Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5118/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. OLIVERIO MARCO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. LARUCCIA Controparte_1
GIUSEPPE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver prestato, dalla data del 22/06/2023 e sino al
02/07/2023, la propria attività di addetta alle pulizie, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso un B & B denominato ubicato a Controparte_1
Monopoli alla Via San Vito 9, senza alcuna regolarizzazione contributiva nè retributiva;
che, in data 03/07/2023, veniva assunta presso la struttura sopra descritta con la qualifica di addetta alle pulizie, dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo stabilito nella giornata di giovedì, ed orari stabiliti in contratto dalla ore 09.00 alle ore 13.00; che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, cessato in data 30/09/2023, l'attività lavorativa veniva prestata anche presso un'altra struttura denominata
Miramare Luxury ubicata sempre a Monopoli alla Via Papacenere 8/10; che, nel mese di agosto dello scorso anno, gli orari di lavoro aumentavano di
di aver percepito solo la retribuzione ordinaria dei mesi di luglio, agosto e settembre, ma non la retribuzione relativa alle 11 giornate senza alcuna regolarizzazione del mese di giugno 2023 per € 410,33, quella relativa ai ratei della tredicesima mensilità anno 2023 per € 242,47, quella relativa ai ratei della quattordicesima mensilità anno 2023 per €
242,47, quella relativa alle ferie maturate e non godute anno 2023 per €
242,47, lo straordinario diurno per € 263,89, i permessi per € 105,26, per un totale di € 1.544,19 oltre interessi e rivalutazione monetaria – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1)
Accertare e dichiarare che parte ricorrente ha lavorato presso la CP_2 resistente senza alcuna regolarizzazione retributiva ne contributiva dalla data del 22/06/2023 e sino al 02/07/2023 per un totale di n.11 giornate lavorative;
2) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha prestato la Parte_1 propria attività di addetta alle pulizie dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso un B & B denominato suite ubicato a Monopoli alla Via San CP_1
Vito 9, senza alcuna regolarizzazione contributiva ne retributiva;
3) Accertare e dichiarare che la ricorrente in data 03/07/2023 è stata assunta presso la struttura sopra descritta con la qualifica sempre di addetta alle pulizie, dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo stabilito nella giornata di giovedì, ed orari stabiliti in contratto dalla ore 09.00 alle ore 13.00.
4) Accertare e dichiarare che per tutta la durata del rapporto di lavoro, cessato in data 30/09/2023, l'attività lavorativa è stata prestata anche presso un'altra struttura denominata Miramare Luxury ubicata sempre a
Monopoli alla Via Papacenere 8/10.
5) In conseguenza degli accertamenti di cui ai punti 1, 2,3,4, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente che per quanto CP_2 riguarda la retribuzione ordinaria ha diritto alla differenza al pagamento delle 11 giornate senza alcuna regolarizzazione del mese di giugno 2023, quella relativa ai ratei della tredicesima mensilità anno 2023 per €
242,47, quella relativa ai ratei della quattordicesima mensilità anno 2023 per € 242,47, quella relativa alle ferie maturate e non godute anno 2023 per €.242,47, lo straordinario diurno per €.263,89, i permessi per €.105,26 per un totale di € 1.544,19 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e sino al soddisfo per come indicata nei conteggi della CGIL di
Cosenza che sono parte integrante del presente ricorso;
6) In caso di difformità, con quanto versato, dichiarare l'obbligo del datore di lavoro, in favore del ricorrente, di procedere a tutti gli adeguamenti di carattere economico, normativo e previdenziale, previsti dalla legge in conseguenza dei suddetti accertamenti;
7) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese forfettarie 15%,
CPA 4% e IVA 22% da distrarre in favore del sottoscritto avvocato”.
Si costituiva la parte convenuta domandando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All'udienza del 07.03.2025, la parte convenuta offriva la somma di Euro
242,47 inerente i ratei ferie maturati dalla parte ricorrente, tuttavia, il difensore di parte ricorrente rappresentava di non avere facoltà né istruzioni di riceversi l'assegno offerto dalla parte resistente.
Ritenuta la non ammissibilità delle prove orali articolate dalla parte ricorrente, all'odierna udienza in trattazione scritta, la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Non è fondata la domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'espletamento da parte della ricorrente di attività di addetta alle pulizie presso la resistente nel periodo dal 22.06.2023 al 02.07.2023 CP_2
e la conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.
Giova premettere che ai fini della decisione del caso in esame, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ebbene, il postulato sul quale poggia la domanda in questione è l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato. La ricorrente assume infatti di aver intrattenuto con la resistente un rapporto di lavoro subordinato svolgendo mansioni addetta alle pulizie, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, a decorrere dal 22.06.2023 al 02.07.2023.
La prova dell'esistenza di tale rapporto è tuttavia completamente mancata.
La resistente ha fermamente negato che la ricorrente abbia mai prestato presso la propria attività alcuna attività lavorativa nel periodo dal
22/06/2023 al 02/07/2023. A tale riguardo, occorre premettere che il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 della Costituzione riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità
e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione ed assimilabili a quelle svolte in regime di subordinazione (Cass., Sez. Lav.,
21.10.2000, n. 13941).
Orbene, nella presente fattispecie, il piano assertivo attoreo si appalesa oltremodo carente, difettando l'allegazione e, conseguentemente,
l'articolazione di qualsivoglia richiesta istruttoria finalizzata a comprovare la sussistenza dei requisiti indefettibili della subordinazione, integrati dalla soggezione del lavoratore alle direttive specifiche e puntuali nonché al potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro, dalla necessità, per il prestatore di lavoro, di giustificare eventuali ritardi ed assenze e dalla mancanza, in capo al medesimo, di un autonomo potere di organizzazione e gestione della relativa prestazione lavorativa;
laddove, anche un rapporto di collaborazione autonoma o di parasubordinazione presuppone l'osservanza, da parte del prestatore di lavoro, delle direttive datoriali finalizzate a consentire il coordinamento della sua attività lavorativa con gli obiettivi dell'impresa.
In definitiva, non essendo emerso – in quanto neppure dedotto - alcun elemento che possa consentire di ritenere esistente un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dal 22.06.2023 al 02.07.2023, a fortiori totalmente non provate, e quindi infondate, sono le richieste legate alla mancata percezione della giusta retribuzione.
Per quanto concerne le differenze retributive per il lavoro straordinario asseritamente svolto dalla ricorrente, è appena il caso di rammentare che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98,
n. 8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668;
Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav.
29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208;
Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). E' noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi” (Cass. civ.
Sez. lavoro, del 7/11/2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent., 08/02/2013, n. 3046); inoltre, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee
a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. civ. Sez. lavoro, 16-02-2009, n. 3714).
Nel caso in esame, dal ricorso non è dato apprendere né la quantità di ore lavorative osservate dalla ricorrente durante la settimana al di là dell'orario di lavoro giornaliero stabilito in contratto, né in quali giorni tali ore lavorative straordinarie sarebbero state espletate e, dunque, non si comprende quali ore costituiscono straordinario rispetto all'ordinario orario di lavoro e per quali periodi.
Il ricorso si connota, pertanto, per la assoluta genericità e incompletezza delle allegazioni a fondamento delle suddette richieste, non colmabili nemmeno sulla base dei conteggi allegati (che danno per presupposti fatti e circostanze non allegate in maniera sufficiente).
I deficit allegativi in discorso afferendo ai fatti costitutivi delle pretese azionate sono talmente radicali da non poter sanarsi in modo postumo né dalla stessa parte istante né dal giudice mediante l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 cpc. Invero, come chiarito da Cass. civ.,
Sez. lavoro, 25/08/2003, n. 12477 (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro,
30/01/2006, n. 2032 Cass. Civ. Sez. I, 8/4/2004, n. 6943) nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art.421 cpc., i quali - in un processo di tipo dispositivo - non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Invero, la disponibilità delle prove attribuita al giudice del lavoro dall'art. 421 cpc c. non introduce alcuna limitazione all'onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi o estintivi dell'azione, gravante sulle parti, ma semplicemente consente al primo di sostituirsi a queste nell'adempimento degli ulteriori oneri processuali, quando le medesime abbiano almeno provveduto alla deduzione di tali fatti che egli non può ricercare di ufficio;
ne consegue che, allorché la parte cui incombeva il relativo onere si limita alla deduzione di circostanze giudicate ininfluenti ai fini del decidere, correttamente il giudice esclude che essa abbia assolto l'onere stesso, facendo in tal caso difetto le dovute allegazioni (cfr. Cass. civ., 16/05/1981, n. 3239; Cass. civ., 13/05/1982,
n. 2994; Cass. civ. Sez. I, 07-11-2003, n. 16713; Cass. civ. Sez. lavoro,
13/03/2009, n. 6218). Anche Cass. civ., Sez. Unite, 17/06/2004, n. 11353 ha precisato che, nel rispetto del principio dispositivo, i poteri istruttori ex art. 421 cpc non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova, o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata. In tale prospettiva, si è anche statuito che il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assume di essere titolare. Si è anche chiarito che l'attore ha l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato nonché quello di offrire la prova di tali fatti. Nel processo del lavoro ad essi se ne aggiunge, per quanto qui interessa, uno ulteriore, vale a dire quello (art. 414 c.p.c.) di assolvere immediatamente, sin dal ricorso introduttivo, l'onere deduttivo e quello probatorio. In questa prospettiva, sul primo versante è preclusa al ricorrente, nell'ulteriore corso del giudizio, la deduzione di circostanze non esposte nell'atto introduttivo, mentre, sul secondo, all'offerta di prove contenuta nel ricorso si accompagna la decadenza da tutte le prove non indicate in quell'atto, fatta eccezione (art. 420, 5 comma, c.p.c.) per quelle che sarebbe stato impossibile fornire in quella sede, come i documenti di formazione successiva, la prova testimoniale contraria a quella offerta dal convenuto, la prova - documentale od orale - rivelatasi necessaria solo a seguito di certi sviluppi processuali (ad esempio, la prova di una controeccezione, o quella destinata a contrastare le allegazioni di un chiamato in causa).
(cfr. in termini Trib. Bari Sez. lavoro, 26/04/2012; Trib. Milano Sez. lavoro, 18/04/2009; App. Potenza, Sez. lavoro, 14/02/2007; App. Firenze,
Sez. II, 19/05/2009 e App. Perugia Sez. lavoro, 05/12/2012). Peraltro, recentemente Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13/06/2016, n. 12101 ha ribadito che alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario
(costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione
(sull'impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte v., ex Cass. n. 21847/14).
E' poi da escludere che i deficit allegativi in questione possano colmarsi con le istanze istruttorie. Invero, il thema probandum presuppone a monte che siano allegati esattamente i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Ne consegue che le carenze allegative di tali fatti non sono superabili e che le istanze istruttorie non possano in qualche misura surrogare la insufficiente allegazione dei fatti da provare.
Ad ogni buon conto, pur volendosi prendere in considerazione le conversazioni whatsapp depositate da parte ricorrente, le medesime appaiono inconferenti, atteso che – almeno nella parte eventualmente rilevante ai fini di causa, ovvero quella concernente l'organizzazione del lavoro della ricorrente e gli orari osservati - l'interlocutore della lavoratrice, genericamente indicato come “Reception”, non risulta in alcun modo riconducibile all'odierna parte convenuta. In ogni caso, le suddette conversazioni appaiono del tutto insufficienti a fornire la prova delle circostanze – lo si ribadisce, del tutto genericamente allegate – alla base delle pretese attoree, trattandosi per lo più di comunicazioni unilaterali della medesima lavoratrice in merito agli orari di lavoro osservati.
Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente non ha raggiunto la prova né in ordine allo svolgimento di attività lavorativa subordinata in favore della resistente nel periodo dal 22.06.2024 al 02.07.2023, né in ordine al lavoro straordinario e, conseguentemente, le relative domande devono essere rigettate.
In conclusione, come affermato dalla resistente, la ricorrente ha correttamente percepito la retribuzione ordinaria nonché le maggiorazioni per lavoro domenicale e festivo.
Quanto alle differente retributive a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, si rileva che, nel caso de quo, in ciascuna busta paga risultano contabilizzati ed erogati i ratei delle mensilità supplementari. Pertanto, sulla base della documentazione in atti, e in mancanza di specifiche contestazioni a riguardo, deve ritenersi che le anzidette spettanze siano state riconosciute e corrisposte mensilmente, pro quota, alla ricorrente, come da buste paga in atti unitamente alle contabili di bonifico, con le quali sono state versate le relative retribuzioni (cfr. all. 2 – 3 – 4 fascicolo resistente). Dunque, anche tali pretese devono essere rigettate.
Risultano invece fondate le richieste attoree a titolo di ferie e permessi maturati e non goduti. Difatti, il mancato godimento risulta dalle buste paga depositate dal datore di lavoro, il quale non ha dato prova di averli corrisposti. Peraltro, in merito alle ferie maturate e non godute, la stessa parte resistente all'udienza del 07.03.2025, offriva il pagamento del relativo importo.
Orbene, per tutto quanto suesposto, il ricorso deve essere parzialmente accolto;
pertanto – in mancanza di contestazione specifica dei conteggi, i quali appaiono corretti - la parte convenuta deve essere condannata a corrispondere in favore della ricorrente l'importo complessivo di Euro
347,73, a titolo di ferie e permessi maturati e non goduti, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria -, in ragione dell'esito complessivo della controversia, vengono poste a carico della parte resistente nella misura di un quarto, con compensazione della restante parte.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: -accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di Euro 347,73, a titolo di ferie e permessi maturati e non goduti, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-liquida le spese di lite nella misura complessiva di Euro 1.030,00, oltre oneri di legge, che pone a carico della parte resistente nella misura di un quarto, con distrazione, e che compensa per la parte residua.
Bari, 14.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)