Ordinanza cautelare 7 settembre 2022
Ordinanza cautelare 19 ottobre 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 8478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8478 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08478/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03540/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3540 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- del Decreto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per gli affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Ministro dell'Interno prot. 557/PAS//U/005769/10171.20 del 22 aprile 2022, notificato il successivo 26, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Caserta il 19 febbraio 2021 (prot. uscita n. -OMISSIS- del 19 febbraio 2021 - Fasc. n. 1138/2021/ 6D/Area 1 Bis, notificato il 29 ottobre 2021 alla ricorrente a mani proprie;
- di tutti gli atti e provvedimenti precedenti che ne costituiscono presupposto e ne sono posti a fondamento, in particolare il provvedimento di Divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti nonché di quelli successivi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti l’ordinanza cautelare ed istruttoria n. 1536 del 7 settembre 2022 ed i relativi adempimenti;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1836 del 19 ottobre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. RI IA, presente in videocollegamento da remoto l’avv. Fabio Scala;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso -OMISSIS- ha impugnato il decreto prot. 557/PAS//U/005769/10171.20 del 22 aprile 2022, notificato il successivo 26, col quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per gli Affari della Polizia amministrativa e sociale del Ministro dell'Interno ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti adottato nei di lei confronti dal Prefetto di Caserta il 19 febbraio 2021 (prot. uscita n. -OMISSIS- del 19 febbraio 2021 - Fasc. n. 1138/2021/ 6D/Area 1 Bis, notificato il 29 ottobre 2021 alla ricorrente a mani proprie).
La ricorrente ha dedotto la seguente articolata censura:
Violazione di legge, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, eccesso di potere per carenza del requisito dell’attualità, sproporzionalità ed incongruità del provvedimento adottato rispetto a casi più gravi, insussistenza dei presupposti.
Il provvedimento non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, benché non vi fossero le situazioni di urgenza, essendo passati ben 11 mesi tra il fatto contestato e l’adozione dello stesso.
Il provvedimento è inoltre privo di ogni valutazione oggettiva delle circostanze controdedotte dalla ricorrente ed è carente nella motivazione e nell’istruttoria, posto che alcun accertamento è stato compiuto per verificare in concreto il persistere, laddove effettivamente esistente, della situazione conflittuale con l’ex partner, tale da considerare la ricorrente persona priva dei requisiti di affidabilità.
La ricorrente, inoltre, non ha mai riportato condanne penali di alcun genere né è gravata da carichi pendenti.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio e con memoria ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con ordinanza n. 1536 del 7 settembre 2022, la Sezione ha chiesto di acquisire copia delle denunce-querele presentate dall’ex fidanzato della ricorrente e dalla nuova fidanzata di quest’ultimo, poste alla base dei provvedimenti impugnati.
Il Ministero ha adempiuto col deposito di documenti in data 20 settembre 2022.
Con ordinanza n. 1836 del 19 ottobre 2022, la Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari.
Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza dell’11 giugno 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
2.- Il ricorso è infondato.
2.1.- Il decreto impugnato trae origine dalla richiesta del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta il quale, con nota dell’8 febbraio 2021, evidenziava che, il precedente 25 gennaio, la ricorrente era stata deferita alla competente Autorità giudiziaria per il reato di minaccia e lesione personale, a seguito di querela sporta dal suo ex fidanzato e dall’attuale compagna di quest’ultimo.
La ricorrente rileva che i provvedimenti in questione sarebbero frutto di un’istruttoria superficiale, in quanto, per gli stessi fatti, anche lei aveva sporto nei confronti delle medesime persone una querela per minaccia. La ricorrente aggiunge, altresì che entrambi i procedimenti sono stati archiviati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.
In ogni caso, la situazione conflittuale sarebbe cessata, atteso che tutte le parti in causa hanno rimesso le rispettive querele con contestuale accettazione, circostanze che non sarebbero state in alcun modo considerate.
2.2.- Come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e alla detenzione di munizioni. Al contrario, la regola generale è costituita dal divieto di detenzione che l’Amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, in esito ad una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive. La valutazione che compie l'Autorità di Pubblica sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta". A questo fine, l'Autorità amministrativa può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale. Il provvedimento inibitorio non esige un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi, trattandosi di un provvedimento privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (cfr. ex multis, TAR Aosta, sez. I, 2 aprile 2025, n. 11; Tar Catanzaro, sez. I, 6 marzo 2025, n. 457).
Nel caso di specie l'Amministrazione, nel negare la licenza di porto d'armi, ha fatto un corretto uso della discrezionalità attribuitale nella materia, procedendo a un'autonoma valutazione dei precedenti comportamenti assunti dalla ricorrente dai quali è derivato, secondo un paradigma di ragionevolezza non sindacabile in questa sede un giudizio di non affidabilità.
2.3.- Già in sede cautelare, la Sezione aveva osservato che “l’Amministrazione ha adeguatamente e ragionevolmente esternato le ragioni per cui risultano gravemente compromesse le rigorose garanzie di affidabilità prescritte dall’ordinamento nell’uso delle armi, ai sensi degli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S., apparendo sussistere adeguati elementi sintomatici della mancanza di affidabilità e della possibilità di abuso del titolo, alla luce del contesto e del tenore delle minacce formulate dalla ricorrente nei riguardi dell’ex fidanzato e della nuova fidanzata, da cui sembra emergere una personalità incapace di adeguato controllo in situazioni critiche e incline all’impulsività, indipendentemente dalla successiva remissione delle reciproche querele e dal rilievo penale delle condotte contestata”.
2.4.- La Prefettura, in relazione alla grave situazione conflittuale, ha ritenuto doveroso emanare il provvedimento impugnato al fine di prevenire possibili abusi in caso di futuri, eventuali diverbi tra gli interessati e salvaguardare il bene supremo della pubblica e privata incolumità.
Infondata è la censura relativa alla violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. Il decreto impugnato è stato emesso a seguito di ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente e, pertanto, su sua iniziativa; il procedimento è stato infatti avviato proprio con la proposizione del ricorso (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 22 giugno 2018, n. 7032).
3.- In relazione alla vicenda procedimentale pregressa, con attivazione anche del ricorso gerarchico, si ravvisano le eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA VE, Presidente
RI IA, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IA | PA VE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.