Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1957, n. 1017
Articolo 1
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15 novembre 1957
Art. 2.
Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 35 dello stato di previsione annesso alla presente legge, il Ministro dell'industria e del commercio e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese allo ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall' art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358 .

Entrata in vigore il 15 novembre 1957
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