Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 24/03/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA N.81/2026 sul ricorso in riassunzione in materia di pensioni, iscritto al n. 69719 del registro di Segreteria, depositato in data 18 novembre 2024.
Ad istanza di T. D. (C.F. OMISSIS), nato a [...] e residente a [...],
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Paola D’Arpa,
(C.F. [...]; domicilio digitale all’indirizzo PEC paoladarpa@pecavvpa.it) in Palermo alla via G. Giusti n. 1, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso.
Contro Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del Direttore centrale p.t. della Direzione per l’attività ispettiva e gli affari legali, pref. Bruno Strati, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Antonella AR e dal dott. Giorgio Mandalà, con sede in Roma in Via Cavour n. 5 (PEC: aial.contenziosorisorseumane@cert.vigilfuoco.it).
Nei confronti di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana G. IT (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), CE UG (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e CE Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it)
ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura regionale dell’Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 18 marzo 2026, l’avv. Paola D’Arpa per il ricorrente e l’avv. Tiziana G. IT per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
I. Con ricorso in riassunzione l’istante in epigrafe adiva questa Corte per la prosecuzione del giudizio sul merito in diversa composizione monocratica e per la regolazione anche delle spese del giudizio di appello al fine di ottenere il riconoscimento della causa di servizio della patologia di cui è affetto e il conseguente diritto al trattamento pensionistico privilegiato.
L’istante rappresentava di avere già proposto ricorso innanzi a questa Sezione, iscritto al N.R.G. 69231/2023, per richiedere sia l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia di seguito indicata, previa istruttoria medico-legale, sia l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata di Tab A, ctg. 5 od altra diversa riscontrata.
Il giudizio era stato definito con sentenza n. 98/2024 con cui, disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero della difesa, questa Sezione in diversa composizione dichiarava l’inammissibilità del ricorso per mancanza della preventiva domanda amministrativa di pensione privilegiata, compensando le spese di lite.
La suddetta sentenza era appellata dal ricorrente e la Sezione siciliana d’appello con sentenza n. 94/A-A-2024 del 10.10.2024-16.10.2024, in accoglimento del gravame, annullava la sentenza impugnata e rimetteva gli atti al giudice di primo grado in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 199, co. 2 c.g.c.
I.a. Il ricorrente, nel riassumere il giudizio indicato al n. R.G.
69231/2023, trascriveva integralmente l’originario ricorso di primo grado, rappresentando quanto segue.
Il sig. T. già Capo Reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio dal 01.07.1976 e collocato in quiescenza dal 01.05.2016 per raggiunti limiti di età, ricorreva a questa Corte per opporsi al decreto n. 3411 del 24.07.2017 del Ministero dell’interno-Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile con cui era stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “cardiopatia ischemica ipertensiva con funzione sistolica conservata in pregresso IMA trattato con stent su coronaria destra, in soggetto con ipercolesterolemia” richiesta con istanza del 13.04.2016 avente ad oggetto anche la domanda di equo indennizzo.
Al riguardo, il ricorrente ripercorreva il procedimento amministrativo esitato con il decreto avversato, richiamando il verbale Mod. BL/B n.
1544 del 29.09.2016 della CMO di Messina che aveva accertato sotto il profilo medico-legale la diagnosi di tale patologia, giudicandola ascrivibile alla Tab. A, ctg. 5, e il parere negativo n. 870672017 del 07.07.2017 rilasciato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
(CVCS) con cui tale infermità non era stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio, “trattandosi di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel determinismo e nel successivo decorso dell’affezione, di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante”.
Il ricorrente contestava l’assoluta erroneità e infondatezza delle valutazioni espresse dal CVCS richiamando i principali fatti di servizio con i connessi fattori di rischio, i presupposti per il riconoscimento della causa di servizio nonché i criteri di valutazione del nesso causale, come recepiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante, prospettandone l’applicabilità al suo caso.
Secondo la difesa attorea nella fattispecie, dall’esame degli atti emergerebbe che “le mansioni espletate dal T. (V.F. Permanente-Capo Squadra-Capo Reparto) erano … caratterizzate da turni di lavoro molto faticosi, (incendi, alluvioni, terremoti, frane, incidenti stradali soccorsi a persone)” per cui era “ragionevole ammettere la dipendenza sotto il profilo causale o quantomeno concausale dell’infermità in questione che senz’altro è stata favorita nella sua insorgenza e più rapida evoluzione dal tipo di lavoro svolto”. La stessa difesa aggiungeva che “il rapporto informativo indica lo svolgimento di servizi operativi usuranti (frane, terremoti, etc.) a qualsiasi ora di giorno e notte anche in condizioni ambientali e climatiche disagiate. Tutti eventi fortemente stressogeni, fonte di forte stress fisico e di disagio nelle missioni in zone di calamità, caratterizzati da impegni fisici e mentali straordinari per intensità, delicatezza ed urgenza. E tali fattori sono la specifica condizione per l’insorgenza della cardiopatia ischemica e dell’ipertensione arteriosa”.
Il ricorrente, altresì, allegava documentazione medica unitamente alla relazione medico legale di parte del 30.08.2021 a firma del dott.
CE ON nella quale si ponevano in relazione le difficili condizioni di servizio quale causa ovvero concausa efficiente e determinante con la patologia accertata.
Inoltre, il ricorrente precisava che la domanda era finalizzata ad ottenere anche la conseguente pensione privilegiata ex art. 67, co. 1 del dPR n. 1092/1973.
I.b. L’istante, quindi, in riassunzione formulava le seguenti conclusioni:
- accertare il diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cardiopatia ischemica-ipertensiva con funzione sistolica conservata in pregresso IMA trattato con stent su coronaria destra”, con ascrivibilità alla 5° ctg, Tab. A, così come giudicata dalla C.M.O. 3^ di Messina nel verbale n. 1544 del 29.09.2016 od in altra categoria meglio vista che sarà stabilita in corso di causa;
- accertare e dichiarare il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di tab. A ctg 5^ a vita o quella diversa categoria tabellare che verrà accertata dalla data di collocamento in quiescenza o da data meglio accertata;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche per la fase pregiudiziale.
II. Con decreto del 6 dicembre 2024 veniva fissata l’udienza di discussione per il 2 aprile 2025.
In data 27 febbraio 2025 parte ricorrente depositava la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, realizzata in data 30 gennaio 2025.
III. In data 28 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno-Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.
L’Amministrazione, ripercorsi i fatti di causa, eccepiva l’inammissibilità del ricorso in quanto esso determinerebbe l’effetto di sostituirsi all’Amministrazione non essendo cumulabili le azioni di annullamento e quella di accertamento come affermato da diverse pronunce richiamate del Giudice amministrativo.
Inoltre, l’Amministrazione prospettava che poteva essere ritenuta legittimata in merito alla controversia solamente per quanto concerne l’adozione del decreto ministeriale n. 3411 del 24/07/2017 e non anche per la richiesta di pensione diretta di privilegio.
Nel merito il Ministero rilevava innanzitutto la genericità delle censure del ricorrente in quanto nel ricorso non sarebbero state individuate specifiche condizioni di servizio o concreti episodi di gravità tali da prevalere sui fattori extra lavorativi e che potrebbero costituire concausa efficiente e determinante, non essendo sufficiente il generico riferimento alle circostanze e condizioni connaturate ai disagi propri della ordinaria attività lavorativa.
Il Ministero dell’interno argomentava sulla correttezza del suo operato e delle valutazioni del CVCS non inficiate dalla relazione medico-legale di parte. Lo stesso aggiungeva che il parere reso dal CVCS non solo è obbligatorio ma è anche vincolante, salva motivata richiesta di riesame, evidenziando che nella fattispecie non sussisterebbero le motivate ragioni di cui all’art. 14, co. 1 del dPR n.
461/2001.
A tal proposito era sottolineato che nel rapporto di servizio non erano rilevati particolari carichi di lavoro esulanti dalla ordinarietà tali da giustificare il manifestarsi della patologia e veniva richiamata la relazione del 20.04.2016 dell’Ufficio Sanitario del Comando provinciale dei VV.UU. di Palermo in cui il medico incaricato del predetto Comando affermava che “la cardiopatia ischemica è legata ai maggiori fattori di rischio, che notoriamente sono ipertensione arteriosa, fumo, diabete mellito, storia familiare, e che si aggiungono a fattori minori quali il sesso e l’età. Nel caso del C.R. in oggetto, sono stati a lungo presenti il fattore dislipidemia (come si evince dagli accertamenti eseguiti negli anni per la verifica dell’idoneità al servizio) e viene riferita anche l’ipertensione arteriosa, anche se questa non è mai stata inabilitante”.
Alla luce di quanto rappresentato, l’Amministrazione riteneva che le doglianze denunciate con il ricorso dovessero essere rigettate in quanto infondate in fatto e diritto con vittoria di spese.
IV. In data 20 marzo 2025 parte ricorrente depositava note di udienza in cui, dopo avere ripercorso i fatti di causa, richiamava le considerazioni medico-legali della relazione di parte a firma del dott.
ON evidenziando che lo “stato di tensione emotiva e nervosa condizioni l’increzione di sostanze ormonali che elevano la tensione arteriosa” con efficienza causale sull’insorgenza della patologia cardiovascolare.
Il ricorrente lamentava che il CVCS aveva fornito una motivazione di mero stile senza valutare la concreta analisi della sua situazione e del servizio prestato.
Con riferimento alla pensione privilegiata il ricorrente osservava che il diniego del riconoscimento della causa di servizio fa stato anche ai fini della pensione privilegiata e che, dopo essere stato posto in quiescenza, aveva presentato tramite il Patronato in data 06.10.2020 istanza ai fini del trattamento privilegiato che veniva allegata. Sul punto era rappresentato che il Comando Provinciale di Palermo, dopo tale istanza di pensione, aveva inoltrato alla C.M.O. di Messina la domanda del T.affinché lo stesso venisse sottoposto a visita medica collegiale sennonché essa non veniva esitata dagli enti di competenza cosa che lo aveva costretto ad adire il giudice contabile. Inoltre, era rilevato che il Ministero dell’interno nulla aveva replicato su tale istanza di pensione privilegiata acquisita agli atti.
V. All’esito dell’udienza del 2 aprile 2025 con ord. 42/2025 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio con l’INPS e si onerava il Ministero dell’interno di integrare il fascicolo amministrativo con la documentazione relativa alla domanda di pensione privilegiata del 2020, fissando l’udienza di prosecuzione per l’11 settembre 2025.
VI. In data 7 maggio 2025 il Ministero dell’interno trasmetteva la richiesta integrazione del fascicolo amministrativo.
VII. In data 28 luglio 2025 si costituiva in giudizio l’INPS rappresentando che il ricorrente è titolare di pensione di privilegio, cat. 8, tab. A, conferita con decorrenza 01.05.2016 per patologie diverse rispetto a quelle richiamate nel ricorso.
L’Istituto, quindi, deduceva sulla mancanza dei presupposti di legge necessari per la concessione del trattamento di privilegio per l’infermità oggetto di causa, in quanto il parere del CVCS risulterebbe vincolante per l’Ente per cui in presenza di parere negativo e non avendo alcun margine di discrezionalità l’INPS poteva solo rigettare la domanda di pensione privilegiata.
In via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d’ufficio, l’INPS nominava sin d’ora come consulente di parte il Primario dell’Ufficio Sanitario INPS di Palermo dott.ssa Lucia D’Anna o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59, evidenziando che qualsiasi comunicazione medica andrà effettuata al Portale CTU e/o alla PEC della sede provinciale INPS Palermo direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it.
L’Istituto concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare di avere correttamente operato e di rigettare il ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.
VIII. All’esito della camera di consiglio dell’udienza dell’11 settembre 2025 con ordinanza n. 112/2025 si disponeva di acquisire in via istruttoria un parere medico-legale da affidare, ai sensi dell’art.
189 del D.lgs. 66/2010, al Collegio Medico Legale del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione giurisdizionale sul seguente quesito [Accertare se la patologia “cardiopatia ischemica-ipertensiva con funzione sistolica conservata in pregresso IMA trattato con stent su coronaria destra” sia dipendente da causa di servizio e, in caso di risposta affermativa, accertare la correlata classificazione tabellare di tale patologia”].
Si assegnava al CML termine del 20 febbraio 2026 per il deposito del parere medico-legale e si fissava l’udienza di prosecuzione per il 18 marzo 2026.
IX. In data 17 febbraio 2026 il CML, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza n. 112/2025, depositava il richiesto parere medico legale in cui si concludeva che “il servizio svolto dal ricorrente, determinante stati tensivi con conseguenti sbalzi pressori, agendo assieme all’ipercolesterolemia, all’obesità e ad una predisposizione congenita, ha assunto un ruolo di concausa efficiente e determinante l’insorgenza della patologia in esame” e che
“l’infermità “cardiopatia ischemica ipertensiva con funzione sistolica conservata in pregresso IMA trattato con stent su coronaria destra”
possa essere ascritta, ai fini di pensione privilegiata, alla data dell’istanza (06.10.2020), alla tab. A V ctg, a vita.
Le operazioni peritali tramite visita diretta del ricorrente si erano svolte il 7 novembre 2025 e in data 15 dicembre 2025 il CML inviava la bozza del suddetto parere medico-legale alle parti; non seguiva nessuna osservazione da parte delle stesse.
Il CML, dopo avere richiamato la letteratura medica in materia di ischemia e i fattori di rischio cardiovascolare per l’insorgenza dell’aterosclerosi, evidenziava che “Dai rapporti informativi e dalle testimonianze rese dagli ex capo reparto si evince come il ricorrente abbia fatto parte di squadre operative, impegnate in soccorso a persone od in attività a seguito di frane, alluvioni, terremoti, incendi, incidenti stradali, etc., in turni diurni e notturni, in condizioni ambientali e climatiche disagiate.
Secondo il Collegio “Il servizio svolto dal ricorrente, caratterizzato da elevato stress psicofisico, con molta probabilità … ha determinato sbalzi pressori che, agendo su delle coronarie verosimilmente già aterosclerotiche, ha provocato il distacco di frammenti ateromatosi con conseguente ostruzione vasale e la manifestazione dell'evento acuto infartuale.
X. All’udienza del 18 marzo 2026 la difesa del ricorrente, in aderenza alle conclusioni del parere Collegio medico legale, chiedeva l’accoglimento del ricorso mentre l’INPS chiedeva che la causa fosse decisa.
Terminata la discussione, la causa era posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. L’art. 199, co. 2 del c.g.c. prevede che nei casi, come quello di cui è causa, in cui il giudice contabile di appello, senza conoscere del merito, decide soltanto su questioni pregiudiziali o preliminari accogliendo il gravame, restituisce gli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello mentre l’art. 199, co. 3 del c.g.c. dispone che
“Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza”.
Ciò posto, oggetto del giudizio è il diritto del ricorrente, quale ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, collocato in quiescenza dal 01.05.2016 e titolare dal 01.10.2024 di pensione privilegiata di VIII categoria a vita per altre patologie diverse da quella di cui è causa (a seguito del riconosciuto aggravamento di tali infermità già oggetto di indennità una tantum), al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lamentata infermità
“cardiopatia ischemica-ipertensiva con funzione sistolica conservata in pregresso IMA trattato con stent su coronaria destra” e del conseguente trattamento privilegiato a vita di V ctg della Tab. A dalla data del collocamento in quiescenza o da altra data accertata.
1.1. In via pregiudiziale va rilevata la tempestività della riassunzione del processo ai sensi del richiamato art. 199, co. 3 del c.g.c.
A tal proposito la sentenza della Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana n. 94/A/2024 è stata pubblicata in data 16 ottobre 2024 mentre il ricorso in riassunzione è stato depositato nella Segreteria di questa Sezione in data 18 novembre 2024 entro il previsto termine perentorio dei tre mesi.
1.2. In via preliminare va respinta l’eccezione sollevata dal Ministero dell’interno di inammissibilità del ricorso per asserita incompatibilità fra l’azione di annullamento e l’azione di accertamento.
Il ricorso pensionistico, infatti, non è teso all’annullamento dei provvedimenti impugnati, avendo la giurisdizione di questa Corte natura dichiarativa, in quanto tendente all’accertamento del diritto alla pensione e/o alla sua esatta determinazione: pertanto l’atto o gli atti gravati vengono vagliati dalla Corte dei conti quali meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe il rapporto pensionistico dedotto in giudizio. La giurisdizione pensionistica di questa Corte si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa a tutte le questioni inerenti l’an e il quantum della pensione.
La pienezza di questa cognizione consente, quindi, di conoscere ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all’unico scopo di accertare il diritto soggettivo nella sua esatta misura con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascritto alla Corte dei conti.
2. Prima di affrontare il merito appare necessario il richiamo della disciplina normativa di riferimento applicabile alla fattispecie di cui è causa.
Ai sensi dell’art. 67, co.1, d.P.R. 1092/1973 il personale militare o assimilato, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della annessa tabella A della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e d.P.R. n. 834/1981 con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.
La sussistenza del rapporto di causalità tra le infermità insorte e il servizio svolto (c.d. causa di servizio) rappresenta, quindi, la condizione fondamentale per accedere al trattamento pensionistico privilegiato.
A tal proposito l’art. 64 del d.P.R. 1092/1973, al comma 2 stabilisce che “… fatti di servizio sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio” mentre al comma 3 stabilisce che “… le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.
2.1. Ciò implica che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante per cui ai fatti di servizio quali causa unica, diretta ed immediata della lesione o dell’infermità sono equiparati anche i fatti di servizio quali concause efficienti e determinanti dell’infermità in quanto rappresentano condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l’evento e, quindi, quali elementi che, di fatto, concorrono in concreto al sorgere dell’infermità o al suo decorso evolutivo apportando un “quid novi” e un “quid pluris” rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell’infermità.
La causa di servizio, quindi, è riconosciuta anche nel caso di una
“predisposizione del dipendente alla patologia" (c.d. infermità endogeno-costituzionali) a condizione che: (a) senza il fatto di servizio l’infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa; (b) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante; (c) l’evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato.
Di conseguenza, possono essere riconosciuti dipendenti da causa di servizio anche le infermità di natura endogeno-costituzionale, ma in presenza di una predisposizione organica a contrarre una malattia, occorre accertare se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente e determinante il decorso della stessa, acquisendo il valore di conditio sine qua non, nel senso che diversamente l’affezione non si sarebbe verificata o avrebbe avuto, se già preesistente, una diversa evoluzione.
La concausa efficiente (e quindi determinante) è, in sostanza, da intendersi come l’antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell’evento, ovvero agisce, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in modo da influire come fattore necessario sul fatto conseguente assumendo particolare valore rispetto ad altre concause (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n.
36/2022; Sez. giur. Campania, sent. n. 192/2019; Sezione giur.
Liguria, sent. n. 304 del 2017).
3. Passando al merito il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito svolte.
Questo Giudice, per decidere la causa, ha richiesto un parere al Collegio medico legale del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione giurisdizionale che lo ha reso in data 17 febbraio 2026.
Tale Organo medico-legale ha ritenuto in tale parere che l’elevato stress psicofisico derivante dai fatti di servizio del ricorrente abbia agito quale concausa efficiente e determinante sull’infermità cardiaca manifestatasi nel gennaio del 2016 quando il sig. T. era ancora in servizio.
Il citato giudizio del CML su tale infermità, in toto condivisibile, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medicoscientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto ivi menzionate.
In particolare, il CML dopo avere richiamato i principali fatti di servizio del ricorrente svolto dal 1976 al 2016 presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, estrapolati dai rapporti di servizio e dalle testimonianze rese dagli ex capi reparto, che si sono estrinsecati nel fare “parte di squadre operative, impegnate in soccorso a persone od in attività a seguito di frane, alluvioni, terremoti, incendi, incidenti stradali, etc., in turni diurni e notturni, in condizioni ambientali e climatiche disagiate”, ha riconosciuto tali fatti di servizio per la loro elevata portata di stress psico-fisico quale concausa efficiente e determinante dell’insorgenza della patologia cardiaca oggetto di causa.
Tale giudizio del CML trova conferma nella relazione del 20.04.2016 dell’Ufficio sanitario del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo nella quale si afferma che gli interventi lavorativi piuttosto gravosi riferiti dal sig. T. “possono avere influito attraverso un particolare stress lavorativo alle evoluzione sfavorevole dei fattori che conducono all’infarto del miocardio” (cfr. all. 4 della memoria del Ministero dell’interno).
A ciò si aggiunga che le Amministrazioni resistenti sul suddetto giudizio del CML non hanno espresso alcuna osservazione critica e le difese articolate dal Ministero dell’interno nella memoria difensiva in atti riguardano prevalentemente questioni di diritto.
4. Alla luce delle considerazioni sopra svolte va riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cardiopatia ischemica-ipertensiva con funzione sistolica conservata in pregresso IMA trattato con stent su coronaria destra” che è da ascrivere alla tab.
A, V ctg. a vita alla data della domanda di pensione privilegiata
(06.10.2020).
Dal riconoscimento della dipendenza da causa di quest’ultima infermità ne consegue il riconoscimento del relativo trattamento pensionistico privilegiato ordinario a vita.
Riguardo alla decorrenza di tale trattamento privilegiato bisogna fare riferimento all’art. 191 d.P.R. 1092/1973 il quale, al comma 1, stabilisce che “La pensione diretta e l’assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto”
mentre, al comma 3, prevede che “Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”.
Nel caso di specie il ricorrente è stato collocato in quiescenza dal 1°
maggio 2016 mentre la domanda di pensione privilegiata per l’infermità oggetto di causa è stata presentata in data 6 ottobre 2020 oltre il suddetto biennio per cui il beneficio richiesto decorre dal 01.11.2020 considerato che dal 14.08.2017 (data di notifica del decreto di rigetto della domanda amministrativa di causa di servizio del Ministero dell’interno, prot. 3411 del 24.07.2017) al 06.10.2020 (data della domanda amministrativa di pensione privilegiata) non risultava pendente alcun procedimento amministrativo o giurisdizionale sui fatti di causa tale da condizionare la presentazione della domanda amministrativa di trattamento privilegiato per l’infermità oggetto di causa oltre il suddetto biennio.
Va, quindi, riconosciuto il diritto del ricorrente per l’infermità
“cardiopatia ischemica-ipertensiva con funzione sistolica conservata in pregresso IMA trattato con stent su coronaria destra” da ascrivere alla tab. A, V ctg. al relativo trattamento privilegiato ordinario a vita, con decorrenza dal 01.11.2020.
5. Per quanto riguarda le spese di lite, questo Giudice deve procedere alla liquidazione sia delle spese relative al giudizio di appello sia di quelle afferenti alla presente fase processuale.
La definizione della causa in appello sulla base di una questione preliminare e la definizione nel merito in questa fase di riassunzione con le motivazioni sopra espresse che evidenziano una preponderante rilevanza di un accertamento di natura medico-legale, rappresentano sufficienti motivi ex art. 31, co. 3, c.g.c. anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (cfr. C. cost., sent. n.
77/2018), per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell’art. 31, co. 3 del c.g.c.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall’art. 10 L. n. 533/1973.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara che l’infermità “cardiopatia ischemica-ipertensiva con funzione sistolica conservata in pregresso IMA trattato con stent su coronaria destra” è dipendente da causa di servizio con ascrivibilità tabellare alla data della domanda di pensione privilegiata (06.10.2020)
alla V ctg della Tab. A e, per l’effetto,
- dichiara il diritto del ricorrente per la suddetta infermità al relativo trattamento privilegiato ordinario a vita, con decorrenza dal 01.11.2020;
- compensa integralmente le spese di lite del grado di appello e dell’odierna fase processuale;
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il Giudice Gaspare RA F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,24 marzo 2026 Pubblicata il 24 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.
Il Giudice Gaspare RA F.to digitalmente Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di T. D. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 24 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
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