Articolo 4 della Legge 1 febbraio 1989, n. 40
Articolo 3
Versione
11 febbraio 1989
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1› gennaio 1989.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1989
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