La decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto che una volta ammessi da parte dell'istante nella loro consistenza oggettiva i comportamenti addebitati - il rapporto
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più personale con la studentessa, la dazione di un oggettoccolta generale 28886/2025 Data pubblicazione 01/11/2025 personale, l'incontro concordato al di fuori della scuola, il saluto affettuoso se non il bacio in auto non aveva rilevanza indagarne le ragioni invocate a giustificazione - l'adempimento di un dovere professionale, la finalità di favorire le inclinazioni della studentessa, le esigenze di riservatezza della stessa, la subita reazione di ringraziamento da parte di lei - o la riferibilità dell'iniziativa dei medesimi ed in particolare del bacio, essendo sufficiente, al fine di apprezzare la contrarietà dei comportamenti medesimi rispetto ai doveri della funzione, non tanto il concretarsi di questi in una molestia, ma la ricerca e l'instaurazione stessa, da parte di chi si trova in una posizione di influenza psicologica, di un rapporto del tutto atipico, estremamente personale e complice, fondato su confidenze e
segreti.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il NN, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, ulteriormente illustrata nel corso della discussione, ed ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo.
relativi,
Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale, nell'aderire alle conclusioni del Procuratore Generale, ha dichiarato di rinunciare al primo ed al secondo motivo di ricorso rispettivamente, alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con il quale si imputava alla Corte territoriale il fraintendimento delle risultanze istruttorie acquisite agli atti confermative, a suo dire, delle ragioni giustificative invocate dal ricorrente, ed alla violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte territoriale pronunziato sul
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motivo di gravame inteso a censurare la ricostruzione inmfattaccolta generale 28886/2025 Data pubblicazione 01/11/2025 del primo giudice che prospettava l'esistenza di un rapporto sentimentale tra il ricorrente e la studentessa e comunque la mancata considerazione dell'estraneità del fatto agli atti di causa rimettendo al vaglio di questa Corte il solo terzo motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE In premessa occorre richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui "la rinuncia ad uno о più motivi di ricorso, a differenza di quella prevista dall'art. 390 c.p.c., non richiede la sottoscrizione della parte né il rilascio di uno specifico mandato, non comportando la disposizione del diritto in contesa, ma costituendo espressione di una valutazione tecnica concernente le più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione, rimessa discrezionalità del difensore;
pertanto, deve ritenersi superfluo qualsiasi apprezzamento in ordine alla fondatezza delle censure proposte con i motivi oggetto di rinuncia." (Cass. 16626/2025).
alla
n.
Con il terzo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 498, lett. a) e g) d.lgs. n. 297/1994 come richiamato dall'art. 91 CCNL per il comparto Scuola nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 55- quater, comma 1, 63, comma 5, 40, comma 1, 55, comma 2 e 54, d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con il d.P.R. n. 62/2013, lamenta a carico della Corte territoriale di essersi pronunziata nel valutare la congruità della sanzione irrogata rispetto alle mancanza addebitata in contrasto con il principio di proporzionalità ed altresì in difformità rispetto al codice disciplinare di cui al CCNL applicabile che non contempla per la mancanza contestata priva di gravità l'applicazione del licenziamento disciplinare.
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Data pubblicazione 01/11/2025
Va preliminarmente osservato come l'impugnazione si concentriccolta generale 28886/2025 sulla censura che, per quanto articolata, converge nel rilievo per cui la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alla gravità dell'illecito contestato, disattendendo il criterio della proporzionalità tra questo e la sanzione irrogata imposto dalle disposizioni di legge e di contratto, così da risultare la pronunzia resa non conforme a diritto relativamente ai parametri normativi invocati, riguardanti la cessazione del rapporto di impiego del personale direttivo e docente del comparto istruzione ovvero l'art. 498, d.lgs. n. 297/1994 che regola l'istituto della destituzione ed in particolare le lettere a) eg) e l'art. 29, comma 3, del CCNL 19.4.2018 che, richiamando ed integrando l'art. 498, riconduce la destituzione nell'alveo dell'istituto del licenziamento disciplinare. La censura si rivela infondata alla luce della disciplina specificamente dettata per il comparto istruzione dagli artt. da
la
492 a 499 del d.lgs. n. 297/1994, rimasti in vigore anche dopo contrattualizzazione dell'impiego pubblico perché espressamente richiamati dalla contrattazione collettiva (cfr. art. 29 del CCNL 19 aprile 2018). Questa Corte ha già interpretato le disposizioni che vengono in rilievo ed ha enunciato il principio di diritto, condiviso dal Collegio e qui ribadito, secondo cui, ove venga in rilievo il compimento di atti non compatibili con la funzione docente, "l'ipotesi di cui all'art. 496 del citato d.lgs. (sospensione per sei mesi con successivo spostamento a mansioni amministrative, nel caso della commissione di reati puniti con pena edittale non inferiore nel massimo a tre mesi e di condotte tale da denotare l'incompatibilità con la prosecuzione della funzione docente) costituisce fattispecie che consente al dipendente di evitare il licenziamento, a condizione tuttavia che i comportamenti
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accertati, per la loro concreta manifestazione, non siano tali daccolta generale 28886/2025 Data pubblicazione 01/11/2025 determinare, secondo il disposto del successivo art. 498, un grave contrasto con i doveri della funzione docente, da apprezzare sulla base di una completa valutazione di tutti i connotati concreti delle condotte contestate in relazione alle caratteristiche proprie della funzione stessa e a condizione, altresì, che le medesime condotte non siano tali da risultare parimenti incompatibili con la persistenza del vincolo fiduciario e, con esso, del rapporto di lavoro anche in altro settore" (Cass. n. 28976/2022 e negli stessi termini Cass. n. 30955/2022). È un fatto ammesso dallo stesso ricorrente (vedi pag. 10 del ricorso) che la Corte territoriale abbia concluso per la congruità della sanzione della destituzione basandosi sulla oggettiva inidoneità del NN a svolgere la funzione docente, ovvero con riferimento al parametro normativo dell'art. 498 lett. a), secondo cui la destituzione è inflitta "per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione" e non a quello dell'art. 498 lett. g), risultante dall'integrazione disposta dall'art. 29 del CCNL citato, che ha riguardo all'ipotesi del compimento di "atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione". In tal senso è chiara la sentenza impugnata lì dove evidenzia che, a prescindere dalla effettiva verificazione del bacio, la condotta complessivamente contestata integra violazione dei doveri di comportamento del docente".
"grave
A queste conclusioni la Corte è pervenuta sulla base di una
completa valutazione di tutti i connotati concreti delle condotte contestate, concludendo per il definitivo venir dell'elemento fiduciario, a fronte di un comportamento volto instaurare con la studentessa, sfruttando la posizione di
meno ad
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influenza psicologica, un rapporto del tutto
Numero registro generale 2822/2025 Numero sezionale 3981/2025 atipicopccolta generale 28886/2025 Data pubblicazione 01/11/2025
estremamente personale e complice, fondato su confidenze e segreti. Tale condotta è stata ritenuta dal giudice d'appello "inaccettabile" da parte di un docente nonché suscettibile, in base alle stesse giustificazioni addotte dal ricorrente, di reiterazione e perciò lesiva dell'affidamento datoriale sull'esatto adempimento delle prestazioni future. Il giudice d'appello, pertanto, non è incorso in alcun vizio di sussunzione né ha violato il codice disciplinare, perché, come già detto, ha ritenuto sufficiente a giustificare la sanzione espulsiva la sussumibilità della condotta all'ipotesi tipizzata dalla lettera a) e perciò non necessario che emergesse con carattere di certezza la molestia sessuale, contemplata dalla lettera g), comunque non esclusa e ritenuta probabile. E' risalente nel tempo l'orientamento secondo cui qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione (cfr. fra le tante Cass. n. 18836/2017) e da questo principio non si è discostata la Corte territoriale nel ritenere che le condotte accertate fossero sufficienti a giustificare l'inflitta destituzione. In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice del merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni o argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero
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Numero registro generale 2822/2025
ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore lumero sezionale 3981/2025
Numero di raccolta generale 28886/2025 Data pubblicazione 01/11/2025
decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia (cfr., ex multis, Cass., n. 107/2024)
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 1^ ottobre 2025
Il Consigliere relatore Nicola De Marinis
La Presidente Annalisa Di Paolantonio
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Data pubblicazione 01/11/2025 Numero di raccolta generale 28886/2025 Numero sezionale 3981/2025 Numero registro generale 2822/2025
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