Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1989.
Versione
11 febbraio 1989
11 febbraio 1989
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2026, n. 27071Provvedimento: […] Sez. 3 Num. 27071 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 17/06/2026 4 Ha presentato memoria il difensore dell'imputato dolendosi della mancanza di autosufficienza del ricorso proposto e rappresentando che tanto la Procura di Agrigento, quanto lo stesso Tribunale di Agrigento hanno inteso orientare la fattispecie nella ipotesi contravvenzionale di cui al comma 1, ultimo capoverso, del menzionato art. 4 legge n. 40 del 1989. […]Leggi di più...
- art. 620 lett. d cod. proc. pen.·
- art. 1 comma 1 legge n. 40 del 1989·
- scommesse illegali·
- contravvenzione·
- giurisdizione·
- delitto·
- art. 4 comma 4-bis legge n. 40 del 1989·
- art. 88 R.D. n. 733 del 1931·
- oblazione·
- annullamento senza rinvio