Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 369/2023, promossa con atto di citazione
DA
residente in [...], nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), ai fini della presente causa elettivamente domiciliato in Piacenza, C.F._1
Via Garibaldi n. 11 presso e nello studio dell'Avv. M. Cristina Osera, che lo difende e rappresenta
PARTE ATTRICE
CONTRO residente in [...] (C. F. ), CP_1 C.F._2 difesa e appresentata dagli avv.ti Aniello Garofalo di Milano ed Elisabetta Lorusso
di Milano con studio in via Boccaccio n. 27, ove ha eletto anche domicilio
PARTE CONVENUTA
Nonché con
( C.F. ), residente in [...],rappresentato e difeso dall'Avv. Fabia Carini con studio in Piacenza, via
Guastafredda n. 56, ove ha eletto domicilio
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Contratto di compravendita immobiliare
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato nei seguenti termini1:
1) Accertati i fatti di cui è causa e accertate e dichiarate le responsabilità del caso, condannare parte convenuta, , e/o il terzo chiamato, Geom. se del CP_1 CP_2 caso in solido fra loro, ai sensi degli artt. 1489 c.c., 1480 c.c. e norme in essi richiamate, a corrispondere al Sig, Dott. la somma di €. 7.356,00 - o quella minore o Pt_1 Pt_1 maggiore che sarà ritenuta di giustizia - oltre interessi legali maturandi e maturati e – se dovuta – rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni subiti dallo stesso per i fatti suddetti con specifico riferimento ai beni immobili siti in RO, Loc.Molino
Fogliazza e individuati al Catasto Fabbricati del Comune di RO, Fg. 15 mappale
200 sub 1 e sub 3;
2) Accertati i fatti di cui è causa e accertate e dichiarate le responsabilità del caso, condannare parte convenuta, , e/o il terzo chiamato, Geom. se del CP_1 CP_2 caso in solido fra loro, ai sensi degli artt. 1489 c.c., 1480 c.c. e norme in essi richiamate, a corrispondere al Sig, Dott. la somma di €. 7.356,00 - o quella minore o Pt_1 Pt_1 maggiore che sarà ritenuta di giustizia - oltre interessi legali maturandi e maturati e – se dovuta – rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni subiti dallo stesso per i fatti suddetti con specifico riferimento al bene immobile sito in RO, Loc.Molino
Fogliazza e individuato al Catasto Fabbricati del Comune di RO, Fg. 15 mapp. 394;
3) Accertati i fatti di cui è causa e accertate e dichiarate le responsabilità del caso, condannare parte convenuta, , e/o il terzo chiamato, Geom. se del CP_1 CP_2 caso in solido fra loro, ai sensi degli artt. 1489 c.c., 1480 c.c. e norme in essi richiamate, a corrispondere al Sig, quella somma che sarà ritenuta di giustizia - oltre Parte_2 interessi legali maturandi e maturati e – se dovuta – rivalutazione monetaria, a titolo di congrua riduzione del prezzo di acquisto dei beni immobili di cui al rogito in data 26/04/2018 stipulato a ministero Notaio di Piacenza (Rep. N. 171331/54324). Persona_1
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per Parte Convenuta
respingere la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, contestandone sia l'an che il quantum richiesto;
in ogni caso, qualora dovesse essere accertata una responsabilità della convenuta, dichiarare il terzo chiamato geom. tenuto a manlevare la convenuta da ogni pretesa CP_2 attorea, condannando il geom. a rifondere alla sig.a quanto CP_2 CP_1 questa dovesse eventualmente a qualsiasi titolo essere tenuta a versare all'attore anche in base agli esiti della espletanda istruttoria;
Per Parte Terza Chiamata
Nel merito: accertata l'irrilevanza a livello urbanistico e catastale delle difformità riscontrate nell'elaborato tecnico del geom. respingere tutte le domande attoree perchè CP_3
2 infondate e mai provate in fatto e in diritto, sia relativamente all'an debeutur che al quantum, perchè generiche, contraddittorie , indeterminate.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, respingere la domanda di manleva formulata dalla sig.ra nei confronti del ET . CP_1 CP_2
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
FATTO
ha adito il Tribunale chiedendo l'accertamento della responsabilità Parte_3 della convenuta , per aver venduto immobili2 non conformi alla normativa CP_1 edilizia, nonostante l'esplicita garanzia di regolarità contenuta nel contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 26/04/2018.
Deduce l'attore che solo nel 2021, in occasione di verifiche tecniche preliminari alla richiesta del superbonus 110%, ha scoperto, tramite una relazione del Geom. Controparte_4 dell'11/06/2021, difformità edilizie inerenti alla abitazione e autorimessa (Fg 15, Mapp 200), che hanno reso necessario un intervento di sanatoria.
Tale procedura è stata avviata poi presso il Comune di RO il 26/07/2021, ed ha comportato la spesa totale di € 7.356,00 a titolo di oneri, sanzioni e compensi professionali necessari per la regolarizzazione della abitazione e dell'autorimessa.
Invocando l'applicazione degli artt. 1489 e 1480 c.c., ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento di tale somma, oltre al riconoscimento dell'ulteriore costo necessario per la regolarizzazione del secondo fabbricato (il fabbricato in corpo staccato), in quanto anch'esso
è non conforme al titolo edilizio abilitativo.
Inoltre, l'attore ha domandato la riduzione del prezzo di acquisto degli immobili, sostenendo che l'importo pagato a titolo di prezzo, pari a € 200.000,00, fosse eccessivo rispetto al reale valore dei beni, considerata la loro irregolarità edilizia e l'impossibilità di usufruire di agevolazioni fiscali o di rivenderli senza prima sostenere ulteriori costi di regolarizzazione.
2- La convenuta si è costituita ed ha contestato la fondatezza della domanda CP_1 attorea, sostenendo che lo stato di fatto degli immobili venduti fosse conforme alle planimetrie allegate al rogito notarile del 26/04/2018 e protocollate nel 1991 (e non alla concessione edilizia del 1982, come invece ha preteso l'attore), sottolineando che, in sede di compravendita, la conformità catastale e urbanistica è stata attestata dal geom. CP_2 con dichiarazione del 13/04/2018 e che non risultano interventi edilizi successivi al 1991.
Ha eccepito inoltre l'irrilevanza delle presunte difformità, ritenendole assorbite dal principio di tolleranza dell'art. 34 del T.U. Edilizia e della L.R. 23/2004.
3 Ha contestato poi la richiesta di risarcimento per il secondo fabbricato (mapp. 394), osservando che l'attore non avrebbe nemmeno avviato la sanatoria, né indicato specificamente le difformità da regolarizzare e i relativi costi.
Infine, ha eccepito l'incompatibilità tra la domanda di risarcimento del danno e quella di riduzione del prezzo, trattandosi di rimedi alternativi tra loro.
Ha concluso quindi per il rigetto delle domande attoree ed ha richiesto la chiamata in causa del geom. , per vedersi manlevata dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli CP_2 dovute dalla erronea attestazione della conformità urbanistica e catastale degli immobili.
3- La chiamata in causa del terzo è stata autorizzata, con differimento della prima udienza di comparizione.
4- Il terzo chiamato ha contestato ogni addebito di responsabilità, CP_2 sostenendo di aver rilasciato la dichiarazione di conformità all'esclusivo fine di consentire la stipula del contratto di compravendita, basandosi sulle planimetrie catastali del 1991.
Ha sostenuto poi che le difformità riscontrate dall'attore rientrassero nelle tolleranze costruttive e che la sanatoria concessa dal Comune non abbia avuto, in realtà, rilevanza urbanistica. Ha eccepito che la sua attestazione non potesse essere in ogni caso usata per la pratica del superbonus e che l'attore non ha provato un danno effettivo.
Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree ed il rigetto della domanda di manleva, in quanto infondate.
5- Il Giudice all'esito della prima udienza ha concesso i termini ex art. 181 co 6 c.p.c., e le parti hanno approfondito le proprie difese alla luce delle difese avversarie e precisato le conclusioni.
Esaurita la trattazione e l'istruttoria esclusivamente produzione documentale delle parti, il
Giudice, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione assegnato termine ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
6- Tutto ciò premesso, si procede ad esaminare le domande di parte attrice, per poi scrutinare la domanda di manleva svolta nei confronti del terzo chiamato.
7- Preliminarmente, deve essere rilevata la inammissibilità delle domande di parte attrice, come precisate all'esito del giudizio, nella parte in cui pretendono la condanna non solo di parte convenuta, ma anche del terzo chiamato , in quanto trattasi di CP_2 domande radicalmente nuove, introdotte solo in sede di precisazione delle conclusioni.
L'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera, infatti, solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, e non per l'ipotesi di chiamata a titolo di garanzia impropria o di regresso, essendo quest'ultime fattispecie basate su un rapporto giuridico diverso rispetto a quello azionato dall'attore nella domanda originaria, nei confronti del quale il terzo chiamato non risulta nemmeno astrattamente soggetto legittimato passivo.
4 Nel caso di specie, parte attrice ha convenuto in giudizio a titolo di CP_1 responsabilità contrattuale, mentre la chiamata in causa del terzo è CP_2 avvenuta a titolo di garanzia impropria, in quanto fondata sull'asserito inadempimento derivante dal rapporto di prestazione d'opera professionale concluso da quest'ultimo con la venditrice dell'immobile; si tratta, quindi, di un titolo estraneo alla posizione giuridica azionata con la domanda principale – volta a far valere la responsabilità “tipica” del venditore ex art. 1476 c.c. -, sicché la domanda diretta proposta da parte attrice verso il terzo chiamato postulerebbe la invocazione di una fattispecie radicalmente nuova (concorso nell'inadempimento contrattuale del terzo estraneo al rapporto di compravendita) mai prospettata in sede di atto di citazione.
8- Venendo, quindi, alla domanda di risarcimento del danno spiegata nei confronti di parte convenuta, la stessa è parzialmente fondata, nei limiti di seguito esposti.
8.1 - Le doglianze articolate da parte attrice si incentrano sulla sussistenza di interventi edilizi dell'immobile compravenduto non supportati da idoneo titolo abilitativo, incolpevolmente ignorati all'atto di acquisto, che hanno reso necessaria una successiva regolarizzazione dell'immobile, con annessi costi e sanzioni.
In particolare, il tecnico di parte attrice ha riscontrato una divergenza, certificabile anche sul piano grafico, tra lo stato di fatto dell'immobile venduto e lo stato abilitato in base alla licenza
Edilizia n. 3113 del 24/11/1982.
La regolarizzazione dell'immobile, in ossequio alla disciplina urbanistica vigente, si è verificato all'esito della procedura di SCIA in sanatoria ex art. 36 T.U. Edilizia avviata nell'anno 2021 presso il Comune di RO, su istanza dell'attore, conclusasi con provvedimento favorevole del 30/10/20213; per la regolarizzazione l'attore ha sostenuto un costo per complessivi euro 7.356,004.
Il vizio del bene immobile acquistato, quindi, risulta inquadrabile nella categoria delle difformità edilizie di carattere lieve5. Ciò si evince della documentazione versata in atti, 3 Cfr doc. 25 di parte attrice. 4 Così analiticamente composti, Cfr doc.
4-10 di parte attrice: 1) Diritti di segreteria per S.C.I.A. in sanatoria €. 180,00; 2)
Sanzione per accertamento di conformità in sanatoria €. 2.000,00; 3) Diritti di segreteria per accertamento compatibilità €.
52,00 paesaggistica;
4) Compenso Geom. €. 5.124,00: la prestazione di tale professionista si è resa Parte_4 necessaria sia per scoprire le difformità, sia per ottenere la sanatoria.
5 attestante la consistenza degli interventi edilizi eseguiti sull'immobile di cui è causa nonché dall'esito positivo della procedura di sanatoria, con applicazione della relativa sanzione pecuniaria.
Ciò premesso, nei rapporti privatistici, la non conformità dell'immobile al titolo abilitativo non può essere ritenuta vizio della cosa, ex art. 1490 c.c., non trattandosi di una anomalia strutturale e risolvendosi, invece, sotto il profilo giuridico, in una irregolarità che assoggetta la cosa medesima al potere sanzionatorio dell'amministrazione e determina, secondo la giurisprudenza, l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art. 1489 c.c., che disciplina il caso nel quale la cosa compravenduta sia gravata da oneri o da diritti reali o personali in favore di terzi, i quali ne diminuiscano non solo il libero godimento ma anche il valore e la commerciabilità.6
La non conformità, dunque, dell'immobile alla normativa edilizia incide sulla portata del diritto reale ceduto e non sulle caratteristiche ontologiche del bene;
per questo, il caso di specie deve essere ascritto all'ipotesi di evizione limitativa ex art. 1489.
In tale ipotesi l'acquirente ha diritto, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 c.c., anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 c.c., in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell' art. 1479 c.c., a sua volta richiamato dall'art. 1480 c.c., cui rinvia ancora il citato art. 1489 c.c.
Sul punto, non coglie nel segno la controdeduzione della difesa fondata sull'irrilevanza CP_1 delle variazioni strutturali che hanno interessato l'immobile sotto il profilo edilizio, catastale,
e urbanistico.
In primo luogo, infatti, il Tribunale osserva che parte venditrice, in base all'art. 9 del contratto di vendita, ha assunto l'obbligo di specifico di garantire la regolarità edilizia (oltre che urbanistica) dell'immobile venduto e, quindi, ad assicurare la perfetta corrispondenza tra titolo abilitativo e situazione di fatto, risultando, ai fini contrattuali, irrilevante se tali difformità rientrino nella categoria delle tolleranze costruttive ai sensi dell'art. 34-bis, comma
1, T.U. Edilizia o se integrino vere e proprie violazioni edilizie, in quanto trattasi di profili che rilevano semmai sul profilo del rapporto amministrativo tra proprietario e Comune, modulando, da un lato, la risposta sanzionatoria dell'Ente Pubblico, dall'altro impattando sulle prerogative del privato cittadino (in ordine alla possibilità o meno di sanare le difformità).
Ne consegue che, di per sé, la circostanza sussistano minori difformità tra il titolo abilitativo e la situazione di fatto, tali da legittimare il nuovo proprietario a proporre una istanza in sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia, integra un inadempimento qualificato del venditore rispetto all'obbligo assunto, in quanto il bene è risultato ex post gravato da un vincolo giuridico di natura pubblicistica, in forza del quale il compratore, per il legittimo scopo di avere un
6 immobile pienamente conforme al titolo abilitativo, è stato costretto a sostenere i relativi costi di sanatoria.
E per tale ragione l'inadempimento permane anche indipendentemente dalla circostanza che le opere di ristrutturazione sono state considerate in sede di procedimento in sanatoria
“urbanisticamente irrilevanti”, nonché della circostanza che non si siano rese necessarie, nel caso di specie, variazioni catastali (non necessarie nell'ipotesi in cui vengano in rilievo difformità lievi).
Irrilevante, ai fini di valutare l'adempimento all'obbligo sancito dall'art. 9 del contratto, risulta poi la circostanza che la venditrice abbia reso nell'atto di vendita la dichiarazione di conformità dello stato di fatto dei fabbricati e le planimetrie protocollate in data 24 maggio
1991 al n. 765, in quanto tale profilo risulta in realtà estrano (come si motiverà in modo più approfondito nel proseguo) al profilo relativo alla sussistenza o meno di difformità tra stato di fatto e titolo abilitativo.
Nel caso in esame è possibile ritenere che l'acquirente abbia incolpevolmente ignorato i vizi del bene, non potendo conoscere delle irregolarità edilizie se non all'esito di successivi accertamenti operati nel 2021.
Conseguentemente, parte venditrice convenuta è tenuta a rifondere a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno emergente, la somma di euro 7.356,00, trattandosi di costi sostenuti e documentati necessari per la regolarizzazione edilizia del bene.
Su tale somma, trattandosi di un debito di valore7, deve essere operata la rivalutazione monetaria a partire dal 30/10/2021, data in cui la sanatoria si è compiuta e, quindi, è divenuta certa ed esigibile la pretesa creditoria per tale danno. Sulla somma via via rivalutata vanno aggiunti gli interessi legali.
La somma finale dovuta da parte convenuta, aggiornata con rivalutazione e interessi al momento attuale di liquidazione, è pari ad euro 9.146,68, oltre interessi ex art. 184 co 1 c.c. dalla data della presente pronuncia.
8.2- Al contrario, deve essere respinta l'analoga domanda di risarcimento del danno svolta con riferimento al secondo immobile compravenduto (Fg. 15 mapp. 394).
La domanda, infatti, per come posta, risulta del tutto generica, non deducendo parte attrice di avere mai chiesto od ottenuto una sanatoria anche per tale immobile, né descrivendo quali sarebbero le difformità edilizie riscontrate, operando un indebito “richiamo” integrale a quanto dedotto per il primo immobile (il quale, tuttavia, è stato interessato da un processo di sanatoria documentato e concluso).
Tale difetto di allegazione rende irrimediabilmente generica, la domanda, mancando qualsivoglia prova della sussistenza di difformità edilizie, nonché mancando qualunque elemento fattuale utile dal quale desumere l'esistenza di un danno concreto ed attuale.
9- Analogamente, deve essere disattesa la domanda di parte attrice di riduzione del prezzo, in quanto anch'essa totalmente generica, non essendo dimostrati elementi di fatto, nemmeno
7 indiziari, dai quali desumere l'ipotetica riduzione di valore dell'immobile dovuta alla sussistenza di difformità edilizie;
quanto alla lamentata possibilità di usufruire di bonus fiscali edilizi, trattasi di allegazione generica e non comprovata da alcun elemento di prova.
In aggiunta, nel caso dell'immobile oggetto di sanatoria, la diminuzione di valore appare in realtà già “assorbita” dal costo per la sanatoria – quest'ultimo già riconosciuto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno - mentre per il secondo immobile nemmeno sono descritte le difformità sulla cui base si giustificherebbe la riduzione del valore.
10- Stante il parziale accoglimento della domanda principale di parte attrice, va ora scrutinata la domanda di manleva esperita da parte convenuta: la stessa è da ritenersi infondata e deve essere rigettata.
Tale domanda, infatti, postula la prospettazione a carico del terzo di un CP_2 inadempimento specifico – nell'ambito dell'incarico professionale conferitogli - che avrebbe causato la responsabilità risarcitoria della convenuta nei confronti del compratore.
Si osserva, in primo luogo, come la conformità rispetto alla disciplina urbanistico-catastale sia richiesta per legge, a pena di nullità8, ai fini dell'integrazione dei requisiti formali dell'atto pubblico di trasferimento del diritto di proprietà sui beni immobili (art. 29, comma 1-bis, L.
52/1985, introdotto dal d.l. n. 78/20109).
La conformità in parola deve essere contenuta in una dichiarazione dell'alienante o di un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, che attesti che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto siano conformi allo stato di fatto, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale.
Tale dichiarazione, quindi, ha ad oggetto la “conformità oggettiva” degli immobili
(conformità degli immobili alle risultanze catastali), prescrivendo che gli atti debbano contenere, a pena di nullità: 1) l'identificazione catastale;
2) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;
3) la dichiarazione resa dall' “intestatario” della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie – o in alternativa l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
La ratio complessiva della norma è quella di migliorare la qualità delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare, realizzando una perfetta simmetria dei dati che individuano l'immobile, sia in termini di coerenza formale (profilo soggettivo) che di coerenza sostanziale
8 (profilo oggettivo), così da creare un archivio perfettamente sincronizzato ed allineato, le cui risultanze siano effettivamente rispondenti al dato reale.
Così ricostruita la funzione e l'oggetto della attestazione prevista ai sensi dell'art. 29 sopra citato, risulta chiaro che, nel caso di specie, non può essere mosso alcun addebito di responsabilità al terzo chiamato.
Quest'ultimo, infatti, non era chiamato a garantire la piena conformità dello stato di fatto al titolo abilitativo edilizio (e, quindi, ad attestare la mancanza di difformità edilizie, eventualmente al fine escludere una responsabilità del venditore), bensì solamente ad attestare la correttezza delle risultanze catastali, ed al solo fine di garantire la validità del negozio avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile.
La dichiarazione del Geom. riporta il riferimento al titolo abilitativo costituito dalla CP_2 concessione edilizia n. 3131 del 1982, dando atto della scansione temporale degli interventi strutturali eseguiti nonché della conformità dei dati catastali (identificativi dell'immobile e relativa planimetria depositata presso gli Uffici competenti) – peraltro immutati tenuto conto della natura delle difformità rilevate – allo stato di fatto dei fabbricati, sicché tale l'attestazione risulta conforme alla legge e veritiera. Inoltre, non è in contestazione la validità dell'atto di compravendita stipulato in data
26/04/2018, sicché la attestazione rilasciata dal terzo chiamato, da ultimo, ha garantito l'effetto utile per il quale è stato in concreto resa.
Conseguentemente, non è nemmeno astrattamente configurabile un inadempimento a carico del ET , in quanto la sua opera professionale ha soddisfatto lo specifico CP_2 interesse creditorio per il quale è stata prestata, mentre alcun collegamento sussiste tra la sua opera professionale e la responsabilità della venditrice convenuta, che origina dalla specifica garanzia assunta nei confronti del venditore ex art. 9 del contratto.
11- Conseguentemente, la domanda di parte attrice nei confronti di parte convenuta deve essere accolta limitatamente al risarcimento del danno della cifra di euro 9.146,0, mentre nel resto la domanda va rigettata in quanto inammissibile o infondata.
La domanda spiegata da parte convenuta nei confronti del terzo chiamato va rigettata, in quanto infondata nel merito.
12- le spese tra parte attrice e parte convenuta vanno compensate nella misura del 50% - stante il rigetto parziale delle domande di parte attrice – mentre per il restante 50% devono essere poste a carico di parte convenuta, in forza del principio di soccombenza.
La liquidazione avviene direttamente nel dispositivo, secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014 , n. 55 (in attuazione del D.L. 1/2012).
In particolare, la liquidazione avverrà per fasi (art. 4, c. 5); tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; delle condizioni soggettive del cliente;
dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, c. 1); e dando
9 applicazione al principio per cui nei giudizi per pagamento di somme il valore della controversia viene determinato sulla scorta della somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice, e non della somma domandata (art. 5 c. 1).
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Condanna l pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 di euro 9.146,68, oltre interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. dalla data della presente pronuncia;
2) Respinge, nel resto, le domande di;
Parte_1
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali che liquida in € 2.013,5, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.;
4) Condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 CP_2 processuali che liquida in € 3.187,0, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 13/02/2025 . il Giudice
Stefano Aldo Tiberti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si omettono, per brevità, le istanze istruttorie. 2 Gli immobili oggetto di compravendita sono siti in RO, Loc. Molino Fogliazza, e comprendono un'abitazione e autorimessa
(Fg. 15, mapp. 200 sub 1 e sub 3, cat. A/3 e C/6), ed un fabbricato in corpo staccato (Fg. 15, mapp. 394, cat. A/3) e un terreno agricolo
(Fg. 15, mapp. 275). 5 Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 23 ottobre 2020 n. 6432) “il concetto di parziale difformità presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione
e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera; mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione”. 6 Cfr Cass. n. 6399/1984. 7 In quanto l'oggetto diretto e originario della prestazione inadempiuta consiste in una cosa diversa dal denaro. 8 Circa la natura di tale nullità Cass. S.U. n. 8230/2019. 9 Così recita il comma 1-bis “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”