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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1174/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1174/2023 R.G. promossa da
C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_1
Minghelli n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Bertoni;
RICORRENTE contro
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, sig. , con sede a Castelfranco Emilia (MO), via Foro Gallico n. Controparte_2
16, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Zanasi;
RESISTENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Patrizia Basile, Giuseppe Basile e CP_4
Roberta Lezzi;
CP_5
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato - inquadramento superiore - differenze retributive.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da note finali del 28.04.2025: “Voglia l'Ill.mo
Giudice unico del Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta, in via principale 1) accertare e dichiarare che il ricorrente per le ragioni testè esposte deve essere inquadrato dalla resistente al 3° livello/categoria CCNL piccola media industria metalmeccanica dal 7/10/2019; 2) condannare, quindi, la resistente a riconoscere al ricorrente il 3° livello/categoria da tale data, nonché a versargli le differenze retributive ad egli spettanti dal 7/10/2019 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia sino al 2/8/22 come da conteggio allegato, la ovvero la maggior o minor somma che emergerà in corso di causa, nonché al versamento dei relativi contributi.”
Il procuratore della resistente conclude come da memoria difensiva del 10.05.2024: “NEL
MERITO: respingere le domande proposte da controparte perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese in causa.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 25.06.2024: “nel merito CP_4
- qualora vengano accertati e dichiarati i diritti del sig. nei termini contestati Parte_1 nei confronti della società convenuta e come richiesti nelle conclusioni, dichiarare e condannare il datore di lavoro convenuto tenuto alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa obbligatoria su quanto accertato, dovuto e non versato, tenuto conto della prescrizione quinquennale se maturata ex lege alla data di notifica del ricorso all'ente il 27 maggio 2024, oltre agli accessori maturandi.
Con vittoria di spese a carico della parte soccombente.
Con vittoria di spese nei confronti delle parti principali laddove esse raggiungessero un accordo CP_ senza coinvolgere pur evocato in giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 03.10.2023, esponeva: Parte_1
- di essere stato assunto dalla in data 07.10.2019, con contratto di Controparte_1 lavoro a tempo determinato, trasformato dopo due anni a tempo indeterminato, come operaio di 1° livello/categoria del CCNL Metalmeccanici Piccola e Media Industria
Unionmeccanica Confapi, formalmente con mansioni di aiuto manutentore, riparatore ed installatore di linee telefoniche in rame e fibra;
pagina 2 di 14 - di aver svolto, tuttavia, dette mansioni non come aiuto, bensì come manutentore, riparatore ed installatore di linee telefoniche in rame e fibra, operando nella squadra giuntisti, congiungendo cavi di fibra ottica o di rame per diversi chilometri;
- che per effettuare l'attività di giuntista era necessaria la conoscenza sia delle tecniche di installazione, sia dei metodi di giunzione, sia delle varie tipologie di rete;
- che per occuparsi della giunzione il dipendente doveva essere capace di creare una strada di trasmissione delle informazioni perfettamente scorrevole, utilizzando strumenti di precisione come le giuntatrici e i connettori;
- che, con il collega , provvedeva ad effettuare gli impianti in fibra Testimone_1 ottica, ossia “tirare il cavo in fibra ottica dall' apparato che porta il segnale CSOE […] fino alla borchia ottica, il punto in cui il cavo in fibra termina all'interno dell'abitazione del cliente, spesso in corrispondenza di una presa telefonica, provvedendo poi con il laser a controllare che nell'effettuare tale “tiraggio” della fibra questa non avesse riportato rotture o danneggiamenti, per poi proseguire con l'istallazione ed il collegamento del modem, effettuando i test necessari per verificare il funzionamento della connessione funzioni ed il suo rispetto alle prestazioni stabilite”;
- che nel corso del rapporto di lavoro provvedeva anche alla predisposizione ed al
“censimento” dei pali di telefonia/Internet con il collega;
Persona_1
- che disponeva di un account TIM, al quale accedeva con proprie credenziali, necessario all'attivazione degli impianti in fibra ottica;
- che, nonostante svolgesse le predette attività sin dalla data di assunzione, CP_1
non gli riconosceva il confacente inquadramento contrattuale, inquadrandolo nel 2°
[...]
livello solamente nel mese di novembre 2021.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto all'inquadramento nella 3° categoria del CCNL Piccola Media Industria Metalmeccanica e, per l'effetto, condannarsi la resistente a versare le relative differenze retributive dalla data di assunzione (07.10.2019) sino alla cessazione del rapporto di lavoro (02.08.2022), quantificate nella complessiva somma di €. 10.231,83 lordi, come da conteggio sindacale in atti, 1 oltre alla regolarizzazione contributiva. 1 Cfr. allegato n. 1 fascicolo ricorrente. pagina 3 di 14 2. tempestivamente costituitasi in giudizio, contestava la domanda Controparte_1 attorea e ne chiedeva il rigetto. Essa deduceva che: a) il ricorrente era titolare di diploma di licenza media e non aveva alcuna esperienza e istruzione specifica nel settore degli impianti elettrici e delle reti;
b) nel 2019 il dipendente veniva adibito, insieme al collega
, alla bonifica e sostituzione dei pali in legno delle reti TIM;
in particolare Per_1
“aiutava il collega a trasportare utensili e materiali dai mezzi al cantiere, reggeva la scale, passava gli attrezzi”; c) dal 2020 e fino a marzo 2021 veniva aggregato alle Pt_1
squadre che si occupavano della giunzione ottica, ossia dell'attività di collegamento dei cavi in fibra ottica;
d) i capisquadra ( e ) decidevano e valutavano come Per_2 Per_3 seguire la giunzione dei cavi mediante fusione, mentre il ricorrente “si limitava a gestire l'accantieramento, trasportare i cavi, srotolarli, tagliarli su indicazione dei capi squadra”;
e) nel marzo 2021 assegnava al ricorrente le mansioni di “delivery fibra ottica”, che richiedevano lo svolgimento, sotto la direzione di , delle seguenti Testimone_1 attività: infilare la sonda, tirare il cavo e congiungerlo alla borchia finale;
f) tutti i tecnici possedevano le credenziali TIM, in modo da poter interloquire con l'operatore telefonico in caso di necessità.
3. Con ordinanza del 23.05.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , ai sensi dell'art. 102 c.p.c., come statuito da Cass. n. 8956/2020: CP_4
“In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con
[...]
, sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue CP_6
l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio.”
Parte attrice ottemperava all'ordine giudiziale nel termine assegnato.
L' si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria difensiva;
l'ente chiedeva CP_4
condannarsi la resistente a versare i contributi previdenziali dovuti sulle differenze retributive eventualmente riconosciute al ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre a sanzioni civili e interessi di legge.
pagina 4 di 14 4. Sull'inquadramento superiore - differenze retributive
4.1. è stato assunto da in data 07.10.2019 con Parte_1 Controparte_1 rapporto di lavoro a tempo determinato (trasformato a tempo indeterminato in data
07.10.2021), con mansioni di “aiuto installatore e manutentore di impianti telefonici” e con qualifica di operaio di 1° livello del CCNL Metalmeccanici Piccola e Media Industria
(cfr. lettere di assunzione e buste paga 2). La datrice di lavoro ha riconosciuto il 2° livello a decorrere dal mese di novembre 2021 (cfr. buste paga).
Il rapporto di lavoro è cessato in data 02.08.2022, per dimissioni volontarie del ricorrente. 3
4.2. La domanda di riconoscimento dell'inquadramento in un livello superiore a quello di appartenenza, nonché di riconoscimento delle relative differenze retributive trova fondamento nell'art. 2103 cod. civ. – come modificato dal D. Lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25.06.2015 – il quale dispone che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi […].”
La vicenda in esame ricade integralmente nel vigore nella nuova disciplina.
4.3. L'azione giudiziale introdotta da parte attrice, tesa a conseguire il pagamento delle differenze retributive scaturenti dal superiore inquadramento contrattuale, postula che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al profilo di inquadramento pattuito in sede di assunzione. Al fine di accertare la violazione dell'art. 2103 occorre verificare le effettive mansioni svolte dal dipendente e poi confrontare i risultati con le declaratorie dei contratti collettivi che definiscono i livelli funzionali e retributivi. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 8589/2015, Cass. n. 18943/2016, Cass. n.
20272/2010). Come ben chiarito dal Tribunale di Roma, “in tema di mansioni, il procedimento logico-giuridico diretto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle riconosciute e retribuite dal datore di lavoro si articola in tre fasi successive: in primo luogo, occorre accertare in fatto l'attività concretamente svolta dal lavoratore;
poi, individuare categorie, qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva;
infine, mettere a raffronto il risultato della prima indagine con le previsioni di detta ultima disciplina. Al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. "mansionario", il "contenuto" delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso” (Trib. Roma Sez. lavoro Sent., 13/11/2019). pagina 6 di 14 Va, inoltre, precisato che gli elementi costitutivi della pretesa qui azionata sono rappresentati, oltre che dal contenuto delle mansioni di fatto espletate, anche dal contenuto di quelle caratterizzanti, secondo i profili delineati dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto, la qualifica superiore rivendicata. La Suprema Corte ha evidenziato, a tal proposito, come “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass n. 8025/2003).
Ciò assume maggiore rilevanza quando il sistema di classificazione contrattuale, come quello in discussione, prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, perché spetta in tale caso al lavoratore un onere di allegazione e di prova non solo in ordine allo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (in tale senso Cass. n. 12092/2004).
Il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento di una qualifica superiore ha l'onere di provare lo svolgimento di mansioni corrispondenti all'inquadramento rivendicato.
4.4. L'art. 11 del CCNL Piccola Media Impresa Metalmeccanica (rubricato
“Classificazione dei lavoratori”) include nella: 4
- prima categoria: “i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
inservienti e simili”.
- seconda categoria: “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare […];
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti: 4 Cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente. pagina 7 di 14 - allievo manutentore.
Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella:
- saldatore […].”
- terza categoria: “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
[…];
Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza: - riparatore. […].
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione, lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici: - manutentore meccanico;
- manutentore elettrico;
- installatore impianti.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni, eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà: - saldatore. […].
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore: - per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche;
- ovvero per operazioni di giunzioni - comprese quelle accessorie - cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti: - guardafili;
- giuntista.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o semplici disegni, eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di normale difficoltà di esecuzione: - per installazione di impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna, civili ed industriali in bassa e media tensione, richiedenti cablaggi ripetitivi anche con interventi relativi al loro aggiustaggio, riparazione;
- ovvero eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per lavori accessori, per la posa in opera di reti di tubazioni civili e/o industriali e/o la relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione dei fluidi e/o di corpi scaldanti o refrigeranti: - installatore impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna;
- tubista impianti termosanitari e di condizionamento;
- ramista;
- primarista. […].”
4.5. Definite le coordinate della res litigiosa, venendo all'analisi del caso di specie, si ritiene che parte ricorrente non abbia dimostrato i fatti costitutivi del livello pagina 8 di 14 rivendicato. Anzitutto, dalla semplice e testuale lettura delle disposizioni di fonte contrattuale si ricava che è possibile riconoscere l'inquadramento nella 3° categoria ai lavoratori che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione, risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro. Con riferimento alle figure professionali riconducibili alle attività indicate da parte ricorrente (riparatore, manutentore, installatore, giuntista), è inoltre richiesta la capacità del lavoratore di svolgere le relative mansioni sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, principalmente in autonomia. Il requisito dell'autonomia connota il livello rivendicato, posto che la declaratoria contrattuale, disponendo che le mansioni possano essere svolte “anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore”, prevede solo in termini di eventualità, e non di necessarietà, lo svolgimento delle attività in supporto ai colleghi.
Incombe, pertanto, sul lavoratore-ricorrente la prova di aver acquisito una pregressa e specifica qualifica, nonché una adeguata capacità professionale, tramite il conseguimento di diploma di istituto superiore ovvero di corrispondente esperienza lavorativa, tale da consentirgli - nell'espletamento delle mansioni di riparazione, manutenzione, installazione, giuntura delle linee telefoniche in rame e in fibra, anche in aiuto ai lavoratori di categoria superiore - di operare in autonomia nell'esecuzione di interventi di
“normale difficoltà”.
L'attore non ha fornito una specifica allegazione del bagaglio professionale acquisito, omettendo di indicare i percorsi formativi svolti prima e dopo l'assunzione di CP_1
Egli si è limitato a rivendicare l'inquadramento nella 3° categoria senza fornire
[...] alcuna prova dei titoli abilitativi e delle pregresse esperienze lavorative richieste per il livello superiore.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge, per converso, come il ricorrente:
a) abbia conseguito solo un diploma di licenza media, inidoneo all'inquadramento nel livello rivendicato;
b) prima dell'assunzione da parte di non abbia maturato CP_1
alcuna specifica esperienza lavorativa, neanche breve, nel settore di pertinenza della convenuta. 5 5 Cfr. doc. 4 fascicolo resistente. pagina 9 di 14 Stanti le evidenziate carenze probatorie, deve escludersi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel terzo livello.
4.6. A ciò deve aggiungersi che neppure gli esiti dell'istruttoria orale hanno fornito compiuta prova dei fatti costitutivi del superiore livello contrattuale, rimanendo del tutto assente la dimostrazione dello svolgimento delle mansioni caratterizzanti la 3° categoria.
Dalle dichiarazioni testimoniali si ricava che nel corso del 2019 il ricorrente si è occupato, insieme al collega , della bonifica e sostituzione dei pali in legno Per_1
delle reti TIM (cfr. dichiarazioni , e 6). Il teste ha Per_1 Tes_2 Per_2 Per_1
precisato che lo coadiuvava nel trasporto degli utensili e dei materiali: Pt_1
“portava gli attrezzi e reggeva la scala.”
Risulta, poi, che nel 2020 il ricorrente è stato aggregato alla squadra addetta alla giunzione della fibra ottica (cfr. dichiarazioni e 7). Per_1 Per_2
La ricostruzione attorea relativa alle modalità di svolgimento dell'attività di giunzione è smentita dalle deposizioni testimoniali. E' emerso, infatti, come il ricorrente fosse in realtà preposto ad attività preparatorie e di supporto agli altri colleghi, limitandosi per lo più a gestire l'“accantieramento”, trasportando i cavi, srotolandoli e tagliandoli su indicazione del capo-squadra (cfr. dichiarazioni , e 8). Il teste capo- Per_1 Tes_2 Per_2 Per_2 6 Cfr. dichiarazioni : “cap. 1): confermo che il ricorrente nel 2019 operava insieme a me Persona_1 nelle operazioni di bonifica e sostituzione dei pali in legno delle reti TIM;
(…)”; sui capitoli del ricorso:
“cap. 1): non è vero;
facevamo solo la manutenzione dei pali ma non “giuntavamo” il cavo in rame;
c'erano altre squadre che facevano questa attività”; “cap. 2: Il ricorrente è stato con me per circa sei mesi. Dopo ha iniziato a lavorare con altra squadra, (…).” Cfr. dichiarazioni : “cap. 1): è vero, il ricorrente nel 2019 ha operato insieme a Testimone_3 [...]
nelle attività di bonifica e sostituzione dei pali in legno delle reti TIM”. Sui capitoli del ricorso: Per_1
“cap.1-2) non è vero il ricorrente si occupava solo della bonifica dei pali.” Cfr. dichiarazioni : “cap. 6): posso confermare che il ricorrente ha svolto con il collega Testimone_4
la bonifica di palificazione telefonica;
toglievano il palo vecchio e ne installavano uno nuovo Per_1 dove serviva.” 7 Cfr. dichiarazioni : “cap. 2): (…). Nel 2020 il ricorrente veniva aggregato ad altre Persona_1 squadre e si occupava della posa dei cavi, giunzione ottica;
aiutava gli altri addetti della squadra.” Cfr. dichiarazioni : “cap. 2): posso confermare che nel 2020 il ricorrente ha svolto l'attività Testimone_4 di giunzione dei cavi in fibra ottica (…).” 8 Cfr. dichiarazioni : “cap. 6): confermo che il ricorrente si limitava a gestire Persona_1 l'accantieramento, cioè trasportava i cavi, li srotolava e li tagliava su indicazione dei capi-squadra”. Sui capitoli del ricorso: “cap. 3): il ricorrente aiutava i colleghi nell'attività di giuntista. I capi-squadra hanno le conoscenze tecniche necessarie per svolgere correttamente l'attività di giuntista.” Cfr. dichiarazioni : “cap. 4): l'ufficio dà le disposizioni e consegna i progetti di TIM al capo- Testimone_3 squadra;
sul campo l'attività viene svolta dal capo-squadra e dal collega che svolge attività preparatorie e di supporto al capo-squadra.” pagina 10 di 14 squadra nel periodo in esame, ha chiarito che operava come suo aiutante e Pt_1 senza alcun margine di autonomia, occupandosi prevalentemente dell'“accantieramento”.
9
Dalle testimonianze si evince chiaramente come la mansione di giuntista, ricompresa nella 3° categoria, sia più complessa e qualificata rispetto alle mansioni svolte in concreto dal ricorrente (cfr. dichiarazioni 10 e 11). Per svolgere l'attività Per_1 Tes_2
di giuntista sono necessarie specifiche conoscenze tecniche, acquisite tramite percorsi professionalizzanti ed esperienze lavorative. Competenze che, come documentato dalla resistente, sono possedute dai tecnici con mansioni di capo-squadra 12 (cfr. anche dichiarazione 13). Le suddette evidenze comprovano che all'interno della squadra Per_2
“giuntisti” il ricorrente operava in supporto al capo-squadra, occupandosi principalmente delle attività di “accantieramento” e svolgendo le giunzioni sotto la supervisione del responsabile di cantiere.
Con riferimento all'attività di “delivery fibra ottica”, svolta dalla resistente per l'operatore
TIM, i testimoni hanno confermato che il ricorrente è stato adibito a tale mansione nel mese di marzo 2021, come supporto al capo-squadra (cfr. dichiarazioni Tes_1 14). Prima del 2021 ha svolto detta mansione sporadicamente, Per_1 Pt_1
Cfr. dichiarazioni “cap. 2) (…). Quando lavorava con me era a supporto del capo- Testimone_4 squadra”. “cap. 6): è vero, il ricorrente si limitava all'accantieramento, cioè trasportava i cavi, li srotolava e li tagliava su indicazione del capo-squadra.” 9 Sul cap. 3) ricorso: “(…). Il ricorrente era a supporto del capo-squadra. era il mio aiutante;
io Per_4 preparavo le fibre e il ricorrente faceva le giunzioni;
il ricorrente non aveva autonomia. (…)”. Sul cap. 6), memoria difensiva: “è vero, il ricorrente si limitava all'accantieramento, cioè trasportava i cavi, li srotolava e li tagliava su indicazione del capo-squadra.” 10 Sul cap. 3) ricorso: “il ricorrente aiutava i colleghi nell'attività di giuntista. I capisquadra hanno le conoscenze tecniche necessarie per svolgere correttamente l'attività di giuntista.” 11 Sul cap. 3) ricorso: “(…). Per fare l'attività di giuntista servono conoscenze tecniche specifiche acquisite anche nel corso dell'attività professionale.” 12 Cfr. doc.ti 6-8 fascicolo resistente. 13 Sul cap. 3) ricorso: “(…). Adr: io ho fatto attività di supporto per un giuntista e poi sono diventato autonomo.” 14 Sui capitoli della memoria difensiva: “cap. 8): nel marzo 2021 il ricorrente è stato adibito all'attività di delivery fibra ottica;
facevamo tutti la stessa attività; il ricorrente aiutava il capo-squadra, sig. Tes_1
”. “cap. 9): confermo la circostanza. Il ricorrente aiutava nelle attività, cioè infilava la
[...] Tes_1 sonda, tirava il cavo e lo congiungeva alla borchia finale”. Sui capitoli del ricorso: “cap. 2): il ricorrente è stato con me per circa sei mesi. Dopo ha iniziato a lavorare con altra squadra, cioè co , Per_2 Per_3 poi è stato con . Con faceva delivery”. “cap. 5): confermo che l'attività di delivery viene Tes_1 Tes_1 svolta con le modalità indicate nel capitolo di prova. Il ricorrente aiutav in queste attività.” Tes_1 pagina 11 di 14 quando erano assenti gli altri operatori (cfr. dichiarazione 15). Nessuna evidenza Per_2
comprova che il ricorrente abbia svolto l'attività di collaudo delle utenze residenziali.
Ai fini del corretto inquadramento contrattuale, è del tutto irrilevante che il ricorrente avesse la disponibilità di giuntatrici, connettori e credenziali TIM, poiché tali strumenti di lavoro venivano consegnati a tutti i “tecnici” 16 e perché gli stessi attrezzi venivano utilizzati per le attività di supporto al capo-squadra. Si osserva al riguardo come il termine “tecnico” sia stato utilizzato dai testimoni non per indicare i lavoratori qualificati, in possesso dei requisiti della 3° categoria, bensì per individuare gli addetti alla squadra di lavoro.
4.7. Le dichiarazioni testimoniali, convergenti e univoche, provenienti da soggetti indifferenti alla vicenda per cui è causa, provano come il ricorrente, al momento dell'assunzione, svolgesse attività semplici, per abilitarsi alle quali non occorre alcuna conoscenza professionale, essendo sufficiente un breve periodo di pratica. Inoltre, confermano che l'attore, seppur aggregato alla squadra per la giuntura della fibra ottica, non abbia di fatto svolto l'attività di giuntista, se non marginalmente sotto la supervisione del capo-squadra e in supporto agli altri colleghi, essendosi prevalentemente occupato di attività preparatorie e ausiliarie (di tipo esecutivo). Tali evidenze, valutate unitamente alla carenza di specifici titoli di studio e di pregresse esperienze nel settore, privano di qualsiasi valenza probatoria la dichiarazione datoriale del 24.03.2020 (rilasciata pochi mesi dopo l'assunzione), ove è riportato genericamente il settore di operatività del dipendente, quale quello di “manutenzione, riparazione e installazione linee telefoniche in rame e fibra”. 17 Tanto più che il teste ha Per_2
escluso che la società si occupasse della giunzione di cavi in rame. Quanto alle mansioni di installazione della fibra ottica, l'istruttoria ha consentito di accertare che il lavoratore vi è stato adibito solo nel 2021 e, anche con riferimento a questa attività, non come addetto qualificato, bensì come supporto al capo-squadra.
Stante l'esiguità dell'esperienza lavorativa maturata dal ricorrente (privo di titolo di studio professionalizzante) nello svolgimento delle predette attività - espletate per la prima volta alle dipendenze della resistente -, deve ritenersi corretto l'inquadramento nella 2° categoria a decorrere dal mese di novembre 2021, dopo la maturazione di un breve periodo di pratica. Non è provato il conseguimento di un titolo professionalizzante in costanza di rapporto, né la partecipazione a corsi formativi finalizzati all'acquisizione delle capacità tecniche richieste per l'inquadramento nel livello superiore.
A fronte del quadro probatorio complessivamente emerso, deve escludersi il diritto all'inquadramento, sin dall'assunzione, nella 3° categoria contrattuale, con conseguente rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive.
5. Sulle spese di lite
5.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
La particolarità della vicenda esaminata, l'ambiguità delle declaratorie contrattuali e le difficoltà probatorie gravanti sul lavoratore giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
5.2. Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e l' , stante l'insussistenza dei crediti retributivi rivendicati in ricorso. CP_4
Cfr. dichiarazione , sui capitoli della memoria difensiva: “cap. 10): non lo so. Posso dire che Testimone_3 TIM rilasciava le credenziali a tutti i tecnici.” pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa;
3) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Vincenzo Conte
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc.ti 1,2,3 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc.ti 2,3 fascicolo resistente. pagina 5 di 14 15 Sul cap. 5) ricorso: “le attività indicate nel capitolo di prova attengono all'installazione di impianti presso abitazioni private. E' capitato qualche volta di fare queste installazioni con il ricorrente nel caso di mancanza di squadre e operatori.” 16 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. Cfr. dichiarazione , sui capitoli della memoria difensiva: “cap. 10): non lo so. Posso dire che Testimone_3 TIM rilasciava le credenziali a tutti i tecnici.” 17 Cfr. dichiarazione : “cap. 4) il ricorrente utilizzava le giuntatrici e i connettori”. “cap. Persona_1 7)-8): è vero;
anche il ricorrente aveva le credenziali”. Sui capitoli della memoria difensiva: “cap. 10): è vero, abbiamo tutti le credenziali TIM, compreso il ricorrente. Adr: le credenziali servono per mettersi in contatto da remoto con personale TIM per poter svolgere attività a cui noi non siamo abilitati. Adr: le credenziali servono solo per le attività di delivery;
dopo una settimana dall'inizio di tale attività mi sono state consegnate le credenziali.” pagina 12 di 14
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1174/2023 R.G. promossa da
C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_1
Minghelli n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Bertoni;
RICORRENTE contro
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, sig. , con sede a Castelfranco Emilia (MO), via Foro Gallico n. Controparte_2
16, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Zanasi;
RESISTENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Patrizia Basile, Giuseppe Basile e CP_4
Roberta Lezzi;
CP_5
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato - inquadramento superiore - differenze retributive.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da note finali del 28.04.2025: “Voglia l'Ill.mo
Giudice unico del Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta, in via principale 1) accertare e dichiarare che il ricorrente per le ragioni testè esposte deve essere inquadrato dalla resistente al 3° livello/categoria CCNL piccola media industria metalmeccanica dal 7/10/2019; 2) condannare, quindi, la resistente a riconoscere al ricorrente il 3° livello/categoria da tale data, nonché a versargli le differenze retributive ad egli spettanti dal 7/10/2019 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia sino al 2/8/22 come da conteggio allegato, la ovvero la maggior o minor somma che emergerà in corso di causa, nonché al versamento dei relativi contributi.”
Il procuratore della resistente conclude come da memoria difensiva del 10.05.2024: “NEL
MERITO: respingere le domande proposte da controparte perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese in causa.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 25.06.2024: “nel merito CP_4
- qualora vengano accertati e dichiarati i diritti del sig. nei termini contestati Parte_1 nei confronti della società convenuta e come richiesti nelle conclusioni, dichiarare e condannare il datore di lavoro convenuto tenuto alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa obbligatoria su quanto accertato, dovuto e non versato, tenuto conto della prescrizione quinquennale se maturata ex lege alla data di notifica del ricorso all'ente il 27 maggio 2024, oltre agli accessori maturandi.
Con vittoria di spese a carico della parte soccombente.
Con vittoria di spese nei confronti delle parti principali laddove esse raggiungessero un accordo CP_ senza coinvolgere pur evocato in giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 03.10.2023, esponeva: Parte_1
- di essere stato assunto dalla in data 07.10.2019, con contratto di Controparte_1 lavoro a tempo determinato, trasformato dopo due anni a tempo indeterminato, come operaio di 1° livello/categoria del CCNL Metalmeccanici Piccola e Media Industria
Unionmeccanica Confapi, formalmente con mansioni di aiuto manutentore, riparatore ed installatore di linee telefoniche in rame e fibra;
pagina 2 di 14 - di aver svolto, tuttavia, dette mansioni non come aiuto, bensì come manutentore, riparatore ed installatore di linee telefoniche in rame e fibra, operando nella squadra giuntisti, congiungendo cavi di fibra ottica o di rame per diversi chilometri;
- che per effettuare l'attività di giuntista era necessaria la conoscenza sia delle tecniche di installazione, sia dei metodi di giunzione, sia delle varie tipologie di rete;
- che per occuparsi della giunzione il dipendente doveva essere capace di creare una strada di trasmissione delle informazioni perfettamente scorrevole, utilizzando strumenti di precisione come le giuntatrici e i connettori;
- che, con il collega , provvedeva ad effettuare gli impianti in fibra Testimone_1 ottica, ossia “tirare il cavo in fibra ottica dall' apparato che porta il segnale CSOE […] fino alla borchia ottica, il punto in cui il cavo in fibra termina all'interno dell'abitazione del cliente, spesso in corrispondenza di una presa telefonica, provvedendo poi con il laser a controllare che nell'effettuare tale “tiraggio” della fibra questa non avesse riportato rotture o danneggiamenti, per poi proseguire con l'istallazione ed il collegamento del modem, effettuando i test necessari per verificare il funzionamento della connessione funzioni ed il suo rispetto alle prestazioni stabilite”;
- che nel corso del rapporto di lavoro provvedeva anche alla predisposizione ed al
“censimento” dei pali di telefonia/Internet con il collega;
Persona_1
- che disponeva di un account TIM, al quale accedeva con proprie credenziali, necessario all'attivazione degli impianti in fibra ottica;
- che, nonostante svolgesse le predette attività sin dalla data di assunzione, CP_1
non gli riconosceva il confacente inquadramento contrattuale, inquadrandolo nel 2°
[...]
livello solamente nel mese di novembre 2021.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto all'inquadramento nella 3° categoria del CCNL Piccola Media Industria Metalmeccanica e, per l'effetto, condannarsi la resistente a versare le relative differenze retributive dalla data di assunzione (07.10.2019) sino alla cessazione del rapporto di lavoro (02.08.2022), quantificate nella complessiva somma di €. 10.231,83 lordi, come da conteggio sindacale in atti, 1 oltre alla regolarizzazione contributiva. 1 Cfr. allegato n. 1 fascicolo ricorrente. pagina 3 di 14 2. tempestivamente costituitasi in giudizio, contestava la domanda Controparte_1 attorea e ne chiedeva il rigetto. Essa deduceva che: a) il ricorrente era titolare di diploma di licenza media e non aveva alcuna esperienza e istruzione specifica nel settore degli impianti elettrici e delle reti;
b) nel 2019 il dipendente veniva adibito, insieme al collega
, alla bonifica e sostituzione dei pali in legno delle reti TIM;
in particolare Per_1
“aiutava il collega a trasportare utensili e materiali dai mezzi al cantiere, reggeva la scale, passava gli attrezzi”; c) dal 2020 e fino a marzo 2021 veniva aggregato alle Pt_1
squadre che si occupavano della giunzione ottica, ossia dell'attività di collegamento dei cavi in fibra ottica;
d) i capisquadra ( e ) decidevano e valutavano come Per_2 Per_3 seguire la giunzione dei cavi mediante fusione, mentre il ricorrente “si limitava a gestire l'accantieramento, trasportare i cavi, srotolarli, tagliarli su indicazione dei capi squadra”;
e) nel marzo 2021 assegnava al ricorrente le mansioni di “delivery fibra ottica”, che richiedevano lo svolgimento, sotto la direzione di , delle seguenti Testimone_1 attività: infilare la sonda, tirare il cavo e congiungerlo alla borchia finale;
f) tutti i tecnici possedevano le credenziali TIM, in modo da poter interloquire con l'operatore telefonico in caso di necessità.
3. Con ordinanza del 23.05.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , ai sensi dell'art. 102 c.p.c., come statuito da Cass. n. 8956/2020: CP_4
“In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con
[...]
, sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue CP_6
l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio.”
Parte attrice ottemperava all'ordine giudiziale nel termine assegnato.
L' si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria difensiva;
l'ente chiedeva CP_4
condannarsi la resistente a versare i contributi previdenziali dovuti sulle differenze retributive eventualmente riconosciute al ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre a sanzioni civili e interessi di legge.
pagina 4 di 14 4. Sull'inquadramento superiore - differenze retributive
4.1. è stato assunto da in data 07.10.2019 con Parte_1 Controparte_1 rapporto di lavoro a tempo determinato (trasformato a tempo indeterminato in data
07.10.2021), con mansioni di “aiuto installatore e manutentore di impianti telefonici” e con qualifica di operaio di 1° livello del CCNL Metalmeccanici Piccola e Media Industria
(cfr. lettere di assunzione e buste paga 2). La datrice di lavoro ha riconosciuto il 2° livello a decorrere dal mese di novembre 2021 (cfr. buste paga).
Il rapporto di lavoro è cessato in data 02.08.2022, per dimissioni volontarie del ricorrente. 3
4.2. La domanda di riconoscimento dell'inquadramento in un livello superiore a quello di appartenenza, nonché di riconoscimento delle relative differenze retributive trova fondamento nell'art. 2103 cod. civ. – come modificato dal D. Lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25.06.2015 – il quale dispone che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi […].”
La vicenda in esame ricade integralmente nel vigore nella nuova disciplina.
4.3. L'azione giudiziale introdotta da parte attrice, tesa a conseguire il pagamento delle differenze retributive scaturenti dal superiore inquadramento contrattuale, postula che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al profilo di inquadramento pattuito in sede di assunzione. Al fine di accertare la violazione dell'art. 2103 occorre verificare le effettive mansioni svolte dal dipendente e poi confrontare i risultati con le declaratorie dei contratti collettivi che definiscono i livelli funzionali e retributivi. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 8589/2015, Cass. n. 18943/2016, Cass. n.
20272/2010). Come ben chiarito dal Tribunale di Roma, “in tema di mansioni, il procedimento logico-giuridico diretto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle riconosciute e retribuite dal datore di lavoro si articola in tre fasi successive: in primo luogo, occorre accertare in fatto l'attività concretamente svolta dal lavoratore;
poi, individuare categorie, qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva;
infine, mettere a raffronto il risultato della prima indagine con le previsioni di detta ultima disciplina. Al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. "mansionario", il "contenuto" delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso” (Trib. Roma Sez. lavoro Sent., 13/11/2019). pagina 6 di 14 Va, inoltre, precisato che gli elementi costitutivi della pretesa qui azionata sono rappresentati, oltre che dal contenuto delle mansioni di fatto espletate, anche dal contenuto di quelle caratterizzanti, secondo i profili delineati dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto, la qualifica superiore rivendicata. La Suprema Corte ha evidenziato, a tal proposito, come “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass n. 8025/2003).
Ciò assume maggiore rilevanza quando il sistema di classificazione contrattuale, come quello in discussione, prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, perché spetta in tale caso al lavoratore un onere di allegazione e di prova non solo in ordine allo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (in tale senso Cass. n. 12092/2004).
Il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento di una qualifica superiore ha l'onere di provare lo svolgimento di mansioni corrispondenti all'inquadramento rivendicato.
4.4. L'art. 11 del CCNL Piccola Media Impresa Metalmeccanica (rubricato
“Classificazione dei lavoratori”) include nella: 4
- prima categoria: “i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
inservienti e simili”.
- seconda categoria: “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare […];
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti: 4 Cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente. pagina 7 di 14 - allievo manutentore.
Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella:
- saldatore […].”
- terza categoria: “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
[…];
Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza: - riparatore. […].
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione, lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici: - manutentore meccanico;
- manutentore elettrico;
- installatore impianti.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni, eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà: - saldatore. […].
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore: - per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche;
- ovvero per operazioni di giunzioni - comprese quelle accessorie - cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti: - guardafili;
- giuntista.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o semplici disegni, eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di normale difficoltà di esecuzione: - per installazione di impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna, civili ed industriali in bassa e media tensione, richiedenti cablaggi ripetitivi anche con interventi relativi al loro aggiustaggio, riparazione;
- ovvero eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per lavori accessori, per la posa in opera di reti di tubazioni civili e/o industriali e/o la relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione dei fluidi e/o di corpi scaldanti o refrigeranti: - installatore impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna;
- tubista impianti termosanitari e di condizionamento;
- ramista;
- primarista. […].”
4.5. Definite le coordinate della res litigiosa, venendo all'analisi del caso di specie, si ritiene che parte ricorrente non abbia dimostrato i fatti costitutivi del livello pagina 8 di 14 rivendicato. Anzitutto, dalla semplice e testuale lettura delle disposizioni di fonte contrattuale si ricava che è possibile riconoscere l'inquadramento nella 3° categoria ai lavoratori che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione, risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro. Con riferimento alle figure professionali riconducibili alle attività indicate da parte ricorrente (riparatore, manutentore, installatore, giuntista), è inoltre richiesta la capacità del lavoratore di svolgere le relative mansioni sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, principalmente in autonomia. Il requisito dell'autonomia connota il livello rivendicato, posto che la declaratoria contrattuale, disponendo che le mansioni possano essere svolte “anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore”, prevede solo in termini di eventualità, e non di necessarietà, lo svolgimento delle attività in supporto ai colleghi.
Incombe, pertanto, sul lavoratore-ricorrente la prova di aver acquisito una pregressa e specifica qualifica, nonché una adeguata capacità professionale, tramite il conseguimento di diploma di istituto superiore ovvero di corrispondente esperienza lavorativa, tale da consentirgli - nell'espletamento delle mansioni di riparazione, manutenzione, installazione, giuntura delle linee telefoniche in rame e in fibra, anche in aiuto ai lavoratori di categoria superiore - di operare in autonomia nell'esecuzione di interventi di
“normale difficoltà”.
L'attore non ha fornito una specifica allegazione del bagaglio professionale acquisito, omettendo di indicare i percorsi formativi svolti prima e dopo l'assunzione di CP_1
Egli si è limitato a rivendicare l'inquadramento nella 3° categoria senza fornire
[...] alcuna prova dei titoli abilitativi e delle pregresse esperienze lavorative richieste per il livello superiore.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge, per converso, come il ricorrente:
a) abbia conseguito solo un diploma di licenza media, inidoneo all'inquadramento nel livello rivendicato;
b) prima dell'assunzione da parte di non abbia maturato CP_1
alcuna specifica esperienza lavorativa, neanche breve, nel settore di pertinenza della convenuta. 5 5 Cfr. doc. 4 fascicolo resistente. pagina 9 di 14 Stanti le evidenziate carenze probatorie, deve escludersi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel terzo livello.
4.6. A ciò deve aggiungersi che neppure gli esiti dell'istruttoria orale hanno fornito compiuta prova dei fatti costitutivi del superiore livello contrattuale, rimanendo del tutto assente la dimostrazione dello svolgimento delle mansioni caratterizzanti la 3° categoria.
Dalle dichiarazioni testimoniali si ricava che nel corso del 2019 il ricorrente si è occupato, insieme al collega , della bonifica e sostituzione dei pali in legno Per_1
delle reti TIM (cfr. dichiarazioni , e 6). Il teste ha Per_1 Tes_2 Per_2 Per_1
precisato che lo coadiuvava nel trasporto degli utensili e dei materiali: Pt_1
“portava gli attrezzi e reggeva la scala.”
Risulta, poi, che nel 2020 il ricorrente è stato aggregato alla squadra addetta alla giunzione della fibra ottica (cfr. dichiarazioni e 7). Per_1 Per_2
La ricostruzione attorea relativa alle modalità di svolgimento dell'attività di giunzione è smentita dalle deposizioni testimoniali. E' emerso, infatti, come il ricorrente fosse in realtà preposto ad attività preparatorie e di supporto agli altri colleghi, limitandosi per lo più a gestire l'“accantieramento”, trasportando i cavi, srotolandoli e tagliandoli su indicazione del capo-squadra (cfr. dichiarazioni , e 8). Il teste capo- Per_1 Tes_2 Per_2 Per_2 6 Cfr. dichiarazioni : “cap. 1): confermo che il ricorrente nel 2019 operava insieme a me Persona_1 nelle operazioni di bonifica e sostituzione dei pali in legno delle reti TIM;
(…)”; sui capitoli del ricorso:
“cap. 1): non è vero;
facevamo solo la manutenzione dei pali ma non “giuntavamo” il cavo in rame;
c'erano altre squadre che facevano questa attività”; “cap. 2: Il ricorrente è stato con me per circa sei mesi. Dopo ha iniziato a lavorare con altra squadra, (…).” Cfr. dichiarazioni : “cap. 1): è vero, il ricorrente nel 2019 ha operato insieme a Testimone_3 [...]
nelle attività di bonifica e sostituzione dei pali in legno delle reti TIM”. Sui capitoli del ricorso: Per_1
“cap.1-2) non è vero il ricorrente si occupava solo della bonifica dei pali.” Cfr. dichiarazioni : “cap. 6): posso confermare che il ricorrente ha svolto con il collega Testimone_4
la bonifica di palificazione telefonica;
toglievano il palo vecchio e ne installavano uno nuovo Per_1 dove serviva.” 7 Cfr. dichiarazioni : “cap. 2): (…). Nel 2020 il ricorrente veniva aggregato ad altre Persona_1 squadre e si occupava della posa dei cavi, giunzione ottica;
aiutava gli altri addetti della squadra.” Cfr. dichiarazioni : “cap. 2): posso confermare che nel 2020 il ricorrente ha svolto l'attività Testimone_4 di giunzione dei cavi in fibra ottica (…).” 8 Cfr. dichiarazioni : “cap. 6): confermo che il ricorrente si limitava a gestire Persona_1 l'accantieramento, cioè trasportava i cavi, li srotolava e li tagliava su indicazione dei capi-squadra”. Sui capitoli del ricorso: “cap. 3): il ricorrente aiutava i colleghi nell'attività di giuntista. I capi-squadra hanno le conoscenze tecniche necessarie per svolgere correttamente l'attività di giuntista.” Cfr. dichiarazioni : “cap. 4): l'ufficio dà le disposizioni e consegna i progetti di TIM al capo- Testimone_3 squadra;
sul campo l'attività viene svolta dal capo-squadra e dal collega che svolge attività preparatorie e di supporto al capo-squadra.” pagina 10 di 14 squadra nel periodo in esame, ha chiarito che operava come suo aiutante e Pt_1 senza alcun margine di autonomia, occupandosi prevalentemente dell'“accantieramento”.
9
Dalle testimonianze si evince chiaramente come la mansione di giuntista, ricompresa nella 3° categoria, sia più complessa e qualificata rispetto alle mansioni svolte in concreto dal ricorrente (cfr. dichiarazioni 10 e 11). Per svolgere l'attività Per_1 Tes_2
di giuntista sono necessarie specifiche conoscenze tecniche, acquisite tramite percorsi professionalizzanti ed esperienze lavorative. Competenze che, come documentato dalla resistente, sono possedute dai tecnici con mansioni di capo-squadra 12 (cfr. anche dichiarazione 13). Le suddette evidenze comprovano che all'interno della squadra Per_2
“giuntisti” il ricorrente operava in supporto al capo-squadra, occupandosi principalmente delle attività di “accantieramento” e svolgendo le giunzioni sotto la supervisione del responsabile di cantiere.
Con riferimento all'attività di “delivery fibra ottica”, svolta dalla resistente per l'operatore
TIM, i testimoni hanno confermato che il ricorrente è stato adibito a tale mansione nel mese di marzo 2021, come supporto al capo-squadra (cfr. dichiarazioni Tes_1 14). Prima del 2021 ha svolto detta mansione sporadicamente, Per_1 Pt_1
Cfr. dichiarazioni “cap. 2) (…). Quando lavorava con me era a supporto del capo- Testimone_4 squadra”. “cap. 6): è vero, il ricorrente si limitava all'accantieramento, cioè trasportava i cavi, li srotolava e li tagliava su indicazione del capo-squadra.” 9 Sul cap. 3) ricorso: “(…). Il ricorrente era a supporto del capo-squadra. era il mio aiutante;
io Per_4 preparavo le fibre e il ricorrente faceva le giunzioni;
il ricorrente non aveva autonomia. (…)”. Sul cap. 6), memoria difensiva: “è vero, il ricorrente si limitava all'accantieramento, cioè trasportava i cavi, li srotolava e li tagliava su indicazione del capo-squadra.” 10 Sul cap. 3) ricorso: “il ricorrente aiutava i colleghi nell'attività di giuntista. I capisquadra hanno le conoscenze tecniche necessarie per svolgere correttamente l'attività di giuntista.” 11 Sul cap. 3) ricorso: “(…). Per fare l'attività di giuntista servono conoscenze tecniche specifiche acquisite anche nel corso dell'attività professionale.” 12 Cfr. doc.ti 6-8 fascicolo resistente. 13 Sul cap. 3) ricorso: “(…). Adr: io ho fatto attività di supporto per un giuntista e poi sono diventato autonomo.” 14 Sui capitoli della memoria difensiva: “cap. 8): nel marzo 2021 il ricorrente è stato adibito all'attività di delivery fibra ottica;
facevamo tutti la stessa attività; il ricorrente aiutava il capo-squadra, sig. Tes_1
”. “cap. 9): confermo la circostanza. Il ricorrente aiutava nelle attività, cioè infilava la
[...] Tes_1 sonda, tirava il cavo e lo congiungeva alla borchia finale”. Sui capitoli del ricorso: “cap. 2): il ricorrente è stato con me per circa sei mesi. Dopo ha iniziato a lavorare con altra squadra, cioè co , Per_2 Per_3 poi è stato con . Con faceva delivery”. “cap. 5): confermo che l'attività di delivery viene Tes_1 Tes_1 svolta con le modalità indicate nel capitolo di prova. Il ricorrente aiutav in queste attività.” Tes_1 pagina 11 di 14 quando erano assenti gli altri operatori (cfr. dichiarazione 15). Nessuna evidenza Per_2
comprova che il ricorrente abbia svolto l'attività di collaudo delle utenze residenziali.
Ai fini del corretto inquadramento contrattuale, è del tutto irrilevante che il ricorrente avesse la disponibilità di giuntatrici, connettori e credenziali TIM, poiché tali strumenti di lavoro venivano consegnati a tutti i “tecnici” 16 e perché gli stessi attrezzi venivano utilizzati per le attività di supporto al capo-squadra. Si osserva al riguardo come il termine “tecnico” sia stato utilizzato dai testimoni non per indicare i lavoratori qualificati, in possesso dei requisiti della 3° categoria, bensì per individuare gli addetti alla squadra di lavoro.
4.7. Le dichiarazioni testimoniali, convergenti e univoche, provenienti da soggetti indifferenti alla vicenda per cui è causa, provano come il ricorrente, al momento dell'assunzione, svolgesse attività semplici, per abilitarsi alle quali non occorre alcuna conoscenza professionale, essendo sufficiente un breve periodo di pratica. Inoltre, confermano che l'attore, seppur aggregato alla squadra per la giuntura della fibra ottica, non abbia di fatto svolto l'attività di giuntista, se non marginalmente sotto la supervisione del capo-squadra e in supporto agli altri colleghi, essendosi prevalentemente occupato di attività preparatorie e ausiliarie (di tipo esecutivo). Tali evidenze, valutate unitamente alla carenza di specifici titoli di studio e di pregresse esperienze nel settore, privano di qualsiasi valenza probatoria la dichiarazione datoriale del 24.03.2020 (rilasciata pochi mesi dopo l'assunzione), ove è riportato genericamente il settore di operatività del dipendente, quale quello di “manutenzione, riparazione e installazione linee telefoniche in rame e fibra”. 17 Tanto più che il teste ha Per_2
escluso che la società si occupasse della giunzione di cavi in rame. Quanto alle mansioni di installazione della fibra ottica, l'istruttoria ha consentito di accertare che il lavoratore vi è stato adibito solo nel 2021 e, anche con riferimento a questa attività, non come addetto qualificato, bensì come supporto al capo-squadra.
Stante l'esiguità dell'esperienza lavorativa maturata dal ricorrente (privo di titolo di studio professionalizzante) nello svolgimento delle predette attività - espletate per la prima volta alle dipendenze della resistente -, deve ritenersi corretto l'inquadramento nella 2° categoria a decorrere dal mese di novembre 2021, dopo la maturazione di un breve periodo di pratica. Non è provato il conseguimento di un titolo professionalizzante in costanza di rapporto, né la partecipazione a corsi formativi finalizzati all'acquisizione delle capacità tecniche richieste per l'inquadramento nel livello superiore.
A fronte del quadro probatorio complessivamente emerso, deve escludersi il diritto all'inquadramento, sin dall'assunzione, nella 3° categoria contrattuale, con conseguente rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive.
5. Sulle spese di lite
5.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
La particolarità della vicenda esaminata, l'ambiguità delle declaratorie contrattuali e le difficoltà probatorie gravanti sul lavoratore giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
5.2. Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e l' , stante l'insussistenza dei crediti retributivi rivendicati in ricorso. CP_4
Cfr. dichiarazione , sui capitoli della memoria difensiva: “cap. 10): non lo so. Posso dire che Testimone_3 TIM rilasciava le credenziali a tutti i tecnici.” pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa;
3) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Vincenzo Conte
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc.ti 1,2,3 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc.ti 2,3 fascicolo resistente. pagina 5 di 14 15 Sul cap. 5) ricorso: “le attività indicate nel capitolo di prova attengono all'installazione di impianti presso abitazioni private. E' capitato qualche volta di fare queste installazioni con il ricorrente nel caso di mancanza di squadre e operatori.” 16 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. Cfr. dichiarazione , sui capitoli della memoria difensiva: “cap. 10): non lo so. Posso dire che Testimone_3 TIM rilasciava le credenziali a tutti i tecnici.” 17 Cfr. dichiarazione : “cap. 4) il ricorrente utilizzava le giuntatrici e i connettori”. “cap. Persona_1 7)-8): è vero;
anche il ricorrente aveva le credenziali”. Sui capitoli della memoria difensiva: “cap. 10): è vero, abbiamo tutti le credenziali TIM, compreso il ricorrente. Adr: le credenziali servono per mettersi in contatto da remoto con personale TIM per poter svolgere attività a cui noi non siamo abilitati. Adr: le credenziali servono solo per le attività di delivery;
dopo una settimana dall'inizio di tale attività mi sono state consegnate le credenziali.” pagina 12 di 14