TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 4617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4617 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13660/2020 R.G., promossa da:
in persona del direttore Parte_1 generale pro tempore, dott. con sede in , via Santa Maria La Grande Parte_2 Pt_1
n. 5, codice fiscale e partita iva , autorizzata ad agire in giudizio con delibera n. P.IVA_1
1343 del 13.11.2020, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Seminara, giusta procura in atti opponente contro
, con sede a Sant'Agata Li Battiati (CT), Controparte_1 via De Felice n. 9, codice fiscale in persona del presidente e legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Controparte_2
Sammartino, giusta procura in atti opposta
********
All'udienza del giorno 10.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice istruttore ha posto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la cooperativa premettendo di gestire una CP_1 residenza sanitaria assistita (r.s.a.) in regime di convenzione con l , ha chiesto Parte_1
1 Il pagamento della somma di euro 165.323,70, oltre interessi moratori, a titolo di adeguamento dell'importo delle rette relative all'anno 2015 all'aumento del costo della vita.
Con decreto ingiuntivo 3647/2020 il Tribunale di Catania ha accolto la domanda monitoria.
Con atto di opposizione regolarmente notificato, l' Parte_1 ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione ed il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha contestato la domanda creditoria e, in via ulteriormente gradata, ha censurato l'addebito degli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002.
Con comparsa di risposta depositata il 16.4.2021 la cooperativa ha contestato la CP_1 fondatezza dell'opposizione, evidenziando che il diritto all'adeguamento Istat discenderebbe direttamente dalla normativa regionale di natura imperativa, che si inserirebbe automaticamente nel contratto, ai sensi dell'art. 1339 c.c.
Nel corso del giudizio sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, stante la natura documentale della controversia, a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del
10.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, ritiene il decidente che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' sia fondata. Parte_1
L'art. 133, comma 1, lett. e) n. 2 c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la revisione dei prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata e periodica.
2.1 La giurisprudenza della Corte di legittimità e la giurisprudenza amministrativa hanno delineato i contorni della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Secondo Cass. sez. un. 35952/2021 “Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art.
133, comma 1, lett. e), n. 2), sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria”. Negli stessi termini si veda, di 2 recente, Cass. sez. un. 5093/2025 secondo cui: “Mentre, infatti, qualora per la revisione dei prezzi le parti del contratto pubblico non abbiano pattuito alcuna clausola la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si dispiega sine dubio, fronteggiandosi solo l'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione la problematica è più complessa, laddove nel regolamento negoziale una specifica clausola sia stata inserita, dovendosi allora vagliarne il contenuto per apprenderne gli effetti sul rapporto tra le parti, prospettandosi
l'alternativa tra la permanenza di una posizione di potere della committente e il raggiungimento di una piena pariteticità dei contraenti (cfr. Cass., S.U., n. 21990/2020; n.
35952/2021). Laddove la clausola di revisione del prezzo individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, che non implica di per sé la permanenza di una posizione di potere in capo all'Amministrazione”.
Nella stessa direzione si colloca la giurisprudenza amministrativa, la quale ha richiamato il suindicato criterio di riparto sancito dalle Sezioni Unite (cfr. Cons. Stato, 489/2025;
7291/2023).
In sostanza, la giurisdizione ordinaria si giustifica soltanto laddove sia prevista una clausola contrattuale di revisione del prezzo e detta clausola determini puntualmente il diritto alla revisione, senza che sia configurabile alcun potere autoritativo in capo all'amministrazione.
2.2 L'applicazione dei superiori principi di diritto alla fattispecie in esame conduce all'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Parte I rapporti contrattuali tra l' e la cooperativa sono regolati dalle convenzioni CP_1 del 27.12.2012 e del 12.7.2016; in particolare, l'art. 8 dell'ultima convenzione stabilisce che Parte la retta giornaliera dovuta dall' sia pari ad “euro 111,80 comprensiva di tutte le prestazioni socio-sanitarie e riabilitative erogate dalla struttura” per i primi sessanta giorni;
a partire dal sessantunesimo giorno e fino al dodicesimo mese, l'importo della retta è pari ad euro 106,20 al giorno.
È pacifico ed incontestato che la convenzione non preveda alcun diritto alla revisione dei prezzi.
Non è convincente l'argomento, sostenuto dalla difesa dell'opposta, secondo cui la fonte del diritto all'adeguamento si rinviene nella normativa regionale e, segnatamente, nell'art. 22 della legge 68/1981. 3 L'art 22 citato dispone testualmente: “L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad apportare, in relazione all' aumentato costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette ed a corrispondere agli enti, associazioni ed istituzioni convenzionati di cui al precedente comma, all'inizio di ciascun trimestre, a titolo di anticipazione, l' 85 per cento dell'importo della contabilità del trimestre precedente, vistata dall' ufficio del medico provinciale competente per territorio”.
La norma, pertanto, non stabilisce un diritto soggettivo in capo alla struttura ad ottenere l'adeguamento Istat.
Al contrario, è proprio il richiamo alla suindicata normativa regionale che conferma la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, dal momento che da essa si ricava che la scelta se riconoscere l'aumento e, in caso positivo, di determinarne entità sia rimessa all'assessorato regionale per la sanità. Non risulta indicato né l'an della revisione né, tanto meno, il quantum, costituendo i parametri Istat soltanto un eventuale limite massimo entro cui riconoscere l'adeguamento della retta.
Per quanto sopra, il richiamo alla materia degli appalti pubblici operato dall'opposta induce a ritenere sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, in mancanza di espressa previsione negoziale, l'attribuzione del diritto alla revisione e della misura della stessa è rimessa alla discrezionalità dell'assessorato regionale.
Non pare pertinente il riferimento al decreto assessoriale n. 20.6.2007 nella parte in cui prevede che “la retta si rivaluta annualmente in corrispondenza all'incremento ISTAT e degli adeguamenti del CCNL di settore”. La convenzione del 12.7.2016 che regola i rapporti tra le parti non richiama il citato D.A.; al contrario, all'art. 8 espressamente prevede che
“l'automatica applicazione al presente accordo di eventuali nuovi interventi normativi regionali riguardanti gli aspetti tariffari”, da ciò desumendosi come l'eventuale integrazione del contratto possa semmai riguardare le norme regionali sopravvenute e non anche quelle precedenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti in ragione di metà, avendo l'opponente richiamato un precedente del Tribunale di Catania, tra le medesime parti in causa ed avente lo stesso oggetto (causa n. 12782/2021 r.g.), nel quale è stata riconosciuta la giurisdizione ordinaria (ancorché la domanda sia stata rigettata nel merito). Per la restante 4 metà, le spese vanno poste a carico di parte opposta soccombente e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 7.051,50, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13660/2021 R.G., in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' : Parte_1 dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
revoca il decreto ingiuntivo n. 3647/2020; assegna termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice amministrativo;
compensa in ragione di metà le spese processuali;
condanna la cooperativa sociale al pagamento della restante metà delle spese CP_1 processuali in favore dell' che liquida in euro 7.051,50, oltre spese generali, Parte_1 iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 23 settembre 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13660/2020 R.G., promossa da:
in persona del direttore Parte_1 generale pro tempore, dott. con sede in , via Santa Maria La Grande Parte_2 Pt_1
n. 5, codice fiscale e partita iva , autorizzata ad agire in giudizio con delibera n. P.IVA_1
1343 del 13.11.2020, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Seminara, giusta procura in atti opponente contro
, con sede a Sant'Agata Li Battiati (CT), Controparte_1 via De Felice n. 9, codice fiscale in persona del presidente e legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Controparte_2
Sammartino, giusta procura in atti opposta
********
All'udienza del giorno 10.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice istruttore ha posto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la cooperativa premettendo di gestire una CP_1 residenza sanitaria assistita (r.s.a.) in regime di convenzione con l , ha chiesto Parte_1
1 Il pagamento della somma di euro 165.323,70, oltre interessi moratori, a titolo di adeguamento dell'importo delle rette relative all'anno 2015 all'aumento del costo della vita.
Con decreto ingiuntivo 3647/2020 il Tribunale di Catania ha accolto la domanda monitoria.
Con atto di opposizione regolarmente notificato, l' Parte_1 ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione ed il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha contestato la domanda creditoria e, in via ulteriormente gradata, ha censurato l'addebito degli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002.
Con comparsa di risposta depositata il 16.4.2021 la cooperativa ha contestato la CP_1 fondatezza dell'opposizione, evidenziando che il diritto all'adeguamento Istat discenderebbe direttamente dalla normativa regionale di natura imperativa, che si inserirebbe automaticamente nel contratto, ai sensi dell'art. 1339 c.c.
Nel corso del giudizio sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, stante la natura documentale della controversia, a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del
10.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, ritiene il decidente che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' sia fondata. Parte_1
L'art. 133, comma 1, lett. e) n. 2 c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la revisione dei prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata e periodica.
2.1 La giurisprudenza della Corte di legittimità e la giurisprudenza amministrativa hanno delineato i contorni della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Secondo Cass. sez. un. 35952/2021 “Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art.
133, comma 1, lett. e), n. 2), sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria”. Negli stessi termini si veda, di 2 recente, Cass. sez. un. 5093/2025 secondo cui: “Mentre, infatti, qualora per la revisione dei prezzi le parti del contratto pubblico non abbiano pattuito alcuna clausola la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si dispiega sine dubio, fronteggiandosi solo l'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione la problematica è più complessa, laddove nel regolamento negoziale una specifica clausola sia stata inserita, dovendosi allora vagliarne il contenuto per apprenderne gli effetti sul rapporto tra le parti, prospettandosi
l'alternativa tra la permanenza di una posizione di potere della committente e il raggiungimento di una piena pariteticità dei contraenti (cfr. Cass., S.U., n. 21990/2020; n.
35952/2021). Laddove la clausola di revisione del prezzo individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, che non implica di per sé la permanenza di una posizione di potere in capo all'Amministrazione”.
Nella stessa direzione si colloca la giurisprudenza amministrativa, la quale ha richiamato il suindicato criterio di riparto sancito dalle Sezioni Unite (cfr. Cons. Stato, 489/2025;
7291/2023).
In sostanza, la giurisdizione ordinaria si giustifica soltanto laddove sia prevista una clausola contrattuale di revisione del prezzo e detta clausola determini puntualmente il diritto alla revisione, senza che sia configurabile alcun potere autoritativo in capo all'amministrazione.
2.2 L'applicazione dei superiori principi di diritto alla fattispecie in esame conduce all'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Parte I rapporti contrattuali tra l' e la cooperativa sono regolati dalle convenzioni CP_1 del 27.12.2012 e del 12.7.2016; in particolare, l'art. 8 dell'ultima convenzione stabilisce che Parte la retta giornaliera dovuta dall' sia pari ad “euro 111,80 comprensiva di tutte le prestazioni socio-sanitarie e riabilitative erogate dalla struttura” per i primi sessanta giorni;
a partire dal sessantunesimo giorno e fino al dodicesimo mese, l'importo della retta è pari ad euro 106,20 al giorno.
È pacifico ed incontestato che la convenzione non preveda alcun diritto alla revisione dei prezzi.
Non è convincente l'argomento, sostenuto dalla difesa dell'opposta, secondo cui la fonte del diritto all'adeguamento si rinviene nella normativa regionale e, segnatamente, nell'art. 22 della legge 68/1981. 3 L'art 22 citato dispone testualmente: “L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad apportare, in relazione all' aumentato costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette ed a corrispondere agli enti, associazioni ed istituzioni convenzionati di cui al precedente comma, all'inizio di ciascun trimestre, a titolo di anticipazione, l' 85 per cento dell'importo della contabilità del trimestre precedente, vistata dall' ufficio del medico provinciale competente per territorio”.
La norma, pertanto, non stabilisce un diritto soggettivo in capo alla struttura ad ottenere l'adeguamento Istat.
Al contrario, è proprio il richiamo alla suindicata normativa regionale che conferma la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, dal momento che da essa si ricava che la scelta se riconoscere l'aumento e, in caso positivo, di determinarne entità sia rimessa all'assessorato regionale per la sanità. Non risulta indicato né l'an della revisione né, tanto meno, il quantum, costituendo i parametri Istat soltanto un eventuale limite massimo entro cui riconoscere l'adeguamento della retta.
Per quanto sopra, il richiamo alla materia degli appalti pubblici operato dall'opposta induce a ritenere sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, in mancanza di espressa previsione negoziale, l'attribuzione del diritto alla revisione e della misura della stessa è rimessa alla discrezionalità dell'assessorato regionale.
Non pare pertinente il riferimento al decreto assessoriale n. 20.6.2007 nella parte in cui prevede che “la retta si rivaluta annualmente in corrispondenza all'incremento ISTAT e degli adeguamenti del CCNL di settore”. La convenzione del 12.7.2016 che regola i rapporti tra le parti non richiama il citato D.A.; al contrario, all'art. 8 espressamente prevede che
“l'automatica applicazione al presente accordo di eventuali nuovi interventi normativi regionali riguardanti gli aspetti tariffari”, da ciò desumendosi come l'eventuale integrazione del contratto possa semmai riguardare le norme regionali sopravvenute e non anche quelle precedenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti in ragione di metà, avendo l'opponente richiamato un precedente del Tribunale di Catania, tra le medesime parti in causa ed avente lo stesso oggetto (causa n. 12782/2021 r.g.), nel quale è stata riconosciuta la giurisdizione ordinaria (ancorché la domanda sia stata rigettata nel merito). Per la restante 4 metà, le spese vanno poste a carico di parte opposta soccombente e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 7.051,50, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13660/2021 R.G., in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' : Parte_1 dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
revoca il decreto ingiuntivo n. 3647/2020; assegna termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice amministrativo;
compensa in ragione di metà le spese processuali;
condanna la cooperativa sociale al pagamento della restante metà delle spese CP_1 processuali in favore dell' che liquida in euro 7.051,50, oltre spese generali, Parte_1 iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 23 settembre 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
5