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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4069/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4069/2022 R.G.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SR), elettivamente domiciliata in Pozzallo (RG), Via Ariosto n.16, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Pediliggieri, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Portopalo di Capo Passero
(SR), Via G.Cammisuli n. 34, presso lo studio dell'avv. Saverio Burgaretta, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 7 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 2/11/2023);
posta in decisione all'esito dell'udienza dell'1 ottobre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 12/09/2022, la ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Noto (SR) in data 29/04/1989, (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 39, Parte II, Serie A, Anno 1989).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il sig. , in data 29/04/1989, in Noto (SR); CP_1
- che dalla loro unione sono nati tre figli: (a Ragusa, il 3/11/1989), (a Ragusa, il Per_1 Per_2
5/05/1994) ed (a Noto, il 26/04/1998), tutti ad oggi maggiorenni e le due figlie non Per_3
economicamente indipendenti;
- di essersi separato dal marito con sentenza n. 44/2021 del 13/01/2021, con la quale è stata rigettata la domanda di addebito ed è stato disposto a suo carico il versamento della somma mensile di € 300,00 ciascuno per il mantenimento dei figli e e di € 200,00 ciascuna per il mantenimento Per_1 Per_2
della moglie e della figlia Per_3
- che da allora i coniugi non si sono più riconciliati.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Con decreto del 23/09/2022, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 28/11/2022, fissando il termine del 28/10/2022 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con memoria difensiva del 17/11/2022 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento sia in favore della moglie che dei figli, tutti ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
All'esito dell'udienza camerale suindicata, il Presidente – sentiti entrambi i coniugi ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra loro – adottava provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento previsto con la sentenza di separazione in favore dei figli e in quanto diventati economicamente autosufficienti, con rinvio per il Per_2 Per_1 prosieguo all'udienza del 9/05/2023, che sostituiva con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 2 di 7 Alla predetta udienza il G.I. - lette le note depositate dalle parti - assegnava i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c. e rinviava all'udienza cartolare del 28/11/2023, a seguito della quale veniva emessa ordinanza del 4/12/2023, con cui il Presidente rigettava le richieste istruttorie e rimetteva la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1/10/2024.
Infine, all'udienza dell'1/10/2024, il G.I., sulle conclusioni delle parti, poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 2/11/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
L'assegno divorzile
La ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni statuite in sede di separazione, con gli oneri economici previsti a suo favore, alla luce di un'asserita disparità economica tra coniugi.
Il resistente, invece, ha proposto una diversa ricostruzione della realtà, prospettando una situazione di disparità economica fra i coniugi, in peius per il resistente ed in melius per la ricorrente. Infatti, ha dedotto le difficoltà dal medesimo incontrate per far fronte al proprio sostentamento, dovendo, peraltro, sostenere le spese di locazione dell'immobile in cui vive.
In aggiunta, ha altresì dichiarato che la ricorrente ha intrapreso una relazione sentimentale stabile ed è economicamente indipendente, in quanto gode di un proprio reddito.
Ciò premesso, va ricordato in punto di diritto che l'indirizzo inaugurato dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (v. SU n.18287/2018, cui hanno fatto seguito numerose altre pronunce in senso conforme, v. tra le tante altre, Cass. n.1882/2019, Cass. n.2480/2019, Cass. n.4523/2019, Cass.
n.10781/2019 e Cass. n. 10782/2019, Cass. n.22499/2021, Cass.n.24250/2021, Cass. n.8057/2022) ha condotto a una reinterpretazione dell'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio, secondo precisi criteri per la determinazione dell'assegno, il quale acquisisce funzione perequativa e natura composita assistenziale, risarcitoria e compensativa.
pagina 3 di 7 Sul piano concreto, il divorzio, che incide sullo status liberando i coniugi dal vincolo, deve invero tener conto degli effetti e delle conseguenze delle scelte operate da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
La Suprema Corte ritiene in tal senso necessario valorizzare i sacrifici fatti da ciascuno dei coniugi nell'interesse della famiglia durante la vita matrimoniale.
La valutazione circa la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto dell'altro coniuge va allora effettuata seguendo un percorso logico-giuridico, caratterizzato da quattro passaggi essenziali:
a) il primo, finalizzato ad accertare l'eventualità dell'esistenza di un rilevante squilibrio nelle posizioni economiche delle parti (condizione che deve riguardare non solo i redditi ma anche il patrimonio e qualunque altra utilità suscettibile di valutazione economica);
b) il secondo, teso ad accertare se questo squilibrio sia causalmente ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise tra i coniugi, implicanti il sacrificio della professione e dei redditi di uno dei due in favore dell'assunzione di un ruolo centrale e trainante nella famiglia, da soppesarsi anche in relazione alla durata del matrimonio (quindi il primo passaggio – disparità economica – deve essere conseguenza del secondo passaggio – sacrifici del coniuge);
c) il terzo, valutativo della possibilità che il divario economico tra i coniugi possa essere superato da quello svantaggiato con il recupero della propria vita professionale, strettamente collegato all'età del richiedente e alla concreta possibilità di un dignitoso ricollocamento nel mercato del lavoro;
d) il quarto, concernente la quantificazione dell'assegno, il quale sarà appunto reintegratorio (attesa la sua composita natura assistenziale, risarcitoria e compensativa), da computarsi e adeguarsi al contributo personale fornito alla vita familiare, tenendo naturalmente conto dei sacrifici e delle aspettative professionali ed economiche operate dal coniuge svantaggiato per la realizzazione del superiore comune interesse familiare. Della sussistenza dei requisiti necessari a supportare la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile è onerato l'ex coniuge richiedente, il quale è tenuto a dimostrare che le differenze reddituali, all'epoca del divorzio, sono direttamente causate dalle vecchie scelte comuni di vita degli ex coniugi.
Grava, cioè, sull'ex coniuge richiedente l'onere di fornire gli elementi idonei a dimostrare l'impossibilità di condurre una vita autonoma e dignitosa e la conseguente necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass.
n. 5603/2020).
pagina 4 di 7 Ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, infatti, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale
(Cass. n. 24250/2021). Ne consegue che la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Posti i superiori principi, cui il Collegio si uniforma, occorre coniugarli con le risultanze del caso in esame.
In primo luogo giova evidenziare che la domanda della ricorrente è manchevole dei requisiti sopra indicati già in termini di prospettazione atteso che si limita a chiedere la conferma dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che assolva a funzione diversa ed è connotato da requisiti diversi rispetto all'assegno divorzile.
Inoltre, deve rilevarsi che le acquisizioni processuali non evidenziano una sostanziale disparità economica tra le parti posto che il la non ha né dedotto né provato la sussistenza dei presupposti Pt_1
legittimanti la chiesta attribuzione, né ha contestato quanto dedotto e documentato dal resistente.
La ricorrente, non ha nemmeno prodotto la documentazione reddituale richiesta, fronte del modesto reddito documentato dal resistente ( v. mod.dichi. redditi allegati).
Sulla scorta delle superiori risultanze la domanda non può quindi ritenersi provato il requisito del rilevante squilibrio economico tra le parti.
pagina 5 di 7 E ciò rende superfluo il vaglio in merito agli ulteriori requisiti su cui, peraltro, la non si è in Pt_1
alcun modo soffermata nemmeno in termini di mera prospettazione con riferimento, tra l'altro, al ruolo e al contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge (v. da ultimo Cass.20228/22).
Su tali presupposti non può, quindi, che pervenirsi alla decisione di rigetto della domanda di assegno divorzile.
Il mantenimento dei figli
E' pacifico, documentato e non contestato l'inserimento dei figli nel mondo del lavoro e la loro raggiunta autosufficienza economica. In particolare, riveste la qualità di amministratore di Per_1
una società; ha costituito un proprio nucleo familiare e, dopo essersi sposata, ha avuto anche Per_2
un figlio;
infine, la figlia lavora come tatuatrice ( giusta documentazione prodotta dal Per_3
resistente il 6.7.2023).
Su tali presupposti non può quindi che pervenirsi alla decisione di revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti di figli.
Tenuto conto della soccombenza della ricorrente sulla domanda di assegno divorzile e di mantenimento dei figli le spese del giudizio vanno poste a suo carico e vanno liquidate secondo dispositivo avuto riguardo al DM 55/14 e succ. agg, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) nei valori orientati ai minimi dello scaglione tabellare atteso il modesto impegno defensionale richiesto dal caso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
e in Noto (SR) in data 29/04/1989, (Atto trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 39, Parte II, Serie A, Anno 1989);
-rigetta l'assegno divorzile;
-revoca l'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione in favore della figlia con Per_3
decorrenza dal luglio 2023 e conferma la revoca del mantenimento per i figli e Per_1 Per_2
-ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
-condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.808 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 6.3.2025
pagina 6 di 7 Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4069/2022 R.G.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SR), elettivamente domiciliata in Pozzallo (RG), Via Ariosto n.16, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Pediliggieri, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Portopalo di Capo Passero
(SR), Via G.Cammisuli n. 34, presso lo studio dell'avv. Saverio Burgaretta, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 7 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 2/11/2023);
posta in decisione all'esito dell'udienza dell'1 ottobre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 12/09/2022, la ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Noto (SR) in data 29/04/1989, (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 39, Parte II, Serie A, Anno 1989).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il sig. , in data 29/04/1989, in Noto (SR); CP_1
- che dalla loro unione sono nati tre figli: (a Ragusa, il 3/11/1989), (a Ragusa, il Per_1 Per_2
5/05/1994) ed (a Noto, il 26/04/1998), tutti ad oggi maggiorenni e le due figlie non Per_3
economicamente indipendenti;
- di essersi separato dal marito con sentenza n. 44/2021 del 13/01/2021, con la quale è stata rigettata la domanda di addebito ed è stato disposto a suo carico il versamento della somma mensile di € 300,00 ciascuno per il mantenimento dei figli e e di € 200,00 ciascuna per il mantenimento Per_1 Per_2
della moglie e della figlia Per_3
- che da allora i coniugi non si sono più riconciliati.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Con decreto del 23/09/2022, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 28/11/2022, fissando il termine del 28/10/2022 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con memoria difensiva del 17/11/2022 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento sia in favore della moglie che dei figli, tutti ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
All'esito dell'udienza camerale suindicata, il Presidente – sentiti entrambi i coniugi ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra loro – adottava provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento previsto con la sentenza di separazione in favore dei figli e in quanto diventati economicamente autosufficienti, con rinvio per il Per_2 Per_1 prosieguo all'udienza del 9/05/2023, che sostituiva con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 2 di 7 Alla predetta udienza il G.I. - lette le note depositate dalle parti - assegnava i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c. e rinviava all'udienza cartolare del 28/11/2023, a seguito della quale veniva emessa ordinanza del 4/12/2023, con cui il Presidente rigettava le richieste istruttorie e rimetteva la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1/10/2024.
Infine, all'udienza dell'1/10/2024, il G.I., sulle conclusioni delle parti, poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 2/11/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
L'assegno divorzile
La ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni statuite in sede di separazione, con gli oneri economici previsti a suo favore, alla luce di un'asserita disparità economica tra coniugi.
Il resistente, invece, ha proposto una diversa ricostruzione della realtà, prospettando una situazione di disparità economica fra i coniugi, in peius per il resistente ed in melius per la ricorrente. Infatti, ha dedotto le difficoltà dal medesimo incontrate per far fronte al proprio sostentamento, dovendo, peraltro, sostenere le spese di locazione dell'immobile in cui vive.
In aggiunta, ha altresì dichiarato che la ricorrente ha intrapreso una relazione sentimentale stabile ed è economicamente indipendente, in quanto gode di un proprio reddito.
Ciò premesso, va ricordato in punto di diritto che l'indirizzo inaugurato dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (v. SU n.18287/2018, cui hanno fatto seguito numerose altre pronunce in senso conforme, v. tra le tante altre, Cass. n.1882/2019, Cass. n.2480/2019, Cass. n.4523/2019, Cass.
n.10781/2019 e Cass. n. 10782/2019, Cass. n.22499/2021, Cass.n.24250/2021, Cass. n.8057/2022) ha condotto a una reinterpretazione dell'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio, secondo precisi criteri per la determinazione dell'assegno, il quale acquisisce funzione perequativa e natura composita assistenziale, risarcitoria e compensativa.
pagina 3 di 7 Sul piano concreto, il divorzio, che incide sullo status liberando i coniugi dal vincolo, deve invero tener conto degli effetti e delle conseguenze delle scelte operate da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
La Suprema Corte ritiene in tal senso necessario valorizzare i sacrifici fatti da ciascuno dei coniugi nell'interesse della famiglia durante la vita matrimoniale.
La valutazione circa la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto dell'altro coniuge va allora effettuata seguendo un percorso logico-giuridico, caratterizzato da quattro passaggi essenziali:
a) il primo, finalizzato ad accertare l'eventualità dell'esistenza di un rilevante squilibrio nelle posizioni economiche delle parti (condizione che deve riguardare non solo i redditi ma anche il patrimonio e qualunque altra utilità suscettibile di valutazione economica);
b) il secondo, teso ad accertare se questo squilibrio sia causalmente ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise tra i coniugi, implicanti il sacrificio della professione e dei redditi di uno dei due in favore dell'assunzione di un ruolo centrale e trainante nella famiglia, da soppesarsi anche in relazione alla durata del matrimonio (quindi il primo passaggio – disparità economica – deve essere conseguenza del secondo passaggio – sacrifici del coniuge);
c) il terzo, valutativo della possibilità che il divario economico tra i coniugi possa essere superato da quello svantaggiato con il recupero della propria vita professionale, strettamente collegato all'età del richiedente e alla concreta possibilità di un dignitoso ricollocamento nel mercato del lavoro;
d) il quarto, concernente la quantificazione dell'assegno, il quale sarà appunto reintegratorio (attesa la sua composita natura assistenziale, risarcitoria e compensativa), da computarsi e adeguarsi al contributo personale fornito alla vita familiare, tenendo naturalmente conto dei sacrifici e delle aspettative professionali ed economiche operate dal coniuge svantaggiato per la realizzazione del superiore comune interesse familiare. Della sussistenza dei requisiti necessari a supportare la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile è onerato l'ex coniuge richiedente, il quale è tenuto a dimostrare che le differenze reddituali, all'epoca del divorzio, sono direttamente causate dalle vecchie scelte comuni di vita degli ex coniugi.
Grava, cioè, sull'ex coniuge richiedente l'onere di fornire gli elementi idonei a dimostrare l'impossibilità di condurre una vita autonoma e dignitosa e la conseguente necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass.
n. 5603/2020).
pagina 4 di 7 Ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, infatti, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale
(Cass. n. 24250/2021). Ne consegue che la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Posti i superiori principi, cui il Collegio si uniforma, occorre coniugarli con le risultanze del caso in esame.
In primo luogo giova evidenziare che la domanda della ricorrente è manchevole dei requisiti sopra indicati già in termini di prospettazione atteso che si limita a chiedere la conferma dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che assolva a funzione diversa ed è connotato da requisiti diversi rispetto all'assegno divorzile.
Inoltre, deve rilevarsi che le acquisizioni processuali non evidenziano una sostanziale disparità economica tra le parti posto che il la non ha né dedotto né provato la sussistenza dei presupposti Pt_1
legittimanti la chiesta attribuzione, né ha contestato quanto dedotto e documentato dal resistente.
La ricorrente, non ha nemmeno prodotto la documentazione reddituale richiesta, fronte del modesto reddito documentato dal resistente ( v. mod.dichi. redditi allegati).
Sulla scorta delle superiori risultanze la domanda non può quindi ritenersi provato il requisito del rilevante squilibrio economico tra le parti.
pagina 5 di 7 E ciò rende superfluo il vaglio in merito agli ulteriori requisiti su cui, peraltro, la non si è in Pt_1
alcun modo soffermata nemmeno in termini di mera prospettazione con riferimento, tra l'altro, al ruolo e al contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge (v. da ultimo Cass.20228/22).
Su tali presupposti non può, quindi, che pervenirsi alla decisione di rigetto della domanda di assegno divorzile.
Il mantenimento dei figli
E' pacifico, documentato e non contestato l'inserimento dei figli nel mondo del lavoro e la loro raggiunta autosufficienza economica. In particolare, riveste la qualità di amministratore di Per_1
una società; ha costituito un proprio nucleo familiare e, dopo essersi sposata, ha avuto anche Per_2
un figlio;
infine, la figlia lavora come tatuatrice ( giusta documentazione prodotta dal Per_3
resistente il 6.7.2023).
Su tali presupposti non può quindi che pervenirsi alla decisione di revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti di figli.
Tenuto conto della soccombenza della ricorrente sulla domanda di assegno divorzile e di mantenimento dei figli le spese del giudizio vanno poste a suo carico e vanno liquidate secondo dispositivo avuto riguardo al DM 55/14 e succ. agg, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) nei valori orientati ai minimi dello scaglione tabellare atteso il modesto impegno defensionale richiesto dal caso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
e in Noto (SR) in data 29/04/1989, (Atto trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 39, Parte II, Serie A, Anno 1989);
-rigetta l'assegno divorzile;
-revoca l'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione in favore della figlia con Per_3
decorrenza dal luglio 2023 e conferma la revoca del mantenimento per i figli e Per_1 Per_2
-ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
-condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.808 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 6.3.2025
pagina 6 di 7 Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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