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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 16/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 199 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Peppino Parte_1 C.F._1
Polidori, elettivamente domiciliata in Ortona, alla via Gran Sasso n. 1, presso lo studio del difensore,
- Attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti Angelina Zeffiro e Giuseppe IC, elettivamente domiciliata in Atessa, alla via G. Torretta n. 11, presso lo studio dei difensori,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
Giuseppe IC, elettivamente domiciliato in Atessa, alla via G. Torretta n. 11, presso lo studio del difensore,
- Convenuti
Oggetto: sinistro stradale – azione risarcitoria
Conclusioni: all'udienza del 21 novembre 2024, il cui svolgimento è stato disposto mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, parte attrice e parti convenute precisavano le conclusioni, come da note di trattazione scritta, rispettivamente depositate in data 20 e 15 novembre 2024.
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di sorella ed erede del Parte_1
defunto , ha convenuto in giudizio la Persona_1 Controparte_1 nonché , al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo, Controparte_2
alla guida di una mietitrebbia, per il sinistro stradale in occasione del quale è deceduto il , Parte_1
sì da ottenere la condanna, in solido, delle parti convenute al risarcimento dei danni subiti in termini di perdita del rapporto parentale.
Quanto ai fatti per cui è processo, parte attrice ha rappresentato che, in data 19 luglio 2018, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in Paglieta, perdeva la vita suo fratello,
[...]
, il quale, mentre percorreva la strada provinciale 118, con direzione di marcia Persona_1
Paglieta - Torino di Sangro, a bordo del proprio motociclo Yamaha tg. EA53708, urtava alla barra falciatrice della mietitrebbia di proprietà di e dallo stesso condotta. Parte attrice Controparte_2
ha sostenuto che quest'ultimo, proveniente dalla strada comunale Torre, nell'atto di immissione sulla
S.P. 118, non avrebbe dato la precedenza al , che proveniva dalla sua sinistra. A seguito Parte_1
del contatto, il motociclista perdeva il controllo del mezzo, ne veniva sbalzato fuori e sbatteva il capo
(dal quale si era sfilato il casco, a causa dell'impatto) contro il cordolo di cemento posto al margine della strada. A seguito dei politraumi riportati, il decedeva. Oltre al IC era, altresì, Parte_1 presente, nell'immediatezza dei fatti, il quale stava percorrendo la S.P. 118 per Persona_2
immettersi verso la strada comunale Torre, posta alla sua sinistra.
In data 26 aprile 2021, l'attrice, per mezzo del proprio procuratore, avanzava richiesta risarcitoria nei confronti del IC e della predetta compagnia assicuratrice. Il IC non riscontrava la richiesta, mentre quest'ultima la respingeva, ascrivendo la totale responsabilità al , in Parte_1
quanto questo percorreva la S.P. 118 ad elevata velocità. si determinava quindi ad Parte_1 incardinare il presente giudizio, insistendo per l'esclusiva responsabilità del conducente della mietitrebbiatrice nella verificazione del sinistro, e chiedeva che lo stesso, in solido con la compagnia risarcisse i danni subiti e subendi dall'attrice, in virtù del particolare Controparte_1
legame affettivo che la legava al defunto fratello. Pertanto, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2018, parte attrice quantificava il risarcimento dei danni in 140.000,00 euro ovvero da terminarsi nella somma maggiore o minore di giustizia, o secondo equità.
Nelle more veniva iscritto il procedimento penale n. R.G.N.R. 910/2018 – nell'ambito del quale veniva disposta una consulenza per accertare la dinamica del sinistro nonché l'autopsia sul
- conclusosi con sentenza di patteggiamento n. 46/2020, recante l'applicazione della pena Parte_1
di anni uno e mesi otto di reclusione nei confronti del IC.
pagina 2 di 11 2. Si è costituita in giudizio la contestando integralmente il contenuto Controparte_1 dell'atto di citazione. In particolare, premessa l'irrilevanza della sentenza di patteggiamento in sede civile, parte convenuta ha evidenziato che la situazione fattuale appariva notevolmente diversa da quella emersa in sede penale. Infatti, secondo la ricostruzione operata dalla la Controparte_1
non aveva già occupato la carreggiata nel momento in cui il stava Parte_2 Parte_1 transitando in corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale Torre. Detta circostanza, secondo la convenuta, sarebbe suffragata dalle planimetrie e dai vari rilievi fotografici in atti. In particolar modo, parte convenuta ha affermato che il percorreva la strada a velocità sostenuta, pari circa a Parte_1
90 km/h, sicché, non essendo riuscito a manovrare adeguatamente il motoveicolo, aveva invaso la strada comunale Torre per circa un metro e mezzo, tanto che il casco aveva attinto la barra falciatrice.
Peraltro, la convenuta ha ulteriormente sostenuto che il non avesse il casco correttamente Parte_1
allacciato, tanto da averlo perso al momento dello scontro con la mietitrebbia e prima di impattare con il capo sul suolo, tanto essendo desumibile anche sulla scorta dei rilievi e del rapporto dei Carabinieri.
Per tali motivi, la ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in estremo Controparte_1
subordine, una quantificazione del danno proporzionato alla responsabilità del , ai sensi Parte_1 dell'art. 1227 c.c. In ogni caso ha evidenziato l'eccessività del quantum richiesto dalla parte attrice.
3. Si è costituito in giudizio anche , il quale si è riportato totalmente alla Controparte_2
comparsa di costituzione già depositata dalla compagnia assicuratrice.
4. Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata, di seguito, la prova testimoniale come ammessa con ordinanza del 18 marzo 2024, questo giudice, in considerazione delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali in atti nonché degli esiti dell'istruttoria svolta, ha ritenuto la causa matura per la decisione e dunque fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti.
Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, con ordinanza del 23 novembre 2024, questo giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
5. La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente, è opportuno rammentare che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche (cfr. Cass., sez. II, 20 gennaio 2017, n. 1593, ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali). Più in generale è stato osservato che il giudice di merito
pagina 3 di 11 può utilizzare in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, le quali possono fame oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa, il giudice potendo così trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva (cfr. Cass., sez. III, 6 maggio 2016, n. 9242; Cass., sez. lav., 5 dicembre 2008, n. 28855). In particolare, nella prospettiva delle prove c.d. atipiche, è stato ulteriormente chiarito che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale
(Cass., sez. lav., 30 gennaio 2013, n. 2168), nonché avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (Cass. 19 maggio 2006, n. 11775; Cass. 15 ottobre 2004, n.
20335) e, così, delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. 30 gennaio 2013, n. 2168; Cass. 8 gennaio 2008, n. 132; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22020) (così Cass., sez. II, 20 gennaio 2017, n. 1593).
Sicché, gli atti del procedimento penale sopracitato sono liberamente apprezzabili dal giudice una volta acquisiti nel giudizio civile nel quale, anche la parte che non aveva preso parte a detto procedimento, nella specie la convenuta compagnia assicuratrice, ha comunque preso posizione sugli stessi, non ravvisandosi, quindi, alcun pregiudizio al relativo diritto di difesa, stante l'effettiva esplicazione del contraddittorio.
Tanto premesso, è opportuno precisare che il risarcimento dei danni subiti in caso di scontro tra autoveicoli trova fondamento normativo nell'art. 2054, comma 2, c.c., il quale introduce una presunzione di responsabilità colposa e concorrente a carico di entrambi i conducenti. La predetta presunzione può essere vinta dalla prova contraria, consistente nell'accertamento in concreto della esclusiva o prevalente responsabilità di uno dei conducenti e dall'assenza di responsabilità a carico dell'altro conducente. Al riguardo, si evidenzia che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro
(così Cass., sez. III, 4 aprile 2019, n. 9353 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali), nonché quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro (Cass., sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7061 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali) ovvero non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno dunque sia ignoto l'atto generatore del sinistro (Cass., sez. III, 17 maggio 2022, n. 15736) anche nell'ipotesi in cui solo uno dei conducenti coinvolti nello scontro abbia pagina 4 di 11 riportato danni (così, Cass., sez. III, 30 novembre 2018, n. 31009). Peraltro, secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (così, Cass., sez. III, 4 novembre
2014, n. 23431, in senso conforme, tra le altre, Cass., n. 7479 del 2019).
Sull'operatività della disposizione in discorso è stato quindi ulteriormente chiarito che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto la responsabilità del sinistro alla sola condotta del danneggiato, escludendo la colpa della convenuta sulla base di una valutazione in concreto della sua condotta, desunta da molteplici elementi indiziari quali: l'assenza di infrazioni alle norme del codice della strada, la ridottissima velocità di marcia, il luogo della strada in cui era avvenuto l'impatto ed il punto di collisione tra i veicoli) (così Cass., sez. 6 - 3, 16 febbraio 2017, n. 4130).
Tanto premesso, si reputa che, alla luce delle coordinate interpretative fornite dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamate, possa ritenersi integrato, nel caso di specie, il presupposto di operatività del meccanismo presuntivo previsto dall'art. 2054, comma 2, c.c., non essendo emersi elementi idonei a ritenere superata la presunzione ivi contemplata. Difatti, sulla scorta della complessiva valutazione della documentazione in atti (CNR redatta dai Carabinieri della Stazione di Paglieta intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti, elaborato tecnico redatto dal consulente della Procura quanto alla ricostruzione della dinamica, SIT raccolte), nonché di quanto riferito dal teste nel Per_2
presente giudizio, si reputa emerga l'impossibilità di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro in discorso ovvero la fase antecedente alla collisione tra i due veicoli. Tanto in considerazione dell'incertezza del quadro probatorio emerso in relazione alle modalità ed al momento in cui il IC avrebbe effettuato la manovra di svolta a destra, nonché con riferimento al momento in cui il IC ed il siano effettivamente entrati nei reciproci campi visivi, sì da poter valutare la Parte_1
correttezza della condotta di guida tenuta da entrambi. Ciò, fermo restando l'accertamento dell'impatto verificatosi tra il motociclo e la mietitrebbia, avvenuto “tra un lamierato anteriore sinistro della mietitrebbia e il casco - lato destro -, la scatola contenente il liquido dei freni e lo specchio retrovisore
pagina 5 di 11 destro”, come accertato dal consulente della Procura, tanto che, su quest'ultimo, veniva accertata la presenza di vernice, risultata compatibile con un campione di vernice prelevato da un lamierato anteriore sinistro (esterno) della , ed inoltre veniva rinvenuto “un frammento di gomma, Parte_2 all'interno della parte anteriore sinistra della ”, compatibile con quello staccatosi dal Parte_2
casco del , a conferma che al momento dell'impatto era indossato dal predetto. Parte_1
D'altronde, non può ritenersi adeguatamente suffragata la circostanza allegata dalle parti convenute ovvero che, al momento dell'impatto, la mietitrebbia si trovasse ancora completamente su via Torre, non avendo ancora iniziato la svolta a destra per immettersi sulla S.P. 118 (e non potendo quindi contestarsi al IC di aver mancato di dare la precedenza allo scooter condotto dal ), Parte_1
come desumibile dalla posizione di quiete riscontrata subito dopo il sinistro. Sicché, sarebbe stato il ad impattare contro la mietitrebbia ferma all'incrocio, dopo aver perso il controllo del Parte_1
motoveicolo che procedeva a velocità sostenuta. Sul punto si osserva che il in sede di SIT rese Per_2
in data 19 luglio 2018, ha affermato che, poco prima del verificarsi del sinistro per cui è processo, si trovava a transitare sulla S.P. 118, intenzionato a svoltare alla sua sinistra per immettersi sulla strada comunale Torre. Tuttavia, la relativa carreggiata era interamente impegnata dalla mietitrebbia del
IC, tanto che il si era fermato circa cinquanta metri prima dell'incrocio, per far effettuare Per_2
la svolta a destra alla mietitrebbia, ma lo stesso IC aveva poi invitato il a proseguire la Per_2
marcia in avanti per poter effettuare la manovra, sicché quest'ultimo si era portato subito dopo l'incrocio con la strada comunale Torre per cui la mietitrebbia avrebbe effettuato la svolta a destra alle sue spalle. La circostanza che, subito dopo l'impatto tra lo scooter del e la mietitrebbia Parte_1
del IC, il sia riuscito a svoltare su via Torre ed a posizionarsi di fianco alla mietitrebbia, Per_2
unitamente alle precisazioni fornite dallo stesso - quando, in sede di escussione, ha confermato Per_2
quanto riferito ai Carabinieri in sede di SIT del 12 settembre 2018, ovvero che fino al suo arrivo in corrispondenza della mietitrebbia la stessa era ferma, mentre, dopo averla superata, non era in grado di dire se si fosse spostata o meno – rende quantomeno dubbia la ricostruzione offerta dai convenuti nei termini sopra riportati.
Al contempo, si reputa che, posti gli accertamenti effettuati dal consulente nominato dalla Procura
(secondo il quale il procedeva ad una velocità di almeno 68 km/h), anche la violenza Parte_1 dell'impatto, determinante la morte del – come desumibile dagli accertamenti in atti, Parte_1
tenuto conto delle modalità con cui il predetto è rovinato a terra e del movimento del motoveicolo successivo all'impatto - unitamente all'assenza di segni di frenata sull'asfalto, suffraghino la circostanza che il motoveicolo condotto dal predetto procedesse a velocità sostenuta e comunque non pagina 6 di 11 adeguata al descritto stato dei luoghi e inidonea a consentire al conducente un adeguato controllo del veicolo.
Sicché, quanto sopra rilevato circa l'incertezza delle risultanze probatorie in relazione alle modalità di verificazione del sinistro de quo - ovvero in ordine all'accertamento in concreto sul se ed in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e dunque all'attribuzione delle effettive responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti - giustifica la ritenuta operatività della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. circa la pari responsabilità del IC e del nella causazione del sinistro e dunque nella produzione dei danni subiti da quest'ultimo. Parte_1
5.1. Quanto alla richiesta risarcitoria avanzata dalla parte attrice, è opportuno premettere il richiamo all'orientamento ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (così, tra le altre, Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469). Ciò con l'ulteriore precisazione che il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale (e non soltanto alla sua perdita) deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva ovvero una relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini
(Cass., sez. III, 21 agosto 2018, n. 20835).
Invero, il danno da perdita del rapporto parentale viene definito come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si
è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (così Cass. civ., sez. 3, 10 marzo - 9 maggio 2011, n. 10107) (così Cass., sez.
III, 13 aprile 2018, n. 9196 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali;
in senso conforme, tra le altre,
Cass., sez. III, 25 giugno 2019, n. 16909). Ne consegue che ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare
pagina 7 di 11 assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass., sez. lav., 13 giugno 2017, n. 14655; in senso conforme, Cass., sez. III, 26 luglio 2019, n. 20287).
Invero, è stato ulteriormente chiarito che, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3,
Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), occorre verificare, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, l'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita). Sicché, esclusa la risarcibilità di un danno in re ipsa, restano fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 - 02; Sez. 3, Sentenza n.
16992 del 20/08/2015, Rv. 636308 - 01) (così, Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989). Invero, in punto di prova, i giudici di legittimità hanno precisato che il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno, ove sia provata
l'effettività e la consistenza di tale relazione (Cass., sez. III, 25 giugno 2021, n. 18284), parametri, questi ultimi, che possono provarsi per presunzioni in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile
pagina 8 di 11 alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (così, da ultimo,
Cass., sez. III, 12 maggio 2021, n. 12681, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali), come già sopra evidenziato.
La liquidazione della voce di danno in discorso – sfuggente, per sua natura, ad una valutazione economica vera e propria - non può che avvenire per equivalente ed in via equitativa, tenendo conto di tutte le specificità del caso concreto, facendo applicazione delle tabelle integrate a punti come rielaborate e rese pubbliche nel mese di giugno 2022 dall'Osservatorio di Milano, da ultimo ritenute conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la liquidazione del danno parentale, ovvero: a) adozione del criterio “a punto variabile”; b) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
c) modularità; d) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela, la eventuale convivenza) e dei relativi punteggi. (...) In particolare, l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice", è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per la quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. (...) La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione di punti consente altresì di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado. Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore -entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa (in tal senso, di recente, Cass. s.u. 33645/2022) (così Cass., sez. III, 16 dicembre 2022, n.
37009).
Ciò premesso, nel caso de quo, posta la pacifica sussistenza del vincolo parentale dell'odierna attrice con la vittima del sinistro per cui è processo, essendo tra loro fratelli, alla luce dei sopra richiamati principi, espressi dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi provato il danno da perdita del rapporto parentale, di cui è stato chiesto il ristoro, nei termini di seguito precisati.
pagina 9 di 11 Tanto in ragione, anzitutto, della circostanza che la morte di un fratello, in considerazione dello stretto legame di parentela sussistente, rappresenta di per sé un evento capace di provocare, evidentemente, una sofferenza umana di apprezzabile rilievo. Detta circostanza deve essere valutata unitamente agli ulteriori elementi individuati dall'età della vittima al momento del sinistro (60 anni) e dall'età della sorella (62 anni). Al riguardo, è opportuno considerare che, se da un lato, la privazione del legame affettivo conseguente al decesso è avvenuta ad un'età abbastanza matura, per altro verso, data l'età anagrafica del fratello della vittima, deve considerarsi la relativa aspettativa di vita non trascurabile (in considerazione dell'età media stimata oltre gli 80 anni).
Ciò posto, in considerazione dei suesposti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e tenuto conto dei criteri indicati nelle tabelle milanesi (da ultimo diffuse nel giugno 2024), occorre muovere dal “valore punto” - indicato nell'importo di 1.461,20 euro dalla tabella fratelli/nipoti – e dai criteri di distribuzione dei punti stessi, integrati dall'età della vittima primaria, dall'età della vittima secondaria, dalla convivenza, dalla sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato (tabella fratelli/nipoti), dalla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, che, nel caso di specie, può ritenersi effettivamente segnata, anche in via presuntiva - sulla scorta di quanto allegato dalla parte attrice già in sede di atto di citazione e non precipuamente contestato dalla compagnia assicuratrice - da abituali frequentazioni e dalla regolare condivisione delle festività, tenuto anche conto che l'odierna attrice era, per età, la sorella più prossima al , circostanza, questa, volta ulteriormente a suffragare la sussistenza di un sentito Parte_1 rapporto affettivo tra l'attrice ed il fratello Persona_1
Tanto premesso, a mente dell'art. 1226 c.c. ed in applicazione dei criteri indicati nelle tabelle milanesi, si reputa equo e congruo liquidare un risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di , sorella del de cuius, pari a 54.064,40 euro, sicché – considerata la pari Parte_1
responsabilità nel senso sopra indicato – all'odierna attrice spetta l'importo di 27.032,20 euro in valuta attuale, non dovendo dunque farsi luogo alla sua rivalutazione.
Sulla somma così determinata devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal ritardato pagamento della suddetta somma, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sezioni unite n. 1712 del 1995), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione, calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono, inoltre, gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
pagina 10 di 11 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, tenuto conto dello scaglione di riferimento individuato dal valore della controversia, pari alla somma attribuita ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.
(dunque con riguardo “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”), secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 199 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda dell'attrice , nei termini di cui in motivazione, e Parte_1 per l'effetto condanna i convenuti in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., e al pagamento, in solido, in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1
27.032,20 euro, oltre interessi come in motivazione;
- condanna le parti convenute a rifondere, in solido, all'attrice le spese di giudizio Parte_1
che si liquidano in 7.616,00 euro per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 13 giugno 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 199 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Peppino Parte_1 C.F._1
Polidori, elettivamente domiciliata in Ortona, alla via Gran Sasso n. 1, presso lo studio del difensore,
- Attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti Angelina Zeffiro e Giuseppe IC, elettivamente domiciliata in Atessa, alla via G. Torretta n. 11, presso lo studio dei difensori,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
Giuseppe IC, elettivamente domiciliato in Atessa, alla via G. Torretta n. 11, presso lo studio del difensore,
- Convenuti
Oggetto: sinistro stradale – azione risarcitoria
Conclusioni: all'udienza del 21 novembre 2024, il cui svolgimento è stato disposto mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, parte attrice e parti convenute precisavano le conclusioni, come da note di trattazione scritta, rispettivamente depositate in data 20 e 15 novembre 2024.
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di sorella ed erede del Parte_1
defunto , ha convenuto in giudizio la Persona_1 Controparte_1 nonché , al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo, Controparte_2
alla guida di una mietitrebbia, per il sinistro stradale in occasione del quale è deceduto il , Parte_1
sì da ottenere la condanna, in solido, delle parti convenute al risarcimento dei danni subiti in termini di perdita del rapporto parentale.
Quanto ai fatti per cui è processo, parte attrice ha rappresentato che, in data 19 luglio 2018, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in Paglieta, perdeva la vita suo fratello,
[...]
, il quale, mentre percorreva la strada provinciale 118, con direzione di marcia Persona_1
Paglieta - Torino di Sangro, a bordo del proprio motociclo Yamaha tg. EA53708, urtava alla barra falciatrice della mietitrebbia di proprietà di e dallo stesso condotta. Parte attrice Controparte_2
ha sostenuto che quest'ultimo, proveniente dalla strada comunale Torre, nell'atto di immissione sulla
S.P. 118, non avrebbe dato la precedenza al , che proveniva dalla sua sinistra. A seguito Parte_1
del contatto, il motociclista perdeva il controllo del mezzo, ne veniva sbalzato fuori e sbatteva il capo
(dal quale si era sfilato il casco, a causa dell'impatto) contro il cordolo di cemento posto al margine della strada. A seguito dei politraumi riportati, il decedeva. Oltre al IC era, altresì, Parte_1 presente, nell'immediatezza dei fatti, il quale stava percorrendo la S.P. 118 per Persona_2
immettersi verso la strada comunale Torre, posta alla sua sinistra.
In data 26 aprile 2021, l'attrice, per mezzo del proprio procuratore, avanzava richiesta risarcitoria nei confronti del IC e della predetta compagnia assicuratrice. Il IC non riscontrava la richiesta, mentre quest'ultima la respingeva, ascrivendo la totale responsabilità al , in Parte_1
quanto questo percorreva la S.P. 118 ad elevata velocità. si determinava quindi ad Parte_1 incardinare il presente giudizio, insistendo per l'esclusiva responsabilità del conducente della mietitrebbiatrice nella verificazione del sinistro, e chiedeva che lo stesso, in solido con la compagnia risarcisse i danni subiti e subendi dall'attrice, in virtù del particolare Controparte_1
legame affettivo che la legava al defunto fratello. Pertanto, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2018, parte attrice quantificava il risarcimento dei danni in 140.000,00 euro ovvero da terminarsi nella somma maggiore o minore di giustizia, o secondo equità.
Nelle more veniva iscritto il procedimento penale n. R.G.N.R. 910/2018 – nell'ambito del quale veniva disposta una consulenza per accertare la dinamica del sinistro nonché l'autopsia sul
- conclusosi con sentenza di patteggiamento n. 46/2020, recante l'applicazione della pena Parte_1
di anni uno e mesi otto di reclusione nei confronti del IC.
pagina 2 di 11 2. Si è costituita in giudizio la contestando integralmente il contenuto Controparte_1 dell'atto di citazione. In particolare, premessa l'irrilevanza della sentenza di patteggiamento in sede civile, parte convenuta ha evidenziato che la situazione fattuale appariva notevolmente diversa da quella emersa in sede penale. Infatti, secondo la ricostruzione operata dalla la Controparte_1
non aveva già occupato la carreggiata nel momento in cui il stava Parte_2 Parte_1 transitando in corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale Torre. Detta circostanza, secondo la convenuta, sarebbe suffragata dalle planimetrie e dai vari rilievi fotografici in atti. In particolar modo, parte convenuta ha affermato che il percorreva la strada a velocità sostenuta, pari circa a Parte_1
90 km/h, sicché, non essendo riuscito a manovrare adeguatamente il motoveicolo, aveva invaso la strada comunale Torre per circa un metro e mezzo, tanto che il casco aveva attinto la barra falciatrice.
Peraltro, la convenuta ha ulteriormente sostenuto che il non avesse il casco correttamente Parte_1
allacciato, tanto da averlo perso al momento dello scontro con la mietitrebbia e prima di impattare con il capo sul suolo, tanto essendo desumibile anche sulla scorta dei rilievi e del rapporto dei Carabinieri.
Per tali motivi, la ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in estremo Controparte_1
subordine, una quantificazione del danno proporzionato alla responsabilità del , ai sensi Parte_1 dell'art. 1227 c.c. In ogni caso ha evidenziato l'eccessività del quantum richiesto dalla parte attrice.
3. Si è costituito in giudizio anche , il quale si è riportato totalmente alla Controparte_2
comparsa di costituzione già depositata dalla compagnia assicuratrice.
4. Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata, di seguito, la prova testimoniale come ammessa con ordinanza del 18 marzo 2024, questo giudice, in considerazione delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali in atti nonché degli esiti dell'istruttoria svolta, ha ritenuto la causa matura per la decisione e dunque fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti.
Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, con ordinanza del 23 novembre 2024, questo giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
5. La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente, è opportuno rammentare che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche (cfr. Cass., sez. II, 20 gennaio 2017, n. 1593, ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali). Più in generale è stato osservato che il giudice di merito
pagina 3 di 11 può utilizzare in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, le quali possono fame oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa, il giudice potendo così trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva (cfr. Cass., sez. III, 6 maggio 2016, n. 9242; Cass., sez. lav., 5 dicembre 2008, n. 28855). In particolare, nella prospettiva delle prove c.d. atipiche, è stato ulteriormente chiarito che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale
(Cass., sez. lav., 30 gennaio 2013, n. 2168), nonché avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (Cass. 19 maggio 2006, n. 11775; Cass. 15 ottobre 2004, n.
20335) e, così, delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. 30 gennaio 2013, n. 2168; Cass. 8 gennaio 2008, n. 132; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22020) (così Cass., sez. II, 20 gennaio 2017, n. 1593).
Sicché, gli atti del procedimento penale sopracitato sono liberamente apprezzabili dal giudice una volta acquisiti nel giudizio civile nel quale, anche la parte che non aveva preso parte a detto procedimento, nella specie la convenuta compagnia assicuratrice, ha comunque preso posizione sugli stessi, non ravvisandosi, quindi, alcun pregiudizio al relativo diritto di difesa, stante l'effettiva esplicazione del contraddittorio.
Tanto premesso, è opportuno precisare che il risarcimento dei danni subiti in caso di scontro tra autoveicoli trova fondamento normativo nell'art. 2054, comma 2, c.c., il quale introduce una presunzione di responsabilità colposa e concorrente a carico di entrambi i conducenti. La predetta presunzione può essere vinta dalla prova contraria, consistente nell'accertamento in concreto della esclusiva o prevalente responsabilità di uno dei conducenti e dall'assenza di responsabilità a carico dell'altro conducente. Al riguardo, si evidenzia che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro
(così Cass., sez. III, 4 aprile 2019, n. 9353 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali), nonché quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro (Cass., sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7061 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali) ovvero non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno dunque sia ignoto l'atto generatore del sinistro (Cass., sez. III, 17 maggio 2022, n. 15736) anche nell'ipotesi in cui solo uno dei conducenti coinvolti nello scontro abbia pagina 4 di 11 riportato danni (così, Cass., sez. III, 30 novembre 2018, n. 31009). Peraltro, secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (così, Cass., sez. III, 4 novembre
2014, n. 23431, in senso conforme, tra le altre, Cass., n. 7479 del 2019).
Sull'operatività della disposizione in discorso è stato quindi ulteriormente chiarito che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto la responsabilità del sinistro alla sola condotta del danneggiato, escludendo la colpa della convenuta sulla base di una valutazione in concreto della sua condotta, desunta da molteplici elementi indiziari quali: l'assenza di infrazioni alle norme del codice della strada, la ridottissima velocità di marcia, il luogo della strada in cui era avvenuto l'impatto ed il punto di collisione tra i veicoli) (così Cass., sez. 6 - 3, 16 febbraio 2017, n. 4130).
Tanto premesso, si reputa che, alla luce delle coordinate interpretative fornite dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamate, possa ritenersi integrato, nel caso di specie, il presupposto di operatività del meccanismo presuntivo previsto dall'art. 2054, comma 2, c.c., non essendo emersi elementi idonei a ritenere superata la presunzione ivi contemplata. Difatti, sulla scorta della complessiva valutazione della documentazione in atti (CNR redatta dai Carabinieri della Stazione di Paglieta intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti, elaborato tecnico redatto dal consulente della Procura quanto alla ricostruzione della dinamica, SIT raccolte), nonché di quanto riferito dal teste nel Per_2
presente giudizio, si reputa emerga l'impossibilità di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro in discorso ovvero la fase antecedente alla collisione tra i due veicoli. Tanto in considerazione dell'incertezza del quadro probatorio emerso in relazione alle modalità ed al momento in cui il IC avrebbe effettuato la manovra di svolta a destra, nonché con riferimento al momento in cui il IC ed il siano effettivamente entrati nei reciproci campi visivi, sì da poter valutare la Parte_1
correttezza della condotta di guida tenuta da entrambi. Ciò, fermo restando l'accertamento dell'impatto verificatosi tra il motociclo e la mietitrebbia, avvenuto “tra un lamierato anteriore sinistro della mietitrebbia e il casco - lato destro -, la scatola contenente il liquido dei freni e lo specchio retrovisore
pagina 5 di 11 destro”, come accertato dal consulente della Procura, tanto che, su quest'ultimo, veniva accertata la presenza di vernice, risultata compatibile con un campione di vernice prelevato da un lamierato anteriore sinistro (esterno) della , ed inoltre veniva rinvenuto “un frammento di gomma, Parte_2 all'interno della parte anteriore sinistra della ”, compatibile con quello staccatosi dal Parte_2
casco del , a conferma che al momento dell'impatto era indossato dal predetto. Parte_1
D'altronde, non può ritenersi adeguatamente suffragata la circostanza allegata dalle parti convenute ovvero che, al momento dell'impatto, la mietitrebbia si trovasse ancora completamente su via Torre, non avendo ancora iniziato la svolta a destra per immettersi sulla S.P. 118 (e non potendo quindi contestarsi al IC di aver mancato di dare la precedenza allo scooter condotto dal ), Parte_1
come desumibile dalla posizione di quiete riscontrata subito dopo il sinistro. Sicché, sarebbe stato il ad impattare contro la mietitrebbia ferma all'incrocio, dopo aver perso il controllo del Parte_1
motoveicolo che procedeva a velocità sostenuta. Sul punto si osserva che il in sede di SIT rese Per_2
in data 19 luglio 2018, ha affermato che, poco prima del verificarsi del sinistro per cui è processo, si trovava a transitare sulla S.P. 118, intenzionato a svoltare alla sua sinistra per immettersi sulla strada comunale Torre. Tuttavia, la relativa carreggiata era interamente impegnata dalla mietitrebbia del
IC, tanto che il si era fermato circa cinquanta metri prima dell'incrocio, per far effettuare Per_2
la svolta a destra alla mietitrebbia, ma lo stesso IC aveva poi invitato il a proseguire la Per_2
marcia in avanti per poter effettuare la manovra, sicché quest'ultimo si era portato subito dopo l'incrocio con la strada comunale Torre per cui la mietitrebbia avrebbe effettuato la svolta a destra alle sue spalle. La circostanza che, subito dopo l'impatto tra lo scooter del e la mietitrebbia Parte_1
del IC, il sia riuscito a svoltare su via Torre ed a posizionarsi di fianco alla mietitrebbia, Per_2
unitamente alle precisazioni fornite dallo stesso - quando, in sede di escussione, ha confermato Per_2
quanto riferito ai Carabinieri in sede di SIT del 12 settembre 2018, ovvero che fino al suo arrivo in corrispondenza della mietitrebbia la stessa era ferma, mentre, dopo averla superata, non era in grado di dire se si fosse spostata o meno – rende quantomeno dubbia la ricostruzione offerta dai convenuti nei termini sopra riportati.
Al contempo, si reputa che, posti gli accertamenti effettuati dal consulente nominato dalla Procura
(secondo il quale il procedeva ad una velocità di almeno 68 km/h), anche la violenza Parte_1 dell'impatto, determinante la morte del – come desumibile dagli accertamenti in atti, Parte_1
tenuto conto delle modalità con cui il predetto è rovinato a terra e del movimento del motoveicolo successivo all'impatto - unitamente all'assenza di segni di frenata sull'asfalto, suffraghino la circostanza che il motoveicolo condotto dal predetto procedesse a velocità sostenuta e comunque non pagina 6 di 11 adeguata al descritto stato dei luoghi e inidonea a consentire al conducente un adeguato controllo del veicolo.
Sicché, quanto sopra rilevato circa l'incertezza delle risultanze probatorie in relazione alle modalità di verificazione del sinistro de quo - ovvero in ordine all'accertamento in concreto sul se ed in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e dunque all'attribuzione delle effettive responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti - giustifica la ritenuta operatività della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. circa la pari responsabilità del IC e del nella causazione del sinistro e dunque nella produzione dei danni subiti da quest'ultimo. Parte_1
5.1. Quanto alla richiesta risarcitoria avanzata dalla parte attrice, è opportuno premettere il richiamo all'orientamento ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (così, tra le altre, Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469). Ciò con l'ulteriore precisazione che il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale (e non soltanto alla sua perdita) deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva ovvero una relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini
(Cass., sez. III, 21 agosto 2018, n. 20835).
Invero, il danno da perdita del rapporto parentale viene definito come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si
è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (così Cass. civ., sez. 3, 10 marzo - 9 maggio 2011, n. 10107) (così Cass., sez.
III, 13 aprile 2018, n. 9196 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali;
in senso conforme, tra le altre,
Cass., sez. III, 25 giugno 2019, n. 16909). Ne consegue che ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare
pagina 7 di 11 assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass., sez. lav., 13 giugno 2017, n. 14655; in senso conforme, Cass., sez. III, 26 luglio 2019, n. 20287).
Invero, è stato ulteriormente chiarito che, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3,
Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), occorre verificare, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, l'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita). Sicché, esclusa la risarcibilità di un danno in re ipsa, restano fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 - 02; Sez. 3, Sentenza n.
16992 del 20/08/2015, Rv. 636308 - 01) (così, Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989). Invero, in punto di prova, i giudici di legittimità hanno precisato che il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno, ove sia provata
l'effettività e la consistenza di tale relazione (Cass., sez. III, 25 giugno 2021, n. 18284), parametri, questi ultimi, che possono provarsi per presunzioni in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile
pagina 8 di 11 alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (così, da ultimo,
Cass., sez. III, 12 maggio 2021, n. 12681, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali), come già sopra evidenziato.
La liquidazione della voce di danno in discorso – sfuggente, per sua natura, ad una valutazione economica vera e propria - non può che avvenire per equivalente ed in via equitativa, tenendo conto di tutte le specificità del caso concreto, facendo applicazione delle tabelle integrate a punti come rielaborate e rese pubbliche nel mese di giugno 2022 dall'Osservatorio di Milano, da ultimo ritenute conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la liquidazione del danno parentale, ovvero: a) adozione del criterio “a punto variabile”; b) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
c) modularità; d) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela, la eventuale convivenza) e dei relativi punteggi. (...) In particolare, l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice", è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per la quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. (...) La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione di punti consente altresì di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado. Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore -entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa (in tal senso, di recente, Cass. s.u. 33645/2022) (così Cass., sez. III, 16 dicembre 2022, n.
37009).
Ciò premesso, nel caso de quo, posta la pacifica sussistenza del vincolo parentale dell'odierna attrice con la vittima del sinistro per cui è processo, essendo tra loro fratelli, alla luce dei sopra richiamati principi, espressi dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi provato il danno da perdita del rapporto parentale, di cui è stato chiesto il ristoro, nei termini di seguito precisati.
pagina 9 di 11 Tanto in ragione, anzitutto, della circostanza che la morte di un fratello, in considerazione dello stretto legame di parentela sussistente, rappresenta di per sé un evento capace di provocare, evidentemente, una sofferenza umana di apprezzabile rilievo. Detta circostanza deve essere valutata unitamente agli ulteriori elementi individuati dall'età della vittima al momento del sinistro (60 anni) e dall'età della sorella (62 anni). Al riguardo, è opportuno considerare che, se da un lato, la privazione del legame affettivo conseguente al decesso è avvenuta ad un'età abbastanza matura, per altro verso, data l'età anagrafica del fratello della vittima, deve considerarsi la relativa aspettativa di vita non trascurabile (in considerazione dell'età media stimata oltre gli 80 anni).
Ciò posto, in considerazione dei suesposti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e tenuto conto dei criteri indicati nelle tabelle milanesi (da ultimo diffuse nel giugno 2024), occorre muovere dal “valore punto” - indicato nell'importo di 1.461,20 euro dalla tabella fratelli/nipoti – e dai criteri di distribuzione dei punti stessi, integrati dall'età della vittima primaria, dall'età della vittima secondaria, dalla convivenza, dalla sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato (tabella fratelli/nipoti), dalla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, che, nel caso di specie, può ritenersi effettivamente segnata, anche in via presuntiva - sulla scorta di quanto allegato dalla parte attrice già in sede di atto di citazione e non precipuamente contestato dalla compagnia assicuratrice - da abituali frequentazioni e dalla regolare condivisione delle festività, tenuto anche conto che l'odierna attrice era, per età, la sorella più prossima al , circostanza, questa, volta ulteriormente a suffragare la sussistenza di un sentito Parte_1 rapporto affettivo tra l'attrice ed il fratello Persona_1
Tanto premesso, a mente dell'art. 1226 c.c. ed in applicazione dei criteri indicati nelle tabelle milanesi, si reputa equo e congruo liquidare un risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di , sorella del de cuius, pari a 54.064,40 euro, sicché – considerata la pari Parte_1
responsabilità nel senso sopra indicato – all'odierna attrice spetta l'importo di 27.032,20 euro in valuta attuale, non dovendo dunque farsi luogo alla sua rivalutazione.
Sulla somma così determinata devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal ritardato pagamento della suddetta somma, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sezioni unite n. 1712 del 1995), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione, calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono, inoltre, gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
pagina 10 di 11 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, tenuto conto dello scaglione di riferimento individuato dal valore della controversia, pari alla somma attribuita ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.
(dunque con riguardo “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”), secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 199 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda dell'attrice , nei termini di cui in motivazione, e Parte_1 per l'effetto condanna i convenuti in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., e al pagamento, in solido, in favore di della somma di Controparte_2 Parte_1
27.032,20 euro, oltre interessi come in motivazione;
- condanna le parti convenute a rifondere, in solido, all'attrice le spese di giudizio Parte_1
che si liquidano in 7.616,00 euro per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 13 giugno 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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